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CONTRATTO IN GENERALE ARTT. 1321-1469 C.C.

CONTRATTO IN GENERALE ARTT. 1321-1469 C.C. Regole che valgono x ogni contratto Per decenni parte generale ha prevalso sulla speciale Oggi parte speciale prevale sulla generale Art. 1321 nozione , descrizione Negozio unilaterale art.1324

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CONTRATTO IN GENERALE ARTT. 1321-1469 C.C.

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  1. CONTRATTO IN GENERALEARTT. 1321-1469 C.C. • Regole che valgono x ogni contratto • Per decenni parte generale ha prevalso sulla speciale • Oggi parte speciale prevale sulla generale • Art. 1321 nozione , descrizione • Negozio unilaterale art.1324 • Negozio giuridico: è manifestazione di volontà del privato diretta alla produzione di effetti giuridici

  2. Nel linguaggio comune CONTRATTO: • 1. Atto di autonomia privata • 2. testo del documento • 3. regolamento contrattuale • 4. rapporto giuridico

  3. Requisiti essenziali • Art. 1325 c.c. • ACCORDO • CAUSA • OGGETTO • FORMA quando richiesta dalla legge a pena di nullità

  4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ART.1326 • Perfezionamento dell’accordo: fra presenti non vi è problema, ma fra lontani: 2 figure coinvolte proponente e accettante • In quale momento si considera concluso? • Teoria emissione: quando destinatario proposta ha conoscenza della proposta ed accetta • Teoriaspedizione: quandoaccettante spedisce propria accettazione • Teoriadella recezione: quando accettazione giunge all’indirizzo del proponente • Teoria della COGNIZIONE: quando proponente abbia effettiva conoscenza dell’accettazione: quella accettata dal c.c.(1326 e 1335 presunzione di conoscenza, meglio nella sfera di CONOSCIBILITA’)

  5. REVOCA (art.1328 c.c.) • Proposta ed accettazione sono entrambe revocabili ma su principi diversi: • Revoca proposta: vale principio della spedizione perché vale se spedita prima della conoscenza dell’accettazione • Revoca accettazione: vale principio della cognizione cioè efficace solo se conosciuta dal proponente prima dell’accettazione • Indennizzo x inizio attività al fine di perequare le posizioni • Proposta irrevocabile: 1329 c.c. tecnicamente non è assunzione di obbligo ma rinuncia di revoca; necessita di un termine altrimenti è semplice cioè revocabile

  6. CONCLUSIONE A MEZZO ESECUZIONE (ART.1327) • Richiesta del proponente • Inizio di esecuzione • Avviso all’altra parte pena risarcimento del danno

  7. CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DI UNA SOLA PARTE 1333 C.C. • IN MANCANZA DI RIFIUTO è CONCLUSO (es. assunzione di garanzia non a titolo oneroso o proposta di deposito a titolo gratuito) • Oggetto del rifiuto non è un diritto già acquisito,ma la proposta della controparte • Solo se oblato riesce a dimostrare che il suo silenzio non poteva essere interpretato come adesione l’accordo non potrà dirsi raggiunto • Sottrazione al principio di tipicità degli atti unilaterali

  8. CONTRATTI TELEMATICI • Validità sancita da d.p.r. 10-11-1997 n. 513 conclusione a mezzo firma digitale

  9. CONTRATTI DI FATTO • Tipici delle contrattazioni di massa • Non scambio di consensi, ma comportamento di fatto • Utilizzazione della prestazione offerta è “consapevole” e da ciò si assume concluso il contratto (fonti atipiche ex 1173 c.c.)

  10. OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336 C.C.) • E’ caratterizzata dal fatto che è diretta ad una generalità di soggetti (es. merce esposta in vetrina) • Quando contiene gli elementi essenziali del contratto vale come PROPOSTA

  11. OFFERTA AL PUBBLICO 1336 c.c. Impegnativa solo dopo l’accettazione Elemento di contratto (es. bando di concorso) PROMESSA AL PUBBLICO 1989 c.c. Vincola non appena resa pubblica Negozio unilaterale fonte di obbligazioni ELEMENTI IN COMUNE: entrambe rivolte al pubblico / revocabili (anche se la promessa solo x giusta causa)

  12. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO art. 1376 cc • Principio che necessita di limiti in funzione dell’interesse dei terzi • Art. 1155 : x beni mobili possesso vale titolo • X beni immobili soccorre la trascrizione nei registri immobiliari (art.2644 c.c.) • Fra le parti prevale il consenso (art. 1321) • Eccezione: i contratti reali che si perfezionano con la consegna (comodato, deposito, pegno , mutuo..)

  13. Contratti consensuali e reali • Contratto consensuale: si conclude allo scambio dei consensi 1376 c.c. • Contratto reale:si conclude con la consegna del bene (es. deposito, comodato, mutuo) • Limiti al pr. Della sufficienza del mero consenso: x beni mobili v. art. 1155// x beni immobili trascrizione v. art. 2644, comma2

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