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LA DETRAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI CHE PASSA DAL 36% AL 50% DELLE SPESE CONDOMINIALI PER LE PARTI COMUNI L’ASCENSORE E’ TRA I LAVORI CHE USUFRUISCONO DELLA DETRAZIONE. La detrazione può essere applicata per LA SOSTITUZIONE completa del vecchio ascensore nello stesso vano.
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LA DETRAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI CHE PASSA DAL 36% AL 50% DELLE SPESE CONDOMINIALI PER LE PARTI COMUNI L’ASCENSOREE’ TRA I LAVORI CHE USUFRUISCONO DELLA DETRAZIONE La detrazione può essere applicata per LA SOSTITUZIONE completa del vecchio ascensore nello stesso vano O per LA REALIZZAZIONE di un nuovo ascensore interno con incastellatura e taglio scala
L’importo massimo detraibile passa da 48.000 a 96.000 €. Per singola unità immobiliare. O per la realizzazione di un nuovo ascensore con il castelletto metallico per esterno
La detrazione del 50% si applica anche per la manutenzione ordinaria ovvero anche se NON si cambia l’ascensore, ma se ne rinnovano le singole parti Argano, Funi, Sistema di Controllo della Sicurezza Quadro di manovra, Linee del vano, Ammodernamento con Porte Automatiche
MA COSA DICE LA LEGGE PER LA DETRAZIONE DEL 50% DELLE SPESE CONDOMINIALI PER LE PARTI COMUNI? il DL n.83/2012 ("Misure urgenti per la crescita del Paese") è entrato in vigore, contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 Giugno. Le misure che prevedevano uno sgravio del 36% per le ristrutturazioni edilizie, passano per UN ANNO al 50%. Il limite di spesa soggetta al rimborso passa da 48.000,00 a 96.000 €. ad unità immobiliare.
Quali sono le categorie di lavoro che interessano il provvedimento. La manutenzione ordinaria La manutenzione straordinaria Esempi di manutenzione straordinaria: installazione di Ascensori e scale di sicurezza realizzazione e miglioramento dei servizi igienici sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso rifacimento di scale e rampe interventi finalizzati al risparmio energetico recinzione dell’area privata costruzione di scale interne. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli Ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Si tratta di una misura temporanea: dal 1 luglio 2013 si ritorna al regime di detrazione ordinario del 36% con il tetto massimo di 48.000 euro.Per l’identificazione del tasso di detrazione applicabile, fa fede la data del bonifico: quindi anche se relativi a lavori in corso o già terminati, ma non ancora (o non completamenti) pagati, i bonifici effettuati tra il 26/6/12 e il 30/6/13 usufruiranno della detrazione del 50%. Non rileva le data di inizio o di fine lavori, e neanche la data di emissione della fattura: vale il principio di cassa, per cui occorre verificare la data di effettuazione del bonifico (bancario o postale) parlante, cioè quello che riporta la norma agevolativa e i codici fiscali del beneficiario del bonifico e del beneficiario della detrazione. ABBIAMO SOLO UN ANNO DI TEMPO! LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI E ORDINATIVI Tel. 06-87.13.71.10 / 06-87.13.71.02 333.28.22.859 GRAZIE!