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Il quadro regolatorio dell’attività di Vendita del Gas Naturale

Il quadro regolatorio dell’attività di Vendita del Gas Naturale. Firenze, 23.4.2008 Gioia Poccetti. NORME UE E DEGLI STATI DI TRANSITO. TRASPORTO ESTERO. CODICE. Approvato. TRASPORTO ITALIA. Definite. TARIFFE. CODICE. Approvato. STOCCAGGIO. TARIFFE. Definite. CODICE TIPO. Approvato.

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Il quadro regolatorio dell’attività di Vendita del Gas Naturale

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  1. Il quadro regolatorio dell’attività di Vendita del Gas Naturale Firenze, 23.4.2008 Gioia Poccetti

  2. NORME UE E DEGLI STATI DI TRANSITO TRASPORTO ESTERO CODICE Approvato TRASPORTO ITALIA Definite TARIFFE CODICE Approvato STOCCAGGIO TARIFFE Definite CODICE TIPO Approvato DISTRIBUZIONE TARIFFE Definite Regolazione dei servizi nel settore gas Approvato CODICE GNL Definite TARIFFE

  3. Sviluppo infrastrutture Mercato Prezzi Impatto della regolazione dei servizi Codici e regole di accesso Tariffe INCENTIVAZIONE TARIFFARIA Remunerazione aggiuntiva da 1% a 3% e fino a 12 anni in relazione alla tipologia di investimento ESENZIONE DIRITTO DI ACCESSO Chi investe in nuove infrastrutture può richiedere l’esenzione dal diritto di accesso di terzi per un periodo di almeno 20 anni e per almeno l’80% della nuova capacità

  4. Impatto della regolazione dei servizi: il caso dei prezzi all’industria Gli effetti della liberalizzazione del mercato sono stati molto più significativi per la piccola e media industria: i criteri di allocazione e di pricing fortemente influenzati dalla struttura delle tariffe dei servizi di trasporto e stoccaggio

  5. Confronto prezzi internazionali Focus su settore industriale Euro/1000m3, Gen 07 I prezzi italiani sono competitivi in particolare per la piccola e media industria Media =373 Prezzi istituzionali Gen-07 (senza imposte) UK: 285 Media =318 Media =220 Fonte: Eurostat. Energy Advice per grande industria (compresa Italia); per Piccola e Media industria Italia dato Eni La media è ponderata con i volumi dei rispettivi mercati

  6. Evoluzione del prezzo vendita a clienti gas “tutelati” €/1.000 m3 +2,6% in termini reali (quota dal 45% al 40%) • 3% in termini reali (quota dal 11% al 9%) -7,7% in termini reali (quota dal 21% al 17%) +75,9% in termini reali (quota dal 23% al 34%)

  7. Confronto prezzi internazionali Focus su settore civile Media prezzi settore civile Gen 07 Euro/1000m3 Media =600 Media =473 Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Le media sono pesate sui volumi dei mercati dei singoli paesi **Prezzo medio civile per i clienti del mercato tutelato, pubblicato dall’AEEG I prezzi al settore civile sono al di sotto degli altri paesi europei. Il consumatore non se ne accorge per l’alta tassazione

  8. Politiche per la competitività: il prezzo del gas all’industria Industriale tipo- contratto decorrenza ottobre 2007 durata 12 mesi

  9. Politiche antinflazionistiche : il prezzo del gas alle famiglie II trimestre 2008

  10. Regolazione vendita clienti domestici gasprincipali atti Regolazione condizione economiche Obbligo offerta condizioni regolate ai civili FUI - gara Regolazione rapporto contrattuale Condizioni minime di fornitura mercato tutelato Codice di condotta commerciale Regolazione qualità commerciale Livelli di servizio (reclami + rettifiche) Obblighi informativi Interfaccia con società di distribuzione Regolazione recesso 144/07 1 mese preavviso senza oneri

  11. Condizioni Economiche per l’attività di Vendita Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono “idonei” Mercato tutelato Mercato liberalizzato e concorrenziale • DPCM 31 ottobre 2002 (decreto blocca tariffe): potere dell’AEEG di definire e aggiornare le tariffe di vendita del gas esteso dopo il 1° gennaio 2003 per consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato dei clienti finali ex “vincolati”. • Del. AEEG 134/06: a partire dal 1° ottobre 2006 la tutela si applica solo ai clienti domestici con consumi annui < 200.000 m3 Definizione su base commerciale delle condizioni di offerta Obbligo di offrire le condizioni regolate

  12. Regolazione sulle condizioni contrattualie codice di condotta commerciale Delibera 229/01 Condizioni contrattuali minime per il sevizio di vendita del gas ai clienti finali Delibera 126/04 Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali Ambito di applicazione: clienti del mercato vincolato (clienti domestici con consumi < 200.000Smc/anno che non esercitano il diritto di idoneità) Ambito di applicazione: tutti i clienti con consumi < 200.000 Smc/anno • La delibera stabilisce condizioni contrattuali minime inderogabili per la fornitura e integra direttamente i contratti eventualmente non conformi; le condizioni minime sono stabilite con riferimento alle condizioni economiche regolate. • Principali previsioni: • frequenze di lettura, periodicità di fatturazione, modalità di calcolo dei consumi; • termini di pagamento della bolletta, morosità ed eventuale sospensione della fornitura; • rateizzazione del pagamento dei corrispettivi • per la vendita di gas e forme di garanzia (es:deposito cauzionale); • reclami • Il Codice di condotta commerciale, impatta sulla • trasparenzadelle offerte presentate ai clienti e sul contenuto minimo dei contratti. • Le previsioni riguardano: • criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura • del servizio e della spesa complessiva; • informazioni minime obbligatorie da fornire nei • messaggi pubblicitari, riconoscibilità e regole di comportamento del personale commerciale; • informazioni preliminari alla conclusione dei contratti; • contenuto e consegna dei contratti, diritto al • ripensamento e termini per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali; • indennizzi automatici; • nota informativa per il cliente finale da allegare • al contratto. NB: nelle aree di sovrapposizione delle due delibere (es. indennizzi automatici e contenuto dei contratti), la del. 126/04 non si applica al mercato vincolato

  13. Regolazione sulla qualità commerciale • TESTO INTEGRATO DISTRIBUZIONE + VENDITA • Ambito di applicazione: • Clienti finali allacciati a rete di distribuzione e alimentati in bassa pressione • La delibera stabilisce, a carico dei venditori: • standard minimi di qualità rispetto a determinate prestazioni: • tempo di risposta motivata a reclami scritti, • tempo di rettifica di fatturazione (in caso di fattura pagata e successivamente contestata dal cliente) • NB: in caso di mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione è prevista la corresponsione di un indennizzo automatico a favore del cliente. • obblighi informativi nei confronti dell’AEEG e dei clienti finali sul rispetto degli standard, • tempistiche minime per la trasmissione delle richieste/informazioni tra distributore e cliente finale (ruolo di interfaccia del venditore obbligatorio in presenza di un contratto). Revisione qualità III periodo regolatorio: Testo unico vendita gas + ee

  14. Il Fornitore di Ultima Istanza – FUI • Il FUI fornisce: • clienti finali con consumi < 200.000mc/a • clienti finali su Reti di Distribuzione esclusi industriali e termoelettrici con consumi >200.000 mc/a • privi di fornitore per ragioni indipendenti dalla propria volontà. • NB: il 1° anno fornisce anche le forniture a titolo di FGUI ancora attive 1° anno: 1° mar 07– 30 set 07 2° anno: 1° ott 07 – 30 set 08 Gara deserta: troppe criticità nella procedura AEEG modifica la procedura FUI con delibera 221/07 Il FUI su RD viene attivato direttamente dal distributore mediante una procedura coerente con quella di switching, escludendo i pdr per cui è stata richiesta l’interruzione dei prelievi Il FUI fornisce il gas ai clienti finali rimasti senza fornitore alle condizioni economiche e contrattuali di riferimento stabilite dall’AEEG per il mercato tutelato Possibilità per i clienti finali di disdire il contratto con il FUI in qualsiasi momento stipulando un nuovo contratto: con un altro venditore o con il FUI stesso, scegliendo le condizioni regolate o quelle proposte in alternativa dal venditore sul mercato libero

  15. Accesso ai dati di base per l’invio di proposte commerciali relative a forniture di energia elettrica e/o gas naturale AEEG introduce una disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti domestici • Dal 1° ottobre 2008 possibilità per i venditori di accedere, tramite le imprese di distribuzione, ai dati di base dei clienti domestici presenti nei diversi Comuni, per la formulazione di offerte commerciali cartacee. • Obbligo di informativa ai clienti finali (privacy). • Il distributore è il responsabile del trattamento dati. • Possibilità per il cliente di rifiutare il consenso al trattamento dati per uno o più venditori sia alla prima informazione delle nuove disposizioni, sia al momento di ogni invio cartaceo di proposte commerciali. • La delibera si applica fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni dell’Autorità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. • I dati di base relativi ai clienti finali che non hanno comunicato al il rifiuto al trattamento, devono essere utilizzati dai venditori solo con modalità strettamente correlate all’invio di proposte commerciali cartacee. I dati dei clienti che, decorsi non più di 6 mesi, non aderiscono alle stesse o con i quali non si instaurano rapporti di fornitura devono essere cancellati. • Ruolo centrale dei distributori sulle modalità di scambio dei dati di base: i distributori dovranno predisporre una piattaforma telematica di comunicazione con accesso da parte dei venditori accreditati mediante sistemi di autenticazione forte, in modo da garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, oltre che la certezza e non discriminatorietà tra venditori della loro trasmissione.

  16. Recesso dai contratti di fornitura di ee e gas (1/2) • Recesso non oneroso (no oneri né spese di chiusura) • Tempistiche diverse per tipologie di clienti diverse • Certezza e verificabilità delle comunicazioni • Coerenza con la procedura di switching • Inoltro del recesso tra venditori Entrata in vigore della nuova disciplina (del. n. 144/07) ALTRI clienti E.E. e clienti GAS clienti E.E. domestici e PMI in BT - la delibera si applica a contratti conclusi POST 1 ott 2007, con decorrenza dalla conclusione; - per i contratti conclusi PRE 1-ott-07 si applica dal PRIMO RINNOVO o, al max, dal 26-giu-08 la delibera si applica dal 26 giugno scorso a tutti i contratti, indipendentemente dalla data di sottoscrizione

  17. Recesso dai contratti di fornitura di ee e gas (2/2) CF tutelati Altri CF NON DOMESTICI TUTELATI DA CODICI CONDOTTA COMMERCIALE (gas < 200.000 mc/a + e.e. in BT ) ALTRI NON DOMESTICI (gas >= 200.000mc/a + e.e. in MT o AT) DOMESTICI • recesso CF preavviso max 1 mese • recesso VENDITORE non previsto • recesso CF preavviso max 1 mese • recesso VENDITORE preavviso min 6 mesi • recesso CF preavviso max: • - 3 mesi per contratti ANNUALI • - 6 mesi per contratti PLURIENNALI • SALVO DIVERSI ACCORDI • recesso VENDITORE: preavviso min 6 mesi • SALVO DIVERSI ACCORDI • recesso CF preavviso max: • - 3 mesi per SWITCHING, • - 1 mese per CESSAZIONE • recesso VENDITORE preavviso min 6 mesi

  18. Grazie per l’attenzione

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