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LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO. Parte Prima. C/C e plusvalenze. a cura di Fabio Garrini. DL 112/08 incassi “liberi”. art. 19, comma 3 D.P.R. n. 600/1973. abrogati. art. 19, comma 4 D.P.R. n. 600/1973. Incassi anche in contanti.
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LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Parte Prima C/C e plusvalenze a cura di Fabio Garrini
DL 112/08 incassi “liberi” art. 19, comma 3 D.P.R. n. 600/1973 abrogati art. 19, comma 4 D.P.R. n. 600/1973 Incassi anche in contanti Pagamenti con denaro non proveniente dal C/C Applicazione del favor rei Preclude l’applicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità
Plusvalenze e minusvalenze Aggiunto comma 1-bis art. 54 TUIR Rilevanti PLUSVALENZE e MINUSVALENZE relative ai beni strumentali art. 36 c. 26 DL 223/06 cessione Rimborso assicurativo Autoconsumo Irrilevanti PLUS e MINUS su immobili* e oggetti d’arte
PLUS/MINUS: modifiche della Finanziaria 2007 art. 54 TUIR Le MINUS da autoconsumoNON sono deducibili modificatoc. 1-bis Già eliminata per il reddito d’impresa dal Dl 223/06 introdottoc. 1-bis1 Irrilevanti cessioni e oggetti d’arte Diventano rilevanti PLUS e MINUS sugli immobili
Immobili strumentali acquistati dal 1.1.2007 Plusvalenze su beni immobili UNICO 2007 Circ. 1/IR: immobili promiscui PLUS non imponibile Plusvalenze su beni mobili Beni acquistati dal 4.7.2006 RM 310/E del 21.7.08
Differenze con PLUS/MINUS reddito d’impresa PLUS non possono essere rateizzate CM 28/E/06 – par. 38 Rilevanza delle PLUS/MINUS in ragione dell’incasso RM 310/E/08 PLUS con principio di cassa Rilevanza limitata PLUS/MINUS beni a ded. limitata CM 28/E/06 – par. 38
Parte Seconda Immobili strumentali
entro il 14/6/1990 Ammortamento dal 15/6/1990 al 31/12/2006 Nessuna deduzione acquisto Ammortamento 2007 – 2008 – 2009 Canoni maturati entro il 14/6/1990 dal 15/6/1990 al 31/12/2006 Rendita catastale leasing Canoni maturati 2007 – 2008 – 2009
NO ammortamenti anticipati Si applica lo scorporo del terreno (sempre 20%) proprietà – leasing (??) Confermato Cir. 1/IR Durata leasing: > 50% durata amm. (tra 8 e 15 anni)
Art. 43 c.2 TUIR Professionisti = strumentalità per destinazione Immobili locati non ammortizzabili Circolare 1/IR Immobile utilizzato sempre rilevante
ridotti ad 1/3 2007 – 2008 – 2009 Circolare 1/IR Riduzione 1/3 anche per immobili promiscui Trattamento dell’eccedenza non dedotta (6%) È quota non deducibile comunque ? Non sarà recuperata 1 È un limite alla deduzione nel periodo recuperata al termine 2
Compresi interessi per l’acquisto dell’immobile strumentale Promiscuo ??? (1/IR NO) Principio di cassa Indipendentemente dall’anno di acquisto dell’immobile
Parte Terza Immobili promiscui
entro il 14/6/1990 50% rendita catastale dal 15/6/1990 al 31/12/2006 acquisto 2007 – 2008 – 2009 entro il 14/6/1990 50% canoni maturati dal 15/6/1990 al 31/12/2006 50% rendita catastale leasing 50% canoni maturati 2007 – 2008 – 2009 Immobile ad uso promiscuo Conviene il leasing 50% rendita vs 50% canoni
Utilizzo promiscuo assenzaaltro immobile strumentale nel Comune Leasing promiscuo Occorre scorporare il terreno ? previsto solo nel c. 2 e non nel c. 3 (2007 – 2008 – 2009) Ridotto 1/3 ??? promiscuo – ded. 50% canoni (c.3 art. 54) Immobile in locazione strumentale – ded. integrale canoni (RE10)
Immobile strumentale NO reddito fondiario Immobile promiscuo SI reddito fondiario indipendentemente dall’anno di acquisizione
Parte Quarta Interventi sugli immobili
Sostenute fino a 31.12.06 Deduzione in 5 anni Sostenute dal 1.1.2007 Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5 anni Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile
Spese sostenute fino al 31.12.2006 Deduzione ammodernamento in 5 anni Indipendentemente titolo utilizzo dell’immobile Proprietà – leasing – locazione – comodato Sia immobile strumentale che promiscuo (50%) Riporto di spese sostenute nel passato Posso continuare a dedurle? SI (istruzioni UNICO)
Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007 Spese 2007 su immobili ante 2007 Capitalizzo su un costo irrilevante Circolare 1/IR Si applica regola manutenzioni NON capitalizzabili CM 47/E/08 – risposta 3.1 Si applica la regola precedente Si applica la riduzione ad 1/3 ? Le istruzioni di UNICO non dicono nulla
Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007 Costi capitalizzabili in caso di immobili di terzi Redd. Impresa CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici (minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa) Circolare 1/IR Si applica regola manutenzioni NON capitalizzabili Applicabile la regola precedente ???
Plafond 5% Calcolato sulla massa dei “beni materiali ammortizzabili” Fabbricato considerato al netto del terreno scorporato Si applica la riduzione ad 1/3 ? Le istruzioni di UNICO non dicono nulla
Parte Quinta I rimborsi spese
RIADDEBITI Spese sostenute in nome e per conto del cliente NO compenso NO ritenuta Imponibile soggetto a ritenuta Altre spese sostenute • Irrilevante la deducibilità (RM 58/E/01) • anche sulle spese sostenute dal committente (RM 20/E/98)
Spese di vitto e alloggio Deducibili nel limite del 2% dei compensi percepiti … integralmente deducibili dal professionista se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura deroga Art. 36 c. 29 DL n.223/06
Intestata committ. Indicazione profess. Compenso 1.000 Albergo 100 Albergatore Fattura 100 Pagamento 100 Copia fattura 100 professionista Committente Fattura 1.100 deducibile 1.100 NON deducibile 100 imponibile 1.100 deducibile 100 NO limite 2%
CM 47/E/08 per la deduzione integrale è necessario il sostenimento da parte del committente • Necessario il duplice requisito: • Il committente deve sostenere la spesa • la spesa deve essere esposta in fattura
Riaddebito spese di gestione Utenze intestate ad un professionista Riaddebito pro quota agli altri professionisti Non è compenso C.M. n.58/E/01 NO ritenuta a riduzione costo riaddebitato Soggetto ad IVA
Parte Sesta Cessione studio professionale
Cessione della clientela ANTE DL223/06 acquirente deducibile cedente CM 108/E/02 reddito diverso
Costo deducibile per l’acquirente Post DL 223/06 Art. 54 c.1-quater Art. 17 c.1 g-bis Reddito professionale per il cedente … Anche per i beni immateriali IRAP e CONTRIBUTI
Solo se l’incasso in unica soluzione Con possibilità tassazioneseparata CM 11/E/07 periodo d’imposta CM 11/E/07 IVA h ??? va in RE 2007 20%
Recesso da studio associato La somma percepita in sede di recesso dall’associato va a tassazione separata RM 142/E del 10.4.08 Rateizzazione del corrispettivo Non vi è necessità per l’associato receduto di prendere partita IVA IVA
Parte Prima Le nuove regole di determinazione del valore della produzione Irap IRAP: LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE a cura di Riccardo Giorgetti
LE NOVITA’ NORMATIVE L’art. 1, comma 50, L. 244/2007 ha attuato una profonda revisione delle regole di determinazione della base imponibile Irap. Ciò è avvenuto attraverso: la riformulazione dell’art. 5 del D.Lgs 446/1997il quale ora dispone la rilevanza dei componenti positivi e negativi così come risultano dal bilancio e dal conto economico; inserimento dell’art. 5-bisdisciplinante l’individuazione della base imponibile Irap per le società di persone e imprese individuali; Abrogazione dell’art. 11-bische estendeva l’efficacia delle regole per il reddito d’impresa alla disciplina Irap
I criteri di determinazione dell’Irap Società di capitali Società di persone e imprenditori Derivazione del valore della produzione direttamente dal bilancio (conto economico,macro-classi A e B) Se in ordinaria possibilità di opzione per il criterio del bilancio I componenti positivi e negativi individuati dalla norma sono assunti in aderenza alle regole del Tuir L’irap acquista natura di tributo regionale la dichiarazione Irap deve essere trasmessa separatamente (DM 11/9/2008)
Società di capitali ed enti commerciali Regola base La base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio con esclusione delle seguenti voci: Svalutazione delle immobilizzazioni e disp. liquide Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti Costo del personale
Confermate, nuove o modificate indeducibilità Spese per personale dipendente o assimilato Costi per collaborazione coordinata e continuativa Compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente Confermate Modificata Nuova Quota interessi canoni di leasing desunta dal contratto Imposta comunale sugli immobili
Parte Seconda I casi particolari del criterio del bilancio e la base imponibile per i soggetti IAS
Abrogazione norma che stabiliva la rilevanza di tutti i plus/minus valori ad eccezione di quelli derivanti da cessioni di aziende Inserimento norma che attribuisce rilevanza ai plus/minus valori derivante dalla cessione di immobili -patrimonio Plusvalenze e minusvalenze Le plusvalenze concorrono alla formazione della base imponibile Irap se rientrano nell’aggregato A del CE. Quelle catalogabili nella gestione straordinaria non dovrebbero essere più tassabili Attesa chiarimenti ministeriali
Spese di manutenzione Oltre il 5% in 5 esercizi Spese di rappresentanza 1/3 in 5 esercizi Diverso trattamento tra base imponibile Ires e Irap con imposte differite solo per le dirette Non potranno essere più rateizzate in cinque esercizi a norma dell’art. 54 Tuir Eccezione: imponibilità delle rateizzazioni previste fino al 2007 Plusvalenze seguono le regole civili Altri componenti negativi la cui deduzione nel 2007 è stata rinviata secondo Tuir
Resta valido il principio di correlazione I poteri del Fisco in materia di verifica Indipendentemente dalla collocazione dei componenti nel CE, l’Ufficio deve accertare le appostazioni in base ai criteri di qualificazione classificazione imputazione previsti dai principi contabili Importanza di illustrare in nota integrativa i motivi che, nel rispetto dei principi contabili, hanno indotto ad utilizzare quel preciso criterio di stima I componenti classificabili in voci diverse dalla macroclasse A e B concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti negli esercizi precedenti o futuri
La base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate per le società che redigono il bilancio con le norme civilistiche Società di capitali che seguono i principi contabili internazionali Regola base Il D.Lgs. 38/2005, prevede che tali soggetti determinano il valore della produzione Irap, assumendo i componenti sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei principi contabili internazionali Schemi uguali, ma basi imponibili differenti a causa di criteri di valutazione diversi
Parte Terza Le regole di determinazione della base imponibile Irap per le società di persone e gli imprenditori individuali
Società di persone e imprenditori individuali Regola base La base imponibile è determinata dalla differenza tra: I ricavi tipici (art. 85 Tuir, lett. a, b, f, g) e la variazione delle rimanenze (artt. 92 e 93) Costi mat. prime, sussidiarie e consumo e Costi per servizi Amm.to e canoni locazione dei beni strumentali materiali e immateriali I componenti si assumono secondo regole di imputazione temporale, qualificazione e classificazione fiscale
Gli importi deducibili corrispondono ai valori imputati in conto economico secondo i principi contabili, Restano valide le regole stabilite dal Tuir in tema di reddito d’impresa variazioni RF o RG Principio di correlazione nel criterio semplificato Non più richiamato Al di fuori delle voci richiamate gli oneri o proventi iscritti in altre voci non sono più deducibili o tassabili anche se collegati a componenti rilevanti in altri esercizi Società di capitali Società di persone e imprese individuali
Al termine del triennio è tacitamente rinnovata salvo revoca esplicita Irrevocabile per tre periodi Società di persone e imprenditori individuali Opzione per le regole dei soggetti Ires I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dei soggetti Ires L’opzione Deve essere comunicata entro 60 giorni da inizio esercizio
Parte Quarta I criteri di scelta tra il regime del “bilancio” e quello “fiscale”
Maggiore sarà la convenienza del criterio del “bilancio var. positive dei ricavi - var. negative dei costi Non esiste un principio unico valido per tutte le imprese Valutazione caso per caso in base alla numerosità della variazioni nel quadro IQ Plusvalenze Avviamento Le regole per effettuare la scelta Spese di rappresentanza Costi per telefonia