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CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART.7 DEL DECRETO 5/08/11 PER PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE N°818 - D.M. 9/03/07 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART.7 DEL DECRETO 5/08/11 PER PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE N°818 • - D.M. 9/03/07 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco. • D.M. 16/02/07 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. • Arezzo, 8 giugno 2012
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 09.03.2007 “Prestazione di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili” Art.1 Campo di applicazione:Le disposizioni si applicano alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco per l’acquisizione del parere di conformità di cui all’Art.2 del DPR n°37 del 12.01.1998. Art.2 Obbiettivi: Le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire: [1] - la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti; - la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; - la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; - la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
[2] - le misure ed i sistemi di protezione adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti in base a quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantire le prestazioni nel tempo; [3] - l’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili delle progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari dell’attività. Art.4 Abrogazioni e disposizioni finali: [1] sono abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto: - circolare del M.I. 14.09.1961 n°91 recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile; - il D.M. del M.I. 06.03.1986 recante il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
[2] - all’allegato A del D.M. del M.I. 30.11.1983 recante <<Termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi>> sono apportate le modifiche per quanto riguarda la definizione di <<carico d’incendio>>, <<compartimento antincendio>> e <<resistenza al fuoco>>, indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11, sono sostituite con le corrispondenti definizioni riportate al punto 1, lettera c), g) e j) dell’allegato al D.M.; [3] - il riferimento al bollettino ufficiale del C.N.R. 28.12.1999 n°192, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera Circolare 31.01.2001 prot. PI30/4101 sott. 72/E è da ritenere superato; [4] - per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del Decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione d’uso, sempre che tali modifiche non comportino un incremento della classe di rischio indicata nella Tabella 2 dell’allegato al Decreto, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico d’incendio; [5] - il Decreto è entrato in vigore il 25.09.2007.
ALLEGATO Art.1 – TERMINI E TOLLERANZE DIMENSIONALI 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell’interno 30/11/1983. in particolare, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni tecniche, valgono le seguenti definizioni: a) CAPACITA’ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO D’INCENDIO: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni richieste. b) CAPACITA’ PORTANTE IN CASO D’INCENDIO: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti. c) CARICO D’INCENDIO: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 kg di legna equivalente. (successivamente corretto da Lettera Circolare del M.I. Prot. P4414/4122 sott.55 a 0,057 kg di legna equivalente) d) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/m2. e) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.
f) CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. g) COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. h) INCENDIO CONVENZIONALE DI PROGETTO: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere: - nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale; - naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento. i) INCENDIO LOCALIZZATO: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.
j) RESISTENZA AL FUOCO: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi. k) SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
Art.2 – CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO 1. Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione: dove: dq1 = è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti in tabella 1. Tabella 1
dq2 = è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui valori sono definiti in tabella 2. Tabella 2 dni = è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e i cui valori sono definiti in tabella 3. Tabella 3
Il valore nominale del carico d’incendio specifico è dato da: Dove: gi = massa dell’i-esimo materiale combustibile in kg; Hi = potere calorifero inferiore dell’i-esimo materiale combustibile in MJ/kg. I valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica. mi = fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili. Ψi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi. A = superficie in pianta lorda del compartimento in m2.
2. Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%. 3. Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio. In caso contrario il valore nominale qf del carico d’incendio specifico è calcolato anche con riferimento all’effettiva distribuzione dello stesso.
Per le classi di rischio un utile riferimento è costituito dalle Norme UNI 10779/07 ed UNI 12845/09 NORMA UNI 10779/07 Reti di idranti <<Progettazione installazione ed esercizio>>
NORMA UNI 12845/09 Sistemi automatici sprinkler <<Progettazione installazione, manutenzione>>
LETTERA CIRCOLARE PROT. P414/4123 sott. 55 del 28.03.08 (PRECISAZIONI) • La classificazione di cui alla Tab.2 (fattore dq2) è del tipo quantitativo ed in analogia a quanto previsto per i diversi livelli di pericolosità di incendio dell’appendice B alla Norma UNI 10779/07, la valutazione deve tener conto delle quantità, disposizione spaziale e combustibilità dei materiali presenti, sia in termini di velocità di combustione che di potere calorifico, delle possibili fonti d’innesco presenti, anche in relazione alle lavorazioni eseguite, della possibilità di propagazione delle fiamme, delle caratteristiche plani volumetriche. • Per l’applicazione del coefficiente dn2 possono essere considerati equivalenti ai sistemi ad acqua quelli che prevedono l’erogazione automatica di soluzioni schiumogene, laddove tale sostanza estinguente sia più idonea a contrastare l’incendio in relazione alla tipologia di materiale combustibile/infiammabile presente. • Il coefficiente dn3 può essere applicato ai casi in cui in sostituzione dei sistemi automatici di evacuazione vengano garantite aperture, purchè sufficientemente dimensionate permanenti o protette con elementi cedibili a basse temperature confrontabili con gli EFC. Possono essere considerati equivalenti anche sistemi di apertura non automatici, superfici con serramenti ed impianti ad estrazione non automatici, purchè azionabili anche in assenza di alimentazione elettrica ordinaria, da comando a distanza posto in zona protetta di facile accesso e con attivazione rapida e sicura garantita dalla presenza di un presidio permanente durante le 24 ore.
- Il coefficiente dn4 può essere utilizzato qualora l’impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme antincendio sia in funzione durante le 24 ore e all’azionamento dell’allarme, eventualmente riportato in luogo permanentemente presidiato anche all’esterno dell’attività, segua l’attivazione delle procedure di emergenza. • Il coefficiente dn5 può essere applicato soltanto in caso di presenza continuativa della squadra aziendale incaricata della lotta antincendio. • Il coefficiente dn8 può essere applicato quando l’accesso al compartimento è dall’esterno mediante un sufficiente numero di uscite oppure nel caso in cui il compartimento sia raggiungibile da percorso protetto partendo dall’esterno od in caso di presenza di ascensore di soccorso. • Il coefficiente dn9 può essere applicata nei casi nei quali siano rispettati i requisiti di accesso richiesti dalle specifiche regole di prevenzione incendi nelle 24 ore. Può essere accettata la presenza di impedimenti all’accesso nelle ore notturne, purchè rapidamente rimovibili con i dispositivi in dotazione alle squadre dei Vigili del Fuoco. • Il fattore di limitazione (Ψi=0,85) partecipazione all’incendio non può essere applicato in caso di contenitori in vetro e in caso di contenitori di facile cedimento per aumento della pressione interna della sostanza contenuta in presenza di incremento della temperatura.
In caso di determinazione del carico specifico d’incendio attraverso una valutazione statistica, adottando valori di probabilità di superamento inferiori al 20%, non si tiene conto del contributo al carico d’incendio apportato dalla presenza di eventuali strutture combustibili, del quale invece si dovrà tener conto. I valori del carico d’incendio, riportati per tipo di attività in letteratura, rappresentano dei valori medi. E’ necessario moltiplicare il valore medio per un coefficiente correttivo secondo i seguenti criteri: a) Per attività piuttosto simili o con variabilità limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci presenti, come per esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e scuole è sufficiente scegliere un valore moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,50. b) Per attività piuttosto dissimili o con variabilità maggiori come ad esempio centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, attività industriali è necessario scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75. Appendice E della Norma EN 1991-1-2 (Eurocodice 1, parti 1-2)
Per quanto riguarda la problematica connessa al calcolo del carico d’incendio specifico per locali che possiedono in tutto od in parte, elementi strutturali in legno è ritenuto ragionevole considerare tali strutture nella determinazione del calcolo del valore nominale del carico d’incendio qf secondo la seguente procedura: 1) Determinare la classe del compartimento prescindendo inizialmente dagli elementi strutturali lignei; 2) Calcolare lo spessore di carbonazione degli elementi lignei corrispondenti alla classe determinata adottando come valori di riferimento quelli contenuti nella Norma EN 1955-1-2 secondo la Tab. seguente 3) Determinare definitivamente la classe del compartimento, tenendo conto del carico relativo alle parti di elementi lignei corrispondenti allo spessore di cui al punto 2 che hanno partecipato alla combustione.
La formula (1) pertanto diventa: dove: gl = massa del legno che partecipa alla combustione (kg). 17,5 MJ/kg = potere calorifero del legno. 0,8 = fattore di partecipazione alla combustione del legno.
CIRCOLARE del M.I. Prot. n°P1494/4109 sott. 53 Per i locali di pubblico spettacolo situati all’ultimo piano di un edificio è ritenuto ammissibile che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statica dell’edificio, ma devono assicurare solo la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurata alla classe del locale indipendentemente dall’altezza antincendio come prevista al punto 2.3.1 Titolo II del D.M. 19/08/96. Quanto sopra vale a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale caso (come per esempio in adiacenza con edifici di maggior altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell’incendio.
Art.3 – RICHIESTE DI PRESTAZIONE Le prestazioni richieste sono: Livello I Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze delle perdite dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio d’incendio sia trascurabile. Livello II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno del fabbricato. Livello III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione della sicurezza. Livello IV Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione stessa. Livello V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. Classi di resistenza al fuoco: 15, 20, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.
Livello I di prestazione • Il livello I di prestazione non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel campo di applicazione del decreto. • Livello II di prestazione • 1. Può essere ritenuto adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate ed eventualmente adiacenti ad altre purchè strutturalmente e funzionalmente separate, destinate ad un’unica attività non aperta al pubblico ed ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: • le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti; • gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni; • gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l’efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni; • il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2; • la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto; • la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.
2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto: • 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati; • 60 per costruzioni sino a due piani fuori terra e un piano interrati. • 3. Sono consentite classi inferiori a quelle precedentemente indicate se compatibili con il livello III di prestazione. • Livello III di prestazione • 1. Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del • presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V. • 2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella seguente, in funzione del • carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2.
Livello IV e V di prestazioni 1. I livelli IV o V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o essere previsti dai capitolati tecnici di progetto. I livelli IV o V di prestazione possono altresì essere richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza. 2. Per i livelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche ed integrazioni.
Art.4 – SCENARI E INCENDI CONVENZIONALI - Curva nominale standard d’incendio per materiali vari escluso idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico: dove: g = temperatura dei gas di combustione in °C t = tempo considerato in minuti - Curva nominale standard d’incendio per idrocarburi od altre sostanze con equivalente rilascio termico - Curva nominale standard d’incendio per incendio sviluppato all’interno del compartimento ma che coinvolge strutture poste all’esterno.
Art.5 – CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI RESISTENTI AL FUOCO 1. La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacità portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell’intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali protettivi. 2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell’esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei casi seguenti: - è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli; - sono implicitamente tenute in conto nei modelli semplificati e conservativi di comportamento strutturale in condizioni di incendio. 3. Le sollecitazioni indirette, dovute agli elementi strutturali adiacenti a quello preso in esame, possono essere trascurate quando i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento alla curva nominale d’incendio e alle classi di resistenza al fuoco. 4. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si deve tener conto anche della presenza delle azioni a temperatura ordinaria permanenti e di quelle azioni variabili che sia verosimile agiscano contemporaneamente all’incendio. Esse dovranno essere prese in conto con i propri coefficienti parziali relativi allo stato limite in esame che di norma è lo stato limite di esercizio con combinazione quasi-permanente.
5. Non si prende in considerazione la possibilità di concomitanza dell’incendio con altre azioni accidentali. 6. Per i soli elementi strutturali secondari contenuti in costruzioni che devono garantire il livello III di prestazione è consentito limitare il requisito di resistenza al fuoco alla classe 30, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni: a) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette la capacità portante di altre parti della struttura; b) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva; c) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non deve costituire un significativo rischio per gli occupanti e per i soccorritori
DECRETO DEL MINISTERO DEL’INTERNO del 16/02/2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. UNI EN 1363/1/2-3 Prove di resistenza al fuoco e di controllo UNI EN 13501 Classificazione al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzioni. Classificazione in base a prove di reazione al fuoco. UNI EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione classificati in base alle prove di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco esclusi i sistemi di ventilazione. UNI EN 13501-3 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura sevizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. UNI EN 1365-1-2-3-4-5-6 Prove di resistenza al fuoco di elementi portanti: muri, solai e coperture, travi, pilastri, balconi e passerelle, scale. UNI EN 1366-1-2-3-4-5-6-7-8Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi: condotte, serrande tagliafuoco, sigillanti per attraversamenti, sigillature di giunti lineari, canalizzazioni di servizio e cavedi, pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi, sistemi di chiusura per trasportatori a nastro, condotte di estrazione di fumo per singolo comparto. UNI EN 1634-1-3 Prove di resistenza al fuoco di controllo della dispersione di fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili. UNI EN 14135 Rivestimenti. Determinazione della capacità di protezione al fuoco.
UNI CEN/TS 13381-1-2-7 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali: membrane orizzontali e verticali di protezione. UNI EN 13381-3-4-5-6-7 Metodi di prova per la determinazione della resistenza al fuoco di elementi strutturali. Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo, di acciaio, elementi compositi di calcestruzzo, lastre profilate di acciaio, colonne cave di acciaio riempite di calcestruzzo, elementi di legno. UNI EN 1991-1-2 Eurocodice 1 – Azioni in generale – Azioni sulle strutture esposte al fuoco. UNI EN 1992-1-2 Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali. Progettazione strutturale contro l’incendio. UNI EN 1993-1-2 Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio – Parte 1-2: Regole generali. Progettazione strutturale contro l’incendio. UNI EN 1994-1-2 Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte in acciaio e calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali. Progettazione strutturale contro l’incendio. UNI EN 1995-1-2 Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture in legno – Parte 1-2: Regole generali. Progettazione strutturale contro l’incendio. UNI 9502 Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in cemento armato normale e precopresso (RITIRATA E SOSTITUITA DA UNI EN 1992-1-2). UNI 9503 Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in acciaio. UNI 9504 Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno.
Art.1 – Campo di applicazione e definizioni Vengono definiti i prodotti da costruzione, le opere da costruzione o opere, le norme armonizzate, gli atti di benestare tecnico, il campo di applicazione diretta del risultato di prova, il campo di applicazione estesa del risultato di prova ed il laboratorio di prova. Art.2 – Classificazione di resistenza al fuoco La prestazione di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base a risultati di: a) Prove b) Calcoli c) Confronti con tabelle Art.3 – Prodotti per il quale è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco 1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto. 2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco, ove prevista, è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.
3. Per tutti i prodotti, con esclusione di quelli di cui al successivo comma 4, per i quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è consentito in conformità alle specifiche di cui al successivo art.4. 4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa 5. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti. Art.4 – Elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco 1. Gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del presente decreto.
2. La certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta 3. Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalità indicata all'art. 2, comma 4 (classificazione in base a risultati di prova) del presente decreto, la certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce che l'elemento costruttivo ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova. In caso contrario la classificazione di resistenza al fuoco deve fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile dal produttore, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato B al presente decreto. 4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura CE la certificazione, di cui al precedente comma 1, costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto. Art.5 – Norme transitorie 1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati, ai sensi della Circolare n°91 del 14/09/61, dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero da laboratorio autorizzato sono validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi, nel rispetto dei seguenti limiti temporali: • Rapporti emessi entro il 31/12/85: Fino ad un anno dall’entrata in vigore del presente decreto (fino a tutto il 24/09/08); • Rapporti emessi da 1/01/86 al 31/12/95: Fino tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto (fino a tutto il 24/09/10); • Rapporti emessi dal 1/01/96: Fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto (fino a tutto il 24/12/12).
2. Per prodotti ed elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano già state accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nel caso di modifiche che non riguardano i prodotti ad elementi costruttivi stessi. 3. Quando il progetto è stato approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco in data antecedente alla entrata in vigore del presente Decreto è consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate con la previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1. 4. Il Decreto è entrato in vigore il 25/09/07.
ALLEGATO A - Simboli e Classi Le classi si riferiscono ai seguenti elementi: - Elementi portanti privi di funzione di compartimentazione: muri, solai, tetto, colonne, travi, balconi, scale e passerelle. - Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio: muri, solai e tetti. - Prodotti e sistemi per la protezione di parti od elementi portanti: controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco e con intrinseca resistenza al fuoco, rivestimenti pannelli, intonaci, vernici e schermi protetivi. - Parti od elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti offerenti: Pareti divisorie - Facciate (curtain walls) e muri esterni con parti vetrate. - Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari.
- Porte e chiusure resistenti al fuoco e sistemi di chiusura. - Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori ed ai sistemi di trasporto su rotaia. - Canalizzazioni di servizi e cavedi. - Camini. - Rivestimenti su pareti e soffitti. - Condotte di ventilazione. - Serrande tagliafuoco. - Cavi elettrici e in fibre ottiche ed accessori, condotte e sistemi di protezione del fuoco per cavi elettrici. - Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto. - Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo. - Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli. - Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo o per comparti multipli. - Barriere al fumo. - Evacuatori motorizzati di fumo (ventilatori), giunti di connessione. - Evacuatori naturali di fumo e calore.
ALLEGATO B – Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove Sono elencate le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure da utilizzare nell’ambito delle prove come indicate nelle parti 2, 3 e 4 della Norma UNI EN 13501, nonché le Norme di riferimento per i forni sperimentali, le attrezzature di prova, gli strumenti di misura ed acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione, condizionamento, invecchiamento ed installazione. Il produttore è tenuto a conservare il rapporto di prova ed a renderlo disponibile per il professionista che ne avvale per la certificazione di resistenza al fuoco. ALLEGATO C – Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcolo - I metodi di calcolo da utilizzare sono quelli contenuti negli Eurocodici. - In attesa della pubblicazione delle Appendici nazionali degli Eurocodici è possibile ricorrere alla sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi portanti per le strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso, in acciaio ed in legno con i valori dei parametri da definire a livello nazionale presenti nelle norme stesse come valori di riferimento ovvero alle Norme UNI 9502, UNI 9503/07, UNI 9504. - I metodi di calcolo che fanno riferimento agli Eurocodici possono necessitare della determinazione dei parametri termo-fisici dei sistemi protettivi eventualmente presenti sugli elementi portanti. In questi casi i valori che assumono detti parametri vanno determinati esclusivamente attraverso prove sperimentali.
I valori dei parametri presenti negli Eurocodici o nelle Norme UNI potevano essere utilizzati fino alla data del 24 settembre 2010 a condizione che il produttore, sulla base di esperienze sperimentali, avesse dichiarato sotto la propria responsabilità, che il sistema protettivo garantiva le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché aderenza e coesione per il tempo necessario e ne avesse fornito le indicazioni circa i cicli di posa o di installazione. Elaborazioni numeriche di detti parametri che esulevano dall’ambito delle prove sperimentali o dalle norme di cui agli Eurocodici od UNI, non sono valide per la verifica della resistenza al fuoco. LETTERA CIRCOLARE Prot. DCPST/A5 Tenuto presente che il D.M. 16/02/07 rimanda la possibilità di verifica analitica di resistenza al fuoco delle strutture, alla pubblicazione delle appendici nazionali alle norme EN. La lettera circolare precisa che: - La certificazione di murature basate su valutazioni analitiche possono essere accettate ai fini del rilascio del C.P.I., per le costruzioni il cui progetto è stato presentato prima del 25 settembre 2010. - Per i progetti presentati dopo tale data, in assenza delle appendici nazionali, sono accettate soltanto valutazioni basate su risultati di prove secondo le istruzioni contenute nel D.M. 16/02/07, od in alternativa secondo confronti con le tabelle riportate nello stesso Decreto e nella successiva Lettera Circolare n°1968 del 15/02/08 riguardante le murature. - I rapporti di prova per murature portanti e non rilasciati secondo la circolare M.I. SA n°91 del 14/09/61 sono validi se il progetto è stato presentato prima delle date contemplate all’Art. 5 comma 1 del D.M. 16/02/07.
RIEPILOGO A) Validità rapporti di prova rilasciati ai fini della commercializzazione di prodotti ed elementi costruttivi secondo la circolare 91 del 14/09/61 (comma 1 art 5 d.m. 16/02/07) Rapporti emessi entro il Rapporti emessi dal 1/01/86 Rapporti emessi dopo il 1/01/96 31/12/85: fino al 24/09/08 al 31/12/95 fino al 24/09/10 fino al 24/09/12 B) Prodotti ed elementi costruttivi le cui caratteristiche di resistenza al fuoco sono state accertate alla data del 25/09/07 (comma 2 art 5 d.m. 16/02/07) Restano validi anche nel caso di modifiche anche non riguardano i prodotti e gli elementi costruttivi stessi. C) Progetti approvati prima del 25/09/07 (comma 3 art 5 d.m. 16/02/07) E’ consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi con caratteristiche determinate secondo la previgente normativa, fermo restando quanto indicato al punto A) per la validità dei rapporti emessi. D) Certificazione di murature portanti e non (lettera circolare dcpst/a5/) - Se basate su valutazioni analitiche ed ai fini del rilascio del C.P.I. possono essere accettate per progetti presentati prima del 25/09/10. - Per progetti presentati dopo tale data in assenza della appendice nazionale alle norme EN sono valide soltanto valutazioni basate su risultati di prove o tabellari secondo quanto contenuto nel D.M. 16/02/07 e per le murature nella successiva lettera Circolare n°1968 del 15/02/08.
E) Rapporti di prova di prodotti ed elementi costruttivi (lettera circolare dcpst/a5/) Se rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. Del 14/09/61 possono essere utilizzati oltre le date indicate all’Art 5 comma 1 per progetti presentati prima delle suddette date. F) Elementi protettivi (Allegato C al D.M. 16/02/07) La determinazione dei parametri termofisici degli elementi protettivi (lastre, intonaci, vernici, rivestimenti) delle strutture da considerare nei metodi di calcolo previsti negli Eurocodici e nelle Norme UNI vanno determinate esclusivamente attraverso prove; i valori di detti parametri presenti nelle Norme UNI e negli Eurocodici potevano essere utilizzati prima del 25/09/10, data nella quale è scattato l’obbligo della marcatura CE di detti prodotti, a condizione che il produttore avesse dichiarato, sotto la propria responsabilità e sulla base di idonee esperienze sperimentali, che il sistema protettivo garantiva le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché aderenza e coesione per tutto il tempo necessario e ne avesse fornito le indicazioni circa i cicli di posa ed installazione.
LETTERA CIRCOLARE del M.I. n°11635 del 24/10/08 Oggetto: Validità dei rapporti di classificazione ai fini della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, emessi da laboratori di altri stati della UE o da Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia. La documentazione che il produttore deve rendere disponibile è la seguente: a) Traduzione in lingua italiana del rapporto di classificazione (o valutazione), accompagnata da dichiarazione giurata sulla fedeltà della traduzione. b) Atto amministrativo che garantisca sull’idoneità del laboratorio all’esecuzione delle prove e delle successive classificazioni. Tale atto potrà essere uno dei seguenti documenti: - copia conforme all’originale del documento rilasciato da un organismo di accreditamento dei laboratori appartenente all’EA (European co-operation for Accreditation) per operare in conformità alla specifica norma; - dichiarazione, da parte del Laboratorio, di essere stati notificati alla Commissione dell’Unione europea, con indicazione del codice di notifica, ad operare in qualità di organismo di prova con riferimento alla specifica norma; - copia conforme all’originale di qualsiasi atto amministrativo con il quale lo Stato membro, presso il quale risiede il Laboratorio di prova, riconosce l’idoneità del Laboratorio ad operare con riferimento alla specifica norma.
ALLEGATO D – Modalità di classificazione in base a confronti con tabelle Condizioni generali - I valori riportati nelle tabelle che seguono pur essendo cautelativi non permettono estrapolazioni od interpolazioni. - L’uso delle tabelle è limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco dei confronti della curva di temperatura-tempo standard e delle altre azioni meccaniche previste in caso d’incendio.
Murature non portanti in blocchi di laterizio – Classificazione EI Limitazioni: a) Altezza della parete fra due solai o distanza tra due elementi di irrigidimento con equivalente condizioni di vincolo dei solai non superiore a 4 metri. b) Presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure di 20 mm sulla faccia esposta al fuoco c) “s” spessore senza intonaco
Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo – Classificazione EI Limitazioni: a) C.S. per altezza fra due solai o distanza tra due elementi d’irrigidimento. b) facciavista o con 10 mm di intonaco normale su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla faccia esposta al fuoco. c) Spessore “s” senza intonaco
Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo alleggerito ( < 1700 kg/mc) Limitazioni: a) C.S. per altezza fra due solai o distanza tra due elementi d’irrigidimento.
Murature non portanti in blocchi di pietra squadrata Limitazioni: a) C.S. per altezza fra due solai o distanza tra due elementi d’irrigidimento.
LETTERA CIRCOLARE Prot. 1968 del 15/02/08 Riporta la seguente tabella che in attesa dell’appendice nazionale dell’Eurocodice EN 1996-1-2 può essere applicata per ottenere il requisito REI per le classi indicate con le seguenti limitazioni: • h/s < 20 • h < 8 dove “h” è l’altezza tra due solai o elementi d’irrigidimento con equivalente funzioni di vincolo dei solai