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I BANDI 2006 DELLA L. 488/92: IL NUOVO SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

I BANDI 2006 DELLA L. 488/92: IL NUOVO SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. Pisa, 3 Luglio 2006 Sala del Consiglio Provinciale. Relazione introduttiva Amedeo Sacrestano. Normativa di riferimento nuova legge 488/92. Articolo 1, commi da 354 a 361, Legge 30 dicembre 2004, n. 311

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I BANDI 2006 DELLA L. 488/92: IL NUOVO SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

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Presentation Transcript


  1. I BANDI 2006 DELLA L. 488/92:IL NUOVO SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Pisa, 3 Luglio 2006 Sala del Consiglio Provinciale Relazione introduttiva Amedeo Sacrestano

  2. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 Articolo 1, commi da 354 a 361, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Finanziaria per il 2005 Istituzione presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” per la concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

  3. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 • Articolo 8 del D.L. n. 35/2005 • convertito con modificazione nella legge n. 80/2005 • “Riforma degli incentivi” • La concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposte dalla legge 488/92 e dalla programmazione negoziata è attribuita secondo nuovi principi: • il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato; • il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356, della legge finanziaria 2005, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

  4. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 • Articolo 8 del D.L. n. 35/2005 • convertito con modificazione nella legge n. 80/2005 • “Riforma degli incentivi” • il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo. • è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario; • gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

  5. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 • Delibera CIPE n. 76, del 15 luglio 2005 • “Modalità di funzionamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”: • Principi generali per l’erogazione delle risorse. • Dotazione finanziaria del “Fondo rotativo” • (circa 3.700 milioni di euro, di cui 980 milioni di euro per gli incentivi alle imprese)

  6. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 • Delibera CIPE n. 76, del 15 luglio 2005 • Tasso d’interesse minimo (0,50% annuo); • Durata dei finanziamenti (non superiore a 15 anni); • Schema di convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa Depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti • al fine di accertare che siano poste in essere procedure di valutazione del merito di credito coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia (Basilea 2) e che tale valutazione sia stata finalizzata anche all’accertamento della sostenibilità economica e finanziaria dell’investimento.

  7. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 Decreto Map 1 febbraio 2006 (emanato in applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 35/2005) • Sostituzione del contributo a fondo perduto con la nuova formula che contempla un mix di agevolazioni costituite da: • contributo in conto capitale; • finanziamento a tasso agevolato; • finanziamento a tasso ordinario. • Rivisitazione dei criteri di formulazione delle graduatorie (cd indicatore a ribasso, rapporto tra investimenti innovativi e totale investimenti ammissibili, priorità regionali). • Introduzione di un nuovo limite minimo degli investimenti pari a euro 1.000.000, con possibilità da parte delle Regioni di fissare soglie diverse entro raggi predeterminati.

  8. ATTUAZIONE DEL FONDO ROTATIVO Stabilisce la ripartizione e i criteri generali del fondo Decretano di concerto i criteri specifici per le singole leggi agevolative Mef Delibera MINISTERI COMPETENTI CIPE Convenzione tipo con banche convenzionate Soggetto agente CDP Stabilisce il tasso CDP, attiva la garanzia dello Stato approva ABI/BANCHE

  9. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 Decreto Map 2 febbraio 2006 Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili a valere sui nuovi bandi della Legge 19 dicembre 1992 n. 488. • L’importo complessivo dei fondi destinati al finanziamento della quota a fondo perduto del contributo erogabile, ammonta complessivamente a 679,88 milioni di euro, ripartito tra i settori interessati dai bandi, secondo le seguenti percentuali: • il 60% al settore industria, pari a 407,928 milioni di euro; • il 35% al settore turismo pari a 237,958 milioni di euro: • il 5% al settore commercio pari a 33, 994 milioni di euro. • Regioni e le Province Autonome possono modificare le percentuali di riparto settoriale, fino ad un massimo di 10 punti.

  10. Normativa di riferimento nuova legge 488/92 Ulteriori provvedimenti Circolare Map n. 980902 del 23 marzo 2006 (settori industria e servizi, turismo, commercio) Circolare Map n. 946068 del 7 aprile 2006 (settore artigianato) Decreto MAP del 23 marzo 2006 (fissa l’apertura dei bandi industria, turismo e commercio) Decreto MAP del 7 aprile 2006 (fissa l’apertura del bando artigianato) Decreto Map 15 maggio 2006 (Approvazione delle priorità regionali per la formazione delle graduatorie ordinarie e speciali, delle diverse soglie di investimento minimo e delle ulteriori attività ammissibili per il settore turismo)

  11. I SETTORI AGEVOLABILI INDUSTRIA E SERVIZI TURISMO COMMERCIO ARTIGIANATO

  12. SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI PMI e GI che svolgono attività Estrattive Sezione Ateco 2002: C Manifatturiere Sezione Ateco 2002: D Costruzioni Sezione Ateco 2002: F Produzione e distribuzione di energia elettrica e calore Sezione Ateco 2002: E, limitatamente alle classi 40.1 e 40.3 Servizi alle imprese Limitatamente ai codici elencati nell’allegato al DM 1 febbraio 2006

  13. SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE TURISMO PMI e GI che gestiscono Attività ricettive: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Alloggi agro-turistici, Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Rifugi alpini Attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo Centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; strutture congressuali; orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; porti turistici; impianti di risalita, ovvero sciovie, slittovie, seggiovie, funivie. Le ulteriori attività indicate dalle Regioni e province autonome

  14. SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE COMMERCIO PMI e GI che gestiscono Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati come “esercizi di vicinato” Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati come “media struttura e grande struttura” Esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico Attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico Attività di “servizi complementari” alla distribuzione indicate nell’allegato n. 2 al decreto interministeriale dell’1 febbraio 2006 (decreto attuativo) Attività di somministrazione di alimenti e bevandeeffettuate da esercizi aperti al pubblico esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedono l’integrazione con la vendita, o promossi da imprese aderenti a catene commerciali e franchising, o da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica

  15. SOGGETTI BENEFICIARI SETTORE ARTIGIANATO Imprese di piccola dimensione che operano nel settore: • estrattivo (Istat 2002: sezione C); • manifatturiero (Istat 2002: sezione D); • produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore (Istat 2002: sezione E, codici 40.1 e 40.3); • costruzioni (Istat 2002: sezione F); • servizi reali alle imprese (limitatamente ai codici elencati nel DM 1 febbraio 2006).

  16. I programmi di investimento ammissibili Nuovo impianto Ampliamento Ammodernamento* Riconversione** Riattivazione** Trasferimento * per il settore commercio è ammissibile solo per gli esercizi di vicinato, la somministrazione di alimenti e bevande e i servizi complementari alla distribuzione. ** per il settore commercio sono ammissibili solo per le attività di servizi complementari alla distribuzione.

  17. I limiti di spesa ai programmi di investimenti settori industria e servizi, turismo e commercio • Non superiori a: • 50 milioni di euro settore industria e turismo • 20 milioni di euro settore commercio. Non inferiori a 1.000.000 di euro Possibilità delle Regioni e delle province autonome di variare, in sede di determinazione delle priorità regionali, la soglia minima di accesso in un intervallo predeterminato tra: • € 400.000 e € 1.500.000 settore industria; • € 150.000 e € 1.000.000 settore servizi e commercio; • € 300.000 e € 2.500.000 settore turismo. • NORMATIVA SPECIALE PER IL SETTORE ARTIGIANATO: • importo minimo € 100.000 • importo massimo € 1.500.000

  18. LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI Contributo in conto capitale + finanziamento agevolato Il mix contributo in conto capitale e finanziamento agevolato potrà essere concesso in base alle percentuali fissate dal decreto attuativo della legge 488 (DM 1 febbraio 2006)

  19. L’OBBLIGO DELL’APPORTO DI UN FINANZIAMENTO ORDINARIO Ai fini della concessione degli incentivi, deve, in ogni caso, sussistere un finanziamento bancario ordinario accordato dalle banche concessionarie o da altri istituti autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia. Il finanziamento deve essere concesso dalle banche che sottoscrivono uno specifico accordo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della Delibera Cipe n. 76 del 15 luglio 2005.

  20. L’OBBLIGO DELL’APPORTO DI UN FINANZIAMENTO ORDINARIO La delibera del finanziamento ordinario dovrà essere comunicata dall’impresa richiedente entro la data di chiusura dei termini di domanda, ed essere redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione, potendosi riferire anche all’eventuale finanziamento bancario integrativo a copertura del programma di investimenti. Il prestito ordinario, regolato a tasso di mercato, dovrà essere di importo e di durata pari a quelli del finanziamento agevolato. In ogni caso, va destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non potrà essere di importo inferiore al 15% degli stessi.

  21. Caratteristica del finanziamento agevolato Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Caratteristica del finanziamento ordinario

  22. Contributo in conto capitale Max 1 Finanziamento Agevolato + Finanziamento Ordinario LA MODULAZIONE TRA GLI AIUTI Condizione fondamentale che l’impresa dovrà rispettare, imposta dalla normativa, è che tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito (comprendente sia il finanziamento agevolato che il corrispondente finanziamento bancario ordinario) deve sussistere un rapporto pari al massimo ad 1. L’impresa richiedente dovrà, inoltre, assicurare la propria partecipazione alla realizzazione del programma di investimenti in misura non inferiore al 25% del complesso delle spese ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il finanziamento bancario ordinario e/o l’eventuale operazione di locazione finanziaria.

  23. LA RINUNCIA DI UNA PARTE O DI TUTTO IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE • Ciascuna impresa – all’atto della presentazione della domanda di agevolazione – può richiedere: • l’intera misura agevolativa massima del contributo in conto capitale spettante; • una parte della stessa, ovvero rinunciarvi completamente. • La percentuale di aiuto richiesta deve, inoltre, risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma. Alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

  24. Le possibili combinazioni tra le misure di aiuto concedibili devono, in ogni caso, assicurare che: l’ammontare del contributo in conto capitale non sia, in nessun caso, superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario); il finanziamento bancario ordinario sia sempre almeno pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura è destinato; la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non sia superiore all’importo degli investimenti ammissibili; le agevolazioni concesse rientrino nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento.

  25. LE GRADUATORIE • Una graduatoria per ciascuna regione relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili: • fino 25 milioni di euro per i settori “industria” e “turismo”; • fino a 20 milioni di euro per il settore “commercio”. Graduatorie ordinarie • Una graduatoria per ogni regione riferita ai programmi relativi alle aree territoriali o ai settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione e comportanti investimenti complessivamente ammissibili : • fino 25 milioni di euro per i settori “industria” e “turismo”; • fino a 20 milioni di euro per il settore “commercio”. Graduatorie speciali Graduatorie Multiregionali Due graduatorie - una per le regioni del centro nord e una per quelle del Mezzogiorno - relative a programmi di investimento di importo superiore ai 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (solo per i settori industria e turismo).

  26. GLI INDICATORI • misura massima del contributo in conto capitale • misura effettivamente richiesta (espressa in termini percentuali) Indicatore n. 1 spese ammissibili relative ad investimenti innovativi totale delle spese ammissibili Indicatore n. 2 Indicatore n. 3 Punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali Attenzione: per il settore artigianato il secondo indicatore è dato dal rapporto: spese ammissibili relative ad investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature totale delle spese ammissibili

  27. La definizione degli investimenti innovativi • Apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazione informatiche a supporto dell’utilizzo dei sistemi succitati; • piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingenerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione e la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie; • acquisizione di brevetti funzionali all’esercizio dell’attività oggetto del programma; • apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali; • piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.

  28. LE MAGGIORAZIONI DI PUNTEGGIO SETTORI INDUSTRIA, TURISMO E COMMERCIO

  29. LA MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO PER IL SETTORE ARTIGIANATO Maggiorazione percentuale dell’1% per le imprese che abbiano già aderito, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS).

  30. L’istruttoria 488 e i relativi tempi L’istruttoria delle domande di agevolazione - nonché tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per il suo compimento - è affidata alle “banche concessionarie” il cui compito è svolto sulla base di specifiche convenzioni, tra tali soggetti privati e il Ministero delle Attività Produttive. • Dopo aver accertato la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione a corredo dello stesso, l’istituto concessionario procede all’istruttoria vera e propria che si concentra sui seguenti elementi: • sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni; • validità della delibera di finanziamento ordinario e/o di leasing; • validità tecnica del programma, anche sotto il profilo delle prestazioni ambientali; • coerenza del piano finanziario proposto; • disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricato) e rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso; • ammissibilità degli investimenti con riferimento alla congruità e pertinenza delle spese prospettate nella domanda; • riscontro in merito agli elementi che consentono il calcolo degli indicatori.

  31. Banca concessionaria Le risultanze istruttorie complete delle indicazioni relative alle finanziamento bancario ordinario. Ministero delle Attività Produttive al Entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande al comunica Il quale, entro 30 giorni dal termine finale per l’invio delle risultanze istruttorie I dati relativi alle domande definite con esito positivo completi delle indicazioni relative alla delibera di finanziamento bancario ordinario. Che entro 10 giorni comunica l’avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato alla Formula le graduatorie per ciascun settore Cassa Depositi e Prestiti spa

  32. L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI Per le imprese utilmente collocate in graduatoria è emanato il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Lo stesso sarà inviato anche alle banche concessionarie e al soggetto agente che ha stipulato la convenzione con la Cassa depositi e prestiti. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del decreto dovrà essere stipulato il contratto di finanziamentounico (sia la quota agevolata che quella a tasso ordinario) con il soggetto agente. Le erogazioni a favore dell’impresa – o a favore dell’istituto collaboratore per gli investimenti in leasing – sia del contributo in conto capitale che del finanziamento avvengono per stato di avanzamento, da dimostrare con idonea documentazione di spesa. Fa eccezionela prima quota del solo contributo in conto capitale che potrà essere richiesto in via anticipata previa presentazione, a titolo di garanzia, di una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attività produttive (rilasciata in conformità alle disposizioni di cui alla circolare Map del 27 maggio 2005)

  33. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 2 quote per programmi di investimento di durata 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria e non soggetti alla notifica della Commissione Europea. 3 quote: per programmi di investimento di durata 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria. Stato di avanzamento: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza. Stato di avanzamento: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda. Disponibilità delle quote di contributo Prima quota: disponibile il giorno seguente la stipula del contratto di finanziamento Restanti quote: dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi alla stipula del contratto.

  34. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Non più di 3 quote se il contributo in conto capitale è erogato in due quote. Non più di sei quote se il contributo in conto capitale è erogato in due quote. Stato di avanzamento riferito a periodi non inferiori a sei mesi. I programmi di investimento devono essere ultimati entro i 24 mesi o 48 mesi dalla date del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Dall’ultima quota del contributo in conto capitale è trattenuto il 10% del totale concesso, che sarà versato all’impresa successivamente all’emissione del decreto di concessione definitivo. Per il settore artigianato: i programmi di spesa devono essere ultimati entro il termine massimo di 24 mesi.

  35. I SOGGETTI NELLE PROCEDURE 488

  36. I SOGGETTI Convenzione Tipo MINISTERO COMPETENTE SOGGETTO CONVENZIONATO MEF SOGGETTO FINANZIATORE SOGGETTO AGENTE CDP SOCIETA’ DI LEASING SOGGETTO BENEFICIARIO

  37. SISTEMA DEI FLUSSI (EROGAZIONE) SOGGETTO FINANZIATORE • Suddivisione erogazione • richiesta fondi • Calcolo piani e sottopiani • Invio prospetti CDP • Dispone pagamento su c/c del soggetto agente • Contabilizza operazione • attività di monitoraggio • Dispone pagamento su c/c del soggetto agente • Contabilizza operazione • attività di monitoraggio SOGGETTO AGENTE Elenco erogazioni autorizzate Erogazione SOGGETTO CONVENZIONATO SOGGETTO BENEFICIARIO Richiesta di erogazione

  38. Comma 4 dell’articolo 8 del Dl n. 35/05 Approvato dal Consiglio dei Ministri, venerdì 11 marzo 2005. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Comma 4 dell’articolo 8 del Dl n. 35/05 Come convertito nella Legge n. 80/05. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.

  39. “Soggetto Agente”: è il soggetto che sottoscrive la presente convenzione per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo Finanziamento Agevolato. Il Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato ovvero è da questi indicato quando il Soggetto Convenzionato non è abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93 (TUB), e unicamente in questo caso dovrà avere le seguenti caratteristiche:….. Il Soggetto Agente può coincidere con il Soggetto Finanziatore. “Soggetto Convenzionato”: è il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla Legge Agevolativa. Il Soggetto Convenzionato può coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore; “Soggetto Finanziatore”: è la Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Il Soggetto Finanziatore può coincidere con il Soggetto Agente.

  40. Articolo 8 del D.L. n. 35/2005 convertito con modificazione nella legge n. 80/2005 “Riforma degli incentivi” E’ previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario.

  41. Un possibile ruolo per i professionisti? Il decreto legislativo n. 139/05, di istituzione dell’Albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha attribuito delle competenze specifiche agli iscritti. Tra queste (per coloro che sono inseriti nella Sezione A, Commercialisti) quelle di: valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici, nonché il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese.

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