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L’europeizzazione dei rapporti collettivi. Dialogo sociale e contrattazione collettiva

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Presentation Transcript


  1. L’europeizzazione dei rapporti collettivi.Dialogo sociale e contrattazione collettiva

  2. L’eterogeneità dei sistemi di relazioni industriali e di contrattazione collettiva nei Paesi membri (le differenze sono ancora più accentuate se si considerano le relazioni industriali dei nuovi Paesi membri) – differente organizzazione del sindacalismo e dei sistemi (strutture) di contrattazione collettiva L’idea – diffusa anche nei singoli ambiti nazionali – che i fenomeni collettivi debbano essere lasciati all’autonomia delle parti sociali La naturale “resistenza” delle relazioni sindacali alla intromissione del diritto comunitario Perché?

  3. Resistenza sindacale I sindacati europei si sono, semmai, manifestati favorevoli ad interventi comunitari di tipo promozionale sui sistemi di coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese (diritti di informazione, consultazione, partecipazione)

  4. Il Trattato istitutivo (1957) L’originario silenzio del Trattato istitutivo: nessun cenno alla contrattazione collettiva né al diritto di azioni collettive ora riconosciuto dall’ art. 28 della Carta di Nizza: Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

  5. L’art. 137.6 TCEdopo Maastricht (APS) ed Amsterdam(153.5 TFUE) Esclusione dalle competenze comunitarie (oltre che delle retribuzioni) del diritto di associazione, del diritto di sciopero e del diritto di serrata Si è dubitato che l’esclusione riguardi anche la contrattazione collettiva che, anzi, potrebbe rientrare nell’espressione «rappresentanza e difesa collettivadegli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro» (art. 153.1 TFUE, lett. f)

  6. Il sindacalismo europeo • Le origini – le iniziali divisioni ideologiche (sindacati comunisti e non comunisti) • La nascita della CISL europea (confederazione dei sindacati liberi) • La costituzione della CES (1973) ad opera dei sindacati membri della CISL (ingresso nella CES della maggiori confederazioni sindacali europee, comprese quelle a maggioranza comunista. La CGIL italiana entra a farne parte nel 1989 e, a seguire, le Comisiones Obreras spagnole e la CGT francese )

  7. Confederazioni sindacali nazionali Federazioni di settore (o comitati industriali europei) La CES riunisce • ma anche: • l’Euroquadri • la FERPA (EuropeanFederationofRetired and Older People)

  8. Confederazioni nazionali delle imprese (per l’Italia, la Confindustria) Federazioni nazionali (anche di Stati non comunitari) 1) L’UNICE (Business Europe); 2) la CEEP riunisce Centro europeo delle imprese pubbliche 3) L’UEAPME(European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises)

  9. Le prime attività collettive europee(anni ’60 e ’70) orientamenti e intese comuni a volte trilaterali e spesso assunte nell’ambito dei comitati paritetici settoriali istituitinell’ambito della Commissione (in tutti i principali settori: siderurgia e miniere; trasporti stradali; agricoltura; ferrovie etc.) L’attività contrattuale SETTORIALE non hanno carattere di contratto collettivo vincolante; importanti intese comuni sono state raggiunte, all’inizio, nei settori dell’agricoltura e della zootecnia

  10. La prosecuzione dell’esperienza del dialogo sociale europeo di livello settoriale Decisione della Commissione 98/500/EC del 20 maggio 1998, che “riordina” i Comitati istituendo Comitati di settore per il dialogo sociale (Csds) Ruolo e funzioni: Come organismi consultivi sugli sviluppi economici e sociali nei vari settori delle politiche comunitarie assumono, di fatto, funzioni di tutela degli interessi settoriali presso le istituzioni comunitarie (ruolo di lobby)

  11. Il successo del dialogo sociale di settore Il numero di accordi conclusi dai Csds supera i 225

  12. Il dialogo sociale europeo: il suo sviluppo nella seconda metà degli anni ‘80 gli incontri tripartiti avviati nel 1985 a Val Duchesse anche in questo caso: • confronto e scambio di opinioni fra le parti sociali; posizioni convergenti o “pareri comuni” (non proprio contratti collettivi) • differenza dalle precedenti esperienze: non si svolgono a livello settoriale ma, piuttosto, a livello delle organizzazioni sindacali di vertice europee (CES, UNICE, CEEP) • 4 serie di incontri e 4 pareri comuni (tra il 1985 e il 1990) su: (1) la strategia della cooperazione per la crescita e l’occupazione; (2) formazione e motivazione nel lavoro; informazione e consultazione; (3) formazione di base e professionale; (4) mobilità professionale e geografica

  13. Il dialogo sociale europeo Atto Unico europeo del 1987: l’art. 118B affida alla Commissione il compito di promuovere il dialogo sociale (ora art. 155 TFUE) si riconosce il rilievo istituzionale delle riunioni tra parti sociali e Commissione e si affida a quest’ultima un ruolo di propulsione e di stimolo del dialogo sociale

  14. Il dialogo sociale europeo: sviluppi recenti Il comitato del dialogo sociale (Ces; Unice e Ceep) Il dialogo sociale come strumento di governance europea: le Comunicazioni della Commissione del giugno 2002 [Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento: COM(2002) 341 def. ] e dell’agosto 2004 [Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata. Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo: COM (2004) 557 def.]

  15. La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica) • Artt. 154 e 155 TFUE (3 e 4 dell’APS) la partecipazione delle parti sociali all’azione comunitaria (v. schema) • Il coinvolgimento sindacale: principio di sussidiarietà orizzontale (opera come criterio di riparto tra sfera d’intervento istituzionale e sfera d’intervento delle parti sociali)

  16. La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica) Il coinvolgimento sindacale: • valore CONSULTIVO(l’art. 154 prevede un doppio canale consultivo, il primo indirizzato a verificare l’opportunità dell’azione comunitaria; il secondo a verificarne il merito) • valore NORMATIVO (la contrattazione collettiva istituzionale come “risorsa regolativa” dell’ordinamento comunitario)

  17. La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica) Il coinvolgimento sindacale: quali sono i soggetti – i.e. le parti sociali – da coinvolgere? La COM (93) 600: deve trattarsi di organizzazioni confederali di settore o di categoria organizzate a livello europeo composte da organizzazioni riconosciute come parti sociali negli Stati membri, che dispongano di strutture adeguate per partecipare in modo efficace al processo di consultazione (che abbiano la capacità di negoziare accordi) – l’elenco delle organizzazioni dotate di queste caratteristiche (CES UNICE CEEP ma anche CEC – confederazione europea dei dirigenti; l’ Euroquadri; l’UEAPME – l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese) e la formula della rappresentatività cumulativa sufficiente [adottata dal Tribunale di prima istanza (TPI 17.6.1998, T-135/96)] da valutare ad opera della Commissione e del Consiglio

  18. Tribunale I grado CE, 17.6.1998 Ricorso presentato dall’associazione delle piccole e medie imprese (UEAPME) che era stata esclusa dalle consultazioni che precedettero la stipula dell’accordo quadro sui congedi parentali

  19. La contrattazione collettiva “europea” (volontaria ed autonoma) a livello di impresa – i cdd. joint texts contrattazione collettiva transnazionale svolta a livello di imprese multinazionali da parte aziendale l’attore negoziale è sempre la direzione del gruppo; da parte sindacale, l’attore varia: federazioni sindacali europee di settore; Comitati aziendali europei (CAE) da chi è svolta?

  20. La contrattazione collettiva “europea” (volontaria ed autonoma) a livello di impresa – i cdd. joint texts • I numerosi rapporti sull’attività negoziale dei CAE • il Rapporto sulla contrattazione collettiva transnazionale del 2006 (TRANSNATIONAL COLLECTIVE BARGAINING: PAST, PRESENT AND FUTURE - Final Report by E. Ales, S. Engblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdés Dal-Ré, 2006): la sottoscrizione degli accordi è spesso duplice e, in alcuni casi, persino triplice: alla sottoscrizione dei CAE si accompagnano, spesso, quelle delle federazioni di settore europee e delle federazioni nazionali

  21. La contrattazione collettiva “europea” (volontaria ed autonoma) Esiste un nesso tra la crisi della contrattazione collettiva “comunitaria” e la progressiva espansione della contrattazione collettiva “europea” autonoma? (Lo Faro, La contrattazione collettiva transnazionale. Prove di ripresa del dialogo sociale in Europa?,Giorn. dir., lav. rel. ind. 2006)

  22. Una iniziativa legislativa sulla contrattazione collettiva transnazionale? • Una direttiva? • Su quali basi giuridiche? • L’art. 115 TFUE (ex art.100): «direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno»

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