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COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA VeNERDì 7 E LUNEDì 10 GIUGNO 2013

PASSAGGIO DA: TARSU / TIA A: TARES. COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA VeNERDì 7 E LUNEDì 10 GIUGNO 2013. Presupposto oggettivo.

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COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA VeNERDì 7 E LUNEDì 10 GIUGNO 2013

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  1. PASSAGGIO DA: TARSU / TIA A: TARES COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDAVeNERDì 7 E LUNEDì 10 GIUGNO 2013

  2. Presupposto oggettivo Dal 1° gennaio 2013 la Tares – iltributoComunale sui rifiuti e sui serviziindivisibili– sostituiscesia la vecchiaTarsuche la Tia. Mentrefinorailgettito è servitoesclusivamente a finanziareilservizio di gestionedeirifiutiurbani, la Tares copriràancheicosti di altriservizi, (polizia locale, anagrafe, illuminazionepubblica, manutenzione del verde e dellestrade) medianteversamentodello 0,30€/mq da versaredirettamentealloStato. La Tares, prima di tutto, dovràfinanziareintegralmenteilcosto di raccolta e smaltimentorifiuti, garantendounacoperturapiena.

  3. Presupposto oggettivo La Tares finanzierà un ventaglio di attività maggiori rispetto alla Tia o alla Tarsu e quindi costerà di più. La sola componente dedicata ai - servizi indivisibili – che di base chiederà 30 centesimi al mq. dell’immobile o dell’area occupata dal contribuente, vale secondo il Governo un miliardo all’anno (già tagliati dalla dote Statale per i Sindaci).

  4. PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SIA DI NATURA PATRIMONIALE SIA DI NATURA TRIBUTARIA, SOPPRESSI A DECORRERE DAL: 1 GENNAIO 2013 TARSU(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), quindi a tributo, TIA1(Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) TIA2(Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) GESTIONE RIFIUTI URBANI

  5. trasformazione

  6. tares • ART. 14, comma 1, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 • A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

  7. tares Con la legge di stabilità 2013, il comma 1 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) viene così modificato: A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in regime di privativa pubblica della vigente normativa, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

  8. Composizione tares Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o tassa, perché in effetti racchiude in sè le due tipologie di imposizione fiscale. TASSA Entrata di natura fiscale destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. IMPOSTA Entrata di natura fiscale volta a finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni.

  9. tributo • Termine generico che indica ogni versamento di denaro dovuto dai cittadini allo Stato • [in senso figurato] tutto ciò che si dà come cosa dovuta, per assolvere a un obbligo • Presso gli antichi Romani, contributo obbligatorio, pagato allo Stato per tribù

  10. Modalita’ di applicazione Comma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.(la Tarsu faceva riferimento a immobili “oggettivamente utilizzabili”). Comma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

  11. Modalita’ diapplicazione • Comma 5 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. • Comma 6 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011 In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.

  12. Modalita’ diapplicazione Quindi il presupposto del tributo è dato, alternativamente da: • Possesso • Occupazione • Detenzione

  13. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili esprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete. ×Mef = Ministero economia e finanza.

  14. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Sono inoltre considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

  15. MODALITA’ DI APPLICAZIONE Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, • quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

  16. La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari. Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000 TARES – Presupposto oggettivo

  17. TARES – Presupposto oggettivo L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO. Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo.

  18. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES erala superficie dei locali e delle aree. In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari “ all'80 per cento della superficie catastale". Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C. TARES – Base imponibile

  19. Fino a quando non verranno attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria e i dati della toponomastica, per determinare la superficie catastale assoggettabile, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o ascrivibili nel catasto urbano, è costituita dalle AREE CALPESTABILI dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti o assimilati. TARES – Base imponibile

  20. TARES – Base imponibile Il Legislatore, tenuto conto delle difficoltà ad utilizzare la superficie catastale, ha consentito ai Comuni di utilizzare, le superfici già utilizzate per TARSU o TIA, anche per gli immobili a destinazione ordinaria ( A, B, C, )

  21. TARES – Base imponibile L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria da parte dell’utente.

  22. DescrIZIONE TARIFFA QUOTA DETERMINATA IN BASE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI AMMORTAMENTI QUOTA RAPPORTATA ALLE QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERITI. AL SERVIZIO FORNITO ED ALL’ENTITA’ DEI COSTI DI GESTIONE COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO

  23. TARES PIANO TARIFFARIO

  24. DescriZIONE

  25. DeTERMINAZIONE DELLA TARIFFA • La Tares, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell’iva al contribuente. • • La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) • • La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

  26. SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire fra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (Tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

  27. DeTERMINAZIONE DELLA TARIFFA Costo Totale Servizio Costo UTD Costo UTND Quota Fissa UTD Quota Variabile UTD Quota Fissa UTND Quota Variabile UTND Il costo totale del servizio viene ripartito fra UTD e UTND utilizzando le stime produttive di rifiuti delle due fasce, calcolate facendo riferimento alla incidenza % di ognuna di esse sulla produzione previsionale totale, nonché con riferimento al dato dell’ultimo consuntivo completo disponibile. Utilizzando i dati ora disponibili, attraverso le formule di calcolo di cui al DPR 158/99, è possibile determinare le tariffe per la quota fissa e per la quota variabile da applicare alle superfici assoggettate e N° componenti per le utenze domestiche, per le utenze non domestiche alle sole superfici.

  28. PREVISIONE COSTI ANNO 2013 COSTI DI GESTIONE Costilavaggio e spazzamentostrade € 125.740,00 Costiraccolta e trasportorifiutisolidiurbani € 66.000,00 Costitrattamento e smaltimentorsu € 38.500,00 Altricostigenerali € 3.630,00 Costi per la raccoltadifferenziata € 235.587,00 COSTI COMUNI Costiamministrativi e diaccertamento € 15.000,00 Costocomunidiversi (personale, luce, materialediconsumoecc.) € 4.863,08 TOTALE€ 489.320,08 Adeguamento ISTAT 1,5% = 7.339,80 TOTALE Costi:€ 496.659,88

  29. PIANO FINANZIARIO

  30. PIANO FINANZIARIO

  31. Parametri UTENZE DOMESTICHE Fissa Variabile

  32. DeTERMINAZIONE TRIBUTO Es: abitazione di 100 mq con 2 persone residenti: • (100 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo di 2 componenti), • € 0,276469/mq ( 100 mq X 0,276469 = € 27,64 • ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 2 componenti € 67,923285) Totale importo Tributo: € 27,64 + € 67,92 = € 95,57

  33. DeTERMINAZIONE TRIBUTO Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti: • (150 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo di 4 componenti), • € 0,335292/mq ( 150 mq X 0,335292 = € 50.29 • ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 4 componenti € 106,736592) Totale importo Tributo: € 50,29 + € 106,73 = € 157,02

  34. DeTERMINAZIONE TRIBUTO Es: abitazione di 230 mq con 6 persone residenti: • (230 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa al nucleo di 6 componenti), • € 0,382351/mq ( 230 mq X 0,382351 = € 87,94073 • ( “tariffa variabile” relativa al nucleo di 6 componenti € 164,956551) Totale importo Tributo: € 87,94 + € 164,95 = € 252,89

  35. STATO E PROVINCIA MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa variabile. A questo punto si calcola 0,30 €/mq quale quota fissa a favore dello stato per i servizi indivisibili - riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo. Si aggiunge il tributo provinciale (non sullo 0,30) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (1/ 5% ).

  36. STATO E PROVINCIA Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq • ( 100 mq x “ maggiorazione standard ” € 0,30/mq) = Maggiorazione quota stato. = € 30,00 • ( 150 mq x “ “ € 0,30/mq) = “ “ “ € 45,00 • ( 230 mq x “ “ € 0,30/mq) = “ “ “ € 69,00 Tributo Provinciale “Bergamo 5%” • Per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. • ( 100 mq / 2 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 4,77 • ( 150 mq / 4 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 7,85 • ( 230 mq / 6 componenti, x “ Tributo Provinciale” 5% sul totale del costo ) = € 12,64

  37. Tares VS. TARSU

  38. Ex eca 5%– ex meca 5% • L’addizionale ECA venne istituita con la legge n. 614/1948 ed era finalizzata alla costituzione di un fondo integrativo, finalizzato all’assistenza, dei bilanci comunali. • Con le medesime finalità, la legge n. 346/1961 istituì l’addizionale MECA. • Gli Enti Comunali di Assistenza sono stati aboliti dalla legge n. 9/1972 e le loro funzioni trasferite alle Regioni. • La legge istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza, invece, è stata abrogata con la legge n. 9/2009. • Tuttavia, in base all’art. 3, comma 39, della legge n. 549/1995, i Comuni sono comunque legittimati a riscuotere tali addizionali unitamente alla TARSU.

  39. Ex eca 5%– ex meca 5% L’incasso dell’addizionale ex Eca/Meca è legittimo fino al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che l’art. 14 del Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione “di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (leggasi ex-eca), confermando implicitamente l’esistenza della medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino all’entrata in vigore della Tares.

  40. PRO E CONTRO

  41. Utenze non domestiche NUOVI PARAMETRI E NUOVE ALIQUOTE Le utenze non domestichesono state suddivise in 30 categoriemerceologiche

  42. Presupposto oggettivo TARES = TARSU Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di aree scoperte che non devono necessariamente produrre rifiuti urbani ma devono essere potenzialmente atti a produrli.

  43. Presupposto oggettivo A differenza di TIA e TARSU, la normativa della TARES non sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali. Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o accessorie delle aree tassabili.

  44. Presupposto oggettivo Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

  45. Presupposto oggettivo Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti speciali si formano, il regolamento comunale deve prevedere percentuali di riduzioni, per categoria di attività produttiva, rispetto all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta

  46. Parametri UTENZE NON DOMESTICHE Fissa Variabile

  47. Parametri UTENZE NON DOMESTICHE FissaVariabile

  48. parametri UTENZE NON DOMESTICHE FissaVariabile

  49. DeTERMINAZIONE TRIBUTO Es: negozio di parrucchiere/a, estetista di 120 mq di superfice: • (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) • € 0,568551/mq ( 120 mq X 0,568551 = € 68,22 • ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 1,292479/mq ( 120 mq X 1,292479 = € 155,09 Totale importo Tributo: € 68,22 + € 155,09 = € 223,31

  50. DeTERMINAZIONE TRIBUTO Es: bar – caffè – pasticceria di 120 mq di superfice: • (120 mq moltiplicato per la “tariffa fissa unitaria” relativa alla categoria di appartenenza) • € 2,065563/mq ( 120 mq X 2,065563 = € 247,86 • ( “tariffa variabile” relativa alla categoria di appartenenza) € 4,684695/mq ( 120 mq X 4,684695 = € 562,16 Totale importo Tributo: € 247,86 + € 562,16 = € 810,02

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