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LA GIUSTIZIA. COS’E’ LA GIUSTIZIA?. LA GIUSTIZIA. COSA SIGNIFICA LA MASSIMA DI GIUSTINIANO «a ciascuno il suo»?. LA GIUSTIZIA. Che significato dare alla massima «tratta gli uguali in modo uguale e i diversi in modo diverso»?. LA GIUSTIZIA. DOMANDA:
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LA GIUSTIZIA • COS’E’ LA GIUSTIZIA?
LA GIUSTIZIA • COSA SIGNIFICA LA MASSIMA DI GIUSTINIANO «a ciascuno il suo»?
LA GIUSTIZIA • Che significato dare alla massima «tratta gli uguali in modo uguale e i diversi in modo diverso»?
LA GIUSTIZIA • DOMANDA: Si può rinunciare alla giustizia per la libertà? E alla libertà per la giustizia?
LA GIUSTIZIA • Don Milani: • «Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è obbedirle. Posso solo dire loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini ed osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzioneranno il sopruso del più forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate.»
COS’E’LA GIUSTIZIA La storia del mondo è una storia di INGIUSTIZIE
La Giustizia nell’antichità • Nella Bibbia la giustizia corrisponde alla fedeltà nel patto con Dio. • Per Aristotele la schiavitù era conforme al diritto naturale. • Per Platone ‘la natura vuole servi e padroni’. • In età romana erano le leggi, garantite dalla spada • Per i Padri della Chiesa ‘la natura è il regno dell’eguaglianza e della dignità umana’.
LA GIUSTIZIA NELL’ETA’ MODERNA • Per Spencer (evoluzionismo darwiniano) ‘solo la natura assicura i necessari ricambi’ • Per Himmler ‘eliminando i deboli, ubbidiamo agli ordini della natura’ • Le moderne Costituzioni, pur tenendone conto, rifiutano la ‘scientificità’ della ‘natura’ applicando il diritto dovere della discussione critica.
QUESTIONI APERTE • CHI DEVE GUIDARE L’AGIRE UMANO? 1) LA NATURA 2) LA GIUSTIZIA
LA GIUSTIZIA • Difficoltà di definire ciò che è giusto e ciò che non lo è. • Esiste una giustizia assoluta, valida per tutti? • La ‘giustizia’ non si sottrae alla pluralità dei punti di vista.
CRITERI ASSOLUTI DI GIUSTIZIA • ‘Unicuique suum tribuere’ (a ciascuno il suo) • Tratta gli uguali in modo uguale e i diversi in modo diverso • A ciascuno secondo i suoi meriti • La massima felicità divisa nel maggior numero
IL VUOTO DEI CRITERI ASSOLUTI DI GIUSTIZIA • I criteri assoluti di giustizia sono tutti privi di contenuto perché rimane sempre indefinito il ‘suum’, ossia ciò che spetta ad ognuno di noi. • La conclusione è che questi criteri (massime) di giustizia sono del tutto relativi e vuoti di contenuto. Il vuoto può però essere riempiti da un programma politico attraverso il potere legislativo.
LA DIFFICOLTA’ DELLA COMPRENSIONE • Se manca una definizione unanimemente accettabile del concetto di giustizia, come possiamo definire ciò che è giusto e ciò che non lo è? • Quale può essere il punto di partenza che ci permette di capire meglio il significato di giustizia?
IL SENTIMENTO DI GIUSTIZIA • Il ricorso alla non-violenza • Il sogno di un mondo migliore • In un mondo ingiusto chi è innocente? • Il nostro benessere è davvero senza colpa? • Cosa siamo disposti a rinunciare per cancellare un’ingiustizia?
DALLA PARTE DEI DEBOLI • Vi sono due modi di affrontare il tema della giustizia: quello dei potenti e quello degli inermi. Don Milani: “Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la giustizia e’ obbedire alle leggi…Essi dovranno onorare le leggi quando sono giuste, quando sono la forza del debole, e quando vedranno che (le leggi) non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate”.
IL PRINCIPIO DI GIUSTIZIA • Nasce dalla domanda di ‘giustizia’ quando si è posti di fronte all’ingiustizia. • Nasce dal sentimento umano (speranza, sogno) • È il presupposto che ci illumina sull’esistenza o meno di una legge giusta • Sta sempre dalla parte del più debole
L’Amministrazione della GIUSTIZIA • Legge e giustizia non coincidono obbligatoriamente. • L’applicazione della legge non può prescindere dal raccordare la legge all’evoluzione della storia.
Il Giudice e la Giustizia • La legge è espressione della forza ‘positiva’ e il giudice deve valutarne la sua legittimità alla luce dell’esigenza di giustizia. Zagrebelsky: “Il giudice che è solo scrupoloso osservante della legge non è un buon giudice”
Modalità classiche di intenderela GIUSTIZIA • Giustizia distributiva mira a distribuire equamente le risorse ed è un modo di intendere la giustizia che ha prodotto ideologie, movimenti politici, lotte sociali. • Giustizia retributiva È l’idea del contrappasso o della legge biblica “occhio per occhio”. La giustizia distribuisce pene e premi e si fonda sulla vendetta o sulla riconoscenza. Nella giustizia retributiva si riconosce il “darwinismo sociale” di Spencer.
ALLA RICERCA DI UNA POSSIBILE CONCLUSIONE • Se non esiste un teorema sulla giustizia esiste una diffusa domanda di giustizia. • L’idea di giustizia è un’idea relativa a a chi la professa. Ma per non scadere nel nichilismo del diritto occorre rimanere al MINIMO, al fondamentale.
IL FONDAMENTO DELLA GIUSTIZIA • IL MINIMO STA NELLA DOMANDA: Siamo disposti a sacrificare un innocente sull’altare di un fine più elevato? Ossia: diventa lecito il male prodotto ad un essere umano innocente a fronte della salvezza dell’umanità?
IL DRAMMA DELLA RISPOSTA • SI: siamo all’inizio di una guerra di tutti contro tutti • NO: Se rimaniamo dalla parte degli inermi e degli innocenti.
LA CONTRADDIZIONE CONTEMPORANEA La contraddizione del NO: Siamo di fronte alla grande ipocrisia della storia umana. Come giustifichiamo la guerra preventiva, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, i bambini soldato, la segregazione, la guerra etnica? Chi è senza colpa?
CONCLUSIONI • Non esiste una definizione accettabile per tutti di giustizia e quelle esistenti sono prive di contenuto in quanto l’idea di giustizia è un’idea ‘relativa’ e non assoluta.
CONCLUSIONI • Il potere (qualunque esso sia) tende ad appropriarsi del concetto di giustizia attraverso la legge positiva. Ma, per definizione, la legge non è né giusta né ingiusta. E’ solo legale.
CONCLUSIONI • Quando gli uomini si trovano di fronte ad una legge che contraddice il comune sentimento di giustizia allora ci si dovrà battere per cambiare quella legge.
CONCLUSIONI • La giustizia, come la moneta, ha due facce o due modi di essere letta: l’una è quella del potere, della forza. L’altra è quella di chi subisce quel potere. Noi possiamo scegliere tra questa duplice lettura affidandoci al sentimento della giustizia. Scegliere da che parte stare: dalla parte del più forte o dalla parte del più debole, tenendo conto che esiste una generale, quanto antica, domanda giustizia che riguarda più la vittima del potente, più il debole che il forte. Una domanda, una sete, della quale il potere non potrà mai appropriarsi.
CONCLUSIONI • La bussola che ci deve guidare non è la natura ma la ricerca di giustizia. Di fronte a leggi crudeli della natura la giustizia impone di agire contro la natura stessa
CONCLUSIONI • Se dovessimo adottare una massima in tema di giustizia, questa potrebbe essere: non sono disposto a sacrificare un innocente neppure di fronte al più sublime degli ideali
SULLA GIUSTIZIA • 1) due modi di affrontare la giustizia: quello dei potenti e quello degli inermi • 2) non esistono criteri razionali di giustizia • 3) solo la giustizia degli inermi ha contenuto
SULLA GIUSTIZIA • La legge, di per sé, non è né giusta, né ingiusta. E’ solo la legge.
IL ‘SENSO’ DELLA GIUSTIZIA • STIMOLO • EMOZIONE • RAGIONE • SENTIMENTO COLLETTIVO
Cos’e’ la giustizia? • E’ LA PERCEZIONE DI UN SENTIMENTO CHE RIFLETTE NON LA GIUSTIZIA MA IL RIFIUTO DELL’INGIUSTIZIA • in altre parole è il rifiuto dell’ingiustizia attraverso il consolidamento di emozioni collettive mediate dalla ragione.
LE EMOZIONI COLLETTIVE • Per Zagrebelsky: “Se, di fronte ad un medesimo evento di significato sociale, le reazioni emotive sono le più varie o addirittura opposte, se per uno è egoismo ciò che per altri è altruismo, se il compimento del dovere è mancanza di iniziativa personale, se il rispetto della legge è mancanza di gusto per il rischio, se la corruzione della giustizia è legittima difesa,… se tutto ciò che dovrebbe avere valore collettivo suscita indifferenza e fastidio, il tessuto morale di un popolo è distrutto e la legge, se legge ci sarà, non sarà altro che forza imposta, priva di legittimità morale e perciò fragile ed oppressiva.”
Sentimento e ragione • per Kelsen il sentimento di giustizia è relativo a chi lo professa. • Per Zagrebelsky occorre STARE AL MINIMO ossia al livello di immediata percezione dell’ingiustizia che mette in moto il sentimento e mette a tacere la ragione. Più ci si allontana dal minimo, dal sentimento, più la ragione fa valere le sue ‘ragioni’.
LA ‘PRIMA’ DOMANDA • VI E’ UNA RAGIONE PER LA QUALE SIA LECITO IL MALE INFERTO ALL’INNOCENTE?
LA RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA ALLA LUCE DELLA RAGIONE • La ragione giustifica il male
La ipocrita giustificazione del male alla luce della ragione • Il male può essere giustificato razionalmente come prezzo del progresso. • La giustificazione del male è la grande ipocrisia dei nostri tempi.
SENTIMENTO E RAGIONE • EMOZIONALMENTE, SENTIMENTALMENTE, IL MALE NON E’ GIUSTIFICABILE • RAZIONALMENTE, IL MALE E’ GIUSTIFICABILE
IL DILEMMA • Il conflitto tra sentimento e ragione e’ superabile? • Come?
IL CRITERIO DEL GIUSTO E DELL’INGIUSTOossia come dare contenuto alla domanda di giustizia • Per don Milani occorre osservare la legge quando è ‘la forza del debole’ e rifiutarla quando ‘sanziona il sopruso del più forte’
IL CRITERIO DEL GIUSTO E DELL’INGIUSTO • Per Zagrebelsky: La ricerca di giustizia, o meglio la rivolta all’ingiustizia, necessita di passione, di sentimento. Ma anche di razionalità. IL MINIMO DI CIO’ CHE POSSIAMO FARE E’ RISPONDERE ALLA DOMANDA SUPREMA IN QUESTO MODO: non sono disposto a sacrificare un innocente neppure di fronte al più sublime degli ideali.
L’INGHILTERRA TRA IL XII E XIII SECOLO • L’Inghilterra è una monarchia feudale • Il Re esercita la sua attività in quanto ‘unto dal Signore’. Il suo compito è guidare il popolo verso la ‘salvezza’. Non esercita poteri sacramentali ma con il vescovo condivide il magistero della predicazione. Con la Chiesa, che lo ha investito della sua carica, mantiene un forte legame. • Infatti, il Re si sente in diritto di nominare i suoi vescovi e gli abati soggetti alla sua influenza, vigila sull’ortodossia dei sudditi, convoca e presiede i concili, ecc. • La Chiesa, dal suo canto, esige delle garanzie: la spada che affida al Re serve a difendere il Regno e quindi la Chiesa, il clero con i suoi beni e i poveri.
IL REGNO D’INGHILTERRA • Dopo la scomparsa dell’impero romano, l’Inghilterra è terra di invasioni: angli e sassoni che scacciano i Celti verso l’attuale Galles. • Nei secoli successivi si verifica l’espansione del cristianesimo e l’unificazione politica del regno. • Nel 1066, dopo una serie di battaglie, viene incoronato re il normanno Guglielmo di Normandia e l'antica popolazione di stirpe anglosassone fu espropriata dalla classe dirigente di origine normanna che deteneva i principali uffici civili ed ecclesiastici.
IL REGNO D’INGHILTERRA • Nella prima metà dell’XII secolo si estingue la dinastia di Guglielmo e il trono passa a Enrico II che da inizio alla dinastia del Plantageneti e ad un forte scontro con la Chiesa romana sulla quale il re voleva estendere la propria autorità. (uccisione dell’arcivescovo di Canterbury, Tommaso Becket). • Ad Enrico II succede Riccardo I (cuor di leone) impegnatissimo nelle crociate e quasi sempre assente dall’Inghilterra. • Riccardo I si impegna in una guerra con la Francia (Filippo II) per la difesa dei feudi inglesi in terra francese.
Il sistema giudiziario(1154 - 1189) Strumenti per assicurare il primato della giustizia regia sulla giustizia signorile
Re come tutore della pace contro le ingiustizie di conti e baroni tramite l’attribuzione di poteri di controllo e di comando agli sheriffsdi nomina regia • Lo strumento di giustizia è il writ
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ANGLOSASSONE • A livello territoriale (hundred) vi è un tribunale che giudicava in caso di furto e smarrimento di bestiame. • A livello più alto, il Paese è diviso in ‘shire’ il cui tribunale si occupa delle liti sul possesso delle terre, di controversie ecclesiastiche e delibera su tutti gli aspetti del governo locale. • Al tribunale dello shire, il Re indirizza lettere, ordini, suggerimenti (i cosiddetti ‘writs’).
WRIT: strumento DELL’ORDINE PUBBLICO • Il writ, anche chiamato breve o writ of right, era scritto in latino, su pergamena e presentava il sigillo reale. • Esso, anche se materialmente veniva elaborato dal Cancelliere, consisteva in un ordine del Re e, nei casi di controversie, di comparizione dinanzi al giudice.