1 / 13

CONSUMATORE E GARANZIE

CONSUMATORE E GARANZIE. Esigenza di tutela avvertita da tempo in ambito comunitario. Proposta 1990 per la direttiva “clausole abusive”: previsione di norme in materia di garanzia (poi abbandonata).

shlomo
Download Presentation

CONSUMATORE E GARANZIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CONSUMATORE E GARANZIE • Esigenza di tutela avvertita da tempo in ambito comunitario. • Proposta 1990 per la direttiva “clausole abusive”: previsione di norme in materia di garanzia (poi abbandonata). • Novembre 1993: LIBRO VERDE della Commissione sulle garanzie dei beni di consumo e i servizi post-vendita.

  2. VENDITA E GARANZIE • DIRETTIVA 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo • RECEPIMENTO: D. Lgs. 24, 2 febbraio 2002 • OBIETTIVO: garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori (norme imperative - direttiva minimale)

  3. DIRETTIVA 99/44/CE • CAMPO DI APPLICAZIONE: • beni di consumo = qualsiasi bene mobile (anche da fabbricare o produrre) tranne: beni oggetto di vendita forzata, acqua e gas non confez., energia elettrica. • Gli SM possono escludere i beni usati, venduti in asta cui il consum. possa assistere.

  4. OGGETTO • CONFORMITA’ (art. 2): (garanzia “legale” 1490 e segg., 1497 c.c.) protezione derivante implicit. dalla legge (effetto collaterale del contratto di vendita) • GARANZIA (art. 6): (garanzia “commerciale”) (strum. Mkting) ulteriore impegno del vendit. o produtt. (rimborso del p., sostituzione o riparazione).

  5. CONFORMITA’ AL CONTRATTO • Conformità a descrizione / campione. • Idoneità ad ogni uso speciale voluto, purchè portato a conoscenza del venditore e da lui accettato. • Idoneità all’uso abituale dei beni dello stesso tipo. • Presenza di qualità / prestaz. abituali per beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

  6. CONFORMITA’: DIR. DEL CONSUMATORE • RIPARAZ. O SOSTITUZ. (senza spese) salvo sia impossibile o sproporzionato (entro periodo ragionevole e senza notevoli inconvenienti) • in subordine: RIDUZIONE DEL P. O RISOLUZIONE, se: - il consum. non ha diritto a riparazione/sostituz. - il venditore non rimedia entro periodo ragionev./ senza notevoli inconven.

  7. DIR. DI REGRESSO DEL VENDITORE • Riconosciuto, ma soggetti e modalità sono lasciati ai diritti nazionali. Nelle vendite a catena, alcuni SM riconoscono al compratore tutela diretta nei confronti del primo venditore o di venditori intermedi (giurisprud. B, F - legge Lussemburgo).

  8. CONFORMITA’: TERMINI • Il venditore risponde del difetto di conformità che: - si manifesta entro 2 anni dalla consegna - non era noto/conoscibile al consum., né originato da materiali da lui forniti. • Presunz. rel. che i dif. di conf. manifestatisi entro 6 mesi esistessero alla consegna. • Gli SM possono prevedere den. entro 2 m. da scoperta.

  9. GARANZIA (commerciale) • Vincola il venditore / produtt. secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanz. e nella relativa pubblicità. • La garanzia deve: - specificare che sono impregiudicati i diritti previsti dalla legge; - a richiesta del consum., essere disponibile per iscritto o su altro supp. duraturo;

  10. GARANZIA (commerciale) • - indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere (durata, estens. territor., nome e indir. del prestatore…). • La garanzia è comunque valida anche se non risponde a tali requisiti.

  11. ATTUAZIONE NEL DIR. ITALIANO • Opportunità di ripensamento dell’intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita (frammentarietà): - vend. interna (superata) - vend. internaz. b. mobili (CVIM, C. Vienna 1980) - vend.interna b. mobili di consumo (dir. 99/44/CE). • Le regole CVIM e dir. 99/44 sono simili e più moderne.

  12. NUOVI CONCETTI PER IL DIR. INTERNO • Direttiva e CVIM adottano un CONCETTO UNITARIO DI DIFETTO DI CONFORMITA’: - vizio occulto (1490 c.c.) - manc. di q. (1497 c.c.) - aliud pro alio (giurispr.).

  13. GERARCHIA DEI RIMEDI NELLA DIR. • E’ INDEROGABILE? Inverosimile secondo la ratio della dirett. (tut. del consum.). • Gerarchia SVANTAGGIOSA per il consumatore: se il difetto di conformità è tale da ledere la fiducia, il consumatore non vorrà la riparazione o sostituzione, ma la risoluz. del contratto

More Related