1 / 30

Il regolatore nazionale e locale nel settore idrico alla luce dei recenti sviluppi normativi

Il regolatore nazionale e locale nel settore idrico alla luce dei recenti sviluppi normativi. Gerardino Castaldi Coordinatore Acquainfo.it. AEEG: Il nuovo regolatore nazionale.

adora
Download Presentation

Il regolatore nazionale e locale nel settore idrico alla luce dei recenti sviluppi normativi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il regolatore nazionale e locale nel settore idricoalla luce dei recenti sviluppi normativi Gerardino Castaldi Coordinatore Acquainfo.it 3 maggio 2012

  2. AEEG: Il nuovo regolatore nazionale • Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas competenze anche in materia di servizi idrici. • L’articolo 21, comma 19, prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481". • Lo stesso provvedimento stabilisce inoltre che le funzioni da trasferire all'Autorità siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. . 3 maggio 2012

  3. AVVIO AEEG • Delibera 02 febbraio 2012 (29/2012/A/idr): istituisce un Gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento di attività preliminari preparatorie e ricognitive, da concludersi entro il 31 maggio 2012, in considerazione della prossima piena operatività delle medesime funzioni. • Delibera 01 marzo 2012 (74/2012/R/idr ): Con riferimento alle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici, il presente provvedimento avvia un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio di attività di raccolta di dati ed informazioni. • Comunicazione 13 aprile 2012: Comunicazione dell'Autorità a Regioni e AATO su nuova metodologia tariffaria dei servizi idrici • Memoria 19 aprile 2012 (145/2012/I/Idr): Memoria predisposta per l'audizione dell'Autorità presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati del 18 aprile 2012, per rappresentare al Parlamento alcuni primi orientamenti dell'Autorità in merito alle nuove funzioni assegnate dalla legge 214/2011, in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici. 3 maggio 2012

  4. AEEG: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (30.03.2012) 3 maggio 2012

  5. 3 maggio 2012

  6. Soppressione AATO Legge n. 191 del 23.12.2009 art.186-bis. • Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. • Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 ) Proroga al 31.12.2011 (vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 e, successivamente, l'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.) 3 maggio 2012

  7. REGOLATORI LOCALI SII Le Regioni che hanno legiferato e attribuito le competenze ex AATO: • Molise: L.R. 03.03.2009 n. 8 • Lombardia: L.R. 27.12.2010 n. 21 • Abruzzo: L.R. 12.04.2011 n. 9 • Puglia: L.R. 30.05.2011 n. 9 • Emilia-Romagna: L.R. 23.12.2011 n. 23 • Marche: L.R. 28.12.2011 n. 30 • Toscana: L.R. 28.12.2011 n. 69 3 maggio 2012

  8. MOLISE • Ambito territoriale ottimale: Regione • Soggetto regolatore: Regione • Comitato di ambito per il servizio idrico integrato con funzioni consultive e propositive. è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto: • a) dall'assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato; • b) dai presidenti delle Province; • c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia; • d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall'Assemblea dei rappresentanti di tutti i Comuni della regione. 3 maggio 2012

  9. MOLISE (2) Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai fini: • a) dell'approvazione del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti; • b) dell'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato; • c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; • d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione; • e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato 3 maggio 2012

  10. LOMBARDIA • Ambito territoriale ottimale: ATO provinciale e ATO Comune Milano • Soggetto regolatore: Provincia, Comune Milano. Nelle province deve essere istituito un Ufficio d’Ambito nella forma di azienda speciale con funzioni operative avente un bilancio separato da quello provinciale • Le Province verranno affiancate dalla Conferenza dei Comuni che dovrà esprimere un parere vincolante sulle principali decisioni riguardanti la scelta del modello gestionale, la redazione del piano d’ambito e la definizione delle tariffe. 3 maggio 2012

  11. LOMBARDIA (2) • Le province e il Comune di Milano (enti responsabili degli ATO), costituiscono in ciascun ATO, un'azienda speciale (Ufficio di ambito), dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. • L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. • I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente responsabile dell'ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito 3 maggio 2012

  12. LOMBARDIA (3) • Corte Costituzionale, 25 novembre 2011, n. 320:Sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 1, l. t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21. Società patrimoniale d’ambito. Illegittimità. • La rilevata abrogazione tacita del comma 13 dell’art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all’ordinamento civile, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. • Da ciò consegue la violazione, da parte della Regione Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, quale introdotto dalla disposizione impugnata. 3 maggio 2012

  13. ABRUZZO • Ambito territoriale ottimale: regione • Soggetto regolatore:Ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI) • L’ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo. All'ERSI sono attribuite tutte le competenze delle ex AATO sul SII. Il Presidente dell’ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall’ANCI. 3 maggio 2012

  14. ABRUZZO (2) • In ciascuna Provincia è istituita l'assemblea dei sindaci (ASSI) per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d’Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L'ASSI esprime pareri obbligatori e vincolanti all’ERSI. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. 3 maggio 2012

  15. ABRUZZO (3) • L’ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L’ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI al fine di mantenere l’uniformità di azione sull’intero territorio regionale. • Organi: Presidente, Consiglio d'Amministrazione, Direttore generale, Revisore dei conti • Funzioni della Regione: di indirizzo, di controllo e sanzionatorie 3 maggio 2012

  16. PUGLIA • Ambito territoriale ottimale: Regione • Soggetto regolatore: Autorità idrica pugliese Organi: • a) il Consiglio direttivo: organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque sindaci dei comuni della Regione eletti dall’Assemblea dei sindaci, convocata dal sindaco del comune capoluogo di regione. • b) il Direttore generale ; • c) il Collegio dei revisori dei conti. 3 maggio 2012

  17. PUGLIA (2) • l'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Funzioni: a) l’organizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità; • b) la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nell’organizzazione ed erogazione del servizio idrico integrato; • c) la protezione e l’utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; • d) l’unitarietà nel territorio regionale della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio erogato; • e) l’aggiornamento e l’attuazione del programma di investimenti per l’estensione, l’ottimizzazione e la qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; • f) l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato; • g) l’approvazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato; • h) la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, l’approvazione e l’aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo; • i) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 152/2006; • j) l’attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da quest’ultimo assunti con la convenzione di affidamento. 3 maggio 2012

  18. PUGLIA (3) • Corte Costituzionale, 21 marzo 2012, n.62:Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"). La norma regionale impugnata si pone in contrasto con la (…) normativa statale, perché - disponendo che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell'azienda denominata "Acquedotto pugliese - AQP", prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosí determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell'impugnata normativa regionale. 3 maggio 2012

  19. EMILIA-ROMAGNA • Ambito territoriale ottimale: Regione • Soggetto regolatore: Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) • Partecipata obbligatoriamente da tutti i comuni e province, ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, contabile e tecnica. • Funzioni relative al SII e al SGRU. • Funzioni di primo livello: esercitate con riferimento al'intero ATO. • Funzioni di secondo livello: esercitate nella prima applicazione della legge con riferimento al territorio provinciale. • E' dotata di una struttura tecnico-operativa organizzata anche per articolazioni territoriali • Organi:Presidente, Consiglio d'Ambito, Consigli locali, Collegio dei revisori 3 maggio 2012

  20. EMILIA-ROMAGNA (2) • Consiglio d'Ambito: è costituito dai rappresentanti dei 9 consigli locali. E' rinnovato ogni 5 anni. Svolge le funzioni di primo livello: Approva la ricognizione delle infrastrutture, i costi dei servizi. Il piano economico finanziario, il piano d'ambito. Decide le modalità di affidamento. Monitora e controlla. • Consiglio locale: è costituito dai rappresentanti dei Comuni e della Provincia. Approva il piano degli interventi, le articolazioni tariffari.Individua i bacini di affidamento dei servizi. 3 maggio 2012

  21. EMILIA-ROMAGNA (3) • Regione: Formula indirizzi e linee guida vincolanti sull'organizzazione,la gestione, il controllo sull'attuazione degli interventi. Definisce elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, le modalità di conferimento dei dati alla regione. Esercita lòa vigilanza ed ha potere sanzionatorio. Attività specifiche relative alla tutela del consumatore • Presso il Consiglio d'Ambito è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori d'interesse 3 maggio 2012

  22. EMILIA-ROMAGNA (4) • L'Agenzia provvede all'applicazione delle sanzioni previste dai propri regolamenti utilizzando gli organi di vigilanza dei comuni e Province. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia • Sono in quota parte a carico delle tariffe del SII e del SGRU, nel rispetto della normativa vigente 3 maggio 2012

  23. MARCHE Ambito territoriale ottimale:Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO: • a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino; • b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona; • c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata; • d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e • Maceratese; • e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo. Soggetto regolatore: Assemblea di Ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO • L'Assemblea di ambito è costituita dai Sindaci dei comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono ed elegge tra i suoi componenti il Presidente, cui compete la rappresentanza legale. 3 maggio 2012

  24. MARCHE (2) • è istituita presso la regione la Conferenza regionale del servizio idrico integrato, con funzioni consultive e propositive. Ne fanno parte: il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Assemblee di ambito La Conferenza regionale svolge in particolare le seguenti funzioni: • a) propone alla Giunta regionale atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio • idrico; • b) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai • gestori del servizio idrico integrato e di quegli altri servizi di pubblica utilità di competenza • delle Assemblee di ambito; • c) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei • consumatori, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti locali e delle Assemblee di • ambito; • d) interviene nella definizione di accordi transfrontalieri con Ambiti territoriali di altre • Regioni con particolare riferimento al trasferimento di risorse idriche o al risanamento di • bacini idrografici condivisi; • e) predispone una relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato e sull'attività • svolta, da inviare alla Giunta regionale; • f) fornisce servizi di carattere tecnico e informativo alle Assemblee di ambito, curando • altresì la omogeneità degli strumenti informativi-territoriali utilizzati nel territorio • regionale. 3 maggio 2012

  25. MARCHE (3) • In rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è istituita in ogni Assemblea di ambito la Consulta degli utenti. • La Regione esercita funzioni, di programmazione, di indirizzo e di controllo. Approva il piano regolatore degli acquedotti, la convenzione tipo. Piani d'ambito: valuta la compatibilità con gli obiettivi regionale, verifica l'attuazione e il livello di qualità dei servizi e degli investimenti. Approva gli indirizzi della carta dei servizi 3 maggio 2012

  26. TOSCANA • Ambito territoriale ottimale: Regione • Soggetto regolatore:Autorità idrica toscana L’autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile. Svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate: • a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord"; • b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno"; • c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno"; • d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno"; • e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa"; • f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone". Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito • territoriale di riferimento. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero e nel rispetto dei criteri di • popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione • della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3 maggio 2012

  27. TOSCANA (2) • Gli organi dell’autorità idrica sono: • a) l’assemblea; • b) il direttore generale; • c) il revisore unico dei conti. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare: • a) all’affidamento del servizio; • b) alla gestione della convenzione per l’affidamento del servizio; • c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali • contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi di • cui all’articolo 152, comma 2, del d.lgs.152/2006; • d) all’approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d’ambito; • e) alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 24; • f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile; • g) allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale secondo quanto • disposto all’articolo 5, commi 2, 3 e 6 e all’articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2006; • h) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nel • regolamento di cui all’articolo 27; • i) alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; • l) alla revisione tariffaria 3 maggio 2012

  28. TOSCANA (3) • L’assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità idrica. In particolare provvede: • a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale; • b) all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali; • c) all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile; • d) all’approvazione del piano operativo pluriennale; • e) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito; • f) alla determinazione della tariffa di base del servizio; • g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio; • h) alla scelta della forma di gestione; • i) all’approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare; • l) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare; • m) all’approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna conferenza territoriale può proporre ai sensi dell’articolo 14, e alla quantificazione delle stesse; • n) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque • dall’inquinamento); • o) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo; • p) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità idrica; • q) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale; • r) all’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 24. 3 maggio 2012

  29. TOSCANA (4) • Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da tredici membri, nominati dall’assemblea tra i suoi componenti. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di: • a) individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, i comuni che partecipano all’assemblea • dell’autorità idrica; • b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall’assemblea ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera m), l’elenco • degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per • la crisi idropotabile, da proporre all’assemblea; • c) definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre • all’assemblea; • d) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione del servizio, sulla carta della qualità • del servizio e sul regolamento d’utenza. 3 maggio 2012

  30. Fonte: Federconsumatori 3 maggio 2012

More Related