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Aiuti concessi dagli Stati Art. 87 co. 1 (ex articolo 92) TCE

Aiuti concessi dagli Stati Art. 87 co. 1 (ex articolo 92) TCE.

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Aiuti concessi dagli Stati Art. 87 co. 1 (ex articolo 92) TCE

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  1. Aiuti concessi dagli StatiArt. 87 co. 1 (ex articolo 92) TCE Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

  2. La nozione “giurisprudenziale” di aiuti di stato • ogni misura selettiva che si traduca in una spesa pubblica o in una mancata entrata per l’erario pubblico sotto qualsiasi forma si realizzi • indifferenza della natura del soggetto o dell’ente deputato all’erogazione dell’aiuto stesso • rilevanza esclusiva dell’effetto (anche potenziale) che si produce in favore delle imprese beneficiarie e la riconducibilità in via diretta o indiretta a un intervento “pubblico” Corte di giustizia sent.17.6.1999 Belgio c. Commissione (c.d. Maribel bis/ter Corte di giustizia sent.26.6.1996, Francia c. Commissione (c.d. Kimberly Clark

  3. Gli aiuti di stato legittimi ex se(art. 87 co. 2 TCE) Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione.

  4. Gli aiuti di Stato “autorizzabili”art. 87 co .3 TCE • gli aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni “territoriali” ove il tenore di vita sia anormalmente basso, o si abbia una grave forma di sottoccupazione b) gli aiuti per la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o per rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c)gli aiuti allo sviluppo settoriale (di talune attività o di talune regioni “economiche”) d) gli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

  5. Procedure di autorizzazione degli aiuti di Stato Il Consiglio: • stabilisce con regolamenti le condizioni per l’autorizzazione e l’eventuale dispensa per categorie (maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo - art. 89 TCE) - per circostanze eccezionali può autorizzare un singolo aiuto illegittimo(deliberazione all’unanimità - art. 88 TCE) * * * La Commissione (art.88) : - procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati - se giudica l’aiuto di Stato incompatibile propone le modifiche necessarie - se lo Stato non le accoglie, la Commissione (o qualsiasi altro Stato interessato) può adire la Corte di giustizia

  6. L’ammissibilità dell’aiuto “normativo” Requisito dell’onere economico per l’erario pubblico: • alla fine degli anni ’80 la Corte giunge a sostenerne l’ irrilevanza e la sufficienza dell’effetto discriminatorio (sent. Van der Kooy del 1988,sent. Fediol del 1990) • nel 1993 ne riafferma l’indispensabilità per la qualificazione di un intervento pubblico come aiuto di stato: sovranità statuale in materia di diritto del lavoro sent. 17.3.1993 Sloman Neptune (esonero marinai filippini) sent. 30.11.1993 Kirsammer Hack (licenziamento nelle aziende con meno di 5 dipendenti) sent. 7.5.1998, Viscido (contratti a termine nelle Poste Italiane)

  7. Aiuti all’occupazione ammissibiliart.4 Regolamento CE 2204/2002 - per la “creazione netta” di nuovi posti di lavoro in settori in crescita in contesti territoriali particolarmente depressi - per l’opportunità di impiego di categorie di persone in condizioni di particolare svantaggio sociale: a) donne, b) anziani, c)disoccupati da oltre un anno, d) lavoratori migranti, e) persone prive di titoli di studio o formazione professionale, f) portatori di handicap, g)“giovani” (con meno di 25 o, se laureati, di 29 anni e i disoccupati da oltre un anno).

  8. Aiuti all’occupazione vietati • Aiuti territoriali Corte di giustizia, sent. 7.3.2002, Italiac. Commissione, (differenziazioni generali dell’esonero contributivo per i c.f.l.) • Aiuti settoriali Corte di giustizia, sent. 5.10.1999,, Francia c. Commissione, (aiuti al settore tessile accordi di ristrutturazione e riduzioni di orario) • Aiuti alla singola impresa in crisi Corte di giustizia, sent. 12.12.2002, C 5/01, Regno del Belgioc. Commissione, (finanziamento parziale della perdita di retribuzione per un accordo aziendale di riduzione dell’orario per far fronte a possibili licenziamenti)

  9. Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 2004 • aiuti per il salvataggio - finalizzati a mantenere in attività un’impresa per il tempo per l’elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione - garanzie sui prestiti o prestiti da restituire entro 6 mesi • aiuti alla ristrutturazione a) attuazione di un piano di ristrutturazione b) adozione di misure statali compensative a favore dei concorrenti (salvo le piccole imprese) c) finanziamento del piano di ristrutturazione da parte dell’impresa (in misura pari al 5% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese, al 50% per le grandi imprese) d) un solo aiuto ogni 10 anni

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