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LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’

LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’. A cura di Anna Suriano. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita‘).

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LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’

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Presentation Transcript


  1. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ A cura di Anna Suriano

  2. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 • (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita‘)

  3. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Requisiti per il diritto al congedo di maternità requisiti accertato stato di gravidanza in genere rapporto di lavoro con corresponsione in atto della relativa retribuzione NESSUN particolare requisito contributivo o lavorativo ad eccezione dei domestici e degli operai agricoli a tempo determinato (OTD)

  4. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Periodi indennizzabili per congedo di maternità precedenti la data presunta del parto 2 mesi 2 mesi ? eventuale periodo che intercorre tra le date successivi la data effettiva del parto Recupero giorni parto prematuro 3 mesi precedente la data presunta del parto 1 mese Flessibilità Recupero giorni parto prematuro 4 mesi successivi la data effettiva del parto di interdizione anticipata o prorogata (fino a 7 mesi dopo il parto) disposti dalla Direzione Provinciale del Lavoro periodi

  5. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ INTERDIZIONE ANTICIPATA O PROROGATA E’ necessario il provvedimento del Servizio Ispettivo della DPL attestante l’esistenza di: a) Gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose b) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli c) Lavori faticosi, pericolosi e insalubri con impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni • L’interdizione dal lavoro decorre: • dalla data di inizio astensione nell’ipotesi a); • dalla data del provvedimento di interdizione nelle ipotesi b) e c)

  6. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’ • Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro: • dal mese precedente la data presunta del parto (anziché dai due mesi precedenti) • e nei 4 mesi successivi al parto (anziché nei 3 mesi successivi) attestino l’assenza di condizioni pregiudizievoli per la gestante e per il nascituro a condizione che il certificato medico del ginecologo del S.S.N. (o con esso convenzionato) e del medico aziendale, ove previsto: siano acquisiti dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gestazione

  7. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ PARTO PREMATURO Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto In caso di interdizione prorogata, i giorni non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine dei mesi di proroga. Se il parto prematuro è avvenuto durante l’interdizione anticipata dal lavoro spettano, dopo il parto, i soli giorni di congedo “ordinario” (5 mesi) e non quelli di interdizione non goduti prima del parto.

  8. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Interruzione della gravidanza avvenuta prima di 180 giorni dall’inizio della gestazione si considera aborto spetta il trattamento di malattia Interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione si considera parto a tutti gli effetti spetta il trattamento di maternità l’inizio della gestazione si colloca 300 giorni prima della data presunta del parto

  9. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Decesso del nato bambino nato morto sussiste il diritto per la lavoratrice alle prestazioni economiche per i 3 mesi successivi alla data del parto bambino deceduto successivamente al parto ed anche per i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto

  10. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ DOCUMENTAZIONE CONGEDO DI MATERNITA’ all’INPS in modalità telematica domanda della lavoratrice In duplice copia al datore di lavoro in forma cartacea certificato medico attestante la data presunta del parto da consegnare all’INPS in busta chiusa dal servizio medico legale della ASL rilasciato oppure da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). in caso di interdizione anticipata o prorogata lavoratrice provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro la quale provvederà a notificare il provvedimento a datore di lavoro INPS

  11. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ DOCUMENTAZIONE DOPO IL PARTO certificato di nascita da consegnare al datore di lavoro generalità del bambino dichiarazione sostitutiva da inoltrare all’INPS attestante generalità della richiedente rapporto parentela madre-figlio entro il termine ordinatorio di 30 giorni

  12. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Lavoratrici dipendentiCongedo di maternità in caso di adozione o affidamento... ( legge 184/1983 - art. 26 T.U. ) rapporto di lavoro con corresponsione in atto della relativa retribuzione età del bambino non superiore ai 18 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento condizioni idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che comprovi l’adozione o l’affidamento l’astensione spetta a domanda Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla documentazione (Adozione o affidamento preadottivo nazionale) per 5 mesi Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla documentazione. Può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. (Adozione o affidamento preadottivo internazionale) per 3 mesi Entro 5 mesi dalla data di affidamento.

  13. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Misura dell’indennità per congedo di maternità( artt. 22 e 23 T.U.) 80% della retribuzione media globale giornaliera nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale percepita immediatamente precedente il mese o la settimana nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro

  14. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Conservazione del diritto all’indennità per congedo di maternità (art. 24, comma 1, T.U.) L’indennità spetta per tutto il periodo di congedo obbligatorio anche se, nel frattempo, il rapporto di lavoro viene meno per: cessazione attività aziendale presso cui la lavoratrice è addetta scadenza del contratto a termine ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta licenziamento per giusta causa a seguito di colpa grave (Corte Cost. 405/2001)

  15. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Conservazione del diritto in caso di lavoratrici sospese o disoccupate (art. 24 T.U. - circ. 4/2006) • LAVORATRICI SOSPESE • ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE • CESSATE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA Da più di 60gg Da non più di 60gg Normale trattamento economico a condizione che alla data di inizio del congedo di maternità si trovino in godimento, anche solo teorico, dell’indennità di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) o di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) oppure di mobilità. Normale trattamento economico di maternità obbligatoria • Non costituiscono ipotesi di sospensione dal lavoro le seguenti assenze: • malattie o infortuni sul lavoro indennizzati dai rispettivi enti previdenziali • congedo parentale o per malattia del figlio • assenza fruita per accudire minori in affidamento

  16. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Conservazione del diritto in caso di lavoratrici sospese o disoccupate (art. 24 T.U. - circ. 4/2006) LAVORATRICI CESSATE DALL’ATTIVITÀ AVORATIVA DA PIÙ DI 60 GIORNI all’inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto non in godimento dell’indennità di disoccupazione se In quanto e, nel biennio che precede l’inizio del congedo di maternità, risultino 26 contributi settimanali per la maternità nell’ultimo biennio hanno effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione

  17. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Cessazione del contratto durante il periodo di interdizione anticipata e/o prorogata oppure prima del provvedimento (circ. 50/2005) Indennità erogabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a condizione che non siano decorsi più di 60 gg. tra cessazione del rapporto e inizio interdizione anticipata Provvedimento unico o più provvedimenti senza soluzione di continuità Art.17 lett. a) Indennità erogabile a condizione che non siano decorsi più di 60 gg tra cessazione rapporto e il singolo provvedimento di interdizione Più provvedimenti con soluzione di continuità Occorre l’attualità del rapporto di lavoro: indennità non erogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro Art.17 lett.b) e c)

  18. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ CONGEDO DI PATERNITA’ (ART. 28 T.U.) Al padre lavoratore è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro per la durata del congedo di maternità post partum che sarebbe spettato alla madre, anche nonlavoratrice in caso di: In caso di adozione o affidamento il congedo può essere richiesto dal padre in caso di rinuncia espressa da parte della madre lavoratrice dipendente • morte della madre • grave infermità (circ. min. 89/1987) • abbandono • esclusivo affidamento del figlio Per i periodi di congedo al padre spetta l’indennità pari all’80% della retribuzione

  19. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U. ) Hanno diritto alla prestazione economica per astensione facoltativa Dipendenti di datori di lavoro privati (operai e impiegati) Apprendisti Soci lavoratori di cooperativa Lavoratori agricoli ( OTI e OTD) Dirigenti (circ. 76/2006) il diritto viene meno con la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro

  20. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Chi non ne ha diritto CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U. ) NON SPETTA Disoccupati o sospesi Lavoratori domestici Lavoratori a domicilio

  21. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Diritto CONGEDI PARENTALI DIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U.) Il diritto del genitore di astenersi dal lavoro è un diritto autonomo ed è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. il padre, lavoratore dipendente, ha diritto al congedo anche se la madre non ne ha diritto Madre e padre possono usufruire del congedo anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa

  22. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ DURATA CONGEDI PARENTALIDIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U.) In generale il periodo massimo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a: entro i primi 8 anni dalla nascita del bambino 10 mesi elevabili a 11 se il padre lavoratore si assenta per un periodo non inferiore a 3 mesi il limite massimo individuale fruibile dallo stesso è elevato a 7 mesi

  23. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ DURATA: limite individuale CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U. ) 6 mesi frazionati o continuativi per la madre Limite massimo individuale fruibile da ciascun genitore 6 mesi (elevabili a 7) frazionati o continuativi per il padre lavoratore 10 mesi frazionati o continuativi in caso di “genitore solo” (circ. 8/2003)

  24. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Requisiti CONGEDI PARENTALIDIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U.) per la madre rapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativa vivenza del nato per il padre rapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativa vivenza del nato

  25. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Indennità per congedo parentale dipendenti(art. 34 T.U. - circ. 109/2000 e 8/2003) della retribuzione media globale giornaliera percepita nelle 4 settimane (per le operaie), nel mese (per le impiegate) precedenti il periodo nel corso del quale ha inizio ciascun periodo di astensione facoltativa dal lavoro richiesta 30% Senza limiti di reddito Con limiti di reddito Fino al 3° anno di età del bambino per i periodi eccedenti i sei mesi e per qualsiasi periodo richiesto tra i 3 e gli 8 anni fino al 3° anno di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi

  26. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ (circ. n. 16 del 04/02/2008) Congedo parentale in caso di adozione o affidamento dipendenti (artt. 36 e 37 T.U.) Sei mesi tra i due genitori al 30% senza limiti di reddito; l’ulteriore periodo fino ad un max di 11 mesi tra i due genitori con condizione di reddito Congedo fruito entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia Il congedo viene riconosciuto solo fino al 18° anno di età anche se richiesto per un periodo che termina successivamente a tale data Sia i sei mesi (o quanto resta di essi) che l’ulteriore periodo fino a 11 mesi tra i due genitori, è retribuito a condizione di reddito Congedo fruito tra i 3 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia

  27. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Limite di reddito (circ. 109/2000) CONGEDI PARENTALIDIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U.) Il reddito individuale da considerare è quello dell’anno in corso all’inizio del congedo; per i periodi di congedo “a cavaliere” tale reddito rimane valido anche oltre il 31 dicembre Reddito< il trattamento minimo di pensione x 2,5 Si considera il reddito assoggettabile a IRPEF, al lordo delle deduzioni e detrazioni ed al netto dei contributi previdenziali esclusi: la prestazione, la rendita della casa, trattamenti di fine rapporto, redditi esenti o soggetti a tassazione separata

  28. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Documentazione CONGEDI PARENTALIDIPENDENTI(artt. 32 e ss. T.U.) Domanda del Genitore da presentare prima della fruizione del congedo parentale all’azienda in forma cartacea all’Inps in modalità telematica Per i periodi indennizzabili in ragione del limite di reddito occorre la dichiarazione di redditi presunti, con necessità di successiva dichiarazione definitiva Diversamente sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data della domanda

  29. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Documentazione ulteriore in caso di adozione o affidamento CONGEDI PARENTALI • Adozioni nazionali ( L. 184/1983) • Copia del provvedimento rilasciato dal Tribunale dei minori comprovante l’adozione o l’affidamento del bambino • Provvedimento attestante la data di effettivo ingresso • del minore in famiglia • Adozioni o affidamenti preadottivi internazionali ( L. 184/1983) • Provvedimento di adozione o affidamento del giudice straniero (da convalidare a cura del giudice italiano) che, in genere, legittima l’affidamento preadottivo • Provvedimento del giudice italiano di convalida dell’adozione internazionale • Provvedimento attestante la data di ingresso del minore

  30. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO LAVORATORI DIPENDENTI ( artt.. 39 e ss. T.U.) alla lavoratrice madre anche adottiva riposi giornalieri permessi orari retribuiti • nel primo anno di vita del bambino ( figlio biologico) • nel primo anno dall’ingresso in famiglia ( figlio adottato/affidato) durante l’orario di lavoro 1 ora di permesso meno di 6 ore orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto 2 ore di permesso 6 ore e più fruibili anche separatamente

  31. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Misura indennità per riposi giornalieri RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI 2 ore di permesso Indennità pari all’intera retribuzione spettante per le ore non lavorate 1 ora di permesso

  32. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Estensione dei riposi al padre (art. 40 T.U.) RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI Se i figli sono affidati al solo padre I permessi retribuiti giornalieri spettano al padre: In alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga Se la madre è lavoratrice non dipendente (cioè autonoma) assicurata per la maternità presso l’Inps o altra Cassa Il padre non può fruire dei riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre o nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro. Morte o grave infermità della madre Madre casalinga

  33. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Parto plurimo RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI Nel caso di parto plurimo (due o più nati) le ore di permesso giornaliere (2 o 1) sono raddoppiate. Il padre ha diritto sia alle ore aggiuntive (in caso di madre lavoratrice dipendente) sia al raddoppio Nel caso di parto plurimo le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre

  34. LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’ Modulistica RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATRICE MADRE : Solo istanza al datore di lavoro LAVORATORE PADRE : Modello IND.MAT.P da consegnare all’INPS e al datore di lavoro.

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