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LA CONTRATTAZIONE DOPO IL DLGS N. 150/2009. Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco. Articolo 2, comma 2 DLgs n. 165/2001(prima parte).
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LA CONTRATTAZIONE DOPO IL DLGS N. 150/2009 Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco
Articolo 2, comma 2DLgs n. 165/2001(prima parte) • “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Articolo 2, comma 2DLgs n. 165/2001(seconda parte) • Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle PA, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”.
Articolo 2, comma 3, Dlgs n. 165/2001 (prima parte) • I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis,o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”.
Articolo 2, comma 3, Dlgs n. 165/2001 (seconda parte) Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amm.vi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contr.le. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi dispesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.
Il privato datore di lavoro (art. 5 c.2) • Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
PARTECIPAZIONE SINDACALE ARTICOLO 9 DLGS N. 165/2001 • “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione”(scomparso il riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro).
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (1) • La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (2) • Individuazione dei comparti di contrattazione • 4 comparti • Rimessa alla contrattazione la durata dei contratti, la struttura contrattuale ed i livelli • Durata triennale, unificata per parte normativa ed economica • Blocco della contrattazione nel triennio 2010/2012
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (3) • Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (4) • Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis.
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (5) • Le PA non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. • Sanzione ribadita dal CCNL 1.4.1999
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (6) • In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (art. 40) (7) • A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1. • Obblighi di pubblicità e sanzioni (art. 40 bis)
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (altre norme) • Art. 40 bis Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa (revisori dei conti) • Art. 41 (potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN) • Art. 42 (diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro) • Art. 43 (rappresentatività sindacale)
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (altre norme) • Articolo 44 (nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro) • Articolo 46 (ARAN) • Articolo 47 (procedimento di contrattazione collettiva) • Articolo 47 (tutela retributiva) • Articolo 49 (interpretazione autentica, vedi anche articolo 64 su richiesta del giudice) • Articolo 50 (aspettative e permessi sindacali)
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (altre norme) ARTICOLO 45 (trattamento economico) • Materia riservata ai contratti collettivi • Parità di trattamento (ambito riservato ai CCNL) • Trattamenti accessori collegati alle performance individuali, collettive ed alle attività disagiate o rischiose • Parte prevalente l’incentivazione del merito (norma applicabile dal prossimo CCNL) • Responsabilità dirigenziale nel trattamento economico
TITOLO III DLGS N. 165/2001 (settima parte) ARTICOLO 48 (disponibilità destinate alla contrattazione e verifica) • Oneri posti a carico delle singole PA • Contratti collettivi corredati da relazione • Per le amministrazioni diverse dallo Stato l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
Le sanzioni per le illegittimità nei contratti decentrati/1 • Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono NULLE e non possono essere applicate e sono sostituire ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile • La nullità può essere accertata solo dal giudice, anche su istanza della parte datoriale. • Il datore di lavoro può sospendere cautelarmente la applicazione della clausola ritenuta nulla, informando il sindacato • Deve tentare di rinegoziare la clausola a rischio di nullità o richiedere al giudice una pronuncia di merito • Il vizio di nullità può essere eccepito da chi vi ha interesse, senza alcun termine di decadenza o prescrizione.
Le sanzioni per le illegittimità nei contratti decentrati/2 • I maggiori oneri sostenuti a carico del bilancio, potrebbero essere causa di responsabilità amministrativa • Vizi rilevabili dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti • Sono soggetti responsabili sia i componenti della delegazione trattante che i dirigenti che hanno disposto la erogazione della spesa e solo in via eventuale gli amministratori
NEGOZIALI Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Contratto integrativo Contratto integrativo su base territoriale Interpretazione autentica NON NEGOZIALI Concertazione Informazione Procedure rinforzate di informazione: consultazione, esame, incontro Le relazioni sindacali
IL CONTRATTO • Obbligo di contrattare secondo correttezza e buona fede (principio generale) • Obbligo a contrarre (materie aventi rilevanza economica): non significa obbligo di accettare le richieste sindacali, ma di non potere decidere unilateralmente. In assenza applicazione del vecchio contratto • Obbligo a contrattare (tutte le materie previste dal CCNL)
La gestione delle relazioni sindacali • Responsabilità del dirigente, che esercita poteri e capacità del privato datore di lavoro: ruolo esclusivo per le relazioni sugli atti di gestione • Contrattazione: delegazione trattante • Concertazione: flessibilità delle modalità di rappresentanza dell’ente • Informazione: a cura del dirigente
La delegazione trattante/1 • Nomina da parte della giunta • Individuazione del presidente • Composizione delle delegazione • La partecipazione dei politici (indicazioni per i piccoli comuni) • Le forme di partecipazione/assistenza • I componenti (incompatibilità con RSU)
La delegazione trattante/2 La delegazione di parte pubblica sostiene, nel confronto sindacale, gli obiettivi e le priorità definiti nelle direttive Ricerca, con correttezza, le mediazioni possibili, con il consenso dell’organo di direzione politica In particolare la delegazione può utilizzare le risorse finanziarie stabili e variabili individuate nei documenti di bilancio Ruolo fondamentale del presidente (convocazione delle riunioni e sottoscrizione della ipotesi)
RSU Soggetto unitario Si pronuncia a maggioranza Opportuno individuare un coordinatore Sostituzione per dimissioni di singoli Nuove elezioni per dimissioni collettive ORGANIZZAZIONI SINDACALI Individuate dal CCNL Immutabilità nell’arco di tempo di validità del CCNL Invitare anche se non presenti nell’ente Invito all’accreditamento I soggetti sindacali
Le materie della contrattazione integrativa/1 Norme di riferimento art. 16 ccnl 31.3.1999, art.4 ccnl 1.4.1999, cd code contrattuali (materia da revisionare dopo DLgs n. 150/2009 • criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata nell’art. 17 CCNL 99; • i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; • le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a condizioni particolarmente disagiate o a specifiche responsabilità (nelle 2 forme)
Le materie della contrattazione integrativa/2 • i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (legge 109, ICI, condono edilizio, ecc.); • completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria; • le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali;
Le materie della contrattazione integrativa/3 • Entità dei rimborsi spese per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata e eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione (telelavoro); • Contratto di SOMMINISTRAZIONE e LAVOROA TERMINE: la contrattazione integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori (produttività). Le relative risorse devono essere preventivamente individuate nel finanziamento complessivo a carico del bilancio • contratto di FL: la contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL 1/4/99, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro; (art. 3 ccnl 2000)
Le materie della contrattazione integrativa/4 • I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati (art. 6 ccnl 2000) • La correlazione tra compensi professionali (avvocatura) e la retribuzione di risultato; (art. 27 ccnl 2000) • L’indennità giornaliera per maneggio di valori di cassa ; l’importo, stabilito in sede di contrattazione integrativa, può variare da un min. di € 0,52 a un max di € 1,55; (art. 36 ccnl 2000)
Le materie della contrattazione integrativa/5 • Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale; compenso previsto: € 30 (art. 37 ccnl 2000) • Gli incentivi economici per le attività ulteriori (rispetto a quelle definite nel calendario scolastico) del personale educativo degli asili nido e docente (artt. 30, 31 e 32 ccnl 2000) • Gli incentivi di produttività a favore dei messi notificatori (art. 54 ccnl 2000)
La durata della contrattazione integrativa • Stesso periodo del contratto nazionale • Blocco per il periodo 2010/2012 ? • Si può, non si deve, negoziare annualmente per l’utilizzo delle risorse, per le verifiche e per quegli istituti per i quali occorre • Evitare la contrattazione in ritardo ed in sanatoria: se del caso allungare il periodo di validità del contratto fino a farlo diventare quadriennale
Le trattative/1 • Presentazione della piattaforma sindacale • La formulazione della direttiva da parte della giunta: linee fondamentali di politica del personale che il datore di lavoro pubblico intende perseguire e priorità • Indicazione delle risorse disponibili, che non formano materia di contrattazione
Le trattative/2 • Non opportuna la redazione di verbali • La redazione di ipotesi di contratto da parte dell’ente • Necessità di corrette convocazioni e di corretta conduzione del confronto • Evitare riunioni “privilegiate” • Problema dei “tavoli separati”
Le trattative/3 • Lo svolgimento al di fuori dell’orario di lavoro • La quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata appartiene all’ente: i vincoli del DL 78 alla riduzione obbligatoria per la diminuzione dei dipendenti ed eventuale per rispettare il tetto alla spesa per il personale • Specificare la distinzione tra parte stabile e parte variabile • Progressioni orizzontali (vincoli del DLgs 150/2009 e del DL 78/2010)
Le trattative/4 • Interessi diversi rappresentati nella contrattazione decentrate • La delegazione trattante di parte pubblica rappresenta l’interesse degli enti • Predisposizione da parte dell’ente della bozza di contratto • Firma della ipotesi di contratto
Le trattative/5 • Occorre la firma della delegazione trattante di parte pubblica e dei soggetti sindacali • Per la parte pubblica firma il presidente della delegazione trattante • Firmano sia le RSU che le organizzazioni • Mancanza di regole certe in caso di dissenso • Possibile la adesione successiva: tutti devono essere chiamati alla riunione per la firma della intesa
Le trattative/6 L’ipotesi di contratto viene inviata ai revisori con la relazione tecnico finanziaria e con quella illustrativa che dovrebbe contenere: • La illustrazione delle direttive ricevute • La illustrazione delle regole concordate • La coerenza delle regole con le direttive • La illustrazione e quantificazione delle risorse disponibili (stabili e variabili) • La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono contenuti nell’ambito delle risorse • Contenuti ulteriori previsti dal DLgs 150/2009
Le trattative/7 • Verifica da parte dei revisori dei conti • Si ritorna alla contrattazione in caso di rilievi dei revisori dei conti • Autorizzazione giuntale alla sottoscrizione • Dopo la autorizzazione della giunta può essere sottoscritto il contratto decentrato • In assenza della sottoscrizione non nasce il contratto decentrato
La quantificazione del fondoRisorse stabili/1 • Art. 14, comma 4, del CCNL 1/4/1999: riduzione del 3% dello straordinario • Art. 15 CCNL 1/4/1999 lettere:a) art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2 già destinate pers. ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni dell’area delle p. o.b) risorse aggiuntive destinate all’anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti incremento delle spesef) risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, c. 3 D.lgs. n. 29/93g) risorse già destinate per l’anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista dal CCNL 1996h) indennità di Lire 1.500.000 di cui all’art. 37, c. 4 CCNL 1995i) quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favorej) un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenzal) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioniArt. 15 comma 5: per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche
La quantificazione del fondoRisorse stabili/2 • Art. 4 del CCNL 5/10/2001:c. 1) incremento risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 2001 di un importo pari al 1,1% del monte salari anno 1999c. 2) integrazione risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000Art. 28 del CCNL 5/10/2001Trattamento economico accessorio in godimento da parte dei dipendenti di altre PA trasferiti a seguito di decentramento della gestione di funzioni amministrativeArt. 32 CCNL del 22/1/2004:c. 1) incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 0,62% monte salari anno 2001c. 2) incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 0,50% monte salari anno 2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% della entrata correnteArt. 4 CCNL 9.5.2006 • Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell’anno 2005Art. 8 CCNL 11.4.2008 • Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 negli enti in cui il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell’anno 2007 ed in cui siano stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il personale • TOTALE RISORSE STABILI A CUI SONO DA SOTTRARRE QUELLE GIA’ UTILIZZATE • AGGIUNGERE LO 0,20% del monte salari 2001 per il finanziamento delle alte professionalità
Risorse variabili/1 Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lettere: d) somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza) (come modificata dall’articolo 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001) k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 (ivi comprese le risorse di cui all’articolo 4, comma 3 del CCNL 5.10/2001) m) eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
Risorse variabili/2 Art. 15, comma 2: in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al c. 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza (sulla base del comma 4 tali importi possono essere resi disponibili da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione se tali somme provengono da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero sono destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità Art. 15, comma 5: per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività Art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999: somme non utilizzate nell’esercizio precedente Art. 54 CCNL 14/9/2000: quota parte rimborso spese per notificazione atti dell’amministrazione finanziaria
Decurtazioni del fondo L’importo “teorico” calcolato per l’anno 2003 e per gli anni successivi deve essere decurtato dei seguenti valori: a) Le somme destinate a corrispondere gli incrementi per progressioni economiche b) Le somme destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, negli enti con dirigenza, confluite anch’esse nel relativo “fondo” ex art 17, lett. c) e, negli enti senza dirigenza, le risorse prima corrisposte a titolo di trattamento accessorio ai titolari di posizione organizzativa c) Le risorse usate per la prima riclassificazione del personale (1.4.1999) c) Le somme utilizzate per corrispondere l’incremento della indennità per il personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, comma 7, ccnl 14.9.2000 d) Il trattamento economico accessorio del personale Ata
Le variazioni della parte stabile del fondo • Le progressioni determinano la decurtazione delle risorse stabili • Le cessazioni e le progressioni verticali determinano la reintegrazione delle risorse stabili per le progressioni • Le cessazioni determinano la reintegrazione del fondo per la ria e per gli assegni personali • Gli aumenti del CCNL per le progressioni economiche sono finanziate dal bilancio e non dal fondo • La riduzione prevista dal DL 78/2010 in caso di diminuzione del numero dei dipendenti
Mancata stipula del contratto • Parti normative: l’ente riacquista piena autonomia decisionale • Parti economiche: vincolante il contratto • Applicabilità delle clausole del precedente contratto ove compatibili e non aventi una durata temporalmente predeterminata • Non progressioni verticali né istituti del CCNL 2004, si ad erogazione indennità turno, reperibilità, rischio etc • La nuova previsione del Dlgs 150: non applicabile fino al nuovo CCNL
Indice dei temi del contratto decentrato • DISPOSIZIONI GENERALI • TRATTAMENTO ECONOMICO • COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ • PARTICOLARI TIPI DI RAPPORTO • DISPOSIZIONI PARTICOLARI • POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO
Disposizioni generali • Premessa politica (spirito e finalità del contratto) • Ambito di applicazione e durata (quadriennio, applicazione anche ai dipendenti a tempo determinato, applicazione al personale comandato e distaccato)
Trattamento economico/1 • Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili (previa quantificazione effettuata dall’ente) • Criteri generali di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi (tenere conto dei vincoli fissati dai CCNL)
Trattamento economico/2 • Criteri generali delle metodologie di valutazione (le metodologie sono oggetto di concertazione) • Completamento ed integrazione dei criteri per le progressioni economiche (sulla base dei vincoli posti dal CCNL, senza definire il numero delle progressioni né fissare il tetto per ogni categoria; non sono un diritto