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L’ORARIO DI LAVORO nelle pubbliche amministrazioni. L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni dell’istituto. L’orario di lavoro come parametro per la determinazione della retribuzione. L’orario di lavoro come strumento di tutela della salute e sicurezza dei
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L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni dell’istituto L’orario di lavoro come parametro per la determinazione della retribuzione L’orario di lavoro come strumento di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori L’orario di lavoro come tecnica di organizzazione degli uffici e gestione del personale
Il tempo di lavoro 1) Orario normale di lavoro 2) Orario massimo 3) Orario “medio” (flessibile)
Il tempo di non lavoro In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi: • La “pausa” giornaliera; • Il riposo giornaliero; • Il riposo settimanale; • Le ferie annuali.
La specificità del lavoro notturno L’ordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto quello della tutela della salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).
Il tempo di lavoro nella Costituzione Art. 36 Cost., comma 2: “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”. Art. 36 Cost., comma 3: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
R.d.l. n. 692 del 1923 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali, elevabili in caso di utilizzo del lavoro straordinario a 10 ore giornaliere e 60 settimanali Legge n. 196 del 1997, art. 13 40 ore settimanali riducibili dalla contrattazione collettiva La durata normale e massima della settimana di lavoro (settore privato)
Il ruolo della contrattazione collettiva (settore privato) Nel settore privato, la contrattazione collettiva, a partire dagli anni ’60, aveva già progressivamente ridotto il tempo di lavoro sino a 40 ore settimanali
L’orario di lavoro nel pubblico impiego prima della riforma (1) Il r.d.l. n. 692 del 1923 non si applicava, per espressa previsione dello stesso, “agli uffici e servizi pubblici”
L’orario di lavoro nel pubblico impiego prima della riforma (2) Art. 14 d.p.r. n. 3 del 1957 sull’orario di servizio. 1) “L'orario giornaliero rimane regolato dalle norme in vigore” (rinvio alla legislazione settoriale specie corporativa). 2) “Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi”.
L’orario di lavoro nel pubblico impiego prima della riforma (3) L’art. 30, comma 2, l. n. 93 del 1983, stabilisce che “l’art. 14 dp.r. n. 3/1957 va interpretato nel senso che l’orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è ditrentasei ore settimanali”, rinviando a provvedimento ministeriale o del capo dell’ufficio, d’intesa con le OO.SS., la definizione delle modalità di articolazione degli orari di lavoro.
L’orario di lavoro nel pubblico impiego riformato Il principio che ispira la disciplina: Il rapporto fra “orario di lavoro” (come elemento del rapporto contrattuale) e “orario di servizio” (come elemento del modello organizzativo).
Per "orario di servizio" si intende il periodo di tempogiornaliero necessario per assicurare la funzionalità dellestrutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei serviziall'utenza. Per "orario di apertura al pubblico" si intende il periodo ditempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio,costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza. Per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. La circolare della FP 24/2/1995
Il d. lgs. n. 29 del 1993 Art. 60, d. lgs. n. 29/93 : ”l’orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane…..al fine di corrispondere alle esigenze dell’utenza” (comma 1) “l’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio” (comma 2)
La legge n. 724 del 1994 L’art. 22, l. n. 724 del 1994 dispone l’abrogazione dell’art. 60, d. lgs. n. 29 del 1993. • Impone l’articolazione dell’orario di servizio “su 5 giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane”; • Ribadisce il principio della natura contrattuale dell’orario di lavoro, indicando la prospettiva della armonizzazione fra orario di lavoro e orario di servizio.
Il d. lgs. di recepimento della direttiva comunitaria Il decreto legislativo n. 66 del 2003 recepisce nel nostro ordinamento la direttiva CE n. 93/104/Ce (ora direttiva n. 2003/88/Ce). Il d. lgs. n. 66/2003 è stato novellato dal d. lgs. n. 213 del 2004 e, di recente, dalla l. n. 133 del 2008.
Il d. lgs. n. 66/2003: il campo di applicazione Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 66/2003: “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati”
L’effetto abrogativo del d. lgs. n. 66 del 2003 Art. 19, comma 2: “dalla data di entrata in vigore del presente d. lgs. sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal d. lgs. medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate”
La tecnica normativa: legge e contrattazione collettiva Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione collettiva.
L’orario di lavoro nelle p.a.: il modello regolativo attualmente vigente Si fonda sul rapporto di coordinamento fra il d. lgs. n. 66/2003 e i contratti collettivi di comparto (senza ignorare, in riferimento a taluni istituti, l’elaborazione giurisprudenziale)
Il decreto legislativo n. 66 del 2003: AMBITO DI APPLICAZIONE La nuova normativa sull’orario di lavoro si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ma con alcune eccezioni.
Servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili del fuoco; Strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello stato; “Non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato individuate con decreto ministeriale” Personale della scuola di cui al d. lgs. n. 297/1994 Personale delle forze di polizia, delle forze armate e addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali Ipotesi di non applicazione ad alcune categorie di lavoratori pubblici
Salve le disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie annuali e durata del lavoro notturno, la restante disciplina non si applica ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata…. “non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di: - dirigenti, personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo” La “limitata” applicazione ai lavoratori con orario di lavoro “non misurabile” (art. 17, comma 5)
Le nozioni “contrapposte” di ORARIO DI LAVORO e PERIODO DI RIPOSO Art. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”
Cosa è certamente escluso dall’orario di lavoro Il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro (anche se i CCNL di comparto prevedono una diversa disciplina per il caso della “trasferta”)
Altri tempi “esclusi” dall’orario di lavoro: il caso della “reperibilità” Cass. 19 novembre 2008, n. 27477 (in materia di rapporto di lavoro negli enti locali): “la reperibilità del dipendente è una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi nella condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa, comportando il diritto a fruire di un particolare trattamento economico aggiuntivo”
ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3, d. lgs. 66/03) L’orario normale di lavoro non può superare le 40 ORE SETTIMANALI La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno.
IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5, d. lgs. 66/03) a) Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali) b) In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali c) Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (elevabile sino a 12 dalla contrattazione collettiva). Orario massimo di lavoro (art. 4, d. lgs. 66/03)
L’orario di lavoro settimanale nel CCNL Ministeri “L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. L’orario di lavoro, previo esame con le OO.SS., è articolato su 5 giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici”.
(segue) l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali Può essere introdotto, in presenza di determinati requisiti, ove ciò sia previsto dal contratto collettivo integrativo.
Il lavoro straordinario nel CCNL Ministeri • La finalità dello straordinario (fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non come fattore ordinario di programmazione dell’orario di lavoro) • La necessaria autorizzazione del dirigente, da effettuarsi di volta in volta, escludendo dunque forme generalizzate • I meccanismi di maggiorazione economica e la possibilità per il dipendenti di optare per il riposo compensativo
Le possibili tipologie di orario (anche coesistenti) CCNL Ministeri: • Orario articolato su 5 giorni con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane (con durata e collocazione diversificata) • Orario articolato su 6 giornate, in genere per sei ore continuative antimeridiane • Orario flessibile, turnazioni, orario plurisettimanale
La turnazione “La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio”.
L’orario plurisettimanale • La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. 2. Ai fini dell’ adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: - il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; - al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane .
L’orario “flessibile” E’ possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l’ individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio.
R I P O S O GIORNALIERO (art. 7, d. lgs. 66/03) Al lavoratore spettano ogni 24 ore 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo , fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità
Il limite indiretto di ORARIO GIORNALIERO Benché la legge non faccia espresso riferimento alla “durata giornaliera della prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di 13 ORE
L’orario di lavoro giornaliero CCNL Ministeri: “l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore”.
Il diritto alla pausa (art. 8, d. lgs. 66/03) Se l’orario di lavoro eccede il limite delle sei ore giornaliere, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per la pausa. Se la durata della pausa non è stabilita dalla contrattazione collettiva, essa è non inferiore a dieci minuti
Il diritto alla pausa CCNL Ministeri: “dopo massimo sei ore consecutive di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti”
RIPOSO SETTIMANALE (art. 9, d. lgs. 66/03) Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero; Il riposo settimanale può essere calcolato come “media” in un periodo non superiore a 14 giorni (riposo su base multiperiodale) deroghe ed eccezioni
Il diritto alle FERIE ANNUALI La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, nonché di consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, alle vacanze, etc.
F E R I E ANNUALI (Art. 10) Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 SETTIMANE di ferie all’anno, che non possono essere sostituite da una indennità “per ferie non godute”, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta settimana di ferie)
F E R I E ANNUALI (Art. 10) Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004), “salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva”: • Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione; • Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Il diritto alle ferie annuali CCNL Ministeri: • Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. • La durata è di 32/30 giorni, che si riducono a 28/26, in caso di sabato non lavorativo. • Le ferie “sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio”.
L’amministrazione assicura al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. Al dipendente che ne fa richiesta spettano almeno 2 settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre In caso di indifferibili esigenze di servizio che abbiano reso impossibile il godimento nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo (o entro il mese di aprile dell’anno successivo qualora la mancata fruizione dipenda da motivate esigenze di carattere personale) Le modalità di godimento delle ferie