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Limiti e garanzie della potestà legislativa ordinaria

Limiti e garanzie della potestà legislativa ordinaria. Elisa Tofani. Limiti alla potestà legislativa ordinaria.

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Limiti e garanzie della potestà legislativa ordinaria

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Presentation Transcript


  1. Limiti e garanzie della potestà legislativa ordinaria Elisa Tofani

  2. Limiti alla potestà legislativa ordinaria • Le leggi sia statali sia regionali sottostanno , in primo luogo,ai limiti enunciati nell'art 117 co.1: le relative potestà legislative devono essere esercitate" nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". • Comunque evidenziare che il limite per la Regione, sia costituito direttamente dalla Costituzione, significa un "rafforzamento" della forza delle loro leggi, direttamente parificate a quelle statali nel comune vincolo alle regole costituzionali. • La legge regionale è soggetta anche al "principio di uguaglianza"( art.3 Cost.) anche se esso opera solo per ciò che attiene al proprio ambito di efficacia ovvero con riferimento ai soggetti ai quali la legge regionale si applica( si pensi infatti che in quanto regionali, creano necessariamente disuguaglianza e alla libertà di autodeterminazione.)

  3. Limiti alla potestà legislativa ordinaria • Altro limite è dato alla Regione dall’ art. 120 della Cost. circa la libertà di circolazione ovvero " La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni" e adottare provvedimenti contro la libera circolazione delle persone e delle cose né limitare il diritto dei cittadini di lavorare in qualsiasi parte del territorio”. • Un vincolo comune alla legislazione ordinaria statale e alle leggi regionali è dato dai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario anche se con situazioni diverse: • Il primo vincolo opera per il legislatore ordinario ( Stato e Regioni) e non per il legislatore costituzionale; il vincolo di questi obblighi opera fino a che gli obblighi stessi, esistono sul piano del diritto internazionale ( lo Stato, infatti, rimane sempre libero di sottrarsi ai trattati , nei modi ammessi, non al diritto internazionale consuetudinario); si pensi all'art.10 Cost "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Le Regioni invece non possono denunciare i trattati stipulati dallo Stato che ha in questo caso una posizione attiva e una potestà legislativa esclusiva.(stipula e modifica i trattati internazionali). Stato qui, è equivalente all'intera Repubblica.

  4. Limiti alla potestà legislativa ordinaria

  5. Limiti alla potestà legislativa • La legge 4 febbraio 2005, n.11 all'art 5. prevede una procedura di informazione delle Regioni per progetti di atti comunitari e dell'Unione Europea e di atti preparatori cosicchè la Regione possa trasmettere osservazioni al Governo e richiedere la conferenza Stato-Regioni( art.17) e il Governo può apporre una "riserva di esame".( rinviare la decisione definitiva ad un momento successivo ad ulteriori consultazioni con la Conferenza) (possibilità di osservazioni data anche agli enti locali nelle materie di loro competenza, non di richiedere l’apposizione della riserva)

  6. Limiti alla potestà legislativa • Art.2 stessa legge 2005 istituisce il CIACE, Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei per il coordinamento delle linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’ UE ,che dispone la possibilità di partecipare durante le riunioni al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per questioni di interesse regionale.( Diritto che si riferisce alle decisioni "nazionali" per la formazione degli atti comunitari). • L'art.117 co.5 e l'art.120 co.2 riportano il potere sostitutivo dello Stato circa la competenza attuativa dei trattati internazionali, nel caso le Regioni rimangano inerti. Il legislatore statale ha il potere di provvedere anche nelle materie di competenza residuale delle Regioni con norme di tipo "cedevole"( potranno essere sostituite in seguito dalle leggi regionali).

  7. Limiti derivanti dall'ordinamento comunitario • Il limite in termini espliciti , lo ritroviamo all'interno della legge Cost. n.3 del 2001 ma non è un vincolo nuovo( si pensi all’ art.11Cost." limitazioni di sovranità" in vista di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni"). I vincoli europei infatti si impongono allo stesso legislatore costituzionale; inoltre le norme e i principi di "fonte europea", con carattere di diretta applicabilità, devono essere applicati in tutti gli stati membri a preferenza delle stesse leggi interne per incompatibilità tra le norme. • Vi possono quindi essere e vi sono normative europee, sia nelle materie esclusivamente statali, sia nelle materie concorrenti, sia nelle materie regionali residuali.

  8. Limiti derivanti dall’ordinamento comunitario • Questi vincoli verso la legislazione statale e regionale, non sono solo negativi ma anche obblighi di altro tipo come ad esempio relativi alle modalità di entrata in vigore delle leggi: leggi che comportano nuovi regimi di aiuto alle imprese non possono essere promulgate se non dopo il nulla osta comunitario. • Inoltre l'art.16 della legge 11 del 2005" Le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie e che nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni e dalle province autonome". • Nel co.4 " nelle materie di cui all'art.117 Cost, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali devono attenere le Regioni e le Province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obbiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali". • Circa l'attuazione delle decisioni( atti individuali)delle istituzioni comunitarie, l'art.14 della l. 11/2005 dispone che il Consiglio dei ministri emani le direttive opportune e se vengono investite le competenze di una Regione o di una Provincia autonoma, il Presidente della Reg. o della Pr. Aut. Interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri con voto consultivo ( salvo quanto previsto dagli Statuti Speciali).

  9. I LIMITI PROPRI DELLE LEGGI REGIONALI. • 1)Il territorio, limite intrinseco: operare entro i confini regionali e comunque poter tenere rapporti e considerare fenomeni esterni( manifestare solidarietà a popolazioni di altre Regioni o altri Stati mediante aiuti) o " la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”(secondo l' Art.117co.8) o conclusione di accordi e intese con Stati e enti territoriali.. co.9). • 2) Le materie: prima della legge cost. n.3 del 2001,le Regioni avevano autonoma potestà legislativa solo nell'ambito delle materie indicate dalla Costituzione; dopo, potestà legislativa in tutte le materie che non siano costituzionalmente eccettuate da essa. Il limite esiste ancora ma è mutato il modo in cui esso opera. • 3) Nella potestà legislativa concorrente, le Regioni devono sottostare anche ai "principi fondamentali", la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato. La delimitazione della materia di potestà concorrente ha un senso del tutto diverso dal passato dato che ciò che viene escluso dalla potestà concorrente appartiene per Costituzione alla potestà regionale residuale e non ad una potestà statale. Inoltre la legislazione statale di principio può riservare alla legislazione e alla amministrazione dello Stato oggetti rientranti nell'ambito della materia concorrente; in determinati casi, il titolo di legittimazione dell'intervento statale non sta "nei principi fondamentali" ma nel "principio di sussidiarietà” all'art.118, primo comma Cost, come stabilito dalla sentenza n.303 del 2003.

  10. La ricognizione dei principi. • I principi fondamentali possono essere " espressamente determinati" dalle leggi o dagli atti aventi forza di legge o desunti dalle leggi statali vigenti, come prima della riforma costituzionale. • La legge n.131, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti. • Nelle materie residuali,( materie né attribuite alla sola legislazione statale né a quella regionale concorrente con quella di principio dello Stato) la legislazione regionale non è soggetta ad alcun limite specifico, diverso dai limiti comuni a tutte le potestà legislative ordinarie. • Inoltre dove vi sono potestà normative dell'Unione Europea che investono moltissime materie sia statali sia concorrenti che regionali, nessuna potestà legislativa nazionale può dirsi veramente esclusiva. • I limiti di legittimità posti alle leggi regionali circa l'eventuale contrasto tra leggi regionali e interesse nazionale e delle altre Regioni deciso dal Parlamento non viene riportato nell'attuale art.117, dove comunque opera il dovere "di leale collaborazione" tra le istituzioni che compongono la Repubblica che la Corte costituzionale ha ricondotto all'art. 5 Cost.

  11. Le garanzie costituzionali delle potestà legislative

  12. Garanzie costituzionali delle potestà legislative • La seconda garanzia data alle Regioni e allo Stato ( non agli enti locali), consiste nel potere di impugnazione delle leggi davanti alla Corte costituzionale. • Il Governo "quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione"( art.127, co.1, Cost). • Inoltre anche la Regione può promuovere la stessa questione innanzi alla Corte, per una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione, che si ritenga leda la sua sfera di competenza(art.127, co.2 Cost.) • Con queste differenze, la Corte Costituzionale ha dedotto che il Governo sia abilitato a far valere qualunque ragione di incostituzionalità delle leggi regionali per una invasione o meno della competenza statale, al contrario le Regioni fanno valere solo i vizi che si traducono in una lesione della competenza.

  13. Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale • I poteri legislativi di queste regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati in primo luogo dallo Statuto di ciascuna Regione, approvato con legge costituzionale, che costituisce per ciascuna Regione l'equivalente delle disposizioni del TITOLO V per le Regioni ordinarie. • Dopo la riforma costituzionale, si è percepito il rischio di una minore autonomia delle Regioni a stat. Speciale, l'art 10 della riforma 2001 ha disposto quindi che fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti queste Regioni e le due Province "subissero" l'applicazione delle disposizioni della stessa legge costituzionale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. • L'applicazione delle nuove regole del TITOLO V riguarda: l'eliminazione del controllo preventivo sulle leggi regionali e del carattere preventivo del sindacato di legittimità costituzionale promosso dal Governo.( si noti però che resta fermo il peculiare sistema di controllo sulle leggi della Regione Sicilia, previsto dall 'art.28 dello Statuto speciale).

  14. La potestà legislativa delle regioni a statuto speciale • Inoltre si estendono a queste Regioni i poteri legislativi spettanti alle altre Regioni ordinarie e il principio della competenza residuale, a condizione che non si tratti di materie riservate allo Stato ai sensi dell'art.117, co.2. • Inoltre queste regioni beneficiano del "principio della disciplina più favorevole" tra quella dello Statuto speciale e quella del nuovo testo costituzionale.(es: se nello Statuto una materia è considerata come concorrente ma per le Regioni ordinarie come residuale, varrà il regime della potestà residuale) e della "maggiore autonomia" ovvero per alcune materie vi è una potestà legislativa primaria (es: se la materia in base allo Statuto speciale appartiene alla potestà primaria e se secondo il testo costituzionale è concorrente per le Regioni ordinarie, o riservata allo Stato, la Reg. speciale continuerà ad avere potestà primaria.

  15. I poteri regolamentari

  16. I poteri regolamentari • Spettano di diritto alle Regioni, i poteri regolamentari nelle materie di potestà legislativa concorrente e nelle materie di potestà regionale residuale. • La situazione si complica, per "materie" esclusivamente statali ovvero corrispondenti a compiti statali che consentono interferenze normative anche nelle materie regionali. La risoluzione , per materie esclusivamente statali, sarebbe ricorrendo ai criteri elaborati dalla Corte costituzionale prima della modifica del TITOLO V , ammettendo che la disciplina legislativa statale potesse in qualche modo, prolungarsi in una funzione di indirizzo e di coordinamento. • Con l'esclusione del potere regolamentare statale nelle materie assegnate alla legislazione regionale si vieta l'attribuzione ad organi statali di porre in essere atti definiti come "regolamenti" e del potere di emanare atti a contenuto normativo.( sentenza Corte costituzionale 88/2003).( non confermato poi dai fatti!)

  17. I poteri regolamentari

  18. La potestà regolamentare

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