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libro di testo: “Manuale di metodologia peritale” a cura del Prof. Saverio Fortunato

libro di testo: “Manuale di metodologia peritale” a cura del Prof. Saverio Fortunato. Isegnamento: Devianze e tecnologie educative e di contrasto (laboratorio) tenuto da Andreassi Marinelli Francesco. Un utile strumento di lavoro. Note introduttive di Saverio Fortunato

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libro di testo: “Manuale di metodologia peritale” a cura del Prof. Saverio Fortunato

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  1. libro di testo:“Manuale di metodologia peritale”a cura del Prof. Saverio Fortunato Isegnamento: Devianze e tecnologie educative e di contrasto (laboratorio) tenuto da Andreassi Marinelli Francesco

  2. Un utile strumento di lavoro • Note introduttive • di Saverio Fortunato • Questo libro nasce da uno sviluppo della tesi di specializzazione in Criminologia clinica, da me discussa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena, sul tema: “Scienze dello spirito e scienze criminali, per una critica epistemologica alla perizia neuropsichiatrica forense, in tema di sospetto nell’abuso all’infanzia, come tentativo di ricondurla a dei criteri di scientificità con ragionamento d’indagine a base logica”; relatore prof. Ivan Galliani, Ordinario di Neurologia e Psichiatria forense.

  3. frutto delle esperienze professionali maturate nel campo peritale • Questo lavoro di studio e di ricerca è anche il frutto delle esperienze professionali maturate nel campo peritale dove, purtroppo, la realtà che s’incontra nei tribunali, spesso, è “Terra di Nessuno”. Nel campo clinico si tende a confondere la diagnosi con la perizia, nel campo Tecnico si riesce a dire ai magistrati tutto e il contrario di tutto e, talvolta, persino con la stessa relazione, sostituendovi la sola copertina. Mi è capitato, infatti, come Consulente del giudice, di ritrovarmi davanti la stessa relazione, utilizzata una volta per affermare un risultato di vero e un’altra di falso, ora a nome di un consulente ora di un altro.

  4. Un metodo scientifico e non un coniglio dal cappello • E’ anche capitato, che qualche CTP (che difendeva una banca) mi offrisse delle scritture comparative come autografe, pur non essendo tali, in modo che io, comparando il falso con il falso, giungessi inevitabilmente ad un risultato di vero. • Offrire ai periti e consulenti una metodologia del metodo della ricerca, non significa pensare di avere periti sapientissimi, come lo erano i Sofisti, ma periti consapevoli della lezione socratica di “sapere di non sapere”, giacché è questo l’atteggiamento del vero ricercatore scientifico.

  5. Il collegio dei periti Il Collegio dei periti, di cui sono vicepresidente da alcuni anni, ha attivato un Corso di studio sulla Metodologia peritale, dove, insieme a tale disciplina da me insegnata, c’è anche lo studio del diritto, insegnato da vari magistrati, che s’alternano. Spicca tra questi, per acume e professionalità, il Sostituto Procuratore della Repubblica Jacqueline Monica Magi, la quale, altresì, in questo manuale onora l’autore e l’editore di un suo contributo originale. Magi riesce a suggerire al consulente tecnico delle modalità operative che lo aiutano tanto nel campo peritale quanto in quello investigativo.

  6. ..agire da ricercatore.. Magi riesce a percorrere i due campi del sapere senza che l'uno invada l'altro, percorrendo col dono dell'analisi un confine sottile, mai dannoso. Non invita il consulente del Pm ad agire da sceriffo, ma da ricercatore scientifico, che usa l’ingegno, l’intelletto, l’acume per suggerire al Pm quelle finalità che solo la competenza specialistica o tecnica può meglio individuare. Magi scrive il suo capitolo con grande umiltà. Ella aiuta, sorregge, incoraggia il consulente tecnico ad essere un uomo o una donna di scienza. Diffida da quel professionista che sotto la spinta del “Dio denaro” oscilla come un pendolo accettando incarichi un po’ di qua (lavorando con i giudici) e un po’ di la (lavorando con i privati). Certo, mette in guardia che lavorare solo per il Pm è meno lucrativo che lavorare per i privati.

  7. Ma ella sollecita il perito scientifico a scoprire la differenza, che non è solo una questione di filosofia del diritto e di etica, ma possiamo ben dire, che è ontologia dell’essere. Un altro contributo lodevole proviene da Cesare Marziali, giudice presso il Tribunale di Ancona, il quale, con certosina analisi scompone e ricompone tutte quelle contraddizioni giurisprudenziali e dottrinali, che ruotano attorno alla perizia sulla capacità d’intendere e volere, dove i periti si trovano a dire al giudice tutto e il contrario di tutto.

  8. La metodologia Marziali, nella sua acuta analisi da me interamente condivisa, fa un passo avanti affermando che è un errore metodologico affidare la perizia sulla capacità d’intendere e volere allo psicologo anziché allo psichiatra. Meritano particolare nota di ringraziamento anche i contributi lodevoli, sui Metodi della metodologia, scritti da Francesco Donato, che ci mette in guardia sulle tecniche del sopralluogo giudiziario, da dove possono avere origine errori investigativi e peritali; da Francesco Giacca e Francesco Andreassi Marinelli, i quali, nel rispettivo campo d’azione, ci aiutano a comprendere aspetti clinici, tecnici e teorici sulla metodologia del metodo peritale. Infine, le note filosofiche di Giuseppe Guida aiutano il perito, che agisce come il ricercatore scientifico, a “pensare di pensare”, prima di rispondere al giudice non con certezze, ma allontanandosi il più possibile dall’errore.

  9. Prefazione del prof.Francesco Sidoti Un doppio ringraziamento, da parte mia, va al prof. Francesco Sidoti per avermi onorato come prefatore di quest’opera, di cui ha ben descritto sia i limiti che i pregi e per aver deciso l’adozione del testo nel Corso di laurea che presiede all’università di L’Aquila. Un altro ringraziamento va al Collegio Periti, nella persona del presidente dott. Vanni Vinicio Dogi, per l’adozione del testo nei corsi peritali ed, in ultimo, ma non ultimo, un ringraziamento particolare lo rivolgo al Consigliere del Collegio dei Periti Alessandro Romiti, che coordina egregiamente i Corsi di metodologia peritale e mi ha tanto incoraggiato a scrivere questo libro, con una tenacia indomabile.

  10. Prima edizione Quest’opera è alla sua prima edizione e sicuramente necessita di essere ampliata, approfondita e perfezionata, pertanto, da me sarà apprezzato ogni suggerimento che mi verrà offerto in tal senso. Saverio Fortunato E-mail: direttore@criminologia.it E-mail Andreassi-Marinelli: rurma@tin.it

  11. Siti preferiti • Http://www.criminologia.it • Http://www.criminologie.net • Http://members.xoom.it/criminologia

  12. Attualità sulla consulenza tecnica in medicina legale per un giusto risarcimento del danno alla persona (il danno esistenziale)A cura di Andreassi Marinelli Francesco • I tempi sono sempre ristretti pertanto sulle consulenze tecniche non si può dormire

  13. Danno e Risarcimento • Nell'ambito del diritto civile, la responsabilità è distinta in danno da responsabilitàcontrattuale e in danno da fatti illeciti extracontrattuali. In quest'ultimo caso il principio generale è quello sancito dall'articolo 2043 c.c., che dispone " qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso (o provocato per qualsivoglia omissione) il fatto a risarcire il danno.

  14. fatto colposo del danneggiato • L'articolo 1227 però prevede anche il fatto colposo del danneggiato: • se la condotta dell'offeso è tale da interrompere il nesso causale tra la lesione e l'azione o l’omissione dell'autore, l'offeso dovrà sopportare da solo integralmente il danno che dal fatto proprio sia derivato.

  15. Il danno alla persona = danno alla validità • Il danno alla persona deve essere inteso come danno alla validità. Tale validità deve essere intesa come “efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attività umana lavorativa ed extra lavorativa”. Il danno, in relazione alla durata della menomazione può essere transitorio o permanente (impossibilità del ripristino dell'integrità somato-psichica).

  16. Danno emergente e lucro cessante • Secondo la distinzione indicata dall'articolo 1223 del codice civile il danno può consistere in una perdita sofferta ossia danno emergente(diminuzione del patrimonio, anche per esempio a causa della spesa per le cure mediche), oppure in guadagnomancante ossia lucro cessante (diminuita produttività della persona ossia dell'efficienza, cioè della sua capacità lavorativa, sia generica che specifica ).

  17. Danno presente e danno futuro • Proprio per quest'ultima categoria, il giudice, anche se non vincolato all'altrui parere (iudex peritus peritorum) , di regola ricorre all'opera del consulente tecnico ossia del medico specialista. Inoltre il danno alla persona si suddivide in danno presente e danno futuro (aggravamento) indicato quest'ultimo almeno come grandemente probabile. Con l'articolo 1226 si stabilisce che il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (esempio nel caso di un minore od un pensionato che non producono reddito).

  18. Punti di validità • Il sistema tradizionale fu ideato dal Cazzaniga che divide la stima del danno in due tempi: • 1) accertamento del grado della iniziale menomazione (in notazione percentuale, fatto 100 il valore complessivo della persona); • 2) traduzione di questo grado percentuale (i cosiddetti punti di invalidità) in somma di danaro (espressione monetaria del risarcimento = punti X valore pecuniario del punto). A parte poi è la considerazione e quantificazione del danno morte.

  19. sistematizzazione dottrinale del Gerin • Il sistema tradizionale viene definitivamente innovato con la sistematizzazione dottrinale del Gerin nel 1952 finalizzata ad un più equo e congruo risarcimento (specie dei soggetti che non producono reddito: disoccupati, pensionati) : • la validità della persona, definita come efficienza psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attività, è bene patrimoniale e, in quanto tale, suscettibile di valutazione economica e risarcibilità se compromessa ( indipendentemente dall'effettivo impiego lavorativo della validità).

  20. danno biologico • Successivamente deve accertarsi se la menomazione in esame abbia comportato o meno un danno incidente sulla capacità lavorativa specifica dell'individuo. Validità della persona nella dottrina va assumendo la definizione di danno biologico e finalmente nel 1981 la corte di cassazione sancisce il principio cardine che il danno biologico permanente deve essere considerato risarcibile anche se non coinvolge la capacità di produrre reddito ed anzi indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni debbono essere separatamente risarcite:

  21. Incapacità temporanea • 1) incapacità temporanea (anche detta a volte danno biologico temporaneo e distinta in totale o ITT e parziale o ITP ) di attendere alle ordinarie occupazioni (inabilità per quale periodo e per quanti giorni; giorni poi moltiplicati per una diaria giornaliera attuale : per esempio 50 euro per la totale è 25 per la parziale);

  22. capacità lavorativa specifica • 2) incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Se ne deve indicare globalmente la misura percentuale; anche se il Fiori considera quanto meno presuntuoso pensare di valutare, in modo così analitico e dettagliato come la percentuale, tale menomazione del lavoro e proprio per questa ragione ha suggerito una scala di gravità suddivisa in otto classi a partire dai danni alla salute superiori al 20%, quindi giudizio medico legale che non numerico.

  23. capacità lavorativa specifica • Il Gerin applica invece un principio semi quantitativo; infine nella pratica attuale si è imposto il concetto che la menomazione della capacità lavorativa specifica si esprima in forma descrittiva: • · non menoma la capacità lavorativa specifica, • · menoma in maniera parziale la capacità lavorativa specifica, ma senza usura, • · menoma in maniera parziale la capacità lavorativa specifica, con più o meno usura, • · menoma in maniera totale la capacità lavorativa specifica.

  24. miglioramento o aggravamento • Comunque se il giudice chiede di indicare la percentuale non potremo fare a meno di fornirgliela, ma con prudenza e in un range abbastanza ampio. • Inoltre si deve indicare se lo stato del periziando è suscettibile di miglioramento o aggravamento, fornendo in caso affermativo tutte le notizie utili su tale evoluzione. Infine l'ultimo quesito medico legale è quello se siano congrue le spese mediche sostenute in proprio e documentate, valutando se siano state necessarie e comunque utili, e valutando altresì la necessità e l’entità di quelle future che sono quasi sicuramente da sostenere.

  25. danno biologico permanente • Il danno biologico permanente ( danno all'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata) si pone quindi in posizione autonoma (tertium genius) rispetto alle tradizionali categorie del danno patrimoniale in senso stretto (da inabilità temporanea, da diminuzione della capacità lavorativa specifica, per spese mediche) e del danno extra patrimoniale ( o morale).

  26. Danno morale e danno esistenziale • Quest'ultimo è quantificato in una somma che va da un quarto ad un terzo o alla metà dell'indennizzo per il danno biologico. I danni patrimoniali in senso stretto ed extra patrimoniali in senso stretto sono soli eventuali; l'unico danno che sempre è comunque si determina è quello biologico; ma dove anche questo non si determini, oggi come oggi vediamo, in molti settori e molte situazioni, che può evidenziarsi comunque un danno esistenziale, concetto importantissimo su cui torneremo più tardi..

  27. Punteggio di invalidità • Si tenga presente che, nel riferirsi al grado di invalidità, si parla anche di punteggio di invalidità: si potrà dire che il danneggiato ha riportato il 50% (ma anche 50 punti) di invalidità. Il medico fa riferimento per la quantificazione della riduzione del valore integrità fisico-psichica posta a 100, alle tabelle delle menomazioni nelle quali sono riportate le valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente in tutte le sue forme;

  28. linee guida ( barémes ) • un valido testo è edito dalla Giuffrè "Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell' invalidità permanente " di Luvoni, Mongili, Bernardi dove sono riportate le percentuali riferite alla R.C. ( responsabilità civile ossia danno biologico), all'I.L. ( infortunistica del lavoro), all'I.P. ( infortunistica privata). La parte che più conta nelle linee guida ( barémes ) è l’omogeneità descrittiva, diagnostica e motivazionale, che è componente essenziale ed obiettiva della valutazione, cui segue, come componente solo di suggerimento e di indicazione, l’espressione numerica del danno; al punto che, in termini di contenzioso, è sulla prima componente che dovrebbe discutersi, non potendo la seconda subire variazioni di sostanza una volta ammessa la prima.

  29. Valore punto • Per la liquidazione si fa riferimento alle tabelle di capitalizzazione, dove è indicato il valore punto, e quelle del tribunale di Milano sono le più applicate nel territorio nazionale. • Una valutazione leggermente diversa è data alle lesioni con danni “micropermanenti” ossia di moderata entità che causino una invalidità inferiore al 10%: l’origine di tale distinzione è da ricondurre alla legge antiinfortunistica D.P.R. 30 giugno 1968; il D.L. 28 marzo 2000 n. 70 stabilisce due fasce per la liquidazione ( fino al 5% e fino al 10%), infine la Legge n. 57 del 5 marzo 2001 la cui normativa è riconducibile esclusivamente alla liquidazione del danno alla persona derivato da incidenti stradali (per tutti gli altri eventi che provocano una lesione con danno alla persona di lieve entità si applicherebbero le tabelle elaborate dai singoli tribunali).

  30. Le micropermanenti • L’esigenza della legge è quella di risparmiare risorse economiche (secondo l’ISVAP le micropermanenti sono il 70% di tutti gli incidenti stradali con feriti) che altrimenti vengono sottratte alla liquidazione dei danni gravi e mortali. Il calcolo del risarcimento del danno biologico micropermanente può essere sintetizzato nella seguente formula: • CM X 1.200.000 £ X N X Y % dove si intende per CM il coefficiente moltiplicatore che è indicato nella tabella allegato A, alla legge, 1.200.000 il valore punto, N è la % di invalidità, Y% rappresenta il coefficiente demoltiplicatore relativo all’età del danneggiato.

  31. Il danno morale (pretium doloris) • Il danno morale (pretium doloris) è dovuto solo in conseguenza di comportamenti dannosi che, per quanto colposi (art. 2059 c. c.) e quindi non volontari, costituiscono anche reato. Viene risarcito, di regola, con un importo calcolato in una percentuale che va dal 25 al 50% del danno biologico (sia del permanente, che nel temporaneo). • Il diritto di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal fatto illecito (art. 2947 c.c.) mentre i danni materiali ( riportati dai veicoli) negli incidenti stradali in due anni. Invece i danni alla persona da incidenti stradali si prescrivono nei termini previsti dal C.P. per il reato ravvisato nel caso specifico (art. 157 c.p.) , ad esempio per omicidio colposo in dieci anni, per lesioni gravi cinque anni. Per interrompere la prescrizione basta l'invio di una raccomandata A.R.

  32. Danno esistenziale • Per sfuggire alle limitazioni dell'articolo 2059 c.c. si può far riferimento all'articolo 2043 c.c. e a molti articoli della Costituzione per imporre definitivamente la legittimità e la prassi della valutazione del danno esistenziale ed i profili collegati alla sua risarcibilità. Certo che se l'esigenza di tale concetto è reale, la sua definizione è ancora nebulosa anche se ormai l'espressione danno esistenziale risale già almeno al 1991 quando Cendon si esprimeva su alcune sentenze che avevano attribuito al danno biologico l'attitudine a ricomprendere tutte le conseguenze negative che interessavano la sfera esistenziale della persona, al di là naturalmente delle strette lesioni dell'integrità psicofisica del danneggiato ( danno biologico in senso stretto ). Ma da questo primo riferimento del danno esistenziale ad una forma subiettiva del danno morale nei limiti dell'articolo 2059 c. c. si passa anche alla sua ricomprensione ( come componente dinamica ) nel danno biologico, specie nella componente psichica del danno biologico, come turbativa, avente valore di malattia, della personalità e delle attitudini extra lavorative e di vita di relazione del soggetto leso.

  33. Secondo altri rappresenterebbe un aspetto del danno psicologico e da considerarsi diverso dal danno psichico di sicura competenza psichiatrica è quindi medica. Certo è che comunque il DSM-IV consente l’inquadramento clinico delle reazioni psico-patologiche da lutto, come in quelle da mobbing o da molestie sessuali, in varie categorie nosografico-psichiatriche : nel “disturbo post-traumatico da stress”, o nella categoria del “disturbo dell’adattamento” o infine nella categoria dell’episodio depressivo maggiore o del “disturbo depressivo maggiore”. Per costante giurisprudenza , nella perizia psichiatrica è comunque richiesta

  34. ristoro solo in via equitativa • l’adesione ad un modello diagnostico di tipo medico, con esclusione di interpretazioni di carattere puramente psicanalitico (Bandini, Lagazzi, 2000), interpretazioni psicologiche e psicanalitiche che invece possono e devono darsi nel campo del danno esistenziale, che non è ritenuto essere campo di valutazione medica. È certo comunque di non trattarsi di danno patrimoniale e quindi può trovare ristoro solo in via equitativa, valutata e quantificata attraverso la sensibilità e l’esperienza del giudice.

  35. …ancora danno esistenziale… • In realtà non vi è alcuna differenza fra le due tipologie di danno in fatto di perdita di chanches sociali o relazionali; l’unica differenza è che il danno esistenziale è diretto, mentre la perdita di opportunità sociali e relazionali nel campo del danno psichico è mediata appunto dalla malattia/disturbo psichico. La confusione definitoria si estende da teorie che vedono il danno esistenziale essere parte di un danno extra patrimoniale (biologico oppure morale), a teorie che danno ad esso una valenza autonoma e nuova nel piano di merito, ad una teoria che fa ricomprendere in esso l'intero danno biologico ( danno esistenziale cosiddetto biologico ) e non biologico ( danno esistenziale cosiddetto non biologico).

  36. …danno esistenziale... • Il danno esistenziale configurerebbe così tutti i pregiudizi arrecati al singolo nei vari aspetti di realizzazione della propria personalità nella società. Nozione che non vuole affiancarsi né sostituire il danno biologico bensì inglobarlo quale uno dei possibili danni esistenziali. In questo modo però il danno esistenziale non produrrebbe un aumento dell'indennizzo in quanto non sarebbe una nuova categoria di danno aggiuntivo ma costituirebbe semplicemente la sommatoria dei danni già affermatesi nella prassi. A mio modesto parere le vere peculiarità del danno esistenziale consistono nel fatto che non può essere ricompreso nel danno biologico, né nel danno patrimoniale e neppure nella sofferenza e patemi d'animo del danno morale (articolo 2059 c. c.) peraltro quest’ultimo vincolato a fattispecie di reato. In effetti per capire la valenza di tale danno si deve considerare le pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno esistenziale pure in assenza di lesioni psicofisiche.

  37. …distinzione... • Si potrebbe così giungere ad una più chiara mediazione tra le precedenti ipotesi: si propone quindi la distinzione tra danno esistenziale puro e danno esistenziale biologico partendo dal presupposto che qualsiasi turbamento della vita relazionale del soggetto provoca un danno esistenziale; si fa riferimento alla prima sottocategoria ogniqualvolta il diritto leso non dipenda da alterazioni fisico psichiche (per esempio nel mobbing, nei casi di immissioni fastidiose o presunte dannose come il rumore o le radiazioni non ionizzanti: elettrosmog e luci artificiali ); al contrario ove tale incidenza negativa sulla sfera personale abbia come presupposto una lesione medicalmente accertabile (danno biologico), si verterà nell'ambito del danno esistenziale biologico. In effetti l'umanità è fatta più di sentire che di corporeità. Il sentire, il cogitare (cogito ergo sum) è veramente l'umano essere, il corpo è lo scrigno, l’involucro prezioso di questo essere. Siamo, nel danno esistenziale, proprio nell’ambito vittimologico e tanto più è alto il grado di danno tanto più viene percepito come danno ingiusto; siamo quindi proprio nelle pertinenze valutative dello psicologo e più precipuamente del criminologo, che è il vero specialista della vittimologia.

  38. Modello bipolare e modello anglosassone • La dignità risarcitoria del danno esistenziale è stata portata avanti sulla base di una denuncia propria dei limiti del modello risarcitorio italiano cosiddetto bipolare (danno alla salute/ danno patrimoniale); esso cioè non sarebbe più in grado di tutelare in modo adeguato beni e nuovi interessi attraverso le due voci del danno alla salute ed al patrimonio. Nell'area ricoperta dal danno esistenziale, come nel diritto anglosassone, non sono argomentate infatti lesioni dell'integrità psicofisica in sé per sé considerata; e neppure quei perturbamenti dello stato d'animo normalmente protetti dalle coordinate dell'articolo 2059 del codice civile.

  39. Danno alla dignità • La dimensione massima del danno esistenziale corrisponderebbe al pregiudizio biologico subito da un neonato che abbia riportato il 100% di invalidità; si tratta infatti della massima estensione temporale dell'annullamento di tutte attività realizzatrici della persona. Il danno esistenziale in effetti discende sia dalla consapevolezza di un danno fisico, che da un danno psichico, che da un danno morale ma anche della problematica patrimoniale, è cioè sempre presente è discendente da qualsiasi danno alla persona, al patrimonio, alla serenità familiare e comunque alla dignità.

  40. Diritto alla felicità • Il danno esistenziale lo vedo come danno conseguente alla lesione di un "civil right" nel senso di un diritto assistito dalle garanzie costituzionali. Diritto alla propria migliore realizzazione possibile, diritto alla felicità. Infine è da ricordare che la giuridica rilevanza del danno esistenziale è stata sancita con la sentenza N.° 7713/2000 della Cassazione con cui ha riconosciuto la risarcibilità di tale danno. Un’utile proposta di Tabella per la valutazione del danno psichico ed esistenziale (come linee guida o barémes) è pubblicata nel volume “Il danno psichico” Mobbing, bulling e wrongful life: • uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni • di Riccardo Dominici e Gianni Montesarchio (edito dalla Franco Angeli nel 2003).

  41. Schema peritale

  42. Abilità personali • Gli autori (vedasi da pagina 205) hanno individuato una serie di abilità personali (capacita di relazioni sociali, di relazioni intime, affetti, vita sessuale, comportamento alimentare, cura della persona, hobby individuali, attività ludiche di gruppo, tono dell’umore, capacità di proiettarsi nel futuro, di seguire i propri interessi economici, capacità lavorativa) che sono state prima descritte nella valenza normale e poi modulate descrittivamente in cinque gradi di deterioramento relazionale e appunto esistenziale;

  43. Reversibilità • ad ogni fascia è stata assegnata un range percentuale di danno, fatta 100 la normalità: prima fascia fino al 6%, seconda 6-18%, terza 19-31%, quarta 32-57%, quinta 58-83%. • Andrà anche valutata la reversibilità nel tempo dei suddetti sintomi e se è raggiungibile attraverso approcci psicoterapeutici, ma il danneggiato non è in nessun modo obbligato a sottoporvisi e quindi il rifiuto delle cure è irrilevante ai fini del diritto alla liquidazione del danno e non lo lede.

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