1 / 42

Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936. Legge 136 del 5 aprile 1908 Regio Decreto Legge 15/10/1925 n. 2033 Regio Decreto Legge 27/09/1936 - XIV. De Felici (responsabile dell`agenzia delle Dogane). Definizione di olio in base alla Legge 136/1908. Olio di oliva

callie
Download Presentation

Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Etichettatura e Lotta alle frodi: normativa dal 1900 al 1936 Legge 136 del 5 aprile 1908 Regio Decreto Legge 15/10/1925 n. 2033 Regio Decreto Legge 27/09/1936 - XIV De Felici (responsabile dell`agenzia delle Dogane)

  2. Definizione di olio in base alla Legge 136/1908 • Olio di oliva • Oli miscelati

  3. Norme per la commercializzazione in base alla Legge 136/1908 Indicazione con scritte a caratteri ben visibili apposte esternamente ai locali di fabbricazione, deposito e vendita e sui recipientiqualità dell’olio, se olio di oliva genuino o miscelato con olio di semi

  4. R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033 Repressione frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari Art.20 il nome di “olio” o “olio di oliva” è riservato al prodotto della lavorazione dell’oliva (olea europaea) senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura. Art.23 E’ vietato preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili.

  5. R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033 Repressione frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari Gli oli commestibili diversi dall’olio di oliva dovranno essere posti in vendita con la denominazione di “olio di seme”. Tale denominazione dovrà comparire nei luoghi di vendita e sui recipienti che li contengono.

  6. R.D.L. 27 settembre 1936 – XIV Classificazione degli oli di oliva Acidità in acido oleico Olio sopraffino vergine di oliva < 1,2% Olio fino di oliva < 2,5% Olio di oliva < 4% Olio di oliva rettificato A (da oli lampanti) Olio di oliva rettificato B (da oli di sansa di oliva)

  7. Dalla normativa nazionale alla prima regolamentazione comunitaria Legge 1407 del 13/11/1960: nuova classificazione degli oli di oliva Acidità • Olio extra vergine di oliva < 1% • olio sopraffino vergine di oliva < 1,5% • olio fino vergine di oliva < 3% • olio vergine di oliva < 4% • olio di oliva lampante > 4%

  8. Regolamento del Consiglio 136/66: Attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi Art.35: gli Stati membri adottano per gli scambi intracomunitari e con i paesi terzi le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e di sansa di oliva previsti nell’allegato del presente regolamento

  9. Allegato Reg. CEE 136/66 Acidità in acido oleico • Olio extra vergine di oliva < 1% • olio di oliva vergine < 2% • olio di oliva < 1,5% • olio di sansa di oliva < 1,5%

  10. Regolamento CEE 2568/91 Introduzione dell’esame organolettico nelle analisi degli oli di oliva vergini

  11. D.O.P. - I.G.P. (Reg. 2081/92 e Reg. 2082/92) Prodotti da Agricoltura Biologica (Reg. 2092/91) Protezione comunitaria legata al territorio

  12. Classificazione degli oli in vigore dal 1/11/2003 Reg. CE 1513/2001 Acidità • Olio extra vergine di oliva < 0,8% • olio di oliva vergine < 2% • olio di oliva < 1% • olio di sansa di oliva < 1,%

  13. Legge 27 gennaio 1968 n.35 Normeper il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi

  14. Art.7 1- Gli oli di oliva commestibili destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. 2- La disposizione non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.

  15. 3 - Gli oli di oliva commestibili fino a 10 litri devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali seguenti espresse in litri: 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00; 10,00.

  16. ETICHETTATURA Direttiva 79/112/CEE Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

  17. ETICHETTATURA Definizione art.1 Insieme di menzioni, indicazioni marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare, che figurano su un imballaggio o su un’etichetta, su un dispositivo di chiusura, cartelli, anelli o fascette legate al prodotto medesimo

  18. ETICHETTATURA Definizione art.2 L’Etichettatura e le modalità di realizzazione devono essere tali da non indurre in errore l’acquirente specialmente per: le caratteristiche in generale e in particolare la natura,l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.

  19. ETICHETTATURA Definizione (Direttiva 79/112/CEE) art.3 Indicazioni obbligatorie: -Denominazione di vendita; -Quantitativo netto; -Termine minimo di conservazione; -Condizioni particolari per la conservazione; -Nome o ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante del confezionatore o del venditore. art. 5 La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia

  20. ETICHETTATURA Definizione (Direttiva 79/112/CEE) art.8 la quantità è espressa in unità di volume; art.9 Termine minimo di conservazione: è la data fino alla quale il prodotto conserva le proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

  21. Direttiva 86/1997/CEE che ha modificato la Direttiva 79/112/CEE) Riduce le deroghe nazionali in materia di etichettatura contenute nella direttiva 79/112/CEE

  22. Direttiva 89/395/CEE Che modifica la direttiva 79/112/CEE

  23. Direttiva 89/396/CEE Relativa alle diciture che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. In questa Direttiva viene introdotta la lettera “L” per indicare il lotto di riferimento

  24. Decreto Legislativo 109/92 del 27 gennaio 1992 In attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e modifica anche La legge n. 35 del 1968

  25. Legge 3 agosto 1998, n. 313 Art.1 Etichettatura di origine dell’olio extravergine di oliva, vergine e dell’olio di oliva. 1.L’olio extravergine di oliva, l’olio di oliva vergine e l’olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi che condizionati con le diciture “prodotto in Italia” o “fabbricato in Italia”, made in Italy, relativamente all’origine, solo se l’intero ciclo di raccolta, produzione,lavorazione e condizionamento si è svolto sul territorio nazionale

  26. Reg. 2815/98 della Commissione Del 22 dicembre 1998 Art.1 La designazione dell’origine dell’olio extravergine di oliva e dell’olio vergine di oliva è facoltativa sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri. La designazione dell’origine è vietata per gli oli di oliva e di sansa di oliva

  27. Art.2 La designazione dell’origine riguarda una zona geografica e può indicare soltanto: Una zona geografica la cui denominazione è stata registrata (DOP-IGP) Uno Stato membro La Comunità europea Un paese terzo

  28. Art.3 Per gli oli che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta la designazione dell’origine deve essere effettuata in base al reg. CEE 2081/92 Negli altri casi l’origine è data dalla zona geografica nella quale l’olio extravergine di oliva o vergine di oliva è stato ottenuto Nel caso di tagli di oli extravergini di oliva che provengono per più del 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, l’origine prevalente può essere indicata a condizione che sia seguita dalla menzione “selezione di oli di oliva extra o vergini ottenuti in percentuale superiore al 75% in…..

  29. Ai sensi del presente paragrafo un olio di oliva extravergine di oliva o vergine di oliva si considera ottenuto in una zona geografica unicamente se l’olio è stato estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona Art.4 L’ olio di oliva extravergine di oliva o vergine di oliva la cui origine è designata conformemente all’art.3, sono condizionati in impianti situati nel territorio dello Stato membro possono chiedere il riconoscimento e l’identificazione alfanumerica se Dispongono di impianti di condizionamento Se si impegnano ad effettuare controlli documentali in applicazione del regolamento

  30. Reg.CE n.2152/2001 del 31 ottobre 2001 Che modifica il regolamento (CE) 2815/98 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva all’art.3 il paragrafo 2 è sostituito da un nuovo testo.

  31. Reg.CE n.1019/2002 della Commissione Relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva Art.1 Ai sensi del regolamento per “commercio al dettaglio” si intende la vendita al consumatore finale Art.2 Gli oli sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di 5 litri. Tali imballaggi sono provvisti di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichettatura conforme alla disposizioni degli articoli 3 e 6.

  32. Art.3 L’etichetta degli oli di cui all’art.1 oltre alla denominazione di vendita conformemente all’art.35 del reg. 136/66 reca a caratteri chiari e indelebili l’informazione seguente sulla categoria di olio: • Per l’olio extravergine di oliva: • “olio di oliva di qualità superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;

  33. b) Per l’olio vergine di oliva: “olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”; c) Per l’olio di oliva- composto da oli raffinati e da oli d’oliva vergini: “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;

  34. d) Per l’olio di sansa oliva: “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”; Oppure “olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”;

  35. Art.5 Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’art.1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi: • L’indicazione “prima spremitura a freddo”è riservata agli oli vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

  36. b) L’indicazione “estratto a freddo”è riservata agli oli vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive; c) Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) 2568/91

  37. d) L’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo,dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto stabiliti a norma del regolamento (CEE) 2568/91

  38. Art.6 Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all’art.1, par. 1, in una miscela di olio di oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini,immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela in questione è la seguente:”Miscela di oli vegetali ( o i nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva”, seguita immediatamente dalla percentuale di olio di oliva nella miscela.

  39. La presenza dell’olio di oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50%. ------------------------------------- L’art. 2 è stato modificato con il reg. (CE) 1964/2002 rinviando la data di entrata in vigore dal 1 novembre 2002 al 1 novembre 2003

  40. Indicazioni da riportare in etichetta • Obbligatorie: • Denominazione di vendita • Nome e sede del produttore o del confezionatore o del venditore • Sede dello stabilimento di produzione e confezionamento • Volume nominale del prodotto • Lotto • Termine minimo di conservazione

  41. Facoltative: Etichetta nutrizionale Le modalità di conservazione La designazione dell’origine Indicazione di carattere ambientale

  42. etichetta Origine di geografica Denominazione di vendita contro etichetta Nome della ditta produttrice ed imbottigliatrice e sede stabilimento Denominazione di vendita Contenuto espresso in litri Origine geografica Data di produzione Etichetta nutrizionale Lotto di produzione Termine minimo di conservazione Indicazione derivante da norme ambientali

More Related