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Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso. Capitolo I Dalle origini al fascismo. A - La prima fase la creazione del mercato del lavoro. Dall’ economia feudale. alla rivoluzione industriale. Le trasformazioni del sistema economico: le macchine e la rivoluzione industriale.
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Diritto del lavoroAppunti a cura di Franco Liso Capitolo I Dalle origini al fascismo
A - La prima fase la creazione delmercato del lavoro Dall’economia feudale alla rivoluzione industriale
Le trasformazioni del sistema economico: le macchine e la rivoluzione industriale Carbone coke dal carbon fossile La macchina a vapore di Watt (1769) I filatoi meccanici Hargreaves (1764) Arkwright (1769) La nascita della fabbrica
La forma di lavoro prevalente nella società feudale l’artigianato la CORPORAZIONE l’artigiano l’apprendista Mercato locale dei beni Il lavoro a domicilio
I limiti alle possibilità di svolgimento della attività produttiva controllata dalla corporazione
dall’artigianato alla manifattura, alla fabbrica Nei confronti dell’artigiano il capitalista nella prima fase appare nella veste di mercante che gli compra i beni da lui prodotti (cliente di un lavoratore che svolge la propria attività presso il proprio domicilio ...) nella fase successiva appare nella veste di produttore che gli compra le energie lavorative (datore di lavoro, interessato a che il lavoratore presti la sua attività presso la propria manifattura ….)
il capitalista lavoro autonomo lavoro dipendente dall’autonomia (o dalla schiavitù ) alla subordinazione. Il contratto di lavoro come schema giuridico che assicura al capitalista la disponibilità di un fattore della produzione
La funzione del diritto smantellamento della società feudale e creazione del mercato del lavoro Il proletariato La libertà di intrapresa dell’attività economica (“libertà di commercio e d’industria”) e l’abbattimento delle corporazioni Il riconoscimento della “liberté du travail, du commerce et de l’industrie” • L’ideologia dell’eguaglianza degli individui e del laissez faire • - i cittadini dispongono liberamente dei propri interessi mediante il contratto • - lo Stato cura ordine pubblico, finanze e politica estera; al resto provvede lo spontaneo funzionamento del mercato nel quale devono liberamente competere gli individui • nulla tra lo Stato ed il cittadino
Il divieto penale delle coalizioni: la legge Le Chapelier 1791 Vieta ai mastri come agli operai di mettersi d’accordo, di organizzarsi e di “emettere ordinanze o prendere decisioni … sui loro pretesi interessi comuni … Tutti i gruppi composti da artigiani, operai … o istigati da essi saranno considerati assembramenti sediziosi” Art. 1: “Il n’y a plus de corporations dans l’Etat; il n’y a plus que l’interét particulier de chaque individu et l’interét général”.
ilcontratto di lavorocome forma giuridica della mobilità di uno dei fattori della produzione: la mercificazionedel lavoro e il calcolo razionale del capitale • l’eguaglianza dei contraenti: il “liberocontratto di lavoro” • il diritto di proprietà dei mezzi di produzione substrato del potere nei confronti dei lavoratori La subordinazione al capitalista La locazione delle opere (locatio operarum)
ilcodice civile del 1865 Titolo IX Del contratto di locazione Art. 1568. Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere. Art. 1570. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede. Capo III Della locazione delle opere Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: 1. Quelle per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2. Quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3. Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.
Art. 1628 Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.
lavoratore datore di lavoro La “maschera” del libero contratto di lavoro Una eguaglianza giuridica che nasconde una diseguaglianza sociale
Lo sfruttamento delle “mezze forze” La questione sociale I movimenti socialisti e la nascita del sindacato 1892 > partito socialista 1906 > CGdL
La disciplina delle coalizioni > dalla repressione penale alla tolleranza Inghilterra 1871 Francia 1864 e 1884 Germania 1869 Italia 1889 (nuovo codice penale, Zanardelli)
lalegislazione sociale la tendenza al controllo delle conseguenze negative derivanti dallo squilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
lavoratore datore di lavoro
datore di lavoro lavoratore la tendenza al riequilibrio
Un lungo cammino verso la demercificazione…. (ma anche, soprattutto se pensiamo agli inizi della legislazione sociale, finalità di garanzia della riproduzione sociale) • La protezione del contraente debole e la limitazione dei poteri del datore di lavoro, negoziali e di gestione • in via diretta (disciplina del rapporto di lavoro) • in via mediata (attraverso il riconoscimento del ruolo dell’autonomia collettiva: lo sviluppo del sistema di relazioni industriali). • La protezione del lavoratore contro i rischi. Il trasferimento del loro costo in capo alla produzione. • Lo sviluppo del welfare.
I primi concordati di tariffa • La prima legislazione sociale • donne e fanciulli (1886, 1902, 1907) • i collegi probivirali (1893) (preavviso nel licenziamento, sciopero e sospensione del rapporto) • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898) • previdenza volontaria per invalidità e vecchiaia (1898, 1907) • lavoro nelle risaie (1907) • riposo settimanale e festivo (1907) • sussidio di maternità alle operaie (1910) • ispettori del lavoro (1912) • previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia (1919) • assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1919)
La manifattura implica la divisione del lavoro tutto ciò che prima faceva l’artigiano, a mano, lo fanno in più, dividendosi i vari compiti la produzione rimane prevalentemente affidata all’abilità manuale del lavoratore La fabbrica si crea con l’introduzione delle macchine utensili nel processo produttivo il lavoro si separa dai mezzi di produzione le operazioni eseguite dall’operaio passano alla macchina, della quale il lavoratore diviene appendice
Lo smantellamento della società feudale e la creazione del mercato del lavoro L’artigiano: dalla autonomia alla subordinazione, daproduttore(venditore di beni) a lavoratore dipendente (venditore della propria attività, del proprio “servizio”) Le parti del contratto, considerate su di un piede di uguaglianza in quanto entrambe titolari di un potere di regolazione dei propri interessi, danno luogo ad una relazione di autorità. Il capitalista, acquista per via del contratto di lavoro una posizione di potere giuridico nei confronti del lavoratore (potere direttivo, potere disciplinare, potere di licenziamento). Al maggior potere detenuto sul piano sociale si accompagna, in questo modo, una posizione di potere giuridico.
Leggendo Barassi (1901, p. 71) “… crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioè, che il creditore delle operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far valere il divieto di cui all’art. 1628. In tal modo resta libero all’altra parte di continuare o no nel rapporto locativo, poiché esso non può mai limitare il diritto proprio. Rimane dunque nulla qualunque rinuncia fatta dall’operaio di far valere il divieto dell’art. 1628: mentre si riconosce il diritto nell’altra parte di limitare la propria facoltà di opporre questo articolo….. (p. 73) …quando il locatore di opere si vincola per un periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che può essere fatta valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi è che un caso in cui a quest’ultimo tale diritto può essere negato; ed è quando egli vi abbia parzialmente rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioè per tutta la vita del locatore. …(p. 74) L’effetto del divieto è .. che se le parti danno esecuzione al contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo locativo col debito preavviso
La macchina può fare a meno dell’operaio qualificato consente l’utilizzo di donne e bambini la resistenza operaia all’introduzione delle macchine
1898 Disordini a Milano, barricate a porta Garibaldi. La repressione per opera del generale Bava-Beccaris … 80 morti …
Wedderburn, I diritti del lavoro, p. 95 “In Inghilterra il processo iniziò nel 1825, sebbene i Masters and Servants Acts, che sancivano l’illiceità penaledell’inadempimento del contratto di lavoro, non furono definitivamente abrogati fino al 1875” Il parlamento inglese introdusse dal 1871 al 1906 e modernizzò nel 1974 un esonero dalla responsabilità civile per l’effettuazione dello sciopero…