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Rintracciabilità di filiera

Rintracciabilità di filiera. Reg. CE 1830/2003. Introduce la tracciabilità di OGM e di alimenti e mangimi ottenuti da OGM. Capacità di rintracciare in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e distribuzione.

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Rintracciabilità di filiera

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Presentation Transcript


  1. Rintracciabilità di filiera

  2. Reg. CE 1830/2003 Introduce la tracciabilità di OGM e di alimenti e mangimi ottenuti da OGM Capacità di rintracciare in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e distribuzione Messa a disposizione di terzi dietro compenso o gratuitamente

  3. Obiettivo • Istituire un quadro normativo per la tracciabilità dei • Prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM; • Alimenti e mangimi ottenuti da OGM. Campo di applicazione

  4. Scopo • Facilitare un’accurata etichettatura; • Monitorare gli effetti sull’ambiente i la salute umana; • Attuare le misure adeguate di gestione dei rischi; • Facilitare il ritiro dei prodotti dal mercato qualora si constatino imprevisti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente.

  5. Prima fase di immissione e tutte le fasi successive Gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto all’operatore che riceve il prodotto delle seguenti informazioni: - indicazione che il prodotto contiene OGM o è da esso costituito; - indicazione degli identificatori unici. Nella fase di immissione in commercio Gli operatori sono tenuti a trasmettere per iscritto all’operatore che li riceve le seguenti informazioni: - indicazione di ciascuno degli ingredienti dell’alimento ottenuto da OGM; - indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM; - nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM. Alimenti e mangimi ottenuti da OGM Prodotti contenenti o costituiti da OGM Gli operatori predispongono sistemi e procedure standardizzate che consentano di: -Conservare le suddette informazioni; -Identificare per 5 anni dopo ciascuna transazione l’operatore che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti.

  6. Reg. CE 65/2004: identificatori unici per piante, microrganismi e animali Finalità indicare la presenza di OGM e contraddistinguer lo specifico evento di trasformazione oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio di OGM Ambito di applicazione OGM che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio Non si applica ai medicinali per uso umano e veterinario

  7. Modalità di definizione • L’IU è costituito da tre componenti che constano di un determinato numero di caratteri alfanumerici per un totale di 9. • I numeri utilizzabili vanno da  a 9. • Le lettere utilizzabili sono 26, dalla A alla Z. • Esempi: • C E D - A B 8 9 1 - 6 • C E - A B C 8 9 1 - 5

  8. Prima componente: richiedente/titolare dell’autorizzazione • Consta di 2 o 3 caratteri alfanumerici seguiti da un trattino • Esempio: le prime 2 o 3 lettere del nome dell’organizzazione richiedente/titolare dell’autorizzazione • C E D - • C E -

  9. Richiesta dei caratteri per indicare l’identità del richiedente: due casi possibili Richiedenti hanno già ottenuto l’assegnazione dei codici alfanumenrici che figurano già nella tabella dei codici dei richiedenti della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici Continuano ad usare tali caratteri Non possono usare i codici già esistenti Scelgono un nuovo codice Richiedenti non ancora identificati nella banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici Informano l’autorità nazionale che provvede all’aggiornamento della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici.

  10. Seconda componente: evento di trasformazione oggetto della domanda di immissioni in commercio e/o autorizzazione • Costituito da 5 o 6 caratteri alfanumerici. • Esempi: • A B 8 9 1 • A B C 8 9 1

  11. Richiesta • Consultare la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e verificare gli IU assegnati ad eventi di trasformazione simili riguardanti lo stesso organismo o la stessa specie in modo da assicurare la coerenza ed evitare duplicazioni; • Definire il meccanismo interno per evitare gli stessi caratteri per un evento di trasformazione riguardante organismi differenti; • Se due o più organizzazioni sviluppano eventi di trasformazione simili la 1° componente deve consentire a ciascun richiedente di generare un IU unico per il proprio prodotto: S A S - A B 8 9 1 M A R - A B 8 9 1

  12. Terza componente: carattere di controllo • Numero, separato dagli altri da un trattino, che serve ai fini del controllo per: • Ridurre gli errori; • Garantire l’integrità del codice alfanumerico introdotto dagli utenti della banca dati. - 6

  13. Regola di calcolo • Sostituire i caratteri alfabetici con i numeri riportati nel Regolamento C E D – A B 8 9 1 3 5 4 1 2 • Sommare i valori numerici 3+5+4+1+2+8+9+1=33 • Qualora il totale si composto da più cifre sommare più volte tali cifre tra loro sino ad ottenere un valore unico 3+3= 6 CARATTERE DI CONTROLLO

  14. Iscrizione dell’IU dell’OGM autorizzato negli appositi registri della Commissione Decisione della Commissione del 23 febbraio 2004: disposizioni per il funzionamento dei registri istituiti dalla commissione e destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM.

  15. Informazioni da inserire nei registri • Dati relativi al notificante e ai soggetti responsabili; • Informazioni generali sull’OGM o gli OGM (tra cui l’identificatore unico) • Informazioni sull’inserto; • Informazioni sui metodi di individuazione ed identificazione; • Identificazioni sul deposito, lo stoccaggio e la fornitura di campioni. Alcuni dati devono essere resi disponibili al pubblico altri da gestire come confidenziali. L’autorità competente trasmette alla commissione tali informazioni entro 2 settimane dal ricevimento.

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