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CORSO INAIL A CURA DELL’ITAL-UIL LOMBARDIA 08 aprile 2005

CORSO INAIL A CURA DELL’ITAL-UIL LOMBARDIA 08 aprile 2005. Infortunio. COS’E’ L’INAIL . L’INAIL assiste i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali ( Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

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CORSO INAIL A CURA DELL’ITAL-UIL LOMBARDIA 08 aprile 2005

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  1. CORSO INAIL ACURA DELL’ITAL-UIL LOMBARDIA 08 aprile 2005 Infortunio

  2. COS’E’ L’INAIL • L’INAIL assiste i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali ( Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) Deve garantire l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche in caso di inf/mp Eroga prestazioni economiche, mentre le prestazioni sanitarie vengono erogate dal SSN attraverso le ASL( Aziende Sanitarie Locali)

  3. COS’E’ L’INAIL • Dal 1965 ( anno in cui è stato emanato il T.U. sull’assicurazione contro gli inf e le mp- DPR 1124/65) a oggi, l’INAIL è molto cambiato. Con il D.lvo 38/2000, si è passati da un ruolo puramente risarcitorio a una fase attiva nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, come la prevenzione nei luoghi di lavoro e la riabilitazione e il reinserimento del lavoratore nella vita sociale oltre che lavorativa. • Ruolo che attualmente è svolto in modo marginale.

  4. SOGGETTI TUTELATI • L’assicurazione INAIL si applica ai lavoratori dipendenti , agli autonomi, ai lavoratori italiani all’estero e a chi svolge un lavoro in ambito domestico. Agli alunni e agli insegnanti che svolgono esercitazioni tecniche e pratiche. I dipendenti pubblici – quando si trovino nelle condizioni disciplinate dal T.U.- oltre al riconoscimento della causa di servizio.

  5. SOGGETTI TUTELATI • Il personale dell’Ente Ferrovie s.p.a. e i dipendenti delle Poste Italiane a seguito della trasformazione giuridica degli Enti(privatizzazioni) • I lavoratori parasubordinati e i lavoratori dell’area dirigenziale.

  6. IL RAPPORTO ASSICURATIVOPREMI E CONTRIBUTI • Le spese per l’assicurazione sono a totale carico del datore di lavoro. • Nei confronti del lavoratore non vengono operate trattenute di alcun genere. • Il premio è collegato al rischio lavorativo e alle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro

  7. IL RAPPORTO ASSICURATIVOPREMI E CONTRIBUTI • Le eccezioni sono: Gli artigiani e i coltivatori diretti, in quanto le figure del datore di lavoro e del lavoratore si sovrappongono. I lavoratori co-co-co o a progetto, in quanto il premio è 1/3 di esso a loro carico e 2/3 a carico del committente.

  8. SEDE COMPETENTE • A partire dal 12 luglio 2004, la sede competente a trattare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.

  9. INFORTUNIO SUL LAVORO Art.2 T.U.1124/1965 “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni “ • PRESUPPOSTI • CAUSA VIOLENTA • OCCASIONE DI LAVORO

  10. Causa violenta( Art. 2 T.U. ) ESTERNA: dall’esterno verso l’interno a modifica dell’equilibrio biologico LA CAUSA DEVE ESSERE: 1 VIOLENTA : di forma acuta 2 RAPIDA : di intensità concentrata in breve lasso di tempo ... 3 4 EFFICIENTE: in grado di causare …...

  11. Tagli, traumi, schiacciamenti, ecc. ... Conduttore di calore, assideramento Scosse, folgorazioni Causa violenta( Art. 2 T.U. ) ENERGIA MECCANICA ENERGIA ELETTRICA ENERGIA TERMICA INTOSSICAZIONI ACUTE

  12. Carbonchio tetano brucellosi leptospirosi morva sifilide vetrai epatite virale Rapina minacce altro …. Causa violenta( Art. 2 T.U. ) INFEZIONI CAUSA PSICHICA

  13. OCCASIONE DI LAVORO CONCETTO PIU’ AMPIO RISPETTO A “ SUL LUOGO DI LAVORO ” O “ DURANTE L’ORARIO DI LAVORO ” QUALSIASI SITUAZIONE RICOLLEGABILE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO COLLEGAMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA INFORTUNIO

  14. Rischio specifico Rischio generico Rischio generico aggravato TIPI DI RISCHIO Rischio elettivo

  15. Rischio generico Grava sull’operaio come su ogni altra persona allo stesso modo

  16. Rischio specifico Proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un’attività connessa alla prestazione lavorativa

  17. Rischio generico aggravato Il rischio che, pur essendo generico, subisce un incremento qualitativo/quantitativo in dipendenza dell’attività lavorativa

  18. Rischio elettivo E’ il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavorare

  19. INFORTUNIO Indennizzabile Quando deriva da Rischio specifico ( proprio/improprio ) Comportamento anche colposo del lavoratore Rischio generico aggravato

  20. INFORTUNIO NON Indennizzabile Quando deriva da Rischio Generico Comportamento doloso del lavoratore Rischio elettivo

  21. Il D.Lgs. N° 38/2000 L’infortunio in itinere Finalmente nel nuovo contesto normativo trova collocazione anche la tutela dell’infortunio in itinere originariamente non ricompreso nel testo unico, ma oggetto di ripetuti interventi della magistratura che hanno via via ampliato la tutela La nuova disposizione, tuttavia, non ha recuperato tutti i principi giurisprudenziali intervenuti nel tempo, d’altronde sarebbe stato pressoché impossibile farlo a fronte di una continua evoluzione

  22. Il D.Lgs. N° 38/2000 L’infortunio in itinere Definizione: è quello occorso al lavoratore - durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di abitazione a quello di lavoro; - durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; - durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale Sono escluse dalla tutela le interruzioni o le deviazioni dal percorso non dipendenti dal lavoro non necessitate

  23. Il D.Lgs. N° 38/2000 L’infortunio in itinere Si intendono necessitate le interruzioni dovute a: - cause di forza maggiore; - esigenze essenziali ed improrogabili - adempimento obblighi penalmente rilevanti E’ coperto anche l’uso del mezzo privato purché necessitato Sul concetto di necessitato sicuramente dovrà fare ulteriore chiarezza la giurisprudenza

  24. quando il mezzo usato sia l’unico a disposizione del lavoratore quando il percorso sia quello diretto o deviazioni necessitate quando l’orario imposto dall’organizzazione del lavoro che il lavoratore deve rispettare, sia tale da costringerlo ad affrontare un rischio della strada più grave a causa degli utensili da trasportare ancorché scomodi ed ingombranti a causa delle avverse condizioni atmosferiche a causa del tipo di percorso e del buio INFORTUNIO IN ITINERE – INFORTUNIO OCCORSO DURANTE IL PERCORSO CASA- LAVORO

  25. INFORTUNIO SUL LAVOROLA DENUNCIA

  26. COME RESPONABILE DELLA SICUREZZA-cosa devi fare quando nella tua azienda succede un infortunio • Se ti è possibile intervieni subito • verifica il modulo di denuncia • parla con i colleghi (raccogli informazioni) • ricostruisci per quanto possibile il contesto nel quale è accaduto • informa l’infortunato o la sua famiglia sulla possibilità di tutela gratuita da parte del patronato

  27. COME RESPONABILE DELLASICUREZZA-cosa devi fare quando nella tua azienda succede un infortunio • se non ti è possibile intervenire subito: • informati appena ti è possibile • verifica la copia della denuncia • parlane con l’interessato (tutela) • parlane con i colleghi per capire e ricostruire il contesto Tutto ciò ti sarà utile nell’esercizio del tuo ruolo ai fini della prevenzione e per garantire all’infortunato il suo diritto alla tutela

  28. LE MALATTIE PROFESSIONALI • SONO DOVUTE ALL’AZIONE NOCIVA , LENTA E PROTRATTA NEL TEMPO, DI UN LAVORO O DEI FATTORI NEGATIVI PRESENTI NELL’AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA. • LE MALATTIE PROFESSIONALI ASSICURATE NELL’INDUSTRIA SONO 58, MENTRE IN AGRICOLTURA SONO 27. SONO ELENCATE IN UNA APPOSITA LISTA E SI DEFINISCONO TABELLATE. SONO INDENNIZZABILI INOLTRE LA SILICOSI E L’ASBESTOSI.

  29. LE MALATTIE PROFESSIONALI OGNI FORMA MORBOSA CHE POSSA RITENERSI CONSEGUENZA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA PUO’ ESSERE DENUNCIATA ALL’INAIL ANCHE SE NON E’TABELLATA. IN QUESTO CASO OCCORRE DOCUMENTARE IL NESSO CAUSALE TRA IL LAVORO E LA M.P. ALCUNI ESEMPI DI MP NON TABELLATE: -IL TUNNEL CARPALE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO -AFFEZIONI ARTICOLARI QUALI ERNIE DORSALI DEGLI ASSISTENTI DELLE CASE DI RIPOSO .-AFFEZIONI PSICHICHE DA STRESS ( ORARIO PROLUNGATO ) - TUMORI DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORAZIONI CONSIDERATE CANCEROGENE. TUMORI DELLE FOSSE NASALI PER I LAVORATORI DEL LEGNO E DELLA PELLE -IPOACUSIA NEI MURATORI.

  30. LA DENUNCIA DELLA M.P. IL LAVORATORE DEVE DENUNCIARE PER ISCRITTO, ANCHE ATTRAVERSO L’INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO AL DATORE DI LAVORO LA MALATTIA PROFESSIONALE ENTRO 15 GIORNI DALLA SUA MANIFESTAZIONE, PENA LA PERDITA DELL’INDENNIZZO PER IL TEMPO ANTECEDENTE LA DENUNCIA IL LAVORATORE PUO’ DENUNCIARE ALL’INAIL DI SUA INIZIATIVA LA M.P. E PUO’ CHIEDERE ALLA D.P.L., NEI CASI GRAVI, DI ACCERTARE LE CIRCOSTANZE IN CUI SI E’ MANIFESTATA LA MALATTIA. IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE ALL’INAIL LA DENUNCIA DI M.P. ENTRO 5 GIORNI DA QUELLO IN CUI NE HA AVUTO NOTIZIA.

  31. INCHIESTA DELLA AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA IN CASO DI INFORTUNIO O DI M.P., CHE PROVOCANO LA MORTE O UNA INABILITA’ DI DURATA COMPLESSIVA SUPERIORE A 30 GIORNI, L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA, TRASMETTE COPIA DELLA DENUNCIA, RICEVUTA DAL DATORE DI LAVORO, ALLA D.P.L. COMPETENTE PER IL TERRITORIO. LA D.P.L. DEVE PROCEDERE ALL’INCHIESTA E QUALORA SI CONFIGURINO IPOTESI DI REATO, IL VERBALE DOVRA’ ESSERE TRASMESSO ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA. SE IL PROCEDIMENTO PENALE SI CONCLUDE CON UNA SENTENZA DI CONDANNA, IL LAVORATORE O I SUOI FAMILIARI POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO IN SEDE CIVILE PER QUELLA PARTE DI DANNI NON INDENNIZZATI DALL’INAIL.

  32. VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI? IL LAVORATORE CHE HA SUBITO UN INFORTUNIO SUL LAVORO DEVE RENDERSI REPERIBILE ALLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO. LE FASCE ORARIE NON SI APPLICANO SOLO PER GLI ACCERTAMENTI DI MALATTIA ORDINARIA, MA ANCHE NEI CASI DI INABILITA’ CONSEGUENTI A INFORTUNIO. ( SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 15.773 DEL 9/11/2002)

  33. VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI? IN UNA PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ( LA N. 1247/02), ERA AFFERMATO CHE L’OBBLIGO DI DISPONIBILITA’ E’ LEGITTIMAMENTE REGOLABILE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. SI DEVE PERO’ OSSERVARE CHE NEL CASO ESAMINATO CON LA SENTENZA N. 15773/02, IL CONTRATTO NON CONTENEVA L’OBBLIGO DEL LAVORATORE INFORTUNATO DI ESSERE DISPONIBILE NELLE FASCE ORARIE.

  34. VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI? PRECEDENTI SENTENZE AVEVANO ESPRESSO ORIENTAMENTO CONTRARIO E LO STESSO INAIL HA CHIARITO LA NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 638/83 ( FASCE PER LE VISITE DI CONTROLLO) IN CASO DI INF/MP.

  35. VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI? LA CORTE DI CASSAZIONE HA FONDATO LA SUA DECISIONE SU UNA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. 1° COMMA: SONO VIETATI GLI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA IDONEITA’ E SULLA INFERMITA’ PER INF./MP DEL DIPENDENTE. 2° COMMA: IL CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITA’ PUO’ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO ATTRAVERSO I SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI COMPETENTI , I QUALI SONO TENUTI A COMPIERLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO LO RICHIEDA.

  36. VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI? IL 2° COMMA PARLA SOLO DI INFERMITA’, PERTANTO LA CORTE HA RITENUTO CHE SI APPLICHI IL CONTROLLO ANCHE IN CASO DI INFORTUNIO. PARTENDO DA QUESTA PREMESSA , LA CORTE HA RITENUTO CHE SE NON CI FOSSERO LE FASCE ORARIE, I LAVORATORI SAREBBERO SVANTAGGIATI, PERCHE’ IL CONTROLLO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO IN QUALSIASI MOMENTO.

  37. VISITE DI CONTROLLO ANCHE PER I LAVORATORI INFORTUNATI? NON SI RIESCE COMUNQUE A CAPIRE CHE COSA ACCADREBBE SE IL LAVORATORE, PUR PRESENTE, SI RIFIUTASSE DI ESSERE CONTROLLATO. LA SENTENZA DESTA MOLTE PERPLESSITA’ ED E’ AUSPICABILE UN INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE PER SUPERARE LE ATTUALI INCERTEZZE.

  38. PRESTAZIONI ECONOMICHE IL LAVORATORE INFORTUNATO O AFFETTO DA M.P. CHE GLI IMPEDISCE DI LAVORARE HA DIRITTO AD AVERE DAL DATORE DI LAVORO: - L’INTERA RETRIBUZIONE PER IL GIORNO DELL’INFORTUNIO O DELLA MANIFESTAZIONE DELLA M.P. - IL 60% DELLA RETRIBUZIONE PER I PRIMI 3 GIORNI SUCCESSIVI, SALVO LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE FISSATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI - L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’ DI TEMPORANEA EROGATA DALL’INAIL PER RAGGIUNGERE IL 100% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

  39. PRESTAZIONI ECONOMICHE DALL’INAIL: L’INDENNITA’ DI TEMPORANEA A PARTIRE DAL 4° GIORNO SUCCESSIVO ALL’EVENTO, PARI AL 60% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER I PRIMI 90 GIORNI E AL 75% DELLA STESSA, DAL 91° GIORNO IN POI. NUMEROSI CONTRATTI COLLETTIVI PREVEDONO CHE IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ DI TEMPORANEA SIA FATTO DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA ( ART. 70 DPR 1124/65 ) , CHE SARA’ SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATA DALL’INAIL.

  40. LA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE PER INFORTUNI E MP ANTECEDENTI AL 25/7/2000 GLI EVENTI CHE ABBIANO PROVOCATO UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA SUPERIORE AL 10% DANNO DIRITTO A UNA RENDITA. LA RENDITA, COMMISURATA ALLA RETRIBUZIONE E ALLA GRAVITA’ DEL DANNO, E’ SOGGETTA A VARIAZIONI NEL CASO DI PEGGIORAMENTO O MIGLIORAMENTO . - REVISIONI ATIVE (INAIL) - REVISIONI PASSIVE (LAVORATORE)

  41. LA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE PER INFORTUNI E MP ANTECEDENTI AL 25/7/2000 CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA SE IN SEDE DI ULTIMA REVISIONE , RISULTA UN GRADO DI INABILITA’ TRA L’11% E IL 15%, L’INAIL LIQUIDA IL VALORE CAPITALE DELLA RENDITA. L’ULTIMA REVISIONE SI ATTUA DOPO 10 ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE PER INFORTUNIO, OPPURE DOPO 15 ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE DA MALATTIA PROFESSIONALE.

  42. L’INDENNIZZO PER INABILITA’ PERMANENTE (ART.13 D.LGS. 38/2000) INF/MP DAL 25 LUGLIO 2000 A COPERTURA DEL “DANNO BIOLOGICO” OVVERO DELLA LESIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA SUBITA DAL LAVORATORE , PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE A PARTIRE DAL 25/7/2000 E’ STATO PREVISTO UN INDENNIZZO.

  43. L’INDENNIZZO PER INABILITA’ PERMANENTE (ART.13 D.LGS. 38/2000) DANNO BIOLOGICO A PARTIRE DAL 25/7/2000 GLI INF. E LE M.P. VENGONO INDENNIZZATE : IN CONTO CAPITALE SE IL DANNO E’ DI GRAVITA’ COMPRESA TRA IL 6% E IL 15%. CON UNA RENDITA COMPOSTA DA DANNO BIOLOGICO E RIDOTTA CAPACITA’ LAVORATIVA PER DANNI DI GRAVITA’ SUPERIORE AL 15% NESSUN INDENNIZZO PER DANNI DI GRAVITA’ INFERIORE AL 6% ( FRANCHIGIA)

  44. DANNO BIOLOGICO L’INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO E’ AREDITTUALE, IN QUANTO LA MENOMAZIONE PRODUCE LO STESSO PREGIUDIZIO PER TUTTI GLI ESSERI UMANI. E’ CRESCENTE AL CRESCERE DELLA GRAVITA’ DEL DANNO. E’ VARIABILE IN FUNZIONE DELL’ETA’( DECRESCE AL CRESCERE DELL’ETA’) E’ VARIABILE IN FUNZIONE DEL SESSO( TIENE CONTO DELLA MAGGIORE LONGEVITA’ FEMMINILE)

  45. DANNO BIOLOGICOSISTEMA DI INDENNIZZO IN CAPITALE • DANNO DA 6% A 15% • IL DANNO BIOLOGICO SI FISSA STABILENDO LA GRAVITA’ DELLE MENOMAZIONI E CONSIDERANDO IL SESSO E L’ETA’ DEL SOGGETTO. • IL DANNO BIOLOGICO CRESCE CON L’AUMENTARE DEL DANNO E DIMINUISCE CON L’AUMENTARE DELL’ETA’.

  46. DANNO BIOLOGICOSISTEMA DI INDENNIZZO IN CAPITALE • DANNO DA 6% A 15%: ESEMPIO • UOMO- GRADO 6% ETA’ 21 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 4710,09 • UOMO- GRADO 6% ETA’ 51 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 3222,69 • DONNA – GRADO 6% ETA’ 21 ANNI INDENNIZZO IN CAPITALE € 5151,66 • DONNA – GRADO 6% ETA’ 51 ANNI • INDENNIZZO IN CAPITALE € 3524,82

  47. INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100% • SI UTILIZZA UNA TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO CHE CONTIENE I VALORI DELLA RENDITA ANNUA IN CORRISPONDENZA AL SOLO GRADO DI MENOMAZIONE, IN QUANTO L’ETA’ E IL SESSO DEL DANNEGGIATO, INCIDENDO SULLA DURATA DELLA RENDITA VITALIZIA, DETERMINANO LA DIVERSIFICAZIONE DELL’INDENNIZZO GLOBALE. INOLTRE E’ PREVISTA UNA ULTERIORE QUOTA DI RENDITA, IN AGGIUNTA A QUELLA PER DANNO BIOLOGICO, CHE INTENDE RISARCIRE LE CONSEGUENZE PATRIMONIALI, PRESUNTE PER LEGGE, DELLA MENOMAZIONE.

  48. INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100% • TALE QUOTA DI RENDITA E’ COMMISURATA AL GRADO DI MENOMAZIONE E A UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA, UTILIZZANDO UNA APPOSITA TABELLA DEI COEFFICIENTI. • LA RETRIBUZIONE PERCEPITA SI CONSIDERA ENTRO I LIMITI MINIMI E MASSIMI FISSATI PER LEGGE. • ATTUALMENTE € 12360,60 RETR.MINIMA • € 22955,40 RETR.MASSIMA

  49. INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100% • IPOTIZZIAMO QUINDI UN INFORTUNATO CON IL 16% , CHE GUADAGNA 20000,00 € ALL’ANNO, IL CALCOLO SI EFFETTUA IN QUESTO MODO. • IL DANNO BIOLOGICO E’ DI 1032,91 ANNUO • LA RETRIBUZIONE DI 20000,00 € E’ ALL’INTERNO DEL MIN/MAX, PERTANTO SI CONSIDERA PER INTERO, MOLTIPLICANDOLA PER UN COEFFICIENTE RICAVATO DALLA TABELLA APPOSITA, CHE CON IL16% E’ LO 0,4.

  50. INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN RENDITA DANNO DAL 16% AL 100% • CALCOLIAMO LA RENDITA 20000,00 x 0,4 = 8000,00 € x 16%= 1280,00 € 1280,00 + 1032,91 = 192,74 € MENSILI 12

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