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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007. La previdenza obbligatoria (sistema retributivo/contributivo/misto) La previdenza complementare e la riforma Maroni Le modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFR.
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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007 • La previdenza obbligatoria (sistema retributivo/contributivo/misto) • La previdenza complementare e la riforma Maroni • Le modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFR www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
La previdenza in Italia: interventi normativi • Riforma Amato (decreto legislativo 503/1992 e decreto legislativo sulla previdenza complementare 124/1993) • Riforma Dini (legge 335/1995) • Riforma Prodi (legge 449/1997) • Controriforma delle pensioni (legge 243/2004 e decreto legislativo sulla previdenza complementare 2005/252) www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Il 1° pilastro dopo la riforma Dini del 1995 • Il regime di calcolo in base al quale sarà calcolata la prestazione pensionistica dipende dall’anzianità contributiva del lavoratore Tre regimi di calcolo: • Retributivo • Misto • Contributivo www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Regimi di calcolo • Regime Retributivo • Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione • L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Retributivo per tutta la vita lavorativa con coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune eccezioni come per gli autoferro che hanno un rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995) • Regime Misto • Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di contribuzione • L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Misto (pro rata) ovvero • Sistema Retributivo fino al 31/12/1995 (coefficienti di rendimento pari al 2% con alcune eccezioni come il 2,5% per gli autoferro fino al 1995) • Sistema Contributivo in proporzione ai contributi versati a partire dal 1/1/1996 • Regime Contributivo • Interessa i lavoratori che hanno iniziato a maturare la contribuzione successivamente al 31/12/1995 (prima occupazione) • L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Contributivo www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Regimi di calcolo • Regime Retributivo • Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione • L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Retributivo per tutta la vita lavorativa con coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune eccezioni come per gli autoferro che hanno un rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995) • L’importo del trattamento pensionistico è calcolato in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni moltiplicata per un’aliquota percentuale (aliquota di rendimento): • Retribuzione pensionabile • Aliquota di rendimento • Anni di contribuzione www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Regimi di calcolo • Regime Contributivo • Interessa i lavoratori che hanno iniziato a maturare la contribuzione successivamente al 31/12/1995 (prima occupazione) • L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Contributivo • L’importo del trattamento pensionistico si determina considerando l’ammontare della contribuzione versata durante l’arco della vita lavorativa moltiplicata per un’aliquota (aliquota di computo). • I contributi vengono rivalutati in base alla crescita media del Pil nel quinquennio precedente. • Al momento del pensionamento il montante contributivo verrà convertito in pensione moltiplicandolo per un coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica. I coefficienti di trasformazione: legge 335/1995 www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
La previdenza in Italia: sistema pubblico obbligatorio e sistema complementare • SISTEMA A RIPARTIZIONE: I contributi sociali versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli organismi che erogano le prestazioni pensionistiche vengono utilizzati per pagare le pensioni correnti. Non c’è accumulazione di riserve. • SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE: I contributi individuali che ogni lavoratore versa nel periodo di attività vengono investiti nel mercato finanziario e trasformati al momento del pensionamento in prestazioni. Si ha un’accumulazione di riserve per il periodo che intercorre tra il versamento dei contributi e il pagamento della pensione. Il sistema a capitalizzazione caratterizza la previdenza complementare. Il principale scopo della previdenza complementare è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica favorendo l’aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno stile di vita uguale o simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamento www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
La previdenza in Italia: sistema pubblico obbligatorio e sistema complementare • PRINCIPALI CARATTERISTICHE www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
La riforma Maroni: Legge 243/2004 • Nuovi requisiti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto a partire dal 1.1.2008 www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareDecreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari“ (Decreto Maroni) • Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, varato a fine legislatura dal governo Berlusconi, ha erroneamente ritardato l’avvio della previdenza complementare facendo slittare al 1° gennaio 2008 l’entrata in vigore della riforma. www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Legge Finanziaria 2007TFR e “silenzio assenso” • L’Art. 84 della Legge Finanziaria in discussione al Parlamento, prevede l’anticipo della riforma della previdenza complementare dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007. • Pertanto anche il meccanismo del silenzio assenso per il conferimento del TFR maturando ai fondi pensione, scatterà dal 1° gennaio 2007. Ciò significa che i lavoratori entro il 30/6/2007 o entro sei mesi dall’assunzione, dovranno scegliere cosa fare del proprio TFR maturando • Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà, sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di conferire il TFR maturando (quello accantonato dal 1° gennaio 2007) dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Memorandum d’intesa sul TFRsiglato il 23 ottobre 2006 • Viene anticipato al 1° gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge n. 252/2005 • Per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato all’INPS il trattamento di fine rapporto che matura dal 1° gennaio 2007 e non affluito alla previdenza integrativa (cosiddetto “inoptato”) • Il Governo si impegna a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l’intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei • il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione aperta con il sistema bancario, al fine di trovare forme per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell’accesso al credito. In questo ambito si studierà la costituzione di un fondo di garanzia • Resta confermato che tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
INFORMATIVA • Prima dell’avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili. • Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve inviare alla lavoratrice e al lavoratore - che non hanno manifestato alcuna volontà - le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Scelta sulla destinazione delTFR maturando dal 01.01.2007 Cosa accade nel periodo di silenzio / assenso o nei sei mesi successivi alla data di assunzione CASO A) Lavoratore dipendente con prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993 Sistema pensionistico obbligatorio di tipo “CONTRIBUTIVO” o “MISTO” CASO B) Lavoratore dipendente con prima occupazione antecedente al 29 Aprile 1993 Sistema pensionistico obbligatorio di tipo “RETRIBUTIVO” o “MISTO” www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
SCELTA ESPLICITA n. 1 Il lavoratore decide espressamente di conservare in azienda il Tfr maturando senza aderire ad un Fondo pensione complementare(*) SCELTA ESPLICITA n. 2 Il lavoratore decide espressamente di conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare www.filtabruzzo.it CASO A) Lavoratore dipendente con prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993 Le possibili alternative: • ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 • ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE Aziende con più di 50 dipendenti:Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nel Fondo di tesoreria presso l’Inps. Aziende con meno di 50 dipendenti:Il 100% del TFR (maturando) resterà in azienda (*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile. L’iscrizione ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento Il lavoratore stesso indicherà la forma pensionistica collettiva o individuale presso la quale verrà trasferito il Tfr maturando www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
SCELTA TACITA (SILENZIO ASSENSO) IL LAVORATORENONMANIFESTA ALCUNA DECISIONE O VOLONTA’ www.filtabruzzo.it CASO A) Lavoratore dipendente con prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993 Le possibili alternative: • ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 • ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nella forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi (es. Eurofer, Priamo, Astri)(*) Il 100% del TFR (maturando) verrà versato in un Fondo residuale INPS (Fondo pensione) nei casi in cui non siano presenti forme pensionistica collettive (fondi negoziali o fondi aperti con adesione collettiva) (*) Attenzione: Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche collettive, il Tfr verrà destinata a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda di appartenenza. www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
SCELTA ESPLICITA n. 1 Il lavoratore decide espressamente di conservare in azienda la quota residuale di Tfr maturando (66,6% o similare)(*) SCELTA ESPLICITA n. 2 Il lavoratore decide espressamente di conferire la quota residuale di Tfr maturando (66,6% o similare) alla previdenza complementare www.filtabruzzo.it CASO B) Lavoratore dipendente con prima occupazione antecedente al 29 Aprile 1993 Le possibili alternative: • ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 • ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE LAVORATORE GIA’ ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Aziende con più di 50 dipendenti:La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) verrà versato nel Fondo di tesoreria presso l’Inps. Aziende con meno di 50 dipendenti:La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) resterà in azienda (*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile. La decisione di destinare la quota residuale del Tfr (66,6% o similare) ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) verrà destinata alla forma previdenza complementare alla quale il lavoratore già aderisce www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
SCELTA TACITA (SILENZIO ASSENSO) IL LAVORATORENONMANIFESTA ALCUNA DECISIONE O VOLONTA’ www.filtabruzzo.it CASO B) Lavoratore dipendente con prima occupazione antecedente al 29 Aprile 1993 Le possibili alternative: • ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 • ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE LAVORATORE GIA’ ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) verrà destinata alla forma previdenza complementare alla quale il lavoratore già aderisce www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
SCELTA ESPLICITA n. 1 Il lavoratore decide espressamente di conservare in azienda il Tfr maturando senza aderire ad un Fondo pensione complementare(*) SCELTA ESPLICITA n. 2 Il lavoratore decide espressamente di conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare www.filtabruzzo.it CASO B) Lavoratore dipendente con prima occupazione antecedente al 29 Aprile 1993 Le possibili alternative: • ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 • ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE LAVORATORE NON ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Aziende con più di 50 dipendenti:Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nel Fondo di tesoreria presso l’Inps Aziende con meno di 50 dipendenti:Il 100% del TFR (maturando) resterà in azienda (*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile. L’iscrizione ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento Il TFR (maturando) verrà versato nella misura prevista dai contratti collettivi (es. Eurofer, Priamo, Astri) o in misura non inferiore al 50% nei casi in cui i contratti non prevedano il versamento TFR www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
SCELTA TACITA (SILENZIO ASSENSO) IL LAVORATORENONMANIFESTA ALCUNA DECISIONE O VOLONTA’ www.filtabruzzo.it CASO B) Lavoratore dipendente con prima occupazione antecedente al 29 Aprile 1993 Le possibili alternative: • ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 • ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE LAVORATORE NON ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nella forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi (es. Eurofer, Priamo, Astri)(*) Il 100% del TFR (maturando) verrà versato in un Fondo residuale INPS (Fondo pensione)nei casi in cui non siano presenti forme pensionistica collettive (fondi negoziali o fondi aperti con adesione collettiva) (*) Attenzione: Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche collettive, il Tfr verrà destinata a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda di appartenenza. www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementare Caratteristiche e modalità di funzionamento Le caratteristiche principali sono: • Volontarietà adesionevolontaria • Complementarietà si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria • Capitalizzazione individuale i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella posizione pensionistica individuale e sono investiti nel mercato finanziario • Fonte istitutiva tipica Contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative) • Sistema di garanzie e controlli www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareFonti di finanziamento Per i lavoratori dipendenti: • Contributo del lavoratore • Contributo del datore di lavoro • TFR Si può aderire alla previdenza complementare anche con il solo conferimento del TFR maturando. Non c’è l’obbligo di versare altri contributi né da parte della lavoratrice e del lavoratore né da parte del datore di lavoro. Per beneficiare del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi e contratti collettivi, anche aziendali la/il lavoratrice/lavoratore deve a sua volta versare un suo contributo al Fondo. L’aderente può decidere di versare ulteriori contributi determinandone liberamente l’importo. www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareTipologie Forme pensionistiche “collettive” Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti Fondi pensione preesistenti Fondi pensione regionali Forme pensionistiche “individuali” Fondi pensione aperti Forme pensionistiche individuali www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareFondi pensione negoziali Principali Caratteristiche • Sono istituti attraverso la contrattazione collettiva delle parti sociali; • Sono rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di una determinata categoria o settore produttivo compresi settori affini; • Riconoscono un ruolo alle parti sociali; • Hanno una struttura associativa; • Non hanno scopo di lucro; • Hanno una governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa dei soci www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementare Altre tipologie di fondi Fondi pensione aperti • Sono istituiti da operatori finanziari ; • L’adesione può essere su base collettiva o su base individuale; Fondi pensione preesistenti • Fondi pensione preesistenti (prima del 23 ottobre 1992); • Erano istituiti, di solito, per effetto di accordi delle parti sociali (settore bancario, assicurativo); Fondi pensione regionali • Istituiti o promossi dalle Regioni e operanti nel territorio di competenza della Regione Forme pensionistiche individuali • Sono attuate mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareCome funziona un fondo negoziale Il fondo pensione negoziale ha una propria personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che lo hanno istituito. • Il fondo pensione ha una propria autonomia funzionale e gestionale; • Non è delle aziende né del sindacato ma degli associati • Ha vita propria, non tollera interferenze da parte di soggetti esterni, agisce attraverso i propri organi sociali Sono organi del Fondo: • Assemblea dei delegati • Consiglio di Amministrazione • Presidente • Responsabile del Fondo/ Direttore Generale del Fondo • Collegio dei Sindaci Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione paritetica: deve cioè essere garantita uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed alle lavoratrici e lavoratori associati www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) PRIMA DEL PENSIONAMENTO • Anticipazione • Riscatto • Trasferimento AL MOMENTO DELLA PENSIONE • Prestazione in forma di capitale • Prestazione in forma di rendita • Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) ANTICIPAZIONI / 1 AMMONTARE:Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta QUANDO:In qualsiasi momentoIN CASO DI:Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli FISCALITA’:Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6% www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) ANTICIPAZIONI / 2 AMMONTARE:Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta QUANDO:Dopo otto anni di iscrizioneIN CASO DI:Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23% ANTICIPAZIONI / 3 AMMONTARE:Fino al 30% della posizione individuale maturata al momento della richiesta QUANDO:Dopo otto anni di iscrizioneIN CASO DI:altre esigenze. FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23% www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) RISCATTI / 1 – RISCATTO TOTALE QUANDO:In caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6% RISCATTI / 2 – RISCATTO TOTALE QUANDO:In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni BENEFICIARI:Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti per le forme pensionistiche ad adesione collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali FISCALITA’: come sopra www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) RISCATTI / 3 – RISCATTO PARZIALE nella misura massima del 50% della posizione maturata QUANDO:In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6% www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) TRASFERIMENTI / 1 QUANDO:A seguito di perdita dei requisiti di partecipazione - E’ prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l’aderente accede in relazione alla nuova attività TRASFERIMENTI / 2 QUANDO:In costanza dei requisiti di partecipazione -Dopo due anni di permanenza l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un’altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Previdenza complementareLe prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 ) AL MOMENTO DELLA PENSIONE • IN RENDITA E IN CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DEL 50% • IN RENDITA (pensione) • IN CAPITALE 100%: nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale • FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6% www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Attività ferroviarie Anas Trasporto locale Noleggio Trasporto a fune Operatori Autostrade Piloti e tecnici di volo Personale Navigante di cabina Operatori aeroportuali www.filtabruzzo.it Fondo NegozialiSettore trasporti www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo NegozialiRiepilogo Nazionale www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo NegozialiRiepilogo Abruzzo (*) Il dato di Chieti comprende tutti gli iscritti Arpa. (462 + 210 = 672) www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo PriamoLa contribuzione www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo PriamoLa contribuzione • I flussi contributivi sono costituiti da: • il contributo a carico del lavoratore (pari al 2%) • il contributo a carico del datore (pari al 2%) • il TFR • Il contributo del lavoratore e del datore di lavoro viene calcolato sulla base dei seguenti istituti retributivi: • retribuzione tabellare • indennità di contingenza • scatti di anzianità • trattamento distinto della retribuzione (TDR) www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo PriamoLa contribuzione • Le quote di TFR dovute sono invece differenziata in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni lavoratore • per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR maturato nel periodo (pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR) • per il lavoratore con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari al 2,28%(33% del tfr) • per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari al 2% (28% del tfr) • Negli ultimi due casi, la quota di TFR viene calcolata sugli istituti retributivi già indicati in precedenza, incrementati della voce relativa alla "indennità di mensa" www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo EuroferLa contribuzione www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo EuroferLa contribuzione • I flussi contributivi sono costituiti da: • il contributo a carico del lavoratore (pari al 1%) • il contributo a carico del datore (pari al 1%) • il TFR • Il contributo del lavoratore e del datore di lavoro viene calcolato sulla base dei seguenti istituti retributivi: • Minimi contrattuali • Indennità di funzione • Aumenti periodici di anzianità • Salario professionale www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
www.filtabruzzo.it Fondo EuroferLa contribuzione • Le quote di TFR dovute sono invece differenziata in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni lavoratore • per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR maturato nel periodo (pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR) • per il lavoratore di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, il 33% del TFR maturato nel periodo (pari al 2,28% della retribuzione utile per il TFR) www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Quota mensile a carico del lavoratore: € 28,42 Quanto si versa ? (esempio di un lavoratore con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 e con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) Quota mensile a carico Dell’azienda: € 28,42 Quota mensile prelevata dal TFR: € 32,78 www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Retribuzione tabellare: € 763.61 Come si determina la quota a carico del lavoratore ? (esempio di un lavoratore con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 e con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) Ex contingenza: € 536,60 A.p.a. (scatti di anzianità): € 73,95 T.D.R.: € 46,63 Totale voci € 1420,79 2% di € 1420,79 € 28,4158 www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
Retribuzione tabellare: € 763.61 Come si determina la quota prelevata dal TFR ? (esempio di un lavoratore con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) Ex contingenza: € 536,60 A.p.a. (scatti di anzianità): € 73,95 T.D.R.: € 46,63 Mensa € 17,28 Totale voci € 1438,07 2,28% di € 1438,07 € 32,78