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GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO. AUTOTUTELA ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE. IL POTERE DI AUTOTUTELA. Potere in base al quale la pubblica amministrazione
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GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO AUTOTUTELA ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
IL POTERE DI AUTOTUTELA Potere in base al quale la pubblica amministrazione interviene unilateralmente in modo caducante su un assetto di interessi già valutato e definito con un proprio atto, al fine di prevenire e risolvere conflitti. (Caringella)
L’AUTOTUTELA NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO Questo potere della P.A. di farsi “ragione da sé” (SANDULLI) è subordinato alla sussistenza di: • determinati presupposti (illegittimità o infondatezza dell’atto) • un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal generico ripristino della legalità (cd. discrezionalità pura) • un bilanciamento tra l’interesse dell’amministrazione alla rimozione dell’atto e l’interesse alla conservazione di cui sono titolari soggetti diversi dalla P.A.
L’AUTOTUTELA NEL DIRITTO TRIBUTARIO Species a genus dell’autotutela amministrativa o istituto autonomo?
Segue. NATURA DELL’AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOTTRINA MINORITARIA POTERE VINCOLATO: alla corretta esazione delle imposte dovute in base alla legge, in applicazione dei principi che regolano l’attività impositiva ed i quali fanno sì che il contribuente abbia diritto ad una imposizione equa ed informata al principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione (Moschetti).
NATURA DELL’AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOTTRINA MAGGIORITARIA POTERE DISCREZIONALE: funzione giustiziale dell’autotutela, distinta dalla funzione impositiva, in forza della quale l’amministrazione è chiamata a compiere una ponderazione tra esigenze diverse: da un lato ripristino della legalità, dall’altro certezze e stabilità dei rapporti esauriti. (Falsitta, Lupi, Tesauro)
NATURA DELL’AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA • L’agire dell’A.F. ha natura tendenzialmente vincolata in virtù della riserva di legge ex art. 23 Cost. e della natura strumentale delle norme tributarie (Micheli) • Tuttavia non mancano alcune ipotesi di discrezionalità amministrativa anche nella fase della riscossione del credito tributario (Fantozzi)
NATURA DELL’AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA • L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria che discende dal principio di capacità contributiva, impedisce di riconoscere all’Amministrazione un potere discrezionale da esercitare nei casi singoli differenziando in concreto le imposizioni. • Ma il principio non è assoluto e deve essere conciliato con le esigenze di certezza e sollecitudine della riscossione (RUSSO).
COME STRUMENTO DEFLATTIVO A seconda degli effetti che l’esercizio dell’autotutela produce sugli atti possiamo distinguere: • autotutela cd. positiva: l’attività di riesame è di tipo conservativo, confermativo o incrementativo della pretesa; l’intervento è sfavorevole al contribuente; • autotutela cd. negativa: l’atto viene annullato in tutto o in parte; l’intervento si rivela favorevole al contribuente.
NORME DI RIFERIMENTO • Art. 68, co. I, D.P.R. n.287/1992: “Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell’A.F. possono procedere all’annullamento, totale o parziale dei propri atti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell’atto”. (art. abrogato dall’art.23 del D.P.R. 107/2001) • Art. 2 quater D.L. 564/1994 (conv. in L. 656/1994): “ (..) con Decreto del Ministro delle Finanze verranno indicati gli organi dell’A.F. competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati”.
NORME DI RIFERIMENTO • D.M. 11 febbraio 1997 n. 37: regolamento di attuazione. • Art. 13, co. VI, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti dei contribuenti): il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni del contribuente o di qualunque soggetto interessato può attivare la procedura di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA L’autotutela è definita come potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento (art. 1 D.M. 37/1997).
Segue. LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA Le ipotesi in cui l’A.F. può esercitare il potere di autotutela tributaria sono: • ATTO ILLEGITTIMO: vizi formali o sostanziali • ATTO INOPPORTUNO: rari casi di atti discrezionali; es. la rateazione dell’imposta
Segue. LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DELL’AUTOTUTELA TRIBUTARIA • RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO: non esercizio della funzione impositiva sulla dichiarazione presentata dal contribuente quando da un suo errore non sia derivato alcun versamento d’imposta, ovvero nel caso di versamento di imposte in misura superiore a quanto dovuto, nell’attivazione ad opera dell’A.F. del meccanismo di rimborso d’ufficio (art. 41 D.P.R. 602/1973) (mancando un atto amministrativo, in quanto l’imposta è stata liquidata e versata “spontaneamente” dal privato, nessun atto dovrebbe essere annullato e l’interessato dovrebbe proporre istanza di rimborso, FEDELE)
GLI ATTI RIESAMINABILI Tutti gli atti dell’A.F. che sono in grado di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei contribuenti (ambito più ampio rispetto a quello dell’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992): • atti impositivi e non; • i provvedimenti sanzionatori; • gli atti endoprocedimentali (richieste istruttorie illegittime lesive della privacy del contribuente)
LE PRECLUSIONI PROCEDIMENTALI Non costituiscono limite all’esercizio del potere di riesame: • i termini di decadenza per l’esercizio della funzione impositiva (salvo il caso di autotutela positiva da porre in essere in pendenza dei termini per l’accertamento); • la pendenza del giudizio (art. 2 Reg.) in virtù del principio di economicità dell’azione amministrativa (se l’amm.ne annulla in autotutela, il processo si estingue per cessata materia del contendere).
Segue. LE PRECLUSIONI PROCEDIMENTALI • la definitività dell’atto: rilevano solo i “vizi sostanziali” essendo sanati quelli “formali”. Tali vizi devono essere rilevabili “ab externo”, Lupi. Contra Russo, per il quale non rileva la maggiore o minore gravità dei vizi.
LE PRECLUSIONI PROCESSUALI L’unico limite è il giudicato sostanziale (non riguardante questioni di rito) sui motivi risolti in senso favorevole alle ragioni dell’Amm.ne fin. (art. 2, co. II, Reg.) (si può procedere all’annullamento per i motivi non dedotti o non esaminati) (La giurisprudenza ha individuato un ulteriore limite nell’ affidamento legittimo e buona fede del contribuente, di cui è espressione l’art. 10 della l. 212/2000. Così Cass. 10 dicembre 2002, n. 17576)
PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DELL’AUTOTUTELA Il procedimento di autotutela può essere attivato in vari modi: • autotutela spontanea • ad istanza di parte • ad opera del Garante: • di propria iniziativa • sollecitato dal contribuente
L’AUTOTUTELA SPONTANEA L’Amministrazione Finanziaria annulla l’atto o rinuncia all’imposizione nei casi di illegittimità elencati in via esemplificativa dall’art. 2, Reg. n. 37/1997, fra i quali: • Errore di persona; • Evidente errore logico o di calcolo; • Errore sul presupposto; • Doppia imposizione; • Mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
Segue.L’AUTOTUTELA SPONTANEA Il procedimento di riesame deve essere attivato d’ufficio: • al verificarsi di determinati fatti; • al formarsi di determinati atti (denunzie, esposti, reclami) che rivelano la possibilità di instaurare un assetto di interessi più conforme agli scopi perseguiti. • L’amm.ne fin. è tenuta ad attivarsi per verificare la ricorrenza di quelle condizioni da cui dipende la legittimità del provvedimento sollecitato dagli istanti. • Esiste un obbligo di procedere ma non di provvedere nel senso richiesto.
IL RIESAME AD ISTANZA DI PARTE • Il contribuente può presentare istanza di autotutela all’Ufficio competente per materia e per territorio (ufficio nella cui circoscrizione vi è il Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale). • Se la domanda è rivolta ad un ufficio incompetente quest’ultimo è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente, dando comunicazione allo stesso contribuente.
IL RIESAME AD ISTANZA DI PARTE A seguito della presentazione dell’istanza l’Amm.ne fin. è tenuta a riesaminare l’atto e ad offrire una risposta motivata circa le ragioni dell’accoglimento o del rigetto a tali conclusioni si giunge: • sia per la terminologia utilizzata (istanza viene di solito utilizzato per le richieste tipizzate dei privati) • sia per la disciplina positiva (sarebbe inutile la previsione dell’istanza, la conoscenza dell’organo competente, l’adempimento in via sostitutiva).
IL RIESAME AD ISTANZA DI PARTE • Peculiarità dell’autotutela tributaria: a seguito della presentazione dell’istanza il procedimento di riesame è avviato e deve concludersi con un provvedimento motivato, nel quale verranno indicati gli elementi di fatto che unitamente all’indicazione del norme e del ragionamento giuridico seguito hanno determinato la decisione. • Il provvedimento esito del riesame dovrà essere comunicato al destinatario istante (no notifica)
IL RIESAME AD ISTANZA DI PARTE • Se l’amm.ne ha il dovere di riesaminare l’istanza si deve tutelare la legittima aspettativa di quest’ultimo alla conclusione del procedimento entro un dato termine (90 gg. che decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza); • L’inutile decorso di tale termine non potrà che essere valutato in termini di silenzio-inadempimento, che permetterà il controllo giurisdizionale sull’obbligo di provvedere (art. 2 L. n. 241/90.Tesauro)
L’ATTIVAZIONE DEL RIESAME AD OPERA DEL GARANTE • Il Garante è il soggetto a cui è stato affidato dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) il compito di garantire la corretta ed efficiente azione amministrativa in campo tributario. • E’ un organo composto da tre membri con sede presso ciascuna Direzione Regionale delle entrate.
L’ATTIVAZIONE DEL RIESAME AD OPERA DEL GARANTE • A norma dell’art. 13 (L. 212/200) il Garante può promuovere la procedura di riesame, anche su segnalazione del contribuente o di qualunque altro soggetto interessato, degli atti illegittimi dell’Amministrazione, notificati al contribuente. • Il Garante può anche richiedere all’Ufficio la sospensione degli effetti dell’atto nelle more del procedimento di riesame. • L’ufficio destinatario dell’istanza deve riesaminarla e concluderla con un provvedimento espresso.
Segue. L’ATTIVAZIONE DEL RIESAME AD OPERA DEL GARANTE • Tale obbligo di risposta discende dalle Convenzioni (fra il Ministero di economia e finanze e le Agenzie) che prevedono l’obbligo delle Agenzie di rispondere entro 30 giorni alle istanze del Garante e, in caso di inadempimento, la possibilità da parte del Garante di sollecitare l’intervento del Ministro (che può attivare la procedura di risoluzione delle controversie di cui all’art. 14 Conv.). • Non è dubbio che nel caso di attivazione del Garante, il contribuente ha diritto ad una risposta motivata dell’ufficio.
L’ESERCIZIO DEL POTERE DI RIESAME.PROFILI PROCEDIMENTALI Organo competente al riesame dell’atto: • stesso ufficio che lo ha emanato (art. 1 Reg.) (autoannullamento); E’ necessario il parere preventivo e vincolante della D.R. cui fa capo l’ufficio competente a decidere quando l’importo della pretesa fiscale supera i 516.456,90 euro, soltanto però nel caso in cui l’ufficio propenda per annullare o revocare il proprio atto e non in caso di diniego. • in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, la DRE dalla quale l’ufficio dipende (annullamento gerarchico). La grave inerzia ricorre quando l’ufficio non ha proceduto al riesame, ovvero non ne ha comunicato l’esito all’istante
EFFETTI DELL’AUTOTUTELA In seguito all’esercizio dell’autotutela l’atto dell’A.F. può essere: • ANNULLATO, totalmente o parzialmente, con eliminazione degli effetti ex tunc. • SOSPESO. Il potere di sospendere è strumentale a quello di annullamento e, dunque, prima di accordare la sospensione della riscossione gli Uffici sono tenuti a valutare le concrete possibilità che l’atto che dato origine all’iscrizione al ruolo sia revocato o annullato in via amministrativa o giudiziale (fumus boni juris) e il pericolo per il contribuente di subire un danno grave e irreparabile a seguito della riscossione coattiva (periculum in mora) (Risoluzione Agenzia dell’Entrate n. 21/E del 7/02/2007) • REVOCATO, con efficacia ex nunc. • RINNOVATO, emendato dal vizio che lo inficiava, entro il termine di decadenza previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973. Autotutela Sostitutiva.
AUTOTUTELA e ACCERTAMENTO INTEGRATIVO Autotutela sostitutiva distinta dall’accertamento integrativo o modificativo: • Autotutela sostitutiva: • Annullamento precedente avviso di accertamento e sostituzione con un nuovo • Non sopravvenienza di nuovi elementi • Accertamento integrativo o modificativo: • Integrazione o modificazione del precedente avviso di accertamento • Emersione di nuovi elementi
Segue. EFFETTI DELL’AUTOTUTELA • Gli atti di ritiro sono caratterizzati dall’esecutorietà, ossia eliminati direttamente e autonomamente dalla pubblica amministrazione senza richiedere l’intervento dell’autorità giurisdizionale. • L’annullamento dell’atto travolge tutti gli altri atti che dal primo dipendono (ad es. l’annullamento dell’atto di accertamento si ripercuote sull’eventuale iscrizione a ruolo). • Il ritiro dell’atto nel caso in cui si sia instaurato un contenzioso comporta l’estinzione del giudizio dinanzi le commissioni tributarie per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n.546/1992.
LA TUTELA GIURISDIZIONALE • Riconoscere una posizione giuridica soggettiva al contribuente in caso di presentazione di un’istanza di autotutela significa anche garantire una tutela a quest’ultimo, in caso di silenzio dell’ Amministrazione o di risposta non conforme alla legge. • Tale vaglio sarà affidato al giudice tributario, quale giudice naturale del merito dell’imposta (l’unica satisfattoria perché accerta la debenza del tributo, il TAR non potrebbe mai valutare il merito della pretesa). Il legislatore attualmente tende a fonda il riparto di giurisdizione non sulla posizione dedotta in giudizio, ma sulla materia oggetto della controversia.
IL DINIEGO DI AUTOTUTELA I giudici amministrativi: • In un primo momento pronunce di segno opposto: in alcune ipotesi si negava la giurisdizione amministrativa affermando quella tributaria e in altre è stata evidenziata la giurisdizione amministrativa (TAR Lombardia 2681/2001-Toscana n. 767/1999); • Successivamente hanno rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a seguito della nuova formulazione dell’art. 2, per cui la giurisdizione tributaria è quella cui sono rimesse tutte le questioni attinenti l’esistenza e l’entità del debito tributario (con l’istanza di riesame si chiede sempre se il tributo è dovuto alla luce delle nuove allegazioni del contribuente)
Segue.IL DINIEGO DI AUTOTUTELA La Corte di Cassazione: • Inizialmente: in caso di diniego di autotutela nessun sindacato in sede di processo tributario, visto il carattere discrezionale di tale potere (Cass. 13412/2000, 13208/2001, 1547/2002, 22564/2004) • Con successive importanti pronunce ha riconosciuto la giurisdizione delle commissioni tributarie in questa materia e oggi la questione sembra consolidata a favore di tale organo giudicante (Cass. 16776/2005; Cass. 7388/2007; 2870-3698-9669/2009)
Segue.IL DINIEGO DI AUTOTUTELA • In particolare, Cass. 16776/2005(segue): • Tali atti saranno impugnabili solo per vizi propri, ossia non riferibili all’originario provvedimento ma fondati solo sulla deduzione di fatti nuovi in grado di incidere sulla pretesa. E tali sono una nuova ricostruzione “in diritto” della fattispecie, o in nuovi elementi di fatto addotti dal contribuente; • L’oggetto del giudizio non è più l’originaria fattispecie impositrice, ma l’accertamento dell’idoneità degli eventi non valutati (o perché sopravvenuti, o perché allegati successivamente) ad estinguere la pretesa dell’ufficio (il contribuente non deve limitarsi ad allegare vizi originari o formali dell’atto perché altrimenti sarebbe una reintegratio in terminis)
Segue.IL DINIEGO DI AUTOTUTELA Con la sentenza n. 7388/2007, le SS.UU della Cass. hanno ribadito il carattere discrezionale al potere di autotutela, con la precisazione che nel giudizio instaurato: • CONTRO IL MERO, ED ESPLICITO RIFIUTO di esercizio dell’autotutela, può esercitarsi un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa debitoria, • Ove l’atto di rifiuto dell’annullamento d’ufficio contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l’A.F. dovrà adeguarsi a tale pronuncia. In difetto potrà essere esperito il rimedio del ricorso in ottemperanza di cui al D.lgs- 546/1992. • Il carattere discrezionale del ricorso autotutela comporta altresì l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-rifiuto, non esistendo alcuna previsione normativa specifica in materia. • Non viene più riproposta la distinzione tra vizi originari e vizi sopravvenuti.
Segue.IL DINIEGO DI AUTOTUTELA Cass. SS.UU., 6 febbraio 2009 n. 2870 e 16 febbraio 2009 n. 3698: • Riafferma la giurisdizione tributaria sui ricorsi proposti avverso il rifiuto dell’ufficio di procedere in autotutela; • Sostiene che avverso l’atto con il quale l’amm.ne manifesta il suo rifiuto di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile un’autonoma tutela giurisdizionale sia: • per la discrezionalitàpropria dell’attività di autotutela; • sia perché in questo modo si darebbe ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo oramai definitivo
Segue.IL DINIEGO DI AUTOTUTELA Cass. SS.UU., 23 aprile 2009 n. 9669: Possibilità di sindacare il rifiuto di esercizio dell’autotutela in presenza di atti divenuti definitivi purchè tale riesame riguardi solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria non potendo il giudice sostituirsi all’A.F. in valutazioni discrezionali.
DANNO ERARIALE RESPONSABILITÀ PER DANNI DELL’A.F. • Qualora il provvedimento adottato si rilevi non corretto, il funzionario potrà aver causato un danno erariale cui può sommarsi una richiesta di risarcimento danni all’amm.ne per comportamento illecito conseguente al mancato esercizio del potere di autotutela; • Responsabilità del funzionario: deve ricorrere il rapporto organico, il danno erariale e il nesso tra comportamento e danno, nonché il responsabile deve aver agito con dolo o colpa (giurisdizione Corte dei conti); • Richiesta danni: giurisdizione giudice ordinario e non pregiudizialità della pronunzia di annullamento (oggetto del giudizio è l’illiceità della condotta)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E’ un procedimento mediante il quale si addiviene ad un atto di accertamento concordato con il contribuente che presenta istanza o è invitato dall’ufficio stesso. (non è ammesso quando l’ufficio è a conoscenza dei reati per frodi fiscali imputabili allo stesso contribuente)
COME STRUMENTO DEFLATTIVO Nuova “metodologia di controllo” che tende a ridurre le controversie tra contribuente e Fisco consentendo una transazione bonaria della divergente capacità contributiva accertata dall’ufficio prevedendo da una parte una riduzione della propria pretesa creditoria e dall’altra, come compensazione, la rinuncia all’impugnazione dell’atto impositivo (Capolupo).
RATIO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE • Determinazione concordata dei maggiori imponibili nel caso di incertezza circa la rappresentazione del presupposto. • Non dovrebbe, quindi, essere utilizzato nei casi di evidente legittimità o illegittimità della pretesa impositiva (autotutela).
AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Differente la ratio: • Autotutela: funzione giustiziale tesa a rimuovere una situazione patologica. • Accertamento con adesione: dialettica informativa che coinvolge le due parti prescindendo da ogni illegittimità.
AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Differenti i termini per l’attivazione del procedimento nonché lo stato dell’atto. • Autotutela: può essere esercitata anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell’atto. • Accertamento con adesione: presupposto l’esistenza di atti di accertamento ovvero la presenza di atti non definiti e impone il rigoroso rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.
LA NATURA DELL’ATTO DI ADESIONE • È un atto amministrativo unilaterale (Giannini, Miccinesi) • in quanto frutto di un procedimento amministrativo, caratterizzato dalla presenza del contribuente e da una formalizzazione del suo consenso; • in quanto dotato di tutti gli elementi del provvedimento amministrativo: competenza, motivazione, autorità; • in quanto l’accordo non tocca il contenuto dell’atto (e quindi il quantum del tributo) ma soltanto i criteri che si devono adottare per la sua definizione; • in quanto è espressione di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
Segue. LA NATURA DELL’ATTO DI ADESIONE. • È una transazione (Falsitta e Russo) • in quanto viene abbandonata, fisiologicamente, una parte della pretesa impositiva; • in quanto, altrimenti, in caso di mancato pagamento non dovrebbe venir meno l’atto di accertamento con adesione a favore dell’accertamento originario; • l’assenza di criteri per pervenire alla determinazione dell’imponibile conferma tale ricostruzione; • e costituisce, quindi, una deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Segue. LA NATURA DELL’ATTO DI ADESIONE. • È un atto consensuale di determinazione del presupposto del tributo (FANTOZZI) • è un atto consensuale ma non negoziale (gli atti negoziali, nella fase di accertamento, incontrano il limite della capacità contributiva) perché: • il consenso si forma in relazione alla determinazione del presupposto; • gli effetti discendono dalla legge. • costituisce una forma di “amministrazione per consenso” (attuale tendenza della PA a ricercare l’adesione dei soggetti piuttosto che ad imporre, autoritativamente, le proprie decisioni) (art. 11 L. n. 241/90);
Segue. LA NATURA DELL’ATTO DI ADESIONE • Nell’ordinamento tributario si è sviluppata la tendenza legislativa a promuovere modelli di attività convenzionale, in cui la definizione della prestazione tributaria viene entro certi limiti stabilita sulla base di un accordo con il contribuente. • Queste forme compartecipative evidenziano il carattere recessivo degli atti amministrativi unilaterali. • Il declino dell’agire unilaterale della pubblica amministrazione si inserisce in un contesto di “democrazia amministrativa” nel quale il coinvolgimento dei cittadini porta a valorizzare le esigenze della collettività a prescindere da attività meramente impositive ed imperative dello Stato. (BORIA)