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LE NOVITA’INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. dott. Giulio D’Agostino. Nuovo assetto dei controlli in S.P.A. e S.R.L. Art. 14, co. 13 e 14, recante “ Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini ”. LEGGE DI STABILITÀ 2012
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LE NOVITA’INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI dott. Giulio D’Agostino
Nuovo assetto dei controlli in S.P.A. e S.R.L. Art. 14, co. 13 e 14, recante “Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini” LEGGE DI STABILITÀ 2012 Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato COLLEGIO SINDACALE SINDACO UNICO
Nuovo assetto dei controlli nelle S.P.A. Nuovo art. 2397, ult. co., c.c. che disciplina la “Composizione dell’organo di controllo” SE PREVISTO DALLO STATUTO (OPT-IN) QUANDO LA SOCIETÀ HA: • RICAVI < EURO1 MILIONI oppure • PATRIMONIO NETTO < EURO1 MILIONI S.P.A. SINDACO UNICO = revisore legale
Nuovo assetto dei controlli nelle S.P.A. PARAMETRI DIMENSIONALI E ASSETTO DEI CONTROLLI INTERNI • RICAVI < EU 1 MIL. SINDACO UNICO • PATR. NET. < EU 1 MIL. SINDACO UNICO • RICAVI ≥ EU 1 MIL. COLLEGIO SINDACALE e PATR. NET. ≥ EU 1 MIL.
Nuovo assetto dei controlli nelle S.P.A. ORGANO DI CONTROLLO INTERNO pluripersonale COLLEGIO SINDACALE monocratico SINDACO UNICO • Al sindaco unico si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.) • Medesimi doveri di controllo, poteri e responsabilità
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L. Nuovo art. 2477 c.c. rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti” Nella norma l’originario riferimento al “collegio sindacale” è sostituito dall’espressione “sindaco” COLLEGIO SINDACALE SINDACO UNICO
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L. • Nuovo art. 2477, co. 2 e 3, c.c. • La nomina del sindaco è obbligatoria se la S.r.l.: • è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti • ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata cioè: • euro 4.400.000 per l’attivo dello stato patrimoniale • euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni • 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio)
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L. 1) Proposta interpretativa che si attiene al dato letterale SINDACO UNICO S.R.L. Nelle S.r.l. il collegio sindacale non avrebbe più alcun spazio operativo
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L. 2) Proposta interpretativa che valorizza l’autonomia statutaria riconosciuta alla S.r.l. SINDACO UNICO S.R.L. S.R.L. se previsto dall’atto costitutivo COLLEGIO SINDACALE
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L. 3) Proposta interpretativa che valorizza il rinvio alle disposizioni delle S.p.a. contenuto nell’art. 2477, co. 5, c.c. (Cfr. CNDCEC, Nota interpretativa, Novembre 2011) SE PREVISTO DALL’ATTO COSTITUTIVO (OPT-IN) QUANDO LA SOCIETÀ HA: • RICAVI < EURO1 MILIONI oppure • PATRIMONIO NETTO < EURO1 MILIONI S.R.L. S.P.A. SINDACO UNICO
Decorrenza dei nuovi assetti Legge di stabilità entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 IL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA SVOLGERÀ LE PROPRIE FUNZIONI FINO ALLA NATURALE SCADENZA DEL SUO MANDATO • Inderogabilità del termine di durata triennale della carica (art.2400, c.1) • Relativa inamovibilità dei sindaci (revoca ex art. 2400 c.c., c.2) • Tassatività delle cause di decadenza dei sindaci (art. 2399)
Effetti della irregolare composizione Quali conseguenze potrebbe derivare alla società e all’attività sociale nel caso in cui sia nominato un sindaco unico in luogo di un collegio sindacale quando la nomina di quest’ultimo fosse richiesta dal codice civile? COMPOSIZIONE IRREGOLARE DELL’ORGANO DI CONTROLLO L’ORGANO NON È REGOLARMENTE COSTITUITO DOVREBBERO CONSIDERARSI ILLEGITTIMI GLI ATTI DECISI O ESEGUITI E QUELLI NEI QUALI RISULTA ESSENZIALE L’APPORTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (es. delibera di approvazione del bilancio)
Nuovi criteri di determinazione dei compensi Art. 14, co. 13 e 14, recante “Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini” LEGGE DI STABILITÀ 2012 Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato La tariffa ……
In materia di “tariffe” la legge di stabilità ha stabilito che, entro agosto 2012, gli ordini professionali dovranno considerare le “tariffe” non come parametri obbligatori o di riferimento, ma usi e prassi non vincolanti. Tale norma, per i collegi sindacali, conferma l’orientamento già espresso dall’ASSONIME nella circolare n.9/2011 con la quale è stato sostenuto che “il compenso dei sindaci può essere fissato dall’assemblea anche attraverso una pattuizione che determini direttamente la misura del compenso senza far riferimento alcuno alle tariffe professionali”
La corretta determinazione dei compensi è necessaria: • per assecondare le esigenze delle imprese di contenere i costi amministrativi • per assicurare ai professionisti un compenso adeguato per remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno richiesti per svolgere l’incarico specifico. La corretta determinazione dei compensi, può assumere un ruolo fondamentale anche nella valutazione della diligenza del professionista. Il compenso è soggetto a verifica specifica in sede di controllo di qualità (ex art.20, c.5 d.lgs 39/210)
Il compenso per le attività specifiche • Il collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 c.c., deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società e del suo concreto funzionamento. • In base alla previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 1, del d. lgs. n. 39/2010, il collegio sindacale, nella sua funzione di revisore legale deve: a) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Il compenso dei sindaci • Nelle norme di comportamento si evidenzia che, se il collegio sindacale esercita “solo i controlli sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di cui all’art. 2403, comma 1 del c.c., per la determinazione dei compensi potrà farsi riferimento alle disposizioni del primo comma dell’art. 37 della tariffa professionale”. • Se al collegio sindacale, oltre ai controlli previsti dall’art. 2403 del c.c., è affidata anche la revisione legale regolamentata dal d. lgs. 39/2010, spettano ulteriori onorari determinati applicando le disposizioni dell’art. 32 della “tariffa”, moltiplicando il numero delle ore impiegate, per il compenso orario previsto dall’art. 24 della tariffa.
Il compenso per il controllo di legittimità • L’articolo 37 della “tariffa” suddivide gli onorari spettanti ai sindaci in tre punti: • Compensi spettanti per le verifiche periodiche (art.37, c.1, lettera a); • Compensi spettanti per la redazione della relazione al bilancio (art.37, c.1, lettera b); • Compensi spettanti per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali (art.37, c.1, lettera c).
Il compenso per il controllo di legittimità • Il compenso spettante per le verifiche periodiche è commisurato all’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito e si calcola in funzione del tempo di permanenza nella carica. • Il compenso spettante per la redazione della relazione al bilancio è commisurato al maggiore ammontare tra l’importo complessivo del patrimonio netto, al netto del risultato dell’esercizio, e l’importo del capitale sociale sottoscritto
Il compenso per il controllo di legittimità • Il compenso spettante per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali è commisurato agli onorari previsti dalla tabella 1 di cui all’art. 26 della T.P., variabili in funzione del capitale sociale della società • Al presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione del 50% sui compensi determinati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 37 della T.P..
Il compenso per la revisione legale • I compensi spettanti ai sindaci per la revisione legale sono regolamentati dal comma 2 dell’art. 32 della T.P. che prevede che i compensi per le attività di revisione sono determinati in base alle ore impiegate dal revisore e, nel caso ne faccia uso, anche dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall’art. 24. della T.P. e dei compensi orari definiti dall’art. 19 della T.P..
Il compenso per la revisione legale • Le norme di comportamento del collegio sindacale (1.5) chiarisce che, a decorrere dal 7 aprile 2010, per la definizione dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato della revisione legale, si applicano i criteri richiamati dall’art. 10, c.10, del D.Lgs. 39/2010.
Il compenso per la revisione legale • L’art. 10, c.10 del d.lgs 39/2010 stabilisce che, al fine di garantire la qualità e l’affidabilità della revisione legale, la quantificazione delle ore necessarie per svolgere la revisione deve tenere conto: • della dimensione, della composizione e della rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società, nonché dei profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; • della preparazione tecnica e dell’esperienza che il lavoro di revisione richiede; • della necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo.
Oltre alle dimensioni dell’impresa, l’elemento fondamentale per quantificare il numero di ore necessarie per verificare un’azienda, dipende dalla rischiosità della società oggetto del controllo. Per valutare la rischiosità della società bisogna considerare: • l’attività esercitata; • l’affidabilità del sistema di controllo interno; • il sistema di governance e il livello di affidabilità del personale direttivo; • la situazione economica e finanziaria; • la presenza di società controllate e collegate, la loro significatività ed operatività; • l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate; • i rilievi riscontrati in passato; • i rischi di continuità aziendale; • l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto.
Ripartire le ore complessive necessarie per svolgere la revisione legale tra quelle attribuibili al lavoro diretto o alla supervisione dei sindaci e quelle attribuibili al lavoro di collaboratori e/o di ausiliari. • La ripartizione dei corrispettivi fra i membri del collegio sindacale, può avvenire sulla base del tempo effettivamente dedicato all’incarico direttamente e tramite i collaboratori che riferiscono a ciascuno sindaco. • La determinazione dei tempi, delle risorse e, quindi, dei compensi da inserire nella lettera di incarico o nella deliberazione dell’assemblea dei soci che affida l’incarico di revisione, è uno degli obiettivi della riunione preliminare che i candidati sindaci dovrebbero effettuare prima della nomina e dell’accettazione del mandato. • E’ opportuno che i sindaci documentino le ore effettivamente dedicate all’incarico sulla base di appositi report, anche al fine di giustificare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto e ai fini del controllo della qualità. • Almeno una volta l’anno e comunque al verificarsi di eventi straordinari, i sindaci devono verificare l’adeguatezza dei tempi e delle risorse precedentemente determinate e, conseguentemente, dei compensi, alla luce di modifiche rilevanti a grandezze significative del bilancio e/o a modifiche rilevanti ai fattori di rischio. • Valutare l’opportunità di predisporre una integrazione alla lettera di incarico da portare alla approvazione della assemblea dei soci.
Un nuovo criterio • La nuova interpretazione della tariffa professionale impone di individuare nuovi criteri per definire correttamente il compenso spettante ai sindaci. • Appare proponibile l’utilizzo di un criterio basato su ore “standard”anche per il controllo di legittimità • Il sindaco-revisore può sviluppare sinergie tra le due attività di controllo e ottimizzare le ore necessarie per svolgere i controlli.
La deducibilità dei compensi • La diversa articolazione delle attività del collegio sindacale richiede di porre attenzione anche alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti dalle società per i compensi corrisposti al collegio sindacale • L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 54/E del 19 giugno 2002, chiarisce che per stabilire la deducibilità degli emolumenti spettanti al collegio sindacale bisogna far riferimento all’art. 75, comma 2 lettera b del TUIR (oggi art.109). • La norma stabilisce che i costi relativi a prestazioni di servizio si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Pertanto, i compensi per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee e per l’effettuazione delle verifiche trimestrali saranno deducibili nell’esercizio in cui le prestazioni sono state eseguite.