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LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011

LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011. Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2010/2011 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci. INTERNAZIONALI: Convenzione OIL n. 87 Convenzione OIL n. 98 COMUNITARIE:

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  1. LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011 Università di UrbinoFacoltà di Economiasede di FanoA.A. 2010/2011DIRITTO DEL LAVORONatalia Paci

  2. INTERNAZIONALI: Convenzione OIL n. 87 Convenzione OIL n. 98 COMUNITARIE: Carta dei diritti fondamentali, c.d. Carta di Nizza, del 7 dicembre 2000 (artt. 12 e 28) NAZIONALI: Art. 39, comma 1, Costituzione Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori Con lo Statuto si ha una concreta attuazione - a livello aziendale - del principio costituzionale: il titolo III dello Statuto prevede una specifica normativa PROMOZIONALE dell’organizzazione e dell’attività sindacale nei LUOGHI DI LAVORO. LE FONTI DELLA LIBERTA’ SINDACALE

  3. 39, COMMA 1, COST.: “L’organizzazione sindacale è libera” RISPETTO ALLA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18 COST.): “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” Specifico riconoscimento della LICEITA’ dell’attività sindacale; “Organizzazione” e non “associazione”: anche forme organizzatorie che non hanno carattere associativo (es: CI e CdF); struttura non necessariamente permanente: anche organismo creato ad hoc; Libertà non riservata ai “cittadini”: quindi anche agli “stranieri”. LA SPECIFICITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE

  4. PROFILI INDIVIDUALI: Libertà sindacale positiva Specificata dall’art. 14 Statuto (libertà nei luoghi di lavoro) e dall’art. 15 (nullità di atti discriminatori in ragione dell’adesione al sindacato). Riscontro in norme internazionali (art. 2 Convenzione OIL n. 98) Libertà sindacale negativa In Italia, efficace sostegno alla libertà sindacale negativa con art. 15 Statuto: nullità di atti discriminatori in relazione alla mancata affiliazione ad un sindacato. Questa seconda libertà non trova riscontro in norme internazionali: nei paesi anglosassoni diffuse clausole di sicurezza sindacale (closed shop) IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE

  5. PROFILI COLLETTIVI: Libertà di organizzazione: libertà delle forme organizzative; libertà delle regole interne; libertà nella definizione degli obiettivi (meramente economici o anche politici) libertà nella scelta degli strumenti dell’attività; libertà di aderire ad organizzazioni complesse, di secondo grado; libertà di privilegiare il vertice o la base, gli associati o la classe di lavoratori (iscritti e non) AUTODELIMITAZIONE del proprio ambito di operatività e della categoria di riferimento (per settori produttivi o per mestiere o per territorio o per mera scelta strategica) Libertà di azione (di lotta) e di contrattazione all’interno dell’impresa; nei confronti delle istituzioni. Ma NO DIRITTO A TRATTARE: l’apertura delle trattative, così come gli esiti, è affidata ai RAPPORTI DI FORZA. (segue) IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE

  6. IL CRITERIO TELEOLOGICO Funzione di AUTOTUTELA di interessi collettivi di lavoro. Storicamente, non solo tematiche rivendicative-aziendali, ma anche politiche in senso lato (comunque, però, di interesse specifico dei lavoratori, e non dei cittadini in generale). IL CRITERIO DEGLI STRUMENTI IMPIEGATI Attraverso i tipici strumenti dell’azione sindacale, improntati all’AUTOTUTELA DIRETTA: sciopero; - contrattazione collettiva; - assemblea, raccolta firme, ecc. IL PROFILO SOGGETTIVO Autotutela posta in essere dagli stessi lavoratori o da loro rappresentanze. IL CARATTERE “SINDACALE”Quali attività possono essere definite “sindacali” ai sensi dell’art. 39, comma 1, Cost?

  7. IMPRENDITORI La concezione unilaterale: fenomeno necessariamente collettivo solo per i lavoratori; contratto collettivo inderogabile solo in peius. Sindacalismo datoriale riconosciuto da altre norme sulla libertà di associazione (art. 18) o la libertà di iniziativa economica (41 Cost.). La concezione unitaria (prevalente): non vi è motivo di escludere il sindacalismo datoriale dalla previsione dell’art. 39 Cost. LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI Ormai la libertà sindacale interessa anche lavoratori autonomi, parasubordinati e liberi professionisti. Dubbi sulla legittimità di attività sindacali da parte di ordini professionali, in quanto enti pubblici ad appartenenza obbligatoria, sottoposti a vigilanza ministeriale. LA TITOLARITA’DELLA LIBERTA’ SINDACALEI CASI CONTROVERSI

  8. PUBBLICI DIPENDENTI Al contrario del diritto di sciopero, la libertà sindacale dei pubblici dipendenti non è mai stata messa in dubbio, ora confermata dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego ex D. Lgs. 29/1993 (ora D. Lgs. 165/2001), che ha sancito l’applicazione della tutela della libertà e attività sindacale nel settore pubblico secondo le forme dello Statuto dei Lavoratori. MILITARI Vietata qualsiasi forma di coalizione (L. 382/1978): no diritto di sciopero; no costituire associazioni sindacali; no aderire ad altre associazioni sindacali. POLIZIA DI STATO A seguito della smilitarizzazione della PS (L. 121/1981) è riconosciuto il DIRITTO DI ASSOCIARSI IN SINDACATI (art. 82). LIMITI: possono iscriversi solo a sindacati di categoria; i sindacati di polizia non possono aderire ad altre associazioni sindacali; vietato lo sciopero. (segue) LA TITOLARITA’DELLA LIBERTA’ SINDACALEI CASI CONTROVERSI

  9. 1. NEL DIRITTO PUBBLICO: Immunità dell’organizzazione sindacale nei confronti dello STATO: Ai pubblici poteri è preclusa ogni forma di controllo o ingerenza nella sfera organizzativa del sindacato e nella sua identità politico-ideologica Perciò il sindacato, svincolato da forme di soggezione, diventa un attore fondamentale nelle dinamiche socio-politiche. LIMITE: secondola Corte Cost. solo in casi eccezionali a salvaguardia di superiori interessi generali (Corte Cost. n. 124/1991 in materia di “tetti massimi” alla contrattazione collettiva) 2. NEL DIRITTO PRIVATO: Immunità nei confronti del DATORE DI LAVORO. LIMITE: Le normali esigenze organizzative dell’impresa MULTIDIREZIONALITA’ DELLA TUTELAIl riconoscimento costituzionale della libertà sindacale esplica i suoi effetti:

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