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Legge 2 agosto 2011, n. 130 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2011 n. 107 G.U. n. 181 DEL 5 Agosto 2011. Misure contro la pirateria. Premessa.
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Legge 2 agosto 2011, n. 130 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2011 n. 107G.U. n. 181 DEL 5 Agosto 2011 Misure contro la pirateria
Premessa • Il Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107 ha introdotto, tra l’altro, misure urgenti contro gli attacchi di pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano in determinati spazi marittimi. • Il DL n. 107/2011 è stato convertito, con modificazioni, con Legge 2 agosto 2011, n. 130 pubblicata in G.U. n. 181 del 5 agosto 2011.Entrato in vigore il 6 agosto 2011. dott. Antonio Ancona – Segretario Generale ASSIV
Premessa • L’articolo d’interesse per la vigilanza privata è l’art. 5. • La norma prevede in difesa del naviglio commerciale nazionale, di transito in particolari spazi marittimi, la possibilità di stipula di convenzioni tra il Ministero della Difesa e l’armatoria privata italiana per l’imbarco, con oneri a carico di quest’ultimi, di nuclei militari di protezione della Marina (art. 5 –comma 1). dott. Antonio Ancona – Segretario Generale ASSIV
Art. 5 – comma 4 • In alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 5, la norma stabilisce che è consentito l’impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli artt. 133 e 134 del TULPS, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con decreto ministeriale. dott. Antonio Ancona – Segretario Generale ASSIV
Art. 5 – comma 5 • L’impiego delle guardie giurate è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria e autorizzate alla detenzione delle armi. • Le guardie giurate da utilizzare devono preferibilmente aver prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e superato i corsi teorico-pratici di cui all’articolo 6 del regolamento di cui al D.M. 15 settembre 2009, n. 154. dott. Antonio Ancona – Segretario Generale ASSIV
Art. 5 – comma 5-bis • Le guardie giurate possono utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministero dell’Interno rilasciata all’armatore ai sensi dell’art. 28 del TULPS. La stessa autorizzazione è rilasciata anche per l’acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale. dott. Antonio Ancona – Segretario Generale ASSIV
Art. 5 – comma 5 - ter Provvedimenti attuativi • Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (6 ottobre 2011), sono determinate le modalità attuative comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave durante l’espletamento dei compiti. dott. Antonio Ancona – Segretario Generale ASSIV