200 likes | 480 Views
La nozione di società. art. 2247 c.c. : con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. i conferimenti dei soci l’esercizio in comune di attività economica
E N D
La nozione di società art. 2247 c.c.: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili i conferimenti dei soci l’esercizio in comune di attività economica lo scopo di divisione degli utili
I conferimenti dei soci dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa; possono essere conferiti denaro, beni in natura, crediti, e prestazioni d’opera; il valore in denaro dei conferimenti rappresenta il capitale sociale, che ha una duplice funzione: vincolistica organizzativa
L’esercizio in comune di attività economica perché l’attività possa essere considerata svolta in comune è necessario che il modo di svolgimento della stessa sia tale da consentire di imputare l’attività a tutti i soci; in particolare, è necessario che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo ed ulteriormente agisce in nome dello stesso.
Società e impresa Due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un unico atto (ad es., due collezionisti decidono di vendere insieme le loro collezioni di quadri per realizzare un prezzo maggiore): non si ha né società né impresa; quando si vuole realizzare un unico affare complesso (ossia che prevede numerose operazioni, come la costruzione e la vendita di un immobile): si ha sia società sia impresa; ipotesi di più difficile qualificazione giuridica e di limitato rilievo pratico, è quella in cui si eserciti in comune un’attività oggettivamente non duratura [ad es. acquisto “in pianta” e vendita di una partita di agrumi]: si discute al riguardo se si abbia società occasionale (cioè società “senza impresa”)
Lo “scopo-fine” delle società in senso oggettivo scopo lucrativo in senso soggettivo scopo mutualistico (fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato) scopo consortile (consiste in un particolare vantaggio economico costituito dalla sopportazione di minori costi o dalla realizzazione di maggiori ricavi)
Società e associazioni Tratti distintivi: per le società, e non per le associazioni, l’attività è positivamente individuata dalla legge, e deve consistere in un’attività produttiva condotta con finalità lucrativa; lo scopo-fine delle società è uno scopo economico (lucrativo, mutualistico o consortile), ed è estraneo allo schema causale delle società l’istituzionale devoluzione a terzi dei risultati positivi dell’attività comune
Società e comunione società è un contratto che ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica produttiva i beni hanno funzione servente rispetto all’attività d’impresa i beni sono destinati stabilmente all’attività d’impresa comunione è una situazione giuridica che può avere origine contrattuale ma ha per oggetto il semplice godimento del bene comune l’attività persegue l’obiettivo di conservazione e di godimento individuale del bene i comproprietari sono liberi di servirsi della cosa comune
Divieto di società di mero godimento art. 2248 c.c.: la comunione stabilita al solo scopo di godimento è regolata dalle norme della comunione e non da quelle della società
I tipi di società s.s. s.n.c. s.a.s. s.p.a. s.r.l. s.a.p.a. soc. con oggetto “non commerciale” soc. di persone soc. “commerciali” cioè società con oggetto commerciale soc. di capitali