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I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Polo del welfare. Unico interlocutore per i servizi di previdenza e assistenza dopo l’integrazione di attività e funzioni dell’Inpdap e dell’Enpals. MEDIATO - Torino, giugno 2014. Le Prestazioni Inps. Welfare pubblico (ex Inpdap).

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Presentation Transcript


  1. I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Polo del welfare Unico interlocutore per i servizi di previdenza e assistenza dopo l’integrazione di attività e funzioni dell’Inpdap e dell’Enpals MEDIATO - Torino, giugno 2014

  2. Le Prestazioni Inps Welfare pubblico (ex Inpdap) • Previdenziali • Vecchiaia • Vecchiaia anticipata • Inabilità • Assegno Ordinario Invalidità • Superstiti • Supplementare • Sostegno al reddito • Maternità • Malattia • Disoccupazione • Cassa Integrazione Guadagni • Prestazioni familiari • Altre prestazioni • Assistenziali • Assegno Sociale • Invalidità Civile

  3. Assegno di maternità dei Comuni Le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, legge 448 del 1998, articolo 66, con effetto dal 1.1.1999, ha introdotto l’assegno maternità dei Comuni. Tale istituto è oggi disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

  4. Assegno di maternità dei Comuni L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso spetta la differenza). Il beneficio viene anche riconosciuto per ogni figlio minore in adozione o affidamento preadottivo (maggiorenne nel caso di adozioni o affidamenti internazionali).

  5. Assegno di maternità dei Comuni Possonopresentare domanda le madri: E’ necessario essere cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine extracomunitarie con il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex permesso di soggiorno).

  6. Assegno di maternità dei Comuni Il reddito per ottenere l’assegno di maternità deve essere certificato tramite ISE vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore in famiglia). Per l’anno 2014 il valore dell’ISE è pari a: 35.256,84 Per nuclei familiari composti da tre componenti e le nascite, o gli affidamenti preadottivi e le adozioni, per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2014

  7. Assegno di maternità dei Comuni L’importo dell’assegno mensile di maternità , spettante nella misura intera, per le nascite dal 1.1.2014 al 31.12.2014, gli affidamenti preadottivi e le adozioni, è pari a euro 338,21 mensili per cinque mensilità e quindi ad un valore complessivo di euro 1691,05.

  8. Assegno di maternità dei Comuni Domanda e termini presentazione La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

  9. Assegno di maternità dei Comuni Non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

  10. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori Istituito con la legge 448 del 1998, articolo 65, con effetto dal 1.1.1999, è un nuovo intervento di sostegno per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

  11. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori Ne hanno diritto i nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, che nell’anno 2014, anche solo per un mese, hanno avuto tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.

  12. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori I nuclei familiari non devono superare, per l’anno 2013, i seguenti importi ISE (rilevati dall'attestazione ISEE): • € 23.607,97 annui se il nucleo familiare è composto da 4 componenti; • € 25.384,91 annui se il nucleo familiare è composto da 5 componenti; • € 28.431,10 annui se il nucleo familiare è composto da 6 componenti; • € 31.731,14 annui se il nucleo familiare è composto da 7 componenti; • € 34.777,33 annui se il nucleo familiare è composto da 8 componenti.

  13. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2015. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE, da cui risulta la situazione economica del nucleo familiare. Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga con accredito sul conto corrente bancario o postale con assegni con cadenza semestrale.

  14. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori L’importo dell’assegno mensile per gli aventi diritto nel 2014 è pari, nella misura intera, a euro 141,02 mensili per tredici mensilità.

  15. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori La vigente normativa assegna ai Comuni la potestà concessiva dell’assegno e all’Inps la funzione di ente pagatore, sulla base dei dati forniti dai Comuni. Il pagamento, quindi, è un atto di esecuzione del provvedimento concessivo dell’ente locale, emanato in esito ad una sua autonoma e positiva valutazione delle domande presentate dagli interessati. Resta, quindi, esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame e l’Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune, per quanto non in linea con il dettato Ministeriale.

  16. Assegno al nucleo familiare con tre figli minori Il secondo aspetto da evidenziare concerne il fatto che ai Comuni è assegnata la potestà di revoca dell’assegno, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvede poi l’Inps. «presupposto formale dell’azione di recupero da parte dell’Inps è comunque il provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune, che, contestualmente alla comunicazione all’Inps, dovrà fornire notizia della revoca stessa all’interessato. Detto provvedimento di revoca deve quindi precedere l’azione di recupero anche nel caso in cui l’esistenza dell’indebito sia stata rilevata a cura dell’Inps stesso».

  17. FINE PRESENTAZIONE Presentazione a cura di Giuseppe Nastro giuseppe.nastro@inps.it Responsabile Agenzia Inps di Carmagnola (TO)

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