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&. Il Sistema di Protezione IPASVI. Brevi cenni sul riconoscimento normativo dell’autonomia infermieristica. L’autonomia dell’infermiere: la normativa. DM 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere.
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& Il Sistema di Protezione IPASVI
Brevi cenni sul riconoscimento normativo dell’autonomia infermieristica
L’autonomia dell’infermiere: la normativa DM 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere L’INFERMIERE NON È PIÙ UNA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA MA DIVIENE DIRETTAMENTE RESPONSABILE DEL PROPRIO OPERATO. NON È PIÙ UN ESECUTORE: DEVE ASSUMERSI DIRETTAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE
L’autonomia dell’infermiere: la normativa Legge 26 febbraio 1999, n.42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie (c.d. “abrogazione del mansionario”) ART.2 - “IL CAMPO PROPRIO DELL’ATTIVITÀ E DI RESPONSABILITÀ DELLE PROFESSIONI SANITARIE (…) È DETERMINATO DAI DECRETI MINISTERIALI ISTITUTIVI DEI RELATIVI PROFILI PROFESSIONALI E DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI RISPETTIVI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E DI FORMAZIONE POST BASE, NONCHÉ DAGLI SPECIFICI CODICI DEONTOLOGICI”.
L’autonomia dell’infermiere: la normativa NON C’È PIÙ UN ELENCO DETTAGLIATO DI MANSIONI, MA SI DEVE FARE RIFERIMENTO: • AL PROFILO DELL’INFERMIERE (DM 739/94) • AL CONTENUTO DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI (DL 2 APRILE 2001) • AL CODICE DEONTOLOGICO UNICO LIMITE - “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario”
Brevi cenni sulla Responsabilità civile dell’Infermiere
La Responsabilità civile dell’infermiere PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO ALLA BASE DELLA NOSTRA SOCIETÀ CIVILE CHIUNQUE CAGIONA UN DANNO È TENUTO A RISARCIRLO
La Responsabilità civile dell’infermiere ….. NE CONSEGUE CHE Quando un infermiere nell’esercizio della sua attività professionale cagiona un danno ad un paziente PER LEGGE E’ OBBLIGATO A RISARCIRLO
La Responsabilità civile dell’infermiere …IN QUESTI CASI SI PARLA DI RESPONSABILITA’ CIVILE EXTRACONTRATTUALE
La Responsabilità civile dell’infermiere La radice normativa della responsabilità civile L’ art. 2043 del codice civile stabilisce che se viene commesso, con dolo o colpa, un fatto illecito e questo ha cagionato un danno ingiusto a terzi, l’autore della condotta è obbligato a risarcire il danno
La Responsabilità civile dell’infermiere Elementi costitutivi della Responsabilità civile - il fatto deve essere doloso o colposo - la condotta deve aver causato un danno - deve sussistere tra condotta e danno un nesso causale
La Responsabilità civile dell’infermiere Gradi di responsabilità civile DOLO= l’infermiere vuole causare un danno al paziente COLPA=l’infermiere non vuole causare il danno ma l’evento dannoso si produce lo stesso per una sua negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di una norma o di un regolamento
La Responsabilità civile dell’infermiere Gradi di responsabilità civile COLPA GRAVE= l’infermiere omette di osservare quel grado minimo di diligenza che tutti osservano nell’esecuzione della prestazione professionale. L’infermiere agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza. COLPA GRAVE: La nozione di colpa grave è molto importante perché individua quel profilo di responsabilità che, in presenza di un rapporto di pubblico impiego, legittima l’azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti nell’interesse della struttura sanitaria pubblica di appartenenza.
Il Sistema di Protezione IPASVI • Progetto di protezione legale: principi • Il problema del singolo è il problema di tutti • Proteggere dalla responsabilità professionale significa proteggere la professionalità
Il Sistema di Protezione IPASVI La centralizzazione del problema Un sistema assicurativo “su misura” consente, appunto, di centralizzare ogni informazione inerente i sinistri che di anno in anno si verificano in Italia: presupposto indispensabile per svolgere una efficace prevenzione (l'errore del singolo deve diventare esperienza per tutti) e una effettiva difesa di ogni singolo caso (chi difende un collega, in realtà, sta difendendose stesso).
Il Sistema di Protezione IPASVI • Il ruolo delle I.P.A.S.V.I. • Sottoscritta la convenzione assicurativa (ed attivato ogni meccanismo utile alla sua diffusione), per fronteggiare il fenomeno occorre adottare idonei strumenti: • di "prevenzione" • di "reazione"
Il Sistema di Protezione IPASVI • Strumenti di PREVENZIONE • Comitato tecnico-scientifico per lo studio della responsabilità professionale IPASVI • analisi dell'andamento dei sinistri (Convegni, Ecm, Notiziari, Siti, ecc.) • collabora con il Broker (trait d’union fra l’IPASVI e l’Assicuratore) nel trattamento dei sinistri • formazione, informazione e consulenza.
Il Sistema di Protezione IPASVI Formazione (modelli di comportamento uniformi; consensus conference dedicate) Informazione (errori come bagaglio di esperienza comune) Consulenza (e.mail dedicata; Forum, ecc.)
Il Sistema di Protezione IPASVI • Strumenti di REAZIONE • lotta ai precedenti giudiziari • funzione "moralizzatrice” • punto di riferimento per i colleghi in difficoltà
Il Sistema di Protezione IPASVI • Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI • Garantisce la Responsabilità Civile Professionale dell’infermiere sia dipendente pubblico che libero professionista • 2 Opzioni • Massimale:€ 1.000.000 Premio: € 26 • Massimale: € 2.000.000 Premio: € 30
Il Sistema di Protezione IPASVI • Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI • Tutte le adesioni effettuate dopo l’attivazione della copertura seguiranno le seguenti regole: • Decorrenza: ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui viene comunicata l’adesione ed effettuato il pagamento. • Scadenza: quella prefissata (30 aprile) unica per tutti indipendentemente dal momento dell’adesione • Rinnovo: alla scadenza, la coperturaè rinnovabile annualmente sino al 30 aprile successivo
Il Sistema di Protezione IPASVI Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI Per le adesioni avvenute nel periodo 30/4 -30/9 si paga il premio intero (€ 30 o € 26). Per le adesioni avvenute dal 1/10 al 31/3 si paga la metà (€ 15 o € 13). La scadenza sarà sempre 30/4 indipendentemente dal momento dell’adesione
Il Sistema di Protezione IPASVI • Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI • Copertura della colpa grave (anche rivalsa dell’Ente) • Dedicata sia ai dipendenti che ai liberi professionisti • Copertura delle spese legali come da art. 1917 cod.civ. (Condizioni Generali art. 2.3 gestione delle vertenze del danno – spese legali)
Il Sistema di Protezione IPASVI • Retroattività: 3 anni La polizza IPASVI garantisce le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto purché il fatto che abbia determinato la richiesta non sia accaduto più di 36 mesi prima della data di decorrenza della copertura retroattività Area scopertura • 30/11/2002 30/11/2005 • limite retroattività decorrenza copertura
Il Sistema di Protezione IPASVI • Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI Poiché viene coperto il momento di richiesta di risarcimento è necessario, quando si cessa l’attività garantirsi per richieste che possano giungere successivamente a quella data. La polizza IPASVI ha una copertura “postuma” così strutturata: • 12 mesi gratuita • 10 anni pagando 4 annualità
Il Sistema di Protezione IPASVI • Come aderire • Per aderire è sufficiente: • compilare il modulo di adesione (disponibile presso il Collegio o sul sito Internet) • Effettuare il versamento di quanto dovuto sul c/c postale n. 50803964 intestato a Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI • inviare (è sufficiente nonché preferibile via fax) tempestivamente modulo di adesione e copia del versamento al Collegio di appartenenza
Il Sistema di Protezione IPASVI • Si provvederà a richiedere ad inviare un’attestazione di copertura, testo di polizza e vademecum sinistri ad ogni Assicurato.