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Pratici e professori: avvocati e giudici. I giuristi del mos italicus. Contrapposizione polemica nel Cinquecento tra mos italicus e mos gallicus Ma mos gallicus non è ignorato (es.:Marco Mantua Benavides), pure se incontrerà maggiore diffusione in Italia nei secoli successivi
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I giuristi del mos italicus • Contrapposizione polemica nel Cinquecento tra mos italicus e mos gallicus • Ma mos gallicus non è ignorato (es.:Marco Mantua Benavides), pure se incontrerà maggiore diffusione in Italia nei secoli successivi • Alberico Gentili difende il mos italicus nei De iuris interpretibus dialogi sex • Orientamento fortemente pratico espresso soprattutto nel genere, largamente diffuso, dei Consilia, e nei Tractatus dedicati alla trattazione puntualedi temi di diritto pubblico e privato, con taglio soprattutto pratico ma, a volte, anche più teorico
I giuristi del mos italicus e i trattati • Il veronese Bartolomeo Cipolla (420-1475), autore di Cautelaee di un celeberrimo trattato De servitutibus , oltre che di 80 Consilia criminalia • Il venosino Roberto Maranta (1476-1534/1535), autore di un De ordine iudiciorum e di uno Speculum aureum, et lumen Advocatorum
I giuristi del mos italicus e i trattati • Francesco Mantica(1534-1614), autore del trattato De coniecturis ultimarum voluntatum, • Il lombardo Jacopo Menochio (1532-1607), professore a Pavia e Padova, autore di una raccolta monumentale di Consilia, ma anche di trattati citatissimi De arbitrariis iudicum quaestionibus, De recuperanda, adipiscenda et retinenda possessione, De praesumptionibus • I Tractatus universi iuris (Venezia 1584) raccolgono alcuni noti trattati a mo’ di silloge ‘riassuntiva’ della tradizione trattatistica accumulatasi sin a quel momento
I trattatisti • Fuori d’Italia, anche con influenza percepibile di una diversa metodologia: • André Tiraqueau, autore di De legibus connubialibus, De nobilitate et iure primogeniorum, Commentarii in L. Si vnquam. C. de reuoc. donat ecc. • Pierre Rebuffi (consiliator), autore di De decimis, de congrua portione , De alienatione rerum ecclesiasticarum ecc. • CharlesDumoulin, autore di un celebrato Commentaire alla Coutume di Parigi (1510), base della seconda redazione della Coutume di Parigi (1580) • JeanBodin, importante teorico dell’assolutismo, autore dei celebri Les six livres de la République
Il diritto penale nell’Italia del ‘500 • Egidio Bossi (14??-1546), senatore milanese, autore dei Tractatus varii, esposizione complessiva a taglio pratico del diritto e della procedura penale e redattore riconosciuto di parte delle Novae Constitutiones Mediolani (1542) • Giulio Claro (1525-1575), autore delle Receptae sententiae(il Liber quintus sententiarumcontiene una trattazione a taglio pratico di diritto e procedura penale).
Il diritto penale nell’Italia del ‘500/600 • Tiberio Deciani (1509-1582),autoredel Tractatus criminalis, alquanto influenzato dal metodo umanistico • Prospero Farinaccio (1544-1618), autoredella Praxis et theorica criminalis, opera enciclopedica di diritto e procedura penale. • Si delinea una teoria generale del diritto penale (soprattutto ad opera di Deciani) che va assumendo carattere scientifico
Il diritto penale • Fuori d’Italia: • Nel Cinquecento • Il belgaJoos de Damhouder(Philippe de Wielant), autoredella Praxis rerum criminalium • Lo spagnolo Diego Covarrubiasnelle sue opere teoriche e pratiche dedicate al sistema del diritto coevo (Variae resolutiones e Practicarum quaestionum liber unicus )
Il diritto penale • Nel Seicento • I tedeschi Benedikt Carpzov,esperto giudice sassone, e Anton Matthes, autore del De criminibus • Sono tutti autori di fama europea, largamente citati al di fuori dei confini dei loro Stati
Il diritto commerciale • Diritto di categoria (quella dei mercanti), sviluppato grazie alle consuetudini commerciali, si sviluppa in forma trattatistica soprattutto a partire dal Cinquecento: si applica ai rapporti in cui una delle parti appartenga alla categoria (sia iscritto alla Corporazione dei mercanti) • Diritto tendenzialmente privo di formalità per soddisfare le esigenze di celerità del commercio, a cui si accompagna una giurisdizione ‘speciale’ mercantile • Pedro de Santarem , De assecurationibus • Benvenuto Stracca (1509-1578), De mercatura seu mercatore (1553)
Il diritto commerciale • Sigismondo Scaccia, De commerciis et cambio (1619) • Ansaldo Ansaldi (1651-1719), celebre giurista fiorentino, ricoprì alte cariche alla corte pontificia e fu uditore di Sacra Rota; nel 1689 compose il Discursus de commercio et mercatura che gli garantì fama in tutta Europa ed una raccolta di Decisioni della Rota Romana coram • Dopo le ordonnances di Luigi XIV del 1673 e 1681 si sviluppa anche in Francia una dottrina commercialistica valida
La scuola di Salamanca • Le conquiste spagnole e portoghesi nel Nuovo Mondo furono gravide di conseguenze sul versante del diritto: si trattava di configurare in termini moralmente accettabili i rapporti tra governanti e governati (gli Amerindi) e di fissare un diritto ‘coloniale’ • Nel Cinquecento lo Studium di Salamanca diviene università d’eccellenza per opera di un gruppo di professori teologi- giuristi, per lo più o domenicani o gesuiti, che, teologi, scelsero di conferire centralità ad alcuni delicati profili della materia giuridica (giustizia, legge, diritto naturale e divino, status personali, poteri del principe, proprietà, successioni, contratti e usura)
La scuola di Salamanca • Il domenicano Francisco Vitoria (1483?-1546), autore di Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomas ,di un De indis recenter inventis e di un De jure belli Hispanorum in barbaros • Il domenicano Bartolomé de las Casas (1474-1566), difensore della libertà degliIndios, autore di un Breve resumen del descubrimiento y destruicion de las Indias e di un Plan para la reformacion de las Indias
La scuola di Salamanca • Il domenicano Domingo De Soto (1494-1560), autore di trattati De iustitia et iure e De legibus • Il gesuita Luis de Molina (1535-1600), autore di un trattato De iustitia et iure • Francisco Suarez (1548-1617), , autore di un imponente trattato De legibus, volto a giustificare le istituzioni e le norme del diritto naturale alla luce della ragione, non solo della rivelazione
La scuola elegante olandese • L’Università di Leida, fondata nel 1575, diventa un centro di irradiazione della cultura giuridica europea più innovativa: le vicende storiche, contrassegnate dalla ottenuta libertà dal dominio spagnolo, l’intensa vitalità religiosa aperta agli influssi calvinisti e al cattolicesimo di impronta umanistica, concorrono a creare le condizioni per conferire alla civiltà fiamminga caratteri di grande splendore • Si sviluppa un orientamento che congiunge l’insegnamento dei culti (Doneau aveva insegnato a Leida) e l’attenzione alla pratica, pure se della scuola culta appare più seguito l’indirizzo storico-filologico
La scuola elegante olandese • Il congiungimento delle due tendenze dà luogo alla c.d. giurisprudenza elegante, con ciò sottolineando lo stile preciso e conciso delle opere della scuola, prive della prolissità caratteristica della pubblicistica di diritto comune • Hugo Grozio, autore di una celebrata Introduzione alla giurisprudenza olandese(1620), nella quale dimostra le sue capacità interpretative, applicate alle fonti romane e al diritto locale olandese
La scuola elegante olandese • Gerard Noodt (1647-1725), professore a Nimega e a Leida, dotato di grandi capacità interpretative storico-filologiche, autore di un Commentarium in D. Justiniani, serenissmi principis, libros 27 Digestorum sive Pandectarum, juris enucleati ex omni vetere jure collecti. • Ulrik Huber (1636-1694), giudice e professore, autore delle Praelectionum juris civilis tomi tres, di Eunomia romana, sive censura censurae juris justinianaei ecc. • Anton Schulting (1659-1734), esperto umanista, autore di Jurisprudentia vetus ante-justinianea ex recensione et cum notis
Usus modernus pandectarum • Arnold Vinnen scrive un commentario In quattuor libros Institutionum(1642): l’indirizzo culto, applicato sulla sistematica delle Istituzioni, si combina con l’attenzione per il diritto locale anche consuetudinario e la prassi giudiziaria • Johann Voet scrive un commentario alle Pandette coniugando il dato storico-filologico con il dato ‘pratico’
Usus modernus pandectarum • Il tedesco Samuel Stryk (1640-1710) diffonde un metodo che dalla sua opera Usus modernus Pandectarum prenderà appunto il nome di Usus modernus Pandectarum • L’ Usus modernnus Pandectarum coniuga il testo giustinianeo con le necessità della pratica
Giambattista De Luca (1613-1683) • Il cardinale Giambattista De Luca (1613-1683) è considerato il più grande giurista del Seicento italiano • Autore del Theatrum veritatis et iustitiae, raccolta di tutti i suoi Discursus intorno alle più importanti questioni pratiche dell’epoca, estremamente documentato e attento alle diverse fonti del sistema del tardo diritto comune • Ne fa anche una sintesineIl dottor volgare, in italiano, che avrà una significativa diffusione
Ruolo della dottrina e stampa giuridica • Il diritto romano si rivela strumento duttile e polivalente: il suo impiego è largo e diffuso • La dottrina, necessaria ad una sua interpretazione, si pone come fonte del diritto (concezione del diritto comune come diritto giurisprudenziale) • Nell’attività difensiva il ricorso alle opinioni dottrinali si fa frequentissimo: si pone quindi il problema di ‘distinguere’ nella confusione dottrinale quella più ‘accreditata’, da indicare al giudice.
Ruolo della dottrina e stampa giuridica • La confusione dottrinale è attestata e dilatata dalla diffusione della stampa: 2000 titoli di opere giuridiche sono già scelti e pubblicati tra gli incunaboli (‘400) • Nel ‘500 il fenomeno si estende grazie alla ‘fortuna’ del mercato librario e dei grandi centri editoriali; il libro, di minor costo rispetto al passato, è reso più accessibile
Communis opinio doctorum • La confusione dottrinale, generata dalla moltitudine di opinioni differenti espresse dai diversi giuristi contribuisce a dilatare la discrezionalità dei giudici (arbitrium), a spese della certezza del diritto • Si origina la consuetudine già nel Trecento di verificare se su un punto di diritto esistesse una coincidenza di opinioni delle massime autorità dottrinali, con la tendenza a considerare determinante tale coincidenza (Communis opinio). • A fine Trecento Baldo considera temerario per il giudice ‘recedere ab opinione communi’: il Consilium pro veritate destinato al giudice deve esprimere laCommunis opinio, non l’opinione personale del giurista(Communis opinio in consulendo)
Communis opinio doctorum • Se il giudice segue la Communis opinio doctorum, va esente da responsabilità al momento del ‘sindacato’ sulla sua attività • La Communis opinio doctorum si regge sulla maggioranza di numero e sull’autorità dei giuristi aderenti all’orientamento considerato • La Communis opinio doctorum è osservata nella prassi pro legedove legge o consuetudine mancano • Strumento endogiurisprudenziale (Lombardi)di certezza del diritto, di autolimitazione della dottrina-giurisprudenza • La Communis opinio doctorum segna un momento di massima giurisprudenzializzazione del sistema di diritto comune
Professioni legali: la formazione e l’accesso • Il canale privilegiato di formazione è l’università, dove si studiano i testi romani • In seguito il titolo dottorale è rilasciato anche da collegi professionali presso i quali si attivano corsi di diritto • Requisiti di accesso ai collegi professionali: cittadinanza e nobiltà (Milano)
Avvocati, procuratori e causidici • Organizzazione delle professioni legali nell’area italiana su più livelli • Al vertice i Collegi dei giureconsulti, del patriziato, con funzioni di natura giudiziaria, di consulenza, di difesa • Avvocati, laureati, abilitati alla difesa • Operatori di minor rango, spesso chiamati causidici, spesso chiamati procuratori, con funzioni di rappresentanza processuale, ‘fattisti’ • L’articolazione delle funzioni è agevolmente reperibile nelle altre aree europee
La giurisprudenza: Corti Sovrane e Rote • La giurisprudenza assume negli ordinamenti europei dell’età moderna un ruolo di grande rilievo • In Italia si devono ricordare: • Rota Romana, autorevolissimo Tribunale della Cristianità composto da 12 giudici di varia nazionalità rappresentanti dei diversi paesi cattolici (1472) • Rota fiorentina • Rota senese • Sacro Real Consiglio (Regno di Napoli) • Senati di Piemonte e di Savoia, poi di Pinerolo e Casale (Regno Sabaudo) • Senato di Milano (Ducato di Milano)
Corti Sovrane e Rote • In Europa • In Francia una rete di Parlements, sui quali emerge il Parlamento di Parigi • In Germania il Reichshofrate il Reichskammergericht (1495), Tribunale Camerale dell’Impero, composto da 16 giudici (dapprima 8 nobili e 8 ‘dottori’, poi 16 ‘dottori’), obbligati a giudicare ‘secondo il diritto comune’ • Nell’area dei ‘Paesi Bassi’ il Gran Consiglio di Malines (1475) e la Corte superiore di Olanda (tardo ‘500)
Giudici, competenze e procedure delle Corti • Stato giurisdizionale: accentramento e dilatazione dei poteri sovrani assolutistici si realizza anche tramite giurisdizioni regie espresse al massimo livello dalle Corti sovrane (Grandi Tribunali) • le Corti sovrane esercitano funzioni ‘legislative’ (enregistrement, interinazione, arrêts de règlement ) • ma soprattutto giudiziarie • Giudizio di regola di ultima istanza (talora, in determinate controversie, come in materia di questioni nobiliari, anche di prima istanza) , ma frequente anche l’avocazione
Giudici, competenze e procedure delle Corti • Accesso selezionato, spesso cetuale, talora tramite acquisto inter vivos o mortis causa (es.: Parlements) • Nomina di regola a vita • Modi di procedere vari, fondati sul sistema delle prove legali (regole probatorie predeterminate) • Rota Romana: schema di decisiosulla base deidubia oggetto di voto dei singoli uditori, indi, sottoposto il testo della decisio alle parti, segue la sentenza definitiva • Discrezionalità talora elevatissima ( a Milano Senatus tamquam Deus)
Raccolte di decisioni • Numerose raccolte di decisioni della Rota romana • Raccolte di decisioni del Parlement di Parigi attraverso i secoli dal Duecento in poi • Raccolte di decisioni del Sacro Real Consiglio napoletano (a cura di Matteo d’Afflitto, Vincenzo de Franchis) • La giurisprudenza delle Corti supreme svolge un ruolo parzialmente unificante per il diritto interno di ciascun ordinamento • Si formano anche gli usus forieuropei, con effetto di tendenziale unificazione del diritto transnazionale