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RIFIUTI (aspetti specifici). avv. Federico Peres Professore a contratto di Diritto dell’ambiente Università di Padova – Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente B&P Avvocati Milano – Verona www.buttiandpartners.com federico.peres@buttiandpartners.com. END OF WASTE.
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RIFIUTI(aspetti specifici) avv. Federico Peres Professore a contratto di Diritto dell’ambiente Università di Padova – Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente B&P Avvocati Milano – Verona www.buttiandpartners.com federico.peres@buttiandpartners.com
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) END OF WASTE ART. 184 terd.lg. n. 152/2006 Il d.lg. n. 205/2010 ha abrogato l’art. 181-bisdel d.lg. n. 152/2006 introducendo l’art. 184-ter(“Cessazione della qualifica di rifiuto”): un rifiuto cessa di essere tale: «quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. […]».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) END OF WASTE «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decretidel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.[…] La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI art. 184 I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: r. domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; r. non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); r. provenienti dallo spazzamento delle strade; … Sono rifiuti speciali: r. da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; r. derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; r. da lavorazioni industriali; Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI art. 184 «L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell‘elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto …».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE art. 178 bis «Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE art. 178 bis Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri: a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. … ; b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179; e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. … ».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) art. 185 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera …; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati …; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato …; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, …, paglia, sfalci e potature,… Esclusioni tout court
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) art. 185 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, …; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, …; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; Esclusioni condizionate
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) art. 185 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suoloescavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Casi specifici
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) DIRETTIVA 2008/98/CE d.lg. 205/2010 Nel dicembre 2010 esistono 4 disposizioni normative: art. 185 comma 1, lett. b); art. 185, comma 1, lett. c); art. 185 comma 4; art. 186. Non si tratta ancora della configurazione normativa finale
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Una questione preliminare: dal concetto di terre e rocce a quello di suolo Definizione? Manca nella disciplina rifiuti. Unico riferimento è l’art. 54, comma 1, lett. a) del d.lg. 152/2006, che però riguarda la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione: «suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali». Recentemente è intervenuta una nuova definizione: Art. 1 del D.M. 161/2012: «il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico – fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo» (perplessità).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) La prima disposizione in tema di gestione del suolo: Art. 185 comma 1, lett. b) «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: […] b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminatonon scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati». Riprende l’art. 2, comma 1, lett. b) della Direttiva 2008/98/CE: «Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva: […] terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Art. 185 comma 1, lett. b): Sembra un’affermazione ovvia, che tuttavia trova la propria giustificazione del volontà del legislatore europeo di risolvere alcuni dubbi interpretativi che avevano portato a ritenere il terreno contaminato non escavato come un rifiuto: «Degli idrocarburi sversati in modo non intenzionale e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee costituiscono rifiuti, […]; lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso» (Corte di Giustizia, sez. II, 7 settembre 2004, n. 1). Oggi, dopo Direttiva 2004/35/Ce, l’indirizzo è cambiato. In Italia, lo era già prima e legislatore nel recepire la norma lo evidenzia
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) La seconda disposizione in tema di gestione del suolo: Art. 185 comma 1, lett. c) «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: […] c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato». Riprende quanto previsto all’art. 2, comma 1, lett. c) della Direttiva 2008/98/CE: «il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) È quindi escluso dalla disciplina rifiuti il suolo e l’altro materiale allo stato naturale, a patto che: Non sia contaminato (CSC) Sia escavato nel corso di attività di costruzione (autorizzata) Verrà riutilizzato nell’ambito della costruzione Verrà riutilizzato allo stato naturale Verrà riutilizzato nello stesso sito di escavo Serve alcuna specifica autorizzazione? No, sarà disciplinato nel progetto edilizio.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Criticità: distinzione tra suolo e altro materiale Si può ritenere che: nell’espressione suolo vi sia la terra, il terreno; nell’altro materialele rocce e qualunque altro materiale esistente in natura e rinvenuto nel corso delle operazioni di scavo. Criticità potrebbero nascere qualora ci si imbatta nel corso dello scavo in materiale di riportoche potrebbe essere costituito da rifiuti (utilizzati, ad esempio, per un’operazione di recupero di quell’area dove ora si intende costruire: imbonimento). Il materiale di riporto è qualificabile come “altro materiale”?
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Materiale di riporto: Con l’art. 3 del d.l. n. 2/2012 (convertito in l. n. 28/2012) il legislatore ha offerto un’interpretazione autentica di tale concetto: «… i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto […]». Il materiale di riporto non è qualificabile come altro materiale, in quanto rientra, retroattivamente, nella nozione di suolo. Per una definizione di riporto: allegato 9 al D.M. 161/2012
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) La terza disposizione in tema di gestione del suolo: art. 185, comma 4 «[…] 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter». Riprende il considerando n. 11 della Direttiva 2008/98/CE: «La qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Il suolo escavato: non contaminato utilizzato in siti diversi da quello di escavo Deve essere valutato secondo le definizioni di: Rifiuto: art. 183 comma 1, lett. a); Sottoprodotto: art. 184-bis (in presenza delle condizioni in esso previste); End ofWaste: art. 184-ter (in presenza delle condizioni in esso previste). Più che di un’esclusione si tratta di una disposizione di coordinamento e di un’indicazione interpretativa (considerando Direttiva).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Rifiuto: art. 183 comma 1, lett. a) «“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». disfarsi vs. utilizzo “valutati, nell’ordine”: illogico, allora sarà rifiuto se non sottoprodotto
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Sottoprodotto: art. 184-bis a) origine da un processo di produzione, di cui non costituisce lo scopo primario; b) certezza del riutilizzo da parte del produttore o di terzi; c) utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale e senza impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Comma 2: specifici D.M. DM 161/2012
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) End ofWaste(Mps): art. 184-ter Rifiuto recupero criteri: «a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato; b) esiste un mercato o una domanda; c) soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzonon porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. […] Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, […]».
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) (La quarta disposizione in tema di gestione del suolo: L’art. 186 d.lg. 152/2006) Nella versione del correttivo approvata ad aprile 2010 era stata prevista l’abrogazione dell’art. 186. La versione definitivamente approvata ha eliminato l’iniziale abrogazione che è stata rinviata al momento in cui il legislatore detterà i decreti di cui all’art. 184-bis, comma 2, vale a dire i regolamenti ministeriali con i quali verranno individuati gli oggetti e le sostanza che, ex lege, sono sottoprodotti e che andranno a definire i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto (art. 39, comma 4 d.lg. n. 205/2010). Inserito l’incipit art. 186: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185”; due incongruenze: Assenza trattamenti/normale pratica - 185 comma 4 non cita il 186
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Il D.M. n. 161/2012: Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 «Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo». Il D.M. ha comportato l’abrogazione dell’art. 186 del d.lg. 152/2006.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Ambito di applicazione: «L’ambito di applicazione è limitato alla gestione dei materiali di scavo. Sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti». in linea con la giurisprudenza (“Integra il reato previsto dall'art. 256 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti”, Cass. Pen. 17823/2012); però i materiali come i calcestruzzi possono far parte dei materiali di scavo, quantomeno entro la quota del 20%, se si tratta di riporto.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Disposizioni generali (art. 4): è generato durante la realizzazione di un’opera di cui costituisca parte integrante e il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale; viene utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: nel corso dell’esecuzione della stessa opera, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; in processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava; è idoneo all’utilizzo diretto, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3); soddisfa, per l’utilizzo specifico individuato nel Piano di Utilizzo, i requisiti di qualità ambientale elencati nell’Allegato 4 . Ricalca, adattandole, le condizioni dell’art. 184-bis
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Piano di Utilizzo (art. 5): Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. L'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Tempi: il Piano va presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio attività; entro 90 giorni dal ricevimento l’Autorità competente lo dovrà approvare o rigettare (salvo proroghe per integrazioni o approfondimenti, con eventuale coinvolgimento dell’ARPA o APPA per verificare che il materiale soddisfi effettivamente i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4); trascorso tale termine senza provvedimento espresso, «il preponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo, fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera» (silenzio-assenso?).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Procedimento: il materiale da scavo non supera le CSC= procedimento ordinario; il materiale da scavo supera per fenomeni naturali le CSC= i valori possono essere assunti pari al valore del fondo naturale (In fase di predisposizione del Piano di utilizzo il proponente presenta un Piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere, eseguito in contraddittorio con ARPA o APPA. Nel piano di utilizzo sarà consentito l’uso del materiale da scavo nell’ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito con fondo naturale avente caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento); il sito di produzione è interessato da interventi di bonifica = in fase di predisposizione del Piano, i requisiti di qualità ambientale del materiale da scavo sono necessariamente individuati da ARPA o APPA con riferimento alle CSC del sito di destinazione.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Soggetti coinvolti: proponente (committente): presenta il piano all’Autorità competente; esecutore (appaltatore): è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di utilizzo e ne è responsabile (art. 9); Autorità competente all’approvazione dell’opera (il Comune o la Regione/il Ministero in caso di VIA, …); ARPA o APPA(in via facoltativa oppure obbligatoria).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Deposito e trasporto (artt. 10-11): Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. … Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6. … La documentazione di cui al precedente comma e' predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) DAU: Dichiarazione di avvenuto utilizzo Entro il termine di validità del piano, l’esecutore deve attestare all’Autorità competente l’avvenuto utilizzo tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 7), pena la qualifica come rifiuto se l’utilizzo avviene da parte di un terzo, l’esecutore dovrà indicare il periodo entro cui questo dovrà utilizzare il materiale escavato. Entro tale termine il soggetto terzo dovrà comunicare l’avvenuto utilizzo, pena la qualifica come rifiuto. Non costituiscono utilizzo il deposito o altre forme di stoccaggio dei materiali escavati. La D.A.U. dovrà essere conservata dall’esecutore per 5 anni.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) All. 3: Utile indicazione esemplificativa di attività ricomprese nel concetto di normale pratica industriale: selezione granulometrica del materiale da scavo; riduzione volumetrica mediante macinazione; stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità; stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) All. 9: Materiali da riporto di origine antropica I riporti sono una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica (ai fini del Regolamento, nella misura massima del 20%) anche di derivazione edilizio-urbanistica che, utilizzati nel corso dei secoli, si sono assestati determinando un orizzonte stratigrafico. Perplessità: quanto antichi possono essere? Indicazione esemplificativa delle tipologie di materiali di origine antropica rinvenibili nei riporti (materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Conclusioni: il terreno, anche se contaminato e comprensivo di riporto, ma non escavato, non è un rifiuto (art. 185, comma 1, lett. b); se il terreno scavato e non contaminato, compreso il terreno di riporto, viene riutilizzato nello stesso sito per fini di costruzione, non si tratta di un rifiuto (art. 185, co. 1 lett. c, d.lg. n. 152/2006) e può essere gestito liberamente (dandone conto nel progetto edilizio); se il terreno scavato e non contaminato, compreso il terreno di riporto, viene riutilizzato in un sito diverso da quello di escavo, deve essere valutato ai sensi delle definizioni di rifiuto, sottoprodotto o End ofWaste. Questo terreno può essere gestito come sottoprodotto se rispetta quanto previsto dal D.M. 161/2010; in caso contrario sarà un rifiuto, eventualmente sottoponibile ad attività di recupero per divenire un rifiuto che ha cessato di essere tale. se il terreno escavato è contaminato, rientrerà nella definizione di un rifiuto e sarà sottoposto alla Parte IV del d.lg. 152/2006.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Mancanza di una disciplina normativa unitaria Anche a livello internazionale/comunitario Maggiore criticità: Sedimenti dragati sono rifiuti ? Indirizzo comunitario: Direttiva 2008/98/Ce prevede un’esclusione condizionata, poi recepita dal legislatore nazionale
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Le disposizioni normative, attualmente vigenti: Art. 185, comma 3, d.lg. 152/2006; Art. 109, d.lg. 152/2006; Art. 5-bis della l. 84/1994; Art. 39, comma 13, d.lg. 205/2010; D.M. 161/2012.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) L’esclusione di cui all’art. 185 comma 3: «fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai finidella gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni». Acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere. Riprende esclusione contenuta all’art. 2 della Direttiva 2008/98/Ce
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Art. 185 comma 3: Riprende espressamente quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE, all’art. 2 comma 3. Richiede due condizioni per aversi l’esclusione (cumulative): (1) “spostamento” effettuato per determinati fini (riutilizzo); (2) non pericolosità (assenza di impatto ambientale).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Art. 109, d.lg. 152/2006: “Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte”: «1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mareda navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; […]» Parte III
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) «L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto». D.M. non è stato ad oggi emanato. Non sono rifiuti, altrimenti contrasterebbe con divieto di abbandono di cui all’art. 192 comma 2(“È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”).
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Art. 5-bis l. n. 84/1994, come modificata dal d.l. n. 1/2012: Commi 1-7 Ambito applicativo: dragaggi in aree marino costiere e portuali comprese nei S.I.N.(Siti di Interesse Nazionale) Scopo primario: coordinare le attività di dragaggio con gli interventi di bonifica da effettuare nei S.I.N.
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Possibili destinazioni: «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici[…]» - possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping; - possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6; - possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento; Parla di materiali e non di rifiuti Specifica modalità di riutilizzo Il trasporto è effettuato con documento simile a FIR
RIFIUTI (ASPETTI SPECIFICI) Art. 5-bis, comma 8, l. n. 84/1994, come modificata dal d.l. n. 1/2012: «I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale […], possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, […] I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". […]». Competenza regionale Parla di utilizzo