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I CONTRATTI TIPICI. LA COMPRAVENDITA. 1470. Nozione. — 1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (c. 1350 n. 1, 1376 ss., 18621 , 2751-bis n. 4 e 5).
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LA COMPRAVENDITA • 1470. Nozione. — 1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (c. 1350 n. 1, 1376 ss., 18621 , 2751-bis n. 4 e 5).
E’ un contratto CONSENSUALE • Il PREZZO è un ELEMENTO ESSENZIALE. Deve essere determinato o determinabile, altrimenti il contratto è nullo. V. artt. 1473 – 1474 • E’ un contratto ad EFFETTI REALI
Ipotesi di VENDITA ad EFFICACIA OBBLIGATORIA • Il venditore si obbliga a procurare l’acquisto al compratore. • VENDITA DI COSE GENERICHE art. 1378. es. stoffa • VENDITA ALTERNATIVA • VENDITA DI COSA FUTURA art. 1472 • VENDITA di COSA ALTRUI art. 1478
OBBLIGAZIONI del VENDITORE 1476. 1. Le obbligazioni principali del venditore sono: • 1) quella di consegnare la cosa al compratore (c. 11822 , 1183, 1477, 1510); • 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (c. 1285, 1376, 1377, 1378, 1472, 1478); • 3) quella di garantire il compratore dal l'evizione (c. 1483 ss.) e dai vizi della cosa (c. 1490 ss. ).
La GARANZIA per EVIZIONE • 1483. Evizione totale della cosa. — 1. Se il compratore (c. 797, 11972 , 1553, 2254, 2921, 2927)subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (c. 1223 ss.) a norma dell'art. 1479.
1485. Chiamata in causa del venditore. — 1. Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore (p.c. 106). Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato (p.c. 324), perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
1487. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. — 1. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. • 2. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio (c. 7972). È nullo ogni patto contrario (c. 12661 , 1375, 1489).
La GARANZIA per i VIZI • VIZI della COSA: imperfezioni o alterazioni del bene dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. • Come la garanzia per evizione, si tratta di una garanzia ex lege.
1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta. — 1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (c. 1578, 1667, 1698, 2226, 2254, 29221). • 2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (c. 1229, 1579).
1491. Esclusione della garanzia. — 1. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (c. 1579).
Actio redhibitoria ed Actio aestimatoria. • 1492. Effetti della garanzia. — 1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (c. 1453 ss. ) ovvero la riduzione del prezzo (c. 1668), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
1495. Termini e condizioni per l'azione. — 1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore (c. 17451 , 21121)entro otto giorni dalla scoperta (c. 1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti (c. 2965) o dalla legge (c. 1511, 1512, 1522). • 2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. • 3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia (c. 14424 , 14492), purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
1497. Mancanza di qualità. — 1. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (c. 1453 ss.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. • 2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
Aliud pro alio • Si distingue dalla garanzia per vizi o per difetto delle qualità promesse od essenziali. • Consegna di un bene radicalmente diverso da quello previsto nel contratto. • Si applica la disciplina della risoluzione del contratto = non ci sono termini di decadenza o di prescrizione.
OBBLIGAZIONI del COMPRATORE • 1498. Pagamento del prezzo. — 1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto (c. 2817 n. 1). • 2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (c. 1510, 1528). • 3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (c. 1182).
Vendita con patto di riscatto • Vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa. • Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi.
1503. Esercizio del riscatto. — 1. Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato (c. 1501) non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. • 2. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale (c. 1209 ss.) entro otto giorni dalla scadenza del termine. • 3. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità (c. 1350, 2653 n. 3, 2691).
1501. Termini. — 1. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (c. 1510 ss.) e di cinque anni in quella di beni immobili (c. 1537 ss.). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. • 2. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
IL MUTUO • IL MUTUO E’ IL CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE CONSEGNA ALL’ALTRA UNA DETERMINATA QUANTITA’ DI DENARO O DI ALTRE COSE FUNGIBILI, E L’ALTRA SI OBBLIGA A RESTITUIRE COSE DELLA STESSA SPECIE E QUALITA’.
Caratteristiche • CONTRATTO REALE AD EFFETTI REALI • CONTRATTO ONEROSO, salvo diversa volontà delle parti.
INTERESSI • 1815. Interessi. — 1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. • 2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (1).
1820. Mancato pagamento degli interessi. — 1. Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (c. 1455).
1822. Promessa di mutuo. — 1. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (c. 1461).
MUTUO vs. MUTUO di SCOPO • MUTUO DI SCOPO Figura di elaborazione dottrinale. Secondo la Cassazione mutuo e mutuo di scopo si distinguerebbero: a) modalità di perfezionamento (reale – consensuale); b) effetti (mutuo di scopo oltre che restituzione del capitale e degli interessi anche realizzazione dello scopo previsto); c) causa.
La FIDEIUSSIONE • Garanzia personale (mediante tutto il patrimonio ex art. 2740 c.c.) • DEFINIZIONE art. 1936: E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. • FORMA: in modo espresso • PARTI: creditore e terzo fideiussore
Caratteristiche • L’obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all’obbligazione principale. • Obbligazione solidale salvo che non sia prevista in contratto la preventiva escussione del debitore principale. • La garanzia non può eccedere quanto dovuto dal debitore principale. (nullità parziale). • Eccezioni opponibili dal fideiussore: tutte quelle opponibili dal debitore principale tranne quella derivante dalla sua incapacità. • Diritto di regresso.
Figure affini • FIDEIUSSIONE OMNIBUS • LETTERE di PATRONAGE