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ORDINI DI PROTEZIONE. CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI. LEGGE 4 APR. 2001 N. 154. DENOMINATA “ MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI” , ENTRATA IN VIGORE IL 13 MAY 2001.
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ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 • DENOMINATA “MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI”, ENTRATA IN VIGORE IL 13 MAY 2001. • INTRODUZIONE DI MISURE GIUDIZIARIE INTERMEDIE, RAPIDE ED EFFICACI, CHE PORTINO ALL’ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA CONIUGALE DELL’AUTORE DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO. • ISTITUTO AUTONOMO E INDIPENDENTE DALLA SEPARAZIONE CONIUGALE
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 • L’ART. 2 MODIFICA IL CODICE CIVILE, INSERENDO: • ART. 342 BIS E ART. 342 TER C.C. • L’ART. 3 MODIFICA IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, INSERENDO: • ART. 736 C.P.C. (ELEMENTI TIPICI DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI E DEI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE)
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 • ISTITUTO MUTUATO DALL’ESPERIENZA STATUNITENSE • E’ ANALOGO ALLA MISURA CAUTELARE CHE PUO’ ESSERE ADOTTATA DAL GIUDICE PENALE. LA DIVERSITA’ STA NEL FATTO CHE: • NEL SISTEMA DELLE TUTELE PENALI PER L’APPLICAZIONE DELLA MISURA E’ RICHIESTA UNA CONDOTTA TIPICA COSTITUENTE REATO, • SUL PIANO CIVILE IL LEGISLATORE HA PREFERITO EVITARE UNA SCHEMATIZZAZIONE DELL’ABUSO FAMILIARE IN UNA RIGIDA DEFINIZIONE, PER PORRE L’ACCENTO SUL PREGIUDIZIO CHE IL COMPORTAMENTO VIOLENTO ARRECA AL SOGGETTO PASSIVO.
LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 • SI PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI DI CUI ALL’ART. 274 C.P.P. • SI PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA IN ORDINE AD UN FATTO COSTITUENTE REATO • RILEVANO NON SOLO I COMPORTAMENTI DI DANNO MA ANCHE QUELLI DI PERICOLO, CON UNA VALENZA PREVENTIVA E NON SOLO REPRESSIVA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE
NATURA DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE • PRESENTA ELEMENTI CAUTELARI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE. • ELEMENTI CAUTELARI: • IMMEDIATEZZA DI ACCESSO • SOMMARIETA’ DELLA COGNIZIONE • SPEDITEZZA DELLA TRATTAZIONE • COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO CON DECISIONE RECLAMABILE AL COLLEGIO, DI CUI NON FA PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO • EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE NONCHE’ TRATTAZIONE NEI TERMINI FERIALI
PRESUPPOSTI • ART. 342 BIS: GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI VENGONO DISPOSTI “QUANDO LA CONDOTTA DEL CONIUGE O DI ALTRO CONVIVENTE E’ CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO ALL’INTEGRITA’ FISICA O MORALE OVVERO ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE”.
PRESUPPOSTI • IL GIUDICE DEVE ACCERTARE SE LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE ABBIA COMPORTATO LA LESIONE DI UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’, IN PARTICOLARE: • DELLA SALUTE (INTEGRITA’ FISICA), • DELL’ONORE E DELLA REPUTAZIONE (INTEGRITA’ MORALE) • DELLA LIBERTA’ PERSONALE, INTESA COME CAPACITA’ DI AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA.
PRESUPPOSTI ALLA BASE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 342 BIS VI SONO DUE DISTINTE CIRCOSTANZE: • LA CONVIVENZA • UNA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE ALL’INTEGRITA’ FISICA O MORALE O ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE
LA CONVIVENZA • LA VITTIMA ED IL SOGGETTO CUI VIENE ADDEBITATO IL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEVONO VIVERE ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA CASA. • LA FUNZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE, INFATTI, E’ SIA QUELLA DI INTERROMPERE SITUAZIONI DI CONVIVENZA TURBATA, SIA QUELLA DI IMPEDIRE IL PROTRARSI DI COMPORTAMENTI VIOLENTI IN AMBITO DOMESTICO.
LA CONVIVENZA • SUSSISTE IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA ANCHE QUANDO VI SIA STATO L’ALLONTANAMENTO, PROVOCATO DAL TIMORE DI SUBIRE VIOLENZA FISICA DEL CONGIUNTO, MANTENENDO NELL’ABITAZIONE FAMILIARE IL CENTRO DEGLI INTERESSI MATERIALI ED AFFETTIVI • PARTE DELLA GIURISPRUDENZA AMMETTE LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI MISURE DI PROTEZIONE ANCHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE • ESISTENZA DI UN PREGIUDIZIO GRAVE ALL’INTEGRITA’ FISICA, MORALE O ALLA LIBERTA’ PERSONALE PATITO DAL FAMILIARE CONVIVENTE, IMPUTABILE IN TERMINI CAUSALI ALLA CONDOTTA DELL’ALTRO. • LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE, DI REGOLA, E’ CARATTERIZZATA DAL VERIFICARSI DI AZIONI REITERATE RAVVICINATE NEL TEMPO, CONSAPEVOLMENTE DIRETTE A LEDERE I BENI TUTELATI, E NON DA SINGOLI EPISODI COMPIUTI A DISTANZA DI TEMPO CONSIDEREVOLE TRA LORO.
LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE • VIOLENZA FISICA: • LESIONI PERSONALI • PERCOSSE • MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • TENTATO OMICIDIO • OMICIDIO • ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DISCIPLINA • INCESTO • VIOLENZA SESSUALE
LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE • VIOLENZA PSICOLOGICA • INGIURIA • VIOLENZA PRIVATA • MINACCIA • MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO • SEQUESTRO DI PERSONA
LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE • VIOLENZA ECONOMICA • VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE • MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA • VIOLENZA PRIVATA • ATTEGGIAMENTI VOLTI AD IMPEDIRE CHE IL FAMILIARE SIA O POSSA DIVENTARE ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE, COSI’ DA ESERCITARE SULLO STESSO UN CONTROLLO INDIRETTO MA ESTREMAMENTE INCISIVO
LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE • SI TRATTA DI: • FATTI VIOLENTI DAI QUALI SIANO DERIVATE LESIONI NON INSIGNIFICANTI ALLA PERSONA, • UNA SITUAZIONE DI CONFLITTUALITA’ TALE DA POTER PREVEDIBILMENTE DARE ADITO AL RISCHIO, CONCRETO E ATTUALE, PER UNO DEI FAMILIARI CONVIVENTI, DI SUBIRE VIOLENZE GRAVI DAGLI ALTRI • VERIFICAZIONE DI UN “VULNUS” ALLA DIGNITA’ DELL’INDIVIDUO DI ENTITA’ NON COMUNE, IN RELAZIONE ALLA DELICATEZZA DEI PROFILI DELLA DIGNITA’ STESSA CONCRETAMENTE INCISI • MODALITA’ “FORTI” DELL’OFFESA ARRECATA E RIPETITIVITA’ O PROLUNGATA DURATA NEL TEMPO DELLA SOFFERENZA PATITA DALL’OFFESO
LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE • NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ORDINE DI PROTEZIONE: • PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI MANTENIMENTO EX ARTT. 143-147 C.C. • NEI CASI DI RECIPROCA INCOMUNICABILITA’ ED INTOLLERANZA TRA SOGGETTI CONVIVENTI, DI CUI CIASCUNA DELLE PARTI IMPUTA ALL’ALTRA LA RESPONSABILITA’ (ALMENO QUANDO I LITIGI, SEPPUR ASPRI NEI TONI, NON SIANO STATI AGGRAVATI DA VIOLENZE FISICHE O MINACCE O NON SI SIANO TRADOTTI IN VIOLAZIONE DELLA DIGNITA’ DELL’INDIVIDUO DI PARTICOLARE ENTITA’) • NON RIGUARDA IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI
L’AUTORE DELLE CONDOTTE • UN CONIUGE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO (ANCHE CON L’APPOGGIO E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ALTRI FAMILIARI) • IL GENITORE VERSO I FIGLI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) • I FIGLI VERSO I GENITORI. • UN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONVIVENTE (COMPRESE LE COPPIE OMOSESSUALI)
LEGITTIMAZIONE • ATTIVA PERSONA IN DANNO DELLA QUALE E’ TENUTA LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE • PASSIVA PERSONA CHE HA POSTO IN ESSERE IL COMPORTAMENTO LESIVO • LA DOMANDA PUO’ ESSERE PROPOSTA SOLO DAL CONIUGE, DAL CONVIVENTE O DA UN ALTRO FAMILIARE ADULTO. • PER I MINORI, IL RICORSO VA INTRODOTTO DAL TITOLARE DELLA POTESTA’. SI ESCLUDE LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE, STANTE L’URGENZA E L’AGILITA’ DEL PROCEDIMENTO DE QUO.
PROCEDIMENTO • ISTANZA DELLA VITTIMA, PROPOSTA ANCHE DALLA PARTE PERSONALMENTE, CON RICORSO AL TRIBUNALE DEL LUOGO DI PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO (A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE NEI PROCEDIMENTI PER SEPARAZIONE E DIVORZIO) • DOPO LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DESIGNA IL GIUDICE CUI E’ AFFIDATA LA TRATTAZIONE DEL RICORSO, CHE VIENE INVESTITO DI AMPI POTERI ISTRUTTORI E NOTEVOLE FLESSIBILITA’ NELLA RICERCA DI PROVE. • NON E’ PREVISTO L’INTERVENTO DEL PM
PROCEDIMENTO • I PROCEDIMENTI SI TRATTANO ANCHE DURANTE IL PERIODO FERIALE • IL GIUDICE DESIGNATO, SENTITE LE PARTI NEL PIENO DEL CONTRADDITTORIO, ISTRUISCE LA CAUSA NEL MODO CHE RITIENE PIU’ OPPORTUNO, DISPONENDO ANCHE EVENTUALI INDAGINI SUI REDDITI, SUL TENORE DI VITA E SUL PATRIMONIO DELLE PARTI A MEZZO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA • IL TRIBUNALE PROVVEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, EMETTENDO DECRETO MOTIVATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
PROCEDIMENTO • IN CASO DI URGENZA, L’ORDINE DI PROTEZIONE PUO’ ESSERE ASSUNTO DOPO SOMMARIE INFORMAZIONI, CON SUCCESSIVA UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 15 GG, IN OCCASIONE DELLA QUALE VI E’ CONFERMA, LA MODIFICA O LA REVOCA DELL’ORDINE DI PROTEZIONE. • E’ AMMESSO RECLAMO AL TRIBUNALE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 10 GG DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO, AI SENSI DELL’ART. 739, II COMMA, CPC
RECLAMO • INTRODUCE UN GIUDIZIO AVENTE NATURA DI REVISIO PRìORìS INSTANTIAE • INAMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI E LA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DI PROVE COSTITUENDE • INAMMISSIBILE L’ISTANZA CON CUI LA PARTE RECLAMATA CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALL’ART. 709 TER CPC, LAMENTANDO IL MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO PERIODICO DISPOSTO CON L’ORDINE DI PROTEZIONE (L’ATTUAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO AVVIENE NELLE FORME DEGLI ARTT. 491 E SS CPC, OSSIA MEDIANTE ESPROPRIAZIONE FORZATA)
RECLAMO • NON SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DELL’ORDINE DI PROTEZIONE • IL TRIBUNALE PROVVEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE CUI NON PARTECIPA IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO • IL TRIBUNALE SENTITE LE PARTI DOPO REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DECIDE CON DECRETO MOTIVATO NON IMPUGNABILE, NEMMENO PER CASSAZIONE, GIACCHE’ DETTO DECRETO DIFETTA DEI REQUISITI DELLA DECISORIETA’ E DEFINITIVITA’. • PER QUANTO NON PREVISTO DALL’ART. 736 BIS CPC SI APPLICANO LE NORME COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO (OVE COMPATIBILI) EX ARTT. 737 E SS CPC.
IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE • CON IL DECRETO EX ART. 342 BIS CC, IL GIUDICE ORDINA AL CONVIVENTE REO DELLA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE, LA CESSAZIONE DELLA CONDOTTA E NE DISPONE L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE • QUALORA LA VITA DOMESTICA NON SI SVOLGA IN UN SOLO LUOGO, MA PRESSO DIVERSE ABITAZIONI, PUO’ IMPORSI L’ALLONTANAMENTO DA PIU’ DI UNA, ANCHE IN PERIODI DIFFERENTI (ES: RESIDENZA FISSA E CASA VACANZA)
PROVVEDIMENTI ACCESSORI I PROVVEDIMENTI ACCESSORI CHE IL GIUDICE PUO’ DISPORRE NEL DECRETO CHE EMETTE ORDINE DI PROTEZIONE, PERDONO EFFICACIA AUTOMATICAMENTE SE VIENE REVOCATA LA MISURA PRINCIPALE DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E QUALORA SOPRAVVENGA L’ORDINANZA EX ART. 708 CPC IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, OVVERO ALTRO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE IN ORDINE AI RAPPORTI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRA I CONIUGI O AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
PROVVEDIMENTI ACCESSORI POSSONO ESSERE: • NON AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA VITTIMA (ES: CASA, LAVORO, SCUOLA, DOMICILIO DEI FAMILIARI DI ORIGINE)
PROVVEDIMENTI ACCESSORI • INTERVENTO DI SERVIZI SOCIALI, CENTRI DI MEDIAZIONE FAMILIARE O ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO E L’ACCOGLIENZA DI DONNE/MINORI/VITTIME DI ABUSI O MALTRATTAMENTI (NON PUO’ ESSERE IMPOSTO COERCITIVAMENTE, PERCHE’ PRODUTTIVI DI RISULTATO SOLO SE LIBERAMENTE SEGUITI)
PROVVEDIMENTI ACCESSORI • PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CONVIVENTI CHE, PER EFFETTO DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DEL REO, RIMANGONO PRIVE DEI MEZZI ADEGUATI, FISSANDO MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO E STABILENDO, SE NECESSARIO, IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL’OBBLIGATO, DETRAENDOLA DALLA RETRIBUZIONE • L’ORDINE DI PAGAMENTO HA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
ASSEGNO PERIODICO • IN ASSENZA DI EMISSIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE “NON PATRIMONIALE”, IL GIUDICE NON PUO’ RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’ASSEGNO PERIODICO ANCHE SE RILEVA L’INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO EX ARTT. 143-147 CC • LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PERIODICO HA NATURA PROVVISORIA, LA SUA FUNZIONE ED EFFICACIA E’ LIMITATA NEL TEMPO ALLA DURATA DELL’ORDINE DI PROTEZIONE O COMUNQUE AL PERIODO DI TEMPO ANTERIORE ALL’EVENTUALE PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO EMESSO DAL GIUDICE COMPETENTE, VOLTO A GARANTIRE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DI SOGGETTI BISOGNOSI.
ASSEGNO PERIODICO • TALE MISURA ACCESSORIA PROVVISORIA PUO’ ESSERE ADOTTATA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA PRINCIPALE, SEMPRE CHE QUESTA NON ABBIA PERSO EFFICACIA • LA MISURA PATRIMONIALE E’ SUSCETTIBILE DI MODIFICA ANCHE NEL CASO IN CUI MUTINO LE CONDIZIONI DELL’OBBLIGATO E DEL BENEFICIARIO E DEVE ESSERE REVOCATA SE RIPRENDE LA CONVIVENZA • SI PUO’ CONCEDERE ANCHE IN ASSENZA DI FIGLI
CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI COMPIUTE DAI FIGLI • OVE IL SOGGETTO ALLONTANATO NON ABBIA UNA PROPRIA AUTONOMIA ECONOMICA, IL GIUDICE DEVE CONTESTUALMENTE DISPORRE A CARICO DEI GENITORI L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DI UN ASSEGNO PERIODICO EX ARTT. 148 E 342 TER, COMMA II, C.C. • L’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ASSEGNO PREVISTO DAL DECRETO PUO’ ESSERE SOSTITUITO DALL’EVENTUALE ADOZIONE DI UN DIVERSO PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E DI MANTENIMENTO.
DURATA • NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 1 ANNO • PUO’ ESSERE PROROGATA SU ISTANZA DI PARTE SOLO SE RICORRANO GRAVI MOTIVI E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO (LA LEGGE NON STABILISCE ALCUN TERMINE FINALE PREDETERMINATO NE’ IL LIMITE DELLE PROROGHE) • DECORRE DAL GIORNO DELL’AVVENUTA ESECUZIONE DELLO STESSO • IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DEL TERMINE DI DURATA NEL DECRETO, SI RITIENE COME IMPLICITA LA PREVISIONE DEL MASSIMO PREVISTO DALL’ART. 342 TER C.C.
DURATA • NEL LASSO DI TEMPO CHE INTERCORRE TRA L’INIZIO DEL ESECUZIONE DEL DECRETO CHE DISPONE L’ORDINE DI PROTEZIONE E LA SUA CESSAZIONE DI EFFICACIA, I CONIUGI O CONVIVENTI DEVONO ESSERE IN GRADO DI RISOLVERE LA SITUAZIONE CONFLITTUALE, ACCETTANDO DI RITORNARE SOTTO LO STESSO TETTO OVVERO OPTANDO PER LA SEPARAZIONE.
SANZIONI PENALI • CHIUNQUE ELUDE L’ORDINE DI PROTEZIONE OVVERO UN PROVVEDIMENTO DI ANALOGO CONTENUTO ASSUNTO NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE O DI DIVORZIO, E’ PUNITO CON LA PENA STABILITA DALL’ART. 388, I COMMA, C.P. • L’ORDINE DI PROTEZIONE E’ DUNQUE ASSISTITO DA UNA SPECIFICA TUTELA PENALE E LA SUA VIOLAZIONE CONFIGURA UN’IPOTESI DI REATO
SANZIONI PENALI • ART. 388 C.P. MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: “CHIUNQUE, PER SOTTRARSI ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CIVILI NASCENTI DA UNA SENTENZA DI CONDANNA, O DEI QUALI E’ IN CORSO L’ACCERTAMENTO PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, COMPIE, SUI PROPRI BENI E SUGLI ALTRUI BENI, ATTI SIMULATI O FRAUDOLENTI, O COMMETTE ALLO STESSO SCOPO ALTRI FATTI FRAUDOLENTI, E’ PUNITO, QUALORA NON OTTEMPERI ALL’INGIUNZIONE DI ESEGUIRE LA SENTENZA, CON LA RECLUSIONE FINO A 3 ANNI O CON LA MULTA DA € 103 AD € 1.032”
ESCLUSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE • LE DISPOSIZIONI DE QUO NON SI APPLICANO QUANDO LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE E’ TENUTA DAL CONIUGE CHE HA PROPOSTO O NEI CONFRONTI DEL QUALE E’ STATA PROPOSTA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE O DIVORZIO, SE NEL RELATIVO PROCEDIMENTO SI E’ GIA’ SVOLTA, INNANZI AL PRESIDENTE, L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. • IN TAL CASO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE IN VIA ORDINARIA PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
COORDINAMENTO CON LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI • ART. 330, II COMMA, C.C., COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 149/2001: ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DEL GENITORE CHE E’ CAUSA DI PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL MINORE TRATTANDOSI DI ORDINE IMPARTITO DAL GIUDICE MINORILE, SI REALIZZA UNA PARZIALE SOVRAPPOSIZIONE DI COMPETENZE TRA GLI ORGANI GIUDIZIARI LEGITTIMATI AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEL GENITORE MALTRATTANTE
COORDINAMENTO CON LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI • DOTTRINA MAGGIORITARIA: PREVALENTE LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI NEI CASI IN CUI LA VITTIMA DEGLI EPISODI DI ABUSO SIA UN MINORENNE. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PUO’ ADOTTARE STATUIZIONI RIGUARDANTI SOLO L’ALLONTANAMENTO DEL GENITORE MALTRATTANTE, SENZA STATUIZIONI ACCESSORIE
COORDINAMENTO CON LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI • IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DISPORRA’ L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO SOLO NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ABLATIVI O LIMITATIVI DELLA POTESTA’ GENITORIALE EX ART. 336 C.C. • NEL CASO IN CUI VITTIME DI VIOLENZA FAMILIARE SIANO CONTESTUALMENTE UN MAGGIORENNE E UN MINORENNE, LA PRASSI HA VISTO PREVALENTEMENTE L’INTERVENTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO, REPUTATO A DECIDERE PER L’INTERO CASO.