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Tribunale di Rimini Ordine degli Avvocati di RiminiProcura della Repubblica di Rimini Camera Penale di RiminiL’applicazione del protocollo d’intesa sul lavoro di pubblica utilità in materia di sicurezza stradaleIncontro operativo su problematiche concrete rivolto ad enti ed associazioni convenzionati o comunque interessati, professionisti e cittadiniVenerdì 1° luglio 2011, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Palazzo di Giustizia – Aula “Falcone e Borsellino”
La giustizia riparativa nel panorama del diritto europeo I lavori preparatori della legge n. 120/2010
La dichiarazione di ViennaX Congresso internazionale ONU su “Crime Prevention and Criminal Justice”10-17 aprile 2000 §27: “Noi decidiamo di introdurre, laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato, quali la mediazione e gli istituti della giustizia riparativa…” §28: “Noi incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti”.
Una definizione nella Risoluzione del Consiglio Economico e sociale ONU 2000/14 sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale “…quel procedimento nel quale la vittima e il reo, e se appropriato ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall’illecito penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore…”
La Raccomandazione 19 (99) del Consiglio d’Europa “…il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)…” La decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea sulla posizione della vittima nel processo penale (2001/220/GAI del 15.3.2001)
I fondamenti della giustizia riparativa. • Il primato della persona. • La solidarietà. • La funzione rieducativa della pena. • La sussidiarietà.
Obiettivi interni al sistema penale Riconoscimento della vittima Riparazione del danno nella sua dimensione globale Autoresponsabilizzazone del reo Obiettivi esterni al sistema penale Coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione Orientamento delle con-dotte, rafforzamento degli standards morali collettivi Contenimento dell’allarme sociale È modello di giustizia autonomo e alternativo, sia al modello “classico” (fondato sulla retribuzione) che al modello “moderno” (orientato alla prevenzione, generale e speciale)
La giustizia riparativa non implica la rinuncia alla giustizia penale ma richiede un raccordo con questa, attraverso la regolamentazione dei processi riparativi. Un percorso di giustizia riparativa presuppone il riconoscimento e l’assunzione di responsabilità in ordine alla commissione del reato da parte del suo autore. Tale riconoscimento deve costituire l’approdo di un percorso di rivisitazione critica delle condotte penalmente vietate e va verificato, riscontrato e accompagnato da coloro che curano l’esecuzione penale.
Il reo e le vittime devono essere disponibili ad incontrarsi e devono scegliere spontaneamente di avviare un percorso riparativo. Va coinvolta la società civile, in un rapporto di rete tra le istituzioni e le associazioni che operano sul territorio, che possono porsi come promotori di interventi di riconciliazione, di sostegno alle vittime, di ausilio ai condannati, realizzando politiche di inclusione sociale. Il percorso riparativo, alternativo o complementare al processo penale, deve essere sottoposto al costante controllo dell’autorità giudiziaria.
Tecniche e strumenti • Scuse formali (apology) • Incontri tra vittime e autori dei reati estesi ai gruppi familiari e sociali (mediazione ‘allargata’, community group conferencing) • Affermazione – da parte della vittima o della comunità – dell’impatto del reato sulla sua vita (victim impact statement) • Consigli commisurativi (community sentencing circles): processi aperti al pubblico per la formalizzazione di accordi riparativi • Attività lavorativa a favore della comunità o delle persone danneggiate dal reato (personal service to victims)
Due esempi lontani • il Ryb (litigio) dell’antico diritto ebraico una disputa a due, quando non è possibile il giudizio imparziale di un soggetto terzo; è uno scontro il cui scopo non è la punizione del colpevole ma il componimento della controversia attraverso il riconoscimento del torto compiuto, il perdono e quindi la riconciliazione e la pace (contrapposto al nīspat, o giudizio, la procedura a tre) • la “Commissione per la verità e la riconciliazione” istituita in Sudafrica nel dicembre 1995. Si fonda sullo spirito africano tradizionale dell’ubuntu, l’idea di una giustizia orientata alla riconciliazione, alla reciproca accettazione, al riconoscimento della umanità delle persone.
in Europa Quasi tutti i Paesi europei conoscono forme di mediazione e riparazione per i minorenni. Più variegata la situazione in riferimento agli adulti: • Paesi di common law (Inghilterra, Galles): largamente diffusa: consigli commisurativi, resoconti di vittimizzazione, lavoro socialmente utile, mediazione pre-sentence • Francia: mediazione molto diffusa ma non apprezzata per qualità; garantite le vittime (Giudice Delegato alle Vittime) • Norvegia: grazie agli studi del prof. Christie dell’università di Oslo (“Abolire le pene?”) mediazione introdotta nel 1991; progetti di mediazione nelle strade per immigrati, coinvolta la moschea • Germania: introdotta la mediazione minorile dal 1984. Teen Courts e Yellow card • Austria: riparazione, mediazione, lavoro a favore della collettività • Belgio: ampia applicazione della mediazione, anche durante la detenzione; in genere applicata per i reati minori allo stadio dell’intervento della polizia e può portare all’archiviazione. In tutte le prigioni c’è un responsabile della giustizia riparativa
in Italia • art. 105 legge 689/81: lavoro sostitutivo in caso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato • ordinamento penitenziario: art. 47, comma 7 L. n. 354/75 (affidamento in prova al servizio sociale), art. 27 reg. 230/2000 • processo minorile: ruolo dei servizi sociali, possibilità di proscioglimento per irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova… • legge n. 203/93 contro la discriminazione razziale, etnica, religiosa: possibilità in caso di condanna per motivi razziali, etnici o religiosi, di disporre la sanzione accessoria dell’obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità
processo davanti algiudice di pace: mediazione in vista della riconciliazione tra le parti (art. 29 d. lgs. 274/2000), efficacia estintiva del reato alle condotte riparatorie (art. 35), lavoro di pubblica utilità (art. 54) • art. 165 c.p.(modificato dalla legge n. 145/2004):possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività • art. 73, comma 5-bis D.P.R. 309/90, modificato dal D.L. 272/2005: lavoro di pubblica utilità se non è possibile la sospensione condizionale della pena • art. 224-bis del Codice della Strada: facoltà diapplicazione, al condannato per delitti colposi con violazione delle norme stradali, della sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità • legge n. 38/2009“Misure urgenti… di contrasto alla violenza sessuale e in materia di atti persecutori” (gratuito patrocinio per le vittime, obblighi di informazione, numero verde)
La legge 29 luglio 2010 n. 120 • L’iniziativa legislativa: AC 44 (on. Zeller) unificato ad altri stesso oggetto, esame in Commissione IX (Trasporti) in sede referente, poi in sede legislativa, approvato testo unificato; esame in Commissione VIII (lavori pubblici) poi in Aula. • AS 1720 trasmesso dalla Camera il 27.7.2009, esame in Commissione VIII (Lavori Pubblici e comunicazioni) in sede referente durante l’esame in Commissione, inseriti due emendamenti relativi all’introduzione dell’attuale comma 9-bis dell’art. 186 e 8-bis dell’art. 187 del Codice della strada esame in Assemblea, approvazione. • Alla Camera in seconda lettura, poi nuovamente al Senato in seconda lettura (qui assegnato alla Commissione VIII in sede redigente) • Approvazione finale 28 luglio 2010
Precedente immediato, la legge 21 febbraio 2006, n. 102 (disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali). - Emergenza c.d. stragi del sabato sera, gravità e frequenza di omicidi colposi. - Varie proposte di legge incentrate sulla necessità di una maggiore flessibilità dal punto di vista sanzionatorio ( pene ‘classiche’ troppo rigide, in ogni caso inadeguate a soddisfare le esigenze delle vittime di taluni reati, particolarmente quelli commessi con violazione del codice della strada). Esigenza di valorizzare gli aspetti risarcitori e riparatori rispetto al carattere meramente afflittivo della sanzione – spesso nemmeno eseguita a causa della scelta di riti alternativi e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (dalla relazione illustrativa dei pdl Carboni e Lucidi) Introduzione della sanzione amministrativa accessoria del LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ (attività non retribuita in favore della collettività)
Spunti di riflessione • Occasione per rivalutare istituti poco frequentati (art. 73 DPR 309/90, art. 165 c.p…) • Occasione di partecipazione diretta da parte della collettività, di crescita anche per la comunità • Giustizia più giusta?
Forse, potremmo dire così, che la giustizia è per l’appunto un andare cercando nelle vicende concrete della vita, e non il trovare un concetto, un’idea astratta. Giusto tra noi è chi cerca la giustizia. [G. Zagrebelsky, in Zagrebelsky-Martini La domanda di giustizia]
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