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Corso di formazione – Provincia di Caserta. Prof. Avv. Aldo Sandulli Argomento della Lezione IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. Indice
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Corso di formazione – Provincia di Caserta Prof. Avv. Aldo Sandulli Argomento della Lezione IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
Indice A) La trasparenza amministrativa in Italia; in particolare: 1) la pubblicità; 2) il diritto di accesso ai documenti amministrativi; B) La trasparenza amministrativa nell’Unione europea; C) La trasparenza amministrativa nei paesi anglosassoni; D) La trasparenza amministrativa nei paesi dell’Europa continentale.
La trasparenza nell’Unione europea (art. 11 TUE) c. 2: le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e con la società civile. c. 3: al fine di assicurare trasparenza e coerenza delle azioni dell’UE, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
La trasparenza nell’Unione europea (art. 15 TUE) c. 1: Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. c. 3: Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.
Accesso alle informazioni Inghilterra FOIA (Freedom of Information Act) 2000 USA FOIA (Freedom of Information Act) 1967 Open GovernmentAct 2007
La trasparenza in Italia A) Dal segreto alla trasparenza e pubblicità (art. 1 l. n. 241/1990); B) La pubblicità come regime degli atti generali (art. 11 d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. ai sensi dell’art. 1, c. 35, l. n. 190/2012); C) Il diritto di accesso ai documenti come regime degli atti puntuali (artt. 10 e 22 ss. l. n. 241/1990);
Trasparenza (art. 11 d.lgs. n. 150/2009) La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali eall’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Trasparenza (art. 1 d.lgs. 2013) Accessibilità totale alle informazioni p.a. per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali; Disposizioni d.lgs. integrano i LEP in tema di trasparenza, prevenzione, corruzione.
Pubblicazione (art. 2 d.lgs. 2013) P. nei siti p.a. di documenti, informazioni e dati su organizzazione e attività p.a., cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Pubblicità (art. 3 d.lgs. 2013) Tutti i documenti, informazioni, dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
Limiti (art. 4 d.lgs. 2013) Dati sensibili e dati giudiziari; Natura delle infermità e impedimenti personali o familiari; Limiti art. 24, l. n. 241/1990; Anonimizzazione, mascheramenti, p. parziale.
Accesso civico(art. 5 d.lgs. 2013) Diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la p.a. era obbligata a pubblicare; La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della p.a.; La p.a. pubblica entro 30 gg. il documento; Il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990; Restano fermi i limiti di cui all’art. 24, l. n. 241/1990.
Obblighi di pubblicazione (artt. 13 ss. d.lg. 2013) A) Concernenti l’organizzazione e l’attività delle p.a. (artt. 13-28) Organizzazione p.a. (art. 13) Componenti organi indirizzo politico (art. 14) Titolari di incarichi dirigenziali, collaborazione, consulenza (art. 15) Dotazione organica e costo del personale (artt. 16-17) Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18) Bandi di concorso (art. 19) Valutazione performance e distribuzione premi al personale (art. 20) Contrattazione collettiva (art. 21) Enti pubblici vigilati, enti diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato (art. 22) Provvedimenti amministrativi (art. 23) Dati aggregati sull’attività amministrativa (art. 24) Controlli su imprese (art. 25)
B) L’uso delle risorse pubbliche C) Le prestazioni offerte e i servizi erogati D) Settori speciali: contratti pubblici, pianificazione, ambiente, sanità, interventi straordinari ed emergenza
Vigilanza sull’attuazione e sanzioni (artt. 43-47 d.lgs. 2013) Programma triennale trasparenza e integrità (art. 10) Responsabile per la trasparenza (art. 43) Compiti degli OIV e della CIVIT (artt. 44-45) Violazioni degli obblighi di trasparenza. Sanzioni (art. 46) Attuazione (artt. 48-53) DFP definisce criteri, modelli e schemi standard Obbligo di p. decorre da sei mesi dall’entrata in vigore d.lg.
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 1 – Nozione, fondamento, natura a) Prendere visione e estrarre copia (art. 22, c. 1, lett. a) b) L’accesso tra i l.e.p. (29, c. 2-bis) c) Fondamento costituzionale: 97, 21, 24 Cost. d) Diritto soggettivo o interesse legittimo? (C.S.,a.p.,n. 6-7 2006) e) Diritto di accesso o diritti di accesso? (C.c. n. 399 del 2006)
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 2 – Legittimazione a) “Interesse diretto, concreto e attuale” (art. 22, c.1, lett. b) b) “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, c.1, lett. b) c) Strumentalità e autonomia dell’accesso d) Accesso endoprocedimentale e legittimazione e) Titolari di interessi diffusi e legittimazione f) 241 e 142 del 1990: asimmetrie sulla legittimazione g) l’accesso del consigliere comunale h) l’accesso preordinato al controllo generalizzato
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 3 - Oggetto a) Nozione (art. 22, c. 1, lett. d) b) Detenzione del documento (art. 22, c. 3-6) c) Documento e informazione
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 4 - Ambito • Accesso all’attività di diritto privato b) Gli enti privatizzati e il diritto di accesso c) Gli organismi di diritto pubblico e il diritto di accesso d) Le autorità indipendenti e il diritto di accesso
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 5 – Procedimento • Accesso formale e informale b) Richiesta di accesso c) Controinteressati d) Responsabile del procedimento di accesso e URP e) Differimento e accesso parziale
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 6 - Limiti a) Casi di esclusione dall’accesso: 1) segreto di Stato; 2) altri casi di segreto; 3) procedimenti tributari; 4) atti normativi e amministrativi generali; 5) informazioni psico-attitudinali. b) Casi di sottrazione dall’accesso: 1) regolamenti sulle categorie di documenti sottratti all’accesso; 2) interessi pubblici; riservatezza dei terzi.
Diritto di accesso ai documenti Punto n. 7 - Tutela a) Ricorso al difensore civico e alla CADA (art. 25, c. 4) b) Ricorso al giudice amministrativo: giurisdizione esclusiva; rito speciale; termini; actio ad exhibendum
Epilogo: i possibili sviluppi Dall’accesso all’informazione? Dall’accesso all’open government? L’amministrazione digitale e la trasparenza La trasparenza come diritto civico