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I contratti ad oggetto informatico. Crema, novembre 2011. Introduzione generale. Cos’è un contratto? Il contratto rientra nella più ampia fattispecie dei negozi giuridici, di cui costituisce la figura principale.
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I contratti ad oggetto informatico Crema, novembre 2011
Introduzione generale Cos’è un contratto? Il contratto rientra nella più ampia fattispecie dei negozi giuridici, di cui costituisce la figura principale. Per negozio giuridico (non definito dal legislatore) si intende un atto umano consapevole e volontario, consistente in una manifestazione di volontà e produttivo di effetti giuridici.
Definizione di contratto Il contratto è un negozio bilaterale ed il codice lo definisce come «l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (art. 1321 c.c.)
Requisiti del contratto Art. 1325 c.c. Accordo delle parti Causa Oggetto Forma
Accordo Art. 1326 c.c.: «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte» Quindi accordo = proposta + accettazione È dunque necessario valutare due presupposti: volontà e manifestazione della volontà
Volontà Ovviamente la volontà perché sia valida deve essere percepita. Ciò avviene tramite: dichiarazione espressa; dichiarazione tacita (o comportamente concludente). La volontà è rilevante sotto il profilo della annullabilità.
Causa Funzione socio-economica del contratto. Serve a ricondurre il contratto ad una forma tipica (CONTRATTI TIPICI / ATIPICI) La Giuridisprudenza e dottrina più recenti valutano anche la cd. «causa in concreto» ovvero la reale volontà delle parti (cfr. oggetto)
Oggetto L'oggetto del contratto sarebbe il bene che forma l'oggetto della prestazione contrattuale. Secondo un'ulteriore impostazione, l'oggetto immediato del contratto sarebbe la prestazione e quello mediato il bene. Secondo quanto previsto dall’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Forma Quando richiesta. Non tutti i contratti richiedono la forma scritta. I contratti possono essere: Forma libera; forma scritta ab substantiam art. 1350 c.c. c) forma scritta ad probationem.
Motivi Concetto diverso dalla causa (ma vicino alla causa in concreto). Per il legislatore sono irrilevanti usualmente i motivi art. 1345 c.c.: «il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe»
Elementi accidentali Condizione: avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi le parti subordinano l’inizio (sospensiva) o la cessazione (risolutiva) del negozio giuridico. Termine: avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione di efficacia del negozio giuridico. Modo: clausola accessoria nei negozi a titolo gratuito.
Principali clausole contrattuali Clausola risolutiva espressa: art. 1456 c.c. Viene stabilito che il contratto si risolva nel caso in cui non sia adempiuta nelle modalità stabilite una determinata obbligazione. Solve et repete: art. 1462 c.c. Viene stabilito che le parti non possono opporre eccezioni (salvo nullità, annullabilità e rescissione) al fine di ritardare o evitare l’adempimento.
Altre clausole Foro competente; Compromissoria / mediazione; Penale; Termine essenziale.
L’interpretazione del contratto • Art. 1362 Intenzione dei contraentiNell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. • Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausoleLe clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419). • Art. 1364 Espressioni generaliPer quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. • Art. 1365 Indicazioni esemplificativeQuando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. • Art. 1366 Interpretazione di buona fedeIl contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375). • Art. 1367 Conservazione del contrattoNel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424). • Art. 1368 Pratiche generali interpretativeLe clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa. • Art. 1369 Espressioni con più sensiLe espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. • Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausolaLe clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. • Art. 1371 Regole finaliQualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
I contratti tipici e atipici La distinzione può essere effettuata analizzando la causa. Il legislatore ha disciplinato una serie di contratti più frequenti: TIPICI Gli altri sono considerati ATIPICI (ma la dottrina è divisa nel considerarli) – fra cui si annoverano alcuni frai contratti ad oggetto informatico
I contratti ad oggetto informatico • contratti informatici (termine generale, spesso riferito ai contratti conclusi mediante strumenti informatici), • contratti di informatica (termine generale), • contratti ad oggetto informatico (contratti aventi ad oggetto hardware, software, sistemi e servizi informatici). In origine: contratti unitari in cui il computer era il bene principale, mentre i programmi e i servizi di assistenza e manutenzione erano solo accessori (sistema bundling). 1969 – L’autorità antitrust americana impone ad IBM di commercializzare hardware e software separatamente.
I contratti ad oggetto informatico • Contratto di sviluppo software • Contratto di licenza software • Contratto di manutenzione software …Ma anche • T&C di social network • Contratto ad oggetto cloud • Contratto di sviluppo di APP
Problematiche comuni • Oggetto del contratto, troppo tecnico da essere descritto in un contratto • Contratti collegati • Linguaggio tecnico • Regimi di proprietà intellettuale • Modifiche in corso d’opera • Varie fasi di sviluppo • Livelli di servizio • Scadenze di progetto • Garanzia in caso di malfunzionamento
Problemi concreti • Cosa succede se la SW house fallisce? • Cosa succede se il sito è hostato presso un ISP con connettività ridottissima? • Cosa succede se il SW non viene consegnato per tempo? • Cosa succede se non funziona? • …
Il contratto deve prevenire (e curare) • Ora vediamo un contratto di sviluppo SW e ne analizziamo le problematicità
Soluzioni comuni • Definizioni • Ricorso ad allegati • definizione di project manager • Incontri tra le parti • SLA, KPI e GANTT • Clausole squisitamente tecniche (interoperabilità, banda minima garantita)