1.28k likes | 1.47k Views
Le Sponsorizzazioni nell’Ente Locale. dr. Davide Benintende – riproduzione riservata – diritto d’autore L. 633/41, artt. 2575 e ss. c.c. DEFINIZIONI. (dottrina)
E N D
Le Sponsorizzazioni nell’Ente Locale dr. Davide Benintende – riproduzione riservata – diritto d’autore L. 633/41, artt. 2575 e ss. c.c.
DEFINIZIONI • (dottrina) • Spondorizzazione: forma di pubblicità con la quale l’impresa mira, non a decantare i propri prodotti invitando direttamente i consumatori all’acquisto, ma a diffondere il proprio marchio • (Camera Commercio Internazionale) • ogni comunicazione per mezzo della quale uno sponsor fornisca contrattualmente un finanziamento o un supporto di altro genere, al fine di associare positivamente la sua immagine, la sua identità, i suoi marchi, prodotti o servizi ad un’evento, un’attività, un’organizzazione o una persona da lui sponsorizzati
LA DISCIPLINA CIVILISTICA • Contratto di sponsorizzazione • combinato disposto artt. 1322, 1350 e 1174 c.c.: • contratto atipico a forma liberadi natura patrimoniale a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) • in forza del quale : • lo sponsorizzato (o "sponsee") si obbliga a consentire ad altri (lo "sponsor") l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome • per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato dietro corrispettivo
LA DISCIPLINA CIVILISTICA • - che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente • Elementi caratteristici della sponsorizzazione: • atipicità • forma libera • natura patrimoniale • sinallagma (prestazioni corrispettive) • Differenza rispetto le forme di pubblicità diretta: • idoneità della forma di comunicazione a veicolare l’immagine del marchio dello sponsor senza fare ricorso al messaggio promozionale classico • Carattere distintivo: rinvenibile nella forma di comunicazione attraverso la quale il marchio viene diffuso studiata in base al target di riferimento
Ulteriore definizione L. n. 223 / 1990 (spettacoli televisivi e radiofonici): • - ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità • - proveniente da terzi • - allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, • - ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE • ELEMENTI • La qualificazione delle parti contraenti • L’oggetto del contratto • La durata del contratto • L’indicazione analitica degli impegni assunti dallo sponsor • La definizione dei rapporti tra il soggetto sponsor e l’ Ente Locale • Le modalità di controllo da parte dell’Ente Locale • L’indicazione degli eventuali spazi o forme pubblicitarie consentiti allo sponsor • La definizione degli aspetti fiscali • Le responsabilità dello sponsor • Le cause e modalità di revoca del contratto • Il divieto di cessione contrattuale • Eventuale rinvio a norme diverse
ALEA DI RISCHIO: IPOTESI DI INADEMPIMENTO DELLO SPONSOR • RESPONSABILITA’ PER DANNI VERSO TERZI • Sponsor: esigenza di evitare danni a terzi nel corso dell’iniziativa • Corte di Cassazione (Trib. Verona 1990): • la sponsorizzazione non può comportare responsabilità ove non sia concretata la partecipazione diretta nell’organizzazione dell’iniziativa • Corte. Cass. Sez III Sent. 5086/1998 • eccezione: forniture di materiali difettosi (sponsorizzazioni tecniche – responsabilità del produttore dpr 224/1998)
IPOTESI DI INADEMPIMENTO DELLO SPONSEE • Ritorno dell’investimento pubblicitario difficilmente valutabile • Comportamenti dello sponsee potenzialmente dannosi : -> possibile richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni art. 1453 c.c.
INADEMPIMENTO DELLO SPONSEE • Trib. Rieti 1994: Rispetto dei principi di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 c.c. – obbligo di evitare comportamenti sconvenienti e disdicevoli e di non rilasciare dichiarazioni denigratorie (media) che possano danneggiare l’immagine dello sponsor -> ipotesi di colpevole inadempimento • Obbligo ulteriore: adempimento dell’obbligazione dello sponsee con diligenza (obbligazione di mezzi – non di risultato)art. 1176 c.c.: fare quanto possibile per evitare pregiudizi al ritorno pubblicitario • Attenzione particolare alla cura delle premesse contrattuali: -> richiamo dei presupposti e delle finalità del contratto -> inserimento cause risolutive espresse bilaterali
SPONSORIZZAZIONI NEL DIRITTO PUBBLICOL’ENTE LOCALE IN VESTE DI SPONSEE • - Legge 449 del 1997 (fin. 1998) art. 43 • prevede per la prima volta la possibilità per tutte le amministrazioni pubbliche di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione, ed in particolare: • art. 43 c.1: • “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le p.a. possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.” • Ampia possibilità di utilizzazione con i seguenti limiti: • iniziative dirette al perseguimento di interessi pubblici • esclusione di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata • risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti • le iniziative devono riguardare il finanziamento di interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari (solo nel caso in cui si intenda utilizzare una parte dei proventi per l’incentivazione del personale)
D. lgs.vo n°267/2000 (TUEL)art. 119 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni • - -> stabilisce (in applicazione art.43 L. 449/1997) che al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri EL, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, a titolo oneroso Novità: - nuova tipologia di servizi -> consulenze e servizi aggiuntivi tramite convenzione - possibilità di rapporti con soggetti pubblici -> legittimità dell’ente pubblico in veste di sponsee ?
D. lgs.vo n°267/2000 (TUEL)art. 119 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni • Convenzioni: -> caratterizzate dal titolo della onerosità in senso proprio: prestazioni a pagamento e/o a tariffa -> possono avere ad oggetto unicamente consulenze, sulla base di corrispettivi, e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti nell'ambito delle attività proprie delle pubbliche amministrazioni
Differenze tra Sponsorizzazioni, Accordi collaborazione e Convenzioni • La fornitura di consulenze, di prestazioni e di servizi ha come possibili destinatari tanto i privati che le pubbliche amministrazioni • Le sponsorizzazioni hanno come possibili partner esclusivamente i soggetti privati commerciali • Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione possono essere conclusi solo con associazioni e soggetti privati senza fini di lucro
Difficoltà all’utilizzo della sponsorizzazione nella PA • -> poche amministrazioni locali si sono dotate di apposita regolamentazione • -> esigenza di selezione dei partner (soggetti sponsor) secondo il principio di pubblicità per ottenere la migliore offerta quali-quantitativa disponibile sul mercato • -> impossibilità di utilizzare tout court le regole previste per gli appalti di lavori pubblici, di servizi o di forniture secondo il codice degli appalti visto il carattere atipico del contratto
LEGITTIMITA’ DELLL’ENTE LOCALE IN VESTE DI SPONSOR ? • Art. 11 Codice Civile • Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti). • Consiglio Giust. Amm. Regione Siciliana – sentenze n° 336/1995 e n. 35 del 28.4.1997: • “gli enti pubblici hanno piena capacità di diritto privato nei limiti delle loro finalità istituzionali”
LEGITTIMITA’ DELLL’ENTE LOCALE IN VESTE DI SPONSOR ? • il ruolo di sponsor di un soggetto pubblico è ritenuto ammissibile soltanto laddove non alteri “l’immagine di neutralità dell’amministrazione: buon andamento art. 97 della Costituzione” • inammissibile la sponsorizzazione finalizzata a sostenere l’attività agonistica di una società sportiva • ES.: possibile sponsorizzazione di una manifestazione enogastronomica per la valorizzazione di prodotti tipici ma non del singolo produttore/distributore • -> uso improprio del termine “Sponsor”
Sponsorizzazione di un singolo atleta • Regione Val d’Aosta Legge n. 3/2004 • Art. 2 (Interventi) • 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 (… promozione pratica sportiva), la Regione provvede mediante la concessione di contributi … • 2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti: • …. alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati ai più alti livelli tecnico-agonistici
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IIISENTENZA 5086 DEL 21/05/1998 • Il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nella quali un soggetto, detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. • Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni. • Rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicchè quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore.
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IIISENTENZA 5086 DEL 21/05/1998 • Il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive • il contratto concluso da un'associazione pro loco in occasione di una manifestazione sportiva era riferibile al quadro generale della sponsorizzazione, potendosi ravvisare il rapporto di corrispettività, avuto riguardo alla circostanza che fine di tali associazioni è la promozione del turismo e che la manifestazione è idonea a determinare un più ampio movimento turistico • Posto che la sponsorizzazione di una manifestazione sportiva non è un contratto associativo, ma è sussumibile nel quadro dei contratti a prestazioni corrispettive lo sponsor non può essere considerato alla stregua di un organizzatore, sì che non è tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate ad uno spettatore a causa di un incidente verificatosi nel corso dell'evento sponsorizzato
LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA SPONSORIZZAZIONE • PRESCRIZIONI GARANTE PRIVACY • Provvedimento 20 settembre 2006 • al fine di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, dignità, riservatezza, identità e protezione dei dati personali • il Garante si preoccupa di garantire la compatibilità tra l'esigenza di reperire fondi per finanziare, in generale, l'attività dei soggetti pubblici e il diritto degli interessati a non essere destinatari di forme di pubblicità unitamente alle comunicazioni istituzionali»
LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA SPONSORIZZAZIONE • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , cd. Codice della Privacy, art. 4, c. 1, lett. l) • definisce il termine comunicazione come: « il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» . • art. 19 , c. 3 : • «la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento» , non rispondente al concetto di svolgimento di funzioni istituzionali art. 18 del Codice • art. 18: collegamento funzionale tra il trattamento dei dati e svolgimento delle funzioni istituzionali, rinviando al successivo art. 25 con specifico riguardo alla comunicazione e alla diffusione degli stessi • Disciplina attività di informazione e di comunicazione delle PA:
Disciplina attività di informazione e di comunicazione delle PA • Legge 7 giugno 2000, n. 150 , art. 1 , c. 4, qualifica attività di informazione e di comunicazione istituzionale : • a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; • b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; • c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. • dovere della P.A. di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor • Inoltre, la P.A. che inserisce nelle proprie comunicazioni istituzionali il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor, svolge un'attività di sponsorizzazione (?), ponendo in essere una forma di pubblicità indiretta • «Tale attività», precisa il Garante, «può essere comunque svolta solo nel rispetto del (…) quadro normativo in materia di protezione dei dati personali»
La P.A. non può essere parte di iniziative pubblicitarie diverse da quelle di sponsorizzazione quali • • riserva, all'interno dei documenti recanti comunicazioni inviate a propri dipendenti, utenti, ecc., uno spazio pubblicitario destinato a contenere un messaggio promozionale (es. busta paga) • • inserzione di materiale pubblicitario nella busta contenente la busta paga • • rilascio dati personali allo sponsor per consentire la differenziazione dei messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari ( es. sesso, fascia di reddito, nucleo familiare, ecc.) • configurazione di una vera e propria attività pubblicitaria, e non una sponsorizzazione che il Garante ritiene preclusa alla P.A. • banner pubblicitari home page -> ammessi in quanto rivolti ad una pluralità di soggetti indeterminati
estrema varietà delle casistiche di sponsorizzazioni -> esigenza di razionalizzazione • competenza: alla Giunta Comunale (TUEL) ? • possibile previsione nell’ambito del regolamento dei contratti ?
CONTENUTO • Finalità • Oggetto delle sponsorizzazioni • Destinatari • Definizioni di sponsorizzazione, sponsor e spazi pubblicitari
CONTENUTO • Procedura di sponsorizzazione e modalità di scelta dello sponsor (gare – requisiti dei bandi) LINEE GUIDA • Indicazione analitica dell’oggetto di gara • Modalità di effettuazione della prestazione • Termini di effettuazione della prestazione • Modalità e criteri per la selezione della offerte • Termini per la presentazione delle offerte • Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
CONTENUTO • Contratto di sponsorizzazione: elementi essenziali • Disciplina casi particolari: OO.PP. • Casi di diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni (incompatibilità) • Destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni • Riserva organizzativa • Regolazione degli aspetti fiscali • Trattamento dati personali
PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI SCHEMA DI RIFERIMENTO • Approvazione Regolamento disciplina sponsorizzazioni • Individuazione nel PEG di uno o più capitoli di spesa corrente o di investimento per realizzare servizi, attività, prestazioni o acquisire beni - espressa indicazione dell'obiettivo di perseguire economie di spesa attraverso la attivazione di progetti di sponsorizzazioneElaborazione progetto di sponsorizzazione (finalità specifica tra quelle individuate nel PEG) da parte del competente Settore/Servizio e formalizzazione da parte del Dirigente (qualora nel PEG manchi una espressa indicazione circa l'obiettivo dei capitoli interessati alle sponsorizzazioni, l'iniziativa può essere espressamente autorizzata dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale (ove presente) o del competente dirigente, con specifica deliberazione di indirizzo integrativa di PEG
PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI • Adozione determinazione dirigenziale per l’approvazione della procedura di sponsorizzazione e relativo avviso • Avvio della procedura di sponsorizzazione mediante l’attivazione delle forme di pubblicità prescritte per il relativo "avviso"; • Riunione della Commissione esaminatrice (o di gara) per la valutazione delle offerte e relativa verbalizzazione
PROCEDIMENTO APPLICATIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI • Adozione di una determinazione dirigenziale che dà atto dei risultati della commissione esaminatrice (o di gara) per la conseguente assegnazione della sponsorizzazione • Sottoscrizione di un accordo o contratto di sponsorizzazione tra lo sponsor e l'ente, sottoscritto dal competente dirigente, per la disciplina dei reciproci obblighi ediritti;Fatturazionedello sponsor all'ente del valore del servizio (bene, attività, ecc.) che lo sponsor fornisce gratuitamente al Comune; • Fatturazione dell'ente allo sponsor di un pari importo del messaggio pubblicitario concesso dall'ente allo sponsor, in cambio del servizio gratuito; • Approvazione di una variazione di bilancio per ridestinare i risparmi di spesa derivanti dalla sponsorizzazione (regolamento) in parte a spesa di personale (incentivi ai dipendenti e ai dirigenti), in parte a nuove o maggiori spese, in parte ad economie di bilancio.
D. lgs. 163/2006: richiama le sponsorizzazioni nell’ambito dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice e sottoposti comunque alle normative comunitarie • art. 26: nell’ambito ”… dei contratti di sponsorizzazione e i contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto: • i lavori di cui all’allegato I del codice • gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela D. lgs. 42/2004 • i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture
CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura o a spese dello sponsor • … per la scelta dello Sponsor si applicano i principi del Trattato europeo nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto …”
CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE • principi del Trattato intesi a garantire la libertà economica, la libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi, la parità di trattamento, oltre la trasparenza dell’azione amministrativa. • redazione/adeguamento del regolamento delle sponsorizzazioni in coerenza con le disposizioni del Codice Appalti • applicazione delle procedure per la scelta del contraente in caso di procedura ad evidenza pubblica
FORNITURE GRATUITE • indagine da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato le forniture di latte per neonati e, in particolare, con riferimento ai c.d. latti di partenza • fenomeno della fornitura gratuita del latte alle strutture ospedaliere pubbliche da parte delle aziende produttrici, accompagnata spesso da donazioni ai reparti maternità di attrezzature
FORNITURE GRATUITE • tale condotta non era giustificata da un fine di liberalità in favore degli ospedali, ma dalla necessità per le imprese produttrici di essere presenti nel sistema delle forniture gratuite di latte utilizzato nei centri nascita degli ospedali al fine di “legare la madre che sta per uscire dal reparto maternità (anche a quella che viene dimessa con allattamento al seno) ad un prodotto ben definito, per di più consigliato dall'ospedale” • forma di sponsorizzazione occulta di un proprio prodotto, che richiedeva opportuni accorgimenti al fine di garantire la par condicio tra i produttori e, soprattutto, l’imparzialità delle strutture ospedaliere (es.: turnazione nella fornitura del latte e comunque una trasparenza nella scelta fornitore, avuto riguardo anche alle esigenze di qualità del prodotto fornito e di chiarezza nei confronti degli utenti serviti dall’ospedale • la gratuità della fornitura (o del servizio, o del lavoro) non è elemento sufficiente per escludere procedure concorsuali e trasparenti, sebbene da adattare alle peculiarità delle sponsorizzazioni
in precedenza • Autorità Vigilanza Lavori Pubblici (Determ.n. 24 del 5.12.2001) • -> disapplicazione legislazione materia lavori pubblici: • gli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al TU beni culturali e ambientali possono formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione ai sensi degli articoli 119 del T.U. D.Lg.vo n. 267/2000 e dell'art. 43 n. 449/1997 • all'affidamento di tali contratti non si applica la normativa sugli appalti di lavori pubblici in quanto non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi ovvero in quanto, nel caso del cosiddetta sponsorizzazione interna, danno origine ad un negozio gratuito modale • i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi del D.P.R. 34/2000
Settore beni culturali: restauro • il Codice Appalti abroga il D. LGS.VO 22 GENNAIO 2004 N. 30 con cui era stato approvatoil riassetto del settore appalti lavori pubblici dei b.c • con tale decreto veniva confermata la determinazione autorità vigilanza LLPP circa la disapplicazione della normativa appalti lavori pubblici (Legge Merloni art. 2, comma 6) al campo dei lavori beni culturali realizzati mediante contratti di sponsorizzazione
D. lgs.vo 22.1.2004 n.41 • per lavori concernenti: beni mobili e immobili, interventi su elementi architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale tutelati dal codice beni culturali e scavi archeologici • realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura e spese dello sponsor (evitare il rischio di un’applicazione delle sponsorizzazioni ricorrendo a contribuzioni occasionali di privati che non si inseriscono in una programmazione strategica di interventi) • nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia -> non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ABBINAMENTO AL SERVIZIO DI TESORERIA • Consiglio di Stato: Adunanza Plenaria – Sentenza n°6 giugno 2002, ha affermato la legittimità della clausola di sponsorizzazione inserita nel bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale • Presupposti giuridici: • applicazione estensiva del combinato disposto dell’art. 43 L. n°449/97 e dall’art. 119 del TUEL (D. lgs.vo 267/2000) in tema di sponsorizzazioni, al fine di ottenere economie, migliore qualità dei servizi prestati, riduzione del disavanzo, obiettivi di efficienza e di aumento della produttività
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ABBINAMENTO AL SERVIZIO DI TESORERIA Caso Comune di Coccaglio (Brescia) • GC aveva inserito del bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria, per il periodo 1999-2003, una clausola relativa alle “sponsorizzazioni che l’Istituto ritiene di poter elargire in favore del paese per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali e assistenziali (importo minimo pari a 40 milioni annui)”. • Banca Popolare di Sondrio: vince la gara • Banca Valle Camonica: impugna presso il TAR Lombardia la delibera della GC con la quale era stato aggiudicato il servizio e i relativi atti (lettera d’invito alle parti e delibera d’indizione della gara) per illegittimità della clausola di di sponsorizzazione introdotta nella gara d’appalto
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ABBINAMENTO AL SERVIZIO DI TESORERIA • configurazione dell’obbligo contrattuale come una prestazione di “dare” (la sponsorizzazione) oltre che di “fare” (la gestione del servizio), in capo al futuro concessionario -> presunta inversione della causa contrattuale non ammessa dalla natura dell’appalto • ricorso respinto per la motivazione che la clausola di sponsorizzazione non aveva costituito l’elemento decisivo per la scelta del concessionario • elementi rilevanti:trasparenza e il rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IN ABBINAMENTO AL SERVIZIO DI TESORERIA • Vincoli: privilegiare gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa ed organizzativa del concorrente, nonché la sua capacità di garantire l’economia del servizio • L’idoneità tecnico-operativa è garantita in via preliminare dalla procedura di selezione prevista dall’art. 208 del TUEL, che impone la scelta del Tesoriere in un ambito ristretto di imprese: le banche • Mercato dei servizi bancari ristretto – mancanza di una reale concorrenza (eccezione fatta per alcune realtà economiche territoriali caratterizzate da una particolare capacità di attrazione dei capitali privati) – mancanza reale diversificazione dei propri servizi alla clientela • Unico parametro di un certo rilievo: il tasso d’interesse applicato alle anticipazioni di cassa
Mercato delle sponsorizzazioni – saturazione: contribuzioni consolidate offerte da gruppi di imprese o istituti bancari fortemente radicati con il territorio locale • opportunità di ricerca di sponsorizzazioni di media dimensione nei confronti di imprese o società emergenti, che richiede, però le competenze del “procacciatore d’affari” estranee al profilo del classico dirigente pubblico • atteggiamento tradizionalmente rigido delle amministrazioni nell’utilizzo di strumenti per la valorizzazione del personale (solo annunciata) • impresa privata: abituata ad applicare in tempo reale tutti gli strumenti idonei a conseguire l’utile
il Fund Raising e i benefit per lo Sponsor • è un insieme di tecniche per rendere più efficace la raccolta fondi necessaria a raggiunger gli obbiettivi dell’organizzazione • è il cardine di un modello organizzativo-professionale attraverso il quale una organizzazione, con caratteristiche imprenditoriali mette sotto controllo, in modo razionale, i punti di forza e di debolezza dei propri progetti • mutuato dalle organizzazioni non profit nella ricerca di fondi a finanziamento di attività sociali, applicabile in una logica innovativa anche al settore pubblico negli Stati Uniti -> ogni anno raccolti 40 miliardi di dollari dalle organizzazioni non profit
il Fund Raising e i benefit per lo Sponsor • vantaggi nel mondo anglossassone: completa detraibilità a fini fiscali delle erogazioni liberali anche per i singoli cittadini persone fisiche • al solo direct mail si deve circa un terzo delle donazioni totali raccolte - determinante la costruzione di un database che identifichi il target potenziale di riferimento verso cui dirigere le attività di ricerca • attività complessa che non si può improvvisare • individuazione di capacità e attitudini professionali ben specifiche • azioni di direct marketing rivolte ai potenziali soggetti sponsor • ricerca e analisi delle caratteristiche di riferimento dei soggetti a cui è indirizzata (imprese, soggetti istituzionali pubblici o privati e singoli cittadini), definendo gli obiettivi e le strategie di comunicazione ritenute adeguate.
TECNICHE DI ACQUISIZIONE “ESTERNALIZZATA” DELLE SPONSORIZZAZIONI • Le agenzie specializzate • normalmente agenzie di comunicazione specializzate in fund raisingche si impegnano a ricercare soggetti sponsor privati sulla base dei progetti proposti dall’EL • in alternativa -> concessionarie di pubblicità • agenzie società di consulenze di marketingpresenti sul mercato, che, previo opportuno incarico da parte di imprese private ricercano tra pubbliche amministrazioni o soggetti privati le iniziative che, per esigenze di visibilità, per la natura delle attività d’impresa e di target del consumatore finale, meglio si accordano con gli obiettivi di vendita della società privata (rapporto passivo) • I collaboratori esterni • Free lance -> affidamento d’incarico occasionale o continuativo a collaboratori esterni in possesso delle necessarie caratteristiche di competenza tecnica e professionale e di idoneità per la ricerca di nuove sponsorizzazioni
Il modello “Caused related marketing” • definizione: • l’insieme delle operazioni di comunicazione sociale effettuate da un’azienda profit (impresa, società ecc.) per definire e contribuire a raggiungere gli obiettivi di una o più aziende non profit attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di determinati target di cittadini-consumatori (marketing legato alla causa) • Esperienza American Express • Forte nesso di causalità tra la decisione di acquisto del servizio bancario stimolata dalla finalità di contribuire a iniziative sociali
Il modello “Caused related marketing” • Suggestioni applicative in cui il ruolo di soggetto promotore dell’iniziativa è interpretato dall’ente locale grazie al coinvolgimento di imprese o istituti di credito locali per il finanziamento di opere di particolare rilevanza per la collettività • Comune di Milano: • giugno 2002 campagna di sensibilizzazione delle imprese che possono “adottare” un’opera d’arte in cambio di spazi pubblicitari (ponteggi e castelli per i restauri) • obiettivo di dare in “adozione” 24 monumenti