130 likes | 245 Views
Incontro di studio in memoria di Antonio Scicutella 8 lug lio 2011 Hotel Excelsior – Via Partenope, 48 - Napoli. Federico Toledo – Dottore Commercialista. Istanze di fallimento proposte da Equitalia Sud Spa. Riferimenti normativi.
E N D
Incontro di studio in memoria di Antonio Scicutella8 luglio 2011Hotel Excelsior – Via Partenope, 48 - Napoli Federico Toledo – Dottore Commercialista Istanze di fallimento proposte da Equitalia Sud Spa
Riferimenti normativi • Il D.L. 138/2002, convertito in legge 178/2002, sostituisce l’art. 87 del D.P.R. 602/73. Il primo comma di tale articolo recita: “Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”
REQUISITI DI FALLIBILITA’ EQUITALIA SUD S.P.A. PRESENTA GENERALMENTE ISTANZA DI FALLIMENTO SOLO SE IL DEBITORE E’ IN POSSESSO DI TUTTI E TRE I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1 L.F. TUTTAVIA, QUALORA VI SIA IL CONCRETO PERICOLO DI SOTTRAZIONE DI ATTIVO O DI DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 10 L.F., IL RICORSO VIENE PRESENTATO ANCHE IN PRESENZA DI UNO SOLO DEI REQUISITI.
CAMPANELLI D’ALLARME • TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO; • CANCELLAZIONE SOCIETA’; • RATEAZIONE DECADUTA; • CESSIONE RAMI D’AZIENDA; • SCISSIONE AZIENDA; • VENDITA IMMOBILI; • RINUNZIA ALL’EREDITA’.
TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO • L’istanza di fallimento presentata dopo un anno dal trasferimento della sede all’estero è destinata ad essere rigettata, ai sensi del comma 5 dell’art. 9 L.F., per carenza della giurisdizione italiana.
TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO • Se i debiti iscritti a ruolo sono stati richiesti in epoca antecedente al trasferimento, lo stesso può essere considerato fittizio e posto in essere al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità patrimoniali. In tal caso permane la giurisdizione italiana (Cass. Sez. Unite, Ordinanze 13/10/08 n.25038 e 18/5/09 n.113)
TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO • La fittizietà del trasferimento può essere individuata da una serie di elementi, quali: • Numerosi trasferimenti infraterritoriali prima del trasferimento all’estero; • Residenza all’estero del nuovo amministratore; • Cessazione dell’attività contestuale al trasferimento all’estero; • sede estera presso una casella postale o presso uno studio professionale; • Motivazione apodittica del trasferimento; • Presenza nello Stato di immobili di valore, di contratti in essere, di obbligazioni assunte; • Mancata rilevabilità della sede estera dalla visura camerale, irreperibilità dei legali rappresentanti.
TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO • Nel caso in cui il trasferimento all’estero venga ritenuto fittizio, Equitalia presenta alla Procura della Repubblica denuncia ex art. 331 c.p.p. per l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevista dall’art. 11 D. Lgs. 74/2000 (reato di pericolo).
CANCELLAZIONE SOCIETA’ - In presenza di cessione o conferimento di azienda o ramo d’azienda, scissione parziale o totale, effettuate senza valide ragioni economiche al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi patrimoniali, Equitalia presenta istanza di fallimento anche senza aver accertato l’eventuale presenza di un contenzioso tributario, al fine di evitare lo spirare del termine decadenziale previsto dall’art. 10 L.F.
PRIMI PASSI Una volta verificata l’esistenza di tutti e tre i requisiti di cui all’art. 1 della L.F. Equitalia Sud verifica l’esistenza di: • Azioni esecutive infruttuose; • Rateazione decaduta; • Contenzioso tributario pendente.
RICORSO DI FALLIMENTO • Il ricorso di fallimento non viene presentato per crediti previdenziali dell’INPS, che si è riservata il diritto di agire in proprio. • A ciascun ricorso di fallimento è obbligatoriamente allegata una attestazione dell’Agenzia delle Entrate, che certifica la definitività del credito tributario.
G.D.F. EQUITALIA Sud S.P.A. ACCESSO CONGIUNTO PER ACCERTAMENTO PATRIMONIALE VERIFICA CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO PIGNORAMENTO C/O TERZI DENUNCIA PER FALSO IN BILANCIO
RIMEDI 1)RATEAZIONE, ANCHE IN PRESENZA DI DECADENZA DA UNA PRECEDENTE RATEAZIONE, EQUITALIA VALUTA LA POSSIBILITA’ DI CONCEDERE UNA NUOVA RATEAZIONE QUALORA IL DEBITORE COMPROVI UN PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ POSTA ALLA BASE DELLA PRECEDENTE CONCESSIONE DELLE PRIMA DILAZIONE. 2)CONCORDATO PREVENTIVO.