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MANAGEMENT DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 13 aprile 2012

MANAGEMENT DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 13 aprile 2012. STUDIO LEGALE DAL PIAZ TORINO. PRESENTAZIONE.

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MANAGEMENT DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 13 aprile 2012

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  1. MANAGEMENT DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE13 aprile 2012 STUDIO LEGALE DAL PIAZ TORINO

  2. PRESENTAZIONE La presente lezione ha ad oggetto l’esame della normativa e dei principali istituti giuridici legati al patrimonio di cui può essere titolare un soggetto, in particolare sotto il profilo pubblicistico, nonché alla gestione ed alla valorizzazione dello stesso. A. Parte generale: - la definizione di “beni” alla luce della normativa italiana vigente. B. Regime giuridico dei beni pubblici: - gestione ed utilizzazione, - valorizzazione, - concessione e dismissione. C. Tutela dei beni pubblici.

  3. A. Parte generale • Art. 42 Costituzione “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

  4. A. Parte generale • CODICE CIVILE: • Libro III, Titolo I, Capo I: “Dei beni in generale”: • Art. 810 c.c. Nozione “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”; • Art. 812 c.c. Distinzione dei beni “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni ”.

  5. A. Parte generale • Art. 813 Distinzione dei diritti “Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto i beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti”. • Art. 814 Energie “Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”. • Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri “I beni mobili iscritti in pubblici registri  sono soggetti alle disposizioni che li riguardanoe, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili”.

  6. A. Parte generale • Art. 816 Universalità di beni mobili “È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici”. • Art. 817 Pertinenze “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. • Art. 818 Regime delle pertinenze “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale”.

  7. A. Parte generale • Art. 820 Frutti naturali e frutti civili “Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”. • Art. 821 Acquisto dei frutti “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”.

  8. A. Parte generale • Libro III, Titolo I, Capo II, artt. 822-831: “Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici ed agli enti ecclesiastici”. • Criteri di individuazione dei beni pubblici: • Teoria soggettiva: natura giuridica del soggetto proprietario: sarebbero pubblici i beni che appartengono allo stato o ad altro ente pubblico. • Teoria del regime giuridico dei beni: particolarità della disciplina sostanziale dei beni pubblici rispetto all’ordinario assetto della proprietà privata: sarebbero beni pubblici tutti i beni accomunati, per esempio, dai caratteri dell’inalienabilità, della non sottoponibilità ad usucapione, della presenza di un vincolo di destinazione. • Teoria oggettiva: sarebbero beni pubblici i beni destinati all’assolvimento di finalità pubbliche. • Teoria mista: gli elementi costitutivi dei beni pubblici sono due: uno strumentale e l’altro funzionale: • connotato strutturale: la proprietà del bene da parte dell’ente pubblico; • connotato funzionale: è la sua finalizzazione alla soddisfazione di un pubblico interesse.

  9. A. Parte generale • DEMANIO PUBBLICO • Art. 822 “Demanio pubblico” “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”. • Elencazione tassativa secondo Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13 novembre 1977 n. 12119; • A) Beni demaniali necessari: beni che per le loro qualità intrinseche possono appartenere solo allo Stato o agli enti territoriali; • B) Beni demaniali eventuali o accidentali: beni che possono essere di proprietà privata ma che, se appartengono ad un ente territoriale, entrano a far parte del demanio.

  10. A. Parte generale A) Demanio necessario: sono beni immobili, sono necessariamente demaniali e devono appartenere allo Stato, salvo alcune attribuzioni alle Regioni: • Demanio marittimo: lido del mare, la spiaggia, i porti e le rade, le lagune vive, i canali utilizzati per uso pubblico marittimo e le pertinenze del demanio marittimo, quali le costruzioni e le altre opere stabili esistenti entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, e poste al servizio della navigazione (moli, dighe, banchine, darsene, fari, semafori, installazioni varie), nonché le zone adiacenti eventualmente acquistate per uso del demanio marittimo; • Demanio idrico: complesso dei beni che comprende i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque sorgenti sia superficiali sia sotterranee; • Demanio militare: opere permanenti destinate alla difesa: beni immobili, quali le fortezze, le piazzeforti, le linee fortificate e trincerate, nonché le opere destinate al servizio delle comunicazioni militari (porti, aerodromi, strade, ferrovie, funivie).

  11. A. Parte generale B) Demanio eventuale: possono essere beni immobili e universalità di mobili; la proprietà demaniale è eventuale, in quanto possono appartenere anche a privati, e se demaniali, possono appartenere a qualsiasi ente pubblico territoriale; rientrano nel demanio pubblico eventuale i cimiteri e i mercati solo se appartengono ad un comune o ad un consorzio di comuni; - Demanio stradale: comprende tutte le strade di proprietà di enti territoriali destinate al pubblico transito; non ne fanno parte le strade non aperte alla circolazione pubblica né le strade vicinali, le quali sono beni d'interesse pubblico, ma di proprietà privata. La demanialità delle strade non si estende al solo suolo stradale ma a tutte le pertinenze (case cantoniere, alberi, aiuole, paracarri, termini lapidei ecc.), e alle opere inerenti (ponti, gallerie, sottopassaggi, scarpate, ecc.). - Demanio naturale o artificiale: i beni del demanio naturale sono quelli già esistenti in natura, mentre il demanio artificiale è composto da beni realizzati dall’opera dell’uomo.

  12. A. Parte generale • BENI INDISPONIBILI • Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni “I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.

  13. A. Parte generale • Possono rientrare nel patrimonio indisponibile anche beni mobili; • Possono appartenere anche ad enti pubblici non territoriali; • L’elencazione di cui all’art. 826 c.c. non è tassativa; • I beni patrimoniali indisponibili si possono suddividere in due sottocategorie: • I beni indisponibili per natura, destinati al pubblico servizio per le proprie caratteristiche obbiettive: miniere, acque minerali e termali, le cave e le torbiere sottratte al proprietario del fondo, le foreste dello Stato; • I beni indisponibili per destinazione, asserviti a finalità pubbliche per legge o per provvedimento amministrativo: sono qualificati come pubblici in base non alla sola appartenenza allo Stato, bensì anche a seguito della loro specifica destinazione di pubblica utilità: dotazione del Presidente della Repubblica, beni mobili ed immobili (quando non siano demaniali) destinati alla difesa e comunque al servizio delle forze armate (caserme, polveriere, arsenali, navi, aereomobili, mezzi di trasporto terrestri).

  14. A. Parte generale • BENI DISPONIBILI. • Sono individuati in via residuale rispetto a quelli rientranti nelle categorie dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile; • sono beni di proprietà di enti pubblici ma assoggettati al regime ordinario della proprietà privata; • non sono preordinati al perseguimento di un interesse pubblico, essendo utilizzati allo scopo di ricavarne un utile; • possono essere corporali (beni immobili) e incorporali (diritti reali su cose altrui, come uso e usufrutto, o diritti di credito, titoli di credito).

  15. B. Regime giuridico dei beni pubblici • REGIME GIURIDICO: beni demaniali e beni patrimoniali. 1) Beni demaniali. - Modalità di acquisto della demanialità: I beni del demanio naturale assumono una consistenza ontologicamente demaniale, senza che la P.A. debba qualificarli come tali. Quanto ai beni del demanio artificiale, l’orientamento prevalente sancisce che l’attribuzione della demanialità debba derivare da un atto della P.A. Con riferimento alle costruzioni è stato, recentemente, affermato che la sola presenza di una convenzione tra privato e P.A. non è sufficiente a conferire la natura pubblica se ad essa non segue la consegna e l'acquisizione al demanio (Cassazione Civile, sez. II, n. 5258 del 04.03.2011).

  16. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico “I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”. • Non possono formare oggetto di negozi traslativi o costitutivi di diritti reali, di diritti in favore di terzi, non sono sottoponibili a procedure civilistiche di espropriazione coattiva e non possono formare oggetto di usucapione. • I rapporti giuridici che possono essere costituiti con soggetti privati riguardo a tali beni presuppongono lo strumento della concessione.

  17. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Art. 824 c.c. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali “I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali”. • Art. 825 c.c. Diritti demaniali su beni altrui “Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.”

  18. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Sdemanializzazione: passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato. • Art. 829 c.c. passaggio di beni dal demanio al patrimonio “Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali”. Può avvenire: • a) mediante provvedimento dell’autorità amministrativa che sancisca la cessazione della demanialità;

  19. B. Regime giuridico dei beni pubblici • b) mediante c.d. sdemanilizzazione tacita: adozione da parte della P.A. di atti o comportamenti concludenti che siano incompatibili con la volontà di utilizzare il bene al fine di conseguire un pubblico interesse; fattispecie ritenuta ammissibile dalla dottrina per quanto riguarda il demanio naturale, mentre è controversa per il demanio artificiale. • Requisiti previsti dalla giurisprudenza: affermazione costante, nelle diverse pronunce intervenute sull'argomento, è quella per cui il prolungato disuso di un bene demaniale da parte dell'ente pubblico proprietario, ovvero la tolleranza osservata da quest'ultimo rispetto a un'occupazione da parte di privati, “costituiscono elementi sufficienti, sul piano logico giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione del bene - anche solo potenziale - all'uso pubblico (c.d. sdemanialìzzazionetacita), essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostante così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l'amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell'uso pubblico della strada” (Cfr TAR Sicilia, Pallermo, Sez. III, 2 febbraio 2007 n. 275; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 1987 n. 155; Cassazione civile, Sez. II, 26 febbraio 1996 n. 1480).

  20. B. Regime giuridico dei beni pubblici • 2. a) Benipatrimonialiindisponibili • Acquistodell’indisponibilità: • I beniindisponibiliper naturaacquistanol’indisponibilitàontologicamente. • I beniindisponibiliper destinazionepossonoessereasserviti a finalitàpubbliche, oltreche con legge, anche con provvedimentoamministrativo. • Dibattito in dottrina e giurisprudenzarelativamenteall’origine del vincolo di indisponibilitàedallemodalità con le quali lo stessodeveesseredichiarato o – secondo alcuni – costituito. - secondo un primo orientamento, ilprovvedimento di assegnazione a pubblicoutilizzo è necessario e sufficiente a rendereilbeneindisponibile (tesiformale); - la contrariaopzioneermeneuticapostulal’irrilevanza di un provvedimentoformale da parte della P.A., perchè un benepossaessereclassificato come parte del patrimonioindisponibile. Tale qualificazione dipenderebbe dalla contemporanea sussistenza di due fattori: l'appartenenza del bene all'ente pubblico (elemento soggettivo) e la concreta destinazione a pubblico servizio (elemento oggettivo). Doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

  21. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Dibattito: interventodellagiurisprudenza a favoredellasecondatesi (cfrCassazionecivile, 8 luglio 2005 n. 14329): la Suprema Corte ha ribadito il principio, già in passato affermato, secondo cui affinché un bene possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

  22. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Perditadell’indisponibilità: • Per I beniindisponibiliper natura, la perditadell’indisponibilitàsiverifica con ilvenirmenodeibenistessi; • Per I beniindisponibiliper destinazione, la perditadell’indisponibilitàconsegueall’adozione di un provvedimentodellastessanatura di quellochedisponel’attrazione del beneallamanopubblica (legge o un provvedimentoamministrativo). • In dottrinasiritienecheaifinidellaperditadell’indisponibilitàpostula l'idoneità anche di un mero comportamento concludente dell'ente proprietario, consistente in atti univoci incompatibili con la conservazione della destinazione pubblica già assegnata. • Art. 828 c.c. Condizione giuridica dei beni patrimoniali “I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.

  23. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Caratteristiche dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato: • sono beni commerciabili, salvi gli specifici divieti recati nelle legislazioni di settore; • sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione; • possono formare oggetto di diritti reali in favore di terzi, ove ciò sia compatibile con la loro specifica destinazione; • non sono espropriabili e non sono soggetti a usucapione, pignoramento ed espropriazione; • la ratio dell’art. 828 c.c. è quella di liberalizzare la circolazione dei beni indisponibili a condizione che sia mantenuta la loro specifica destinazione; • la disposizione generale dell’art. 828 c.c. ha incontrato, nel corso del tempo, numerose limitazioni poste dalle leggi speciali, le quali hanno introdotto un regime di inalienabilità per numerose categoria di beni indisponibili (vige infatti uno specifico divieto di destinazione per i documenti pubblici o le foreste).

  24. B. Regime giuridico dei beni pubblici • 2. b) Beni patrimoniali disponibili • Il regime giuridico è quello dei beni di diritto privato tout court. • Sono pignorabili, usucapibili, assoggettabili ad espropriazione forzata, per causa di pubblica utilità; possono formare oggetto di diritti dei terzi. • Sono alienabili: al riguardo occorre precisare che, trattandosi di beni del patrimonio immobiliare pubblico, la loro concessione deve avvenire nelle forme del diritto pubblico: la scelta del contraente va effettuata ricorrendo ad apposite procedure ad evidenza pubblica (pubblici incanti, aste pubbliche o, entro certi limiti, licitazione privata). • La tutela può avvenire solo a mezzo degli ordinari strumenti di diritto privato. • La P.A. non può esercitare un potere di autotutela: qualora la medesima Amministrazione si riappropri di propria iniziativa di un bene del patrimonio disponibile, il privato sarà legittimato ad agire per la reintegra del bene.

  25. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Utilizzo dei beni pubblici • Due differenti teorie: • la prima secondo cui l’utilizzazione del bene pubblico può essere generale, se è concesso a tutti i membri della collettività, o particolare, quando è riservata a particolari soggetti tramite provvedimenti di carattere concessorio, (cfr Cass.civ. 29 aprile 1989 n. 2015) – teoria prevalente; • la seconda in virtù della quale la distinzione va operata tra beni riservati e beni destinati, sulla base dell’origine del bene: è attribuita la qualifica di riservati a quei beni che, per le loro caratteristiche oggettive, devono appartenere necessariamente ad enti pubblici, in quanto strettamente connaturali al perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi. Sono destinati, invece, quelli che, in ipotesi, potrebbero appartenere a privati ma vengono asserviti, con legge o con provvedimento amministrativo, al perseguimento di finalità di pubblico interesse – teoria minoritaria ma che la giurisprudenza inizia a condividere (cfr Cass. Civ. 12 gennaio 2004 n. 238)

  26. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Appalti pubblici di servizi • sono appalti pubblici aventi per oggetto le prestazioni di servizi di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. n. 163/2006; • Concessione di servizi • È un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, talora accompagnato da un prezzo da corrispondere alla P.A. in conformità all’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006.

  27. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Concessione amministrativa • Natura dell'istituto - Il provvedimento con il quale è trasferito al privato l'uso di un bene pubblico (concessione traslativa) ha natura di concessione-contratto (cfr. Cass. Civ., S.U., 8 luglio 2005 n. 14329); - tale istituto consiste nella combinazione di un provvedimento amministrativo di carattere latamente autorizzatorio (concessione traslativa) e di una convenzione di diritto privato recante la disciplina concreta del rapporto; - la P.A. conserva, dunque, una posizione di supremazia, che si concretizza nell'esercizio di poteri di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del bene da parte del privato.

  28. B. Regime giuridico dei beni pubblici • La figura del concessionario. • Dal contratto scaturiscono situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, su base paritetica: il concessionario acquista il diritto all’uso del bene: si tratta di un diritto personale di godimento, la cui peculiarità è quella di atteggiarsi come diritto assoluto nei confronti dei terzi, che il privato ha il diritto di escludere dal godimento del bene, e come diritto relativo nei confronti della P.A., con la quale si instaura un rapporto giuridico composto di reciproci diritti e obblighi; sono trasferiti in capo al privato non tutti i poteri pubblicistici, ma solo determinate situazioni giuridiche strettamente inerenti al rapporto, ovvero: diritto di uso del bene, diritto di sfruttamento economico del bene (ove previsto), dovere di sottostare ai controlli della P.A., dovere di utilizzare il bene secondo quanto stabilito nella convenzione e dovere di corrispondere l’apposito canone. Il concessionariorispettoaiterzisi pone come un soggettoprivatoesercenteunapubblicafunzione, che non fa parte della P.A. e non la sostituisce. Il concessionario non è legittimato ad esercitareipoteri di autotutelaamministrativa. Il concessionarioacquistaildirittosoggettivo a che la stessa P.A. siastenga dal turbareillecitamenteilgodimento del bene, nonchè un interesselegittimo al rispettodellenorme di legge. Per quanto riguarda il diritto di insistenza - che consiste nel diritto del concessionario attuale ad essere preferito ad altri soggetti al termine della concessione ed in vista di un rinnovo - esso parrebbe non più operante o, comunque, soccombente, rispetto ai principi di derivazione comunitaria che impongono l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse e di beni pubblici, quindi anche per le concessioni (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 21.05.2009 n. 3145; cfr. id. sez. VI, 06.09.2010 n. 6477). Sul punto, è stato di recente rilevato che la concessionaria di un bene pubblico non è titolare, indipendentemente dalla durata del rapporto di concessione, di alcuna aspettativa al rinnovo della concessione, sicché l'ente locale, qualora determini di recuperare un'area pubblica a una destinazione più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo della concessione di suolo pubblico (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 09.09.2011, n. 963 e T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 07.11.2011, n. 1649).

  29. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Individuazione del concessionario. In ordine alle modalità di individuazione del soggetto privato concessionario cui trasferire il diritto di utilizzo del bene pubblico di è discusso in merito alla necessità del ricorso alla procedura ad evidenza pubblica. • La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 25.01.2005 n. 168) che per prima ha evidenziato la necessità di ricorrere ad una procedura di gara per la concessione di un'area demaniale (marittima), ha richiamato principi espressi dal diritto comunitario (in particolare nella comunicazione CE 12.04.2000) e recepiti nel diritto nazionale (vedi circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 945 del 01.03.2002) che sono principi cardine in materia di appalti e che si ritiene debbano trovare applicazione anche per le concessioni. Tali principi sono, in particolare quelli di: non discriminazione, trasparenza, pubblicità, selezione secondo criteri di selezione obiettivi e pre-stabiliti, par-condicio dei partecipanti. • Allo stato viene ormai pacificamente ritenuto che i principi di derivazione comunitaria che impongono l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per gli appalti pubblici debbano trovare applicazione anche in materia di concessioni di beni pubblici, anche al fine di garantire il massimo profitto possibile per la P.A. concedente. • Principali settori in cui è stato ritenuto necessario l'espletamento di una procedura di gara ai fini concessori: - beni demaniali (Cons. Stato, sez. V, 19.06.2009 n. 4035; Cfr. sez. IV, 10.10.2005 n. 5473); - beni del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, sez. IV, 01.03.2010 n. 1167); - infrastrutture idriche (TAR Lombardia, 26.10.2009 n. 4896); - gestione parcheggi pubblici (Cons. Stato Sez. V, 31.05.2011, n. 3250 e sez. V, 13.07,2006 n. 4440; TAR Piemonte, 30.01.2007 n. 450); - gestione cimiteri (TAR Toscana, 08.09.2009 n. 1430; TAR Veneto, 11.12.2007 n. 3940; TAR Puglia, 11,09,2007 n. 2103); - impianti sportivi comunali (Cons. Stato, sez. V, 27.08.2009 n. 5097 e 15.11.2010 n. 8040); - aree per impianti pubblicitari (Cons.giust.amm. Reg.Sic. 27.04.2009 n. 302);

  30. B. Regime giuridico dei beni pubblici • La stratificazione della normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico. • Ricostruzione delle principali disposizioni normative relative alla valorizzazione e dismissione, adottate dagli anni 1990 ad oggi: • L. 24 dicembre 1993 n. 537 • L. 24 dicembre 1993 n. 560 art.1 • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art 3, comma 27 • Decreto Legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 99, 99 bis, 109 e 112 • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 19 e 44 • Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 4 • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 43 • Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 (legge 23 novembre 2001, n. 410) • Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63, art. 7 (legge 15 giugno 2002, n. 112) • Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282 (legge 21 febbraio 2003, n. 27) • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 84 • Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, artt. 26, 27, 29 e 30 (legge 24 novembre 2003, n. 326) • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 134 • Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), artt. 10, 54 e 55 • Decreto Legge 23 febbraio 2004, n. 41 (legge 23 aprile 2004, n. 104) • Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 (legge 30 luglio 2004, n. 191) • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi dal 433 a 438 • Decreto Legge. 30 settembre 2005, n. 203 (legge 2 dicembre 2005, n. 248) • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 259 • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art, 1, commi dal 313 al 319 • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, artt. 13, 14 bis e 58, comma 6 (legge 6 agosto 2008, n. 133) • Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, art. 43 bis (legge 27 febbraio 2009, n. 14) • Legge 5 maggio 2009, n. 42 • Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, commi 27 e 222); • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. • D.P.R. 7 settembre 2010 e D.lgs. 28 maggio 2010 n. 85. • D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. Decreto Sviluppo). • D.L. 6 luglio 2011 n. 98 • D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (cd. Decreto Salva Italia). • D.L. 09 febbraio 2012 n. 5 (cd. Decreto Semplificazioni).

  31. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Amministrazionedeibenipubblici. I benirientrantinelpatrimoniopubblicosonoamministratidall’Amministrazionefinanziaria in conformità a quantoprevistodall’art. 1 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 recantedisposizionisulpatrimonio e sullacontabilitàgeneraledello Sato (ad eccezione di alcuneleggispeciali, es.: ilMinisterodellaDifesa per ilDemanioMilitare). A seguito del riordinointervenuto con ilD.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, la gestionedegliimmobili è statadelegataall’Agenzia del Demanio, titolare, oltreche di poteri di amministrazionefinalizzati al perseguimento di unagestioneproduttiva e allavalorizzazionedeibeni, anchedeipoteri di valutazioneestimativacompiutedagliufficierariali. • Valorizzazionedeibenipubblici. La L. 3 aprile 1997 n. 94 edilconseguenteD.lgs. 7 agosto 1997 n. 279 prevedonol’introduzione, nellostatopatrimoniale del bilanciodelloStato, di una voce di classificazionecheconsenta di individuareibenisuscettibili di utilizzazioneeconomica. Le Società di Trasfomazione Urbana (STU): l’art. 30 D.L. n. 269/2003 convertito con modificazionidalla L. 326/2003 prevedel’utilizzazionedellesocietà di trasformazioneurbana, di cui all’art. 120 del T.U.E.L. come strumento per ottimizzare la gestionedegliimmobili; taliorganismisonopartecipati in misuramaggioritaria da Ministerodell’Economia, Agenzia del Demanio, Regioni, Province e Societàpubblicheministeriali e, in misuraminoritaria, da un imprenditoreselezionato a seguito di procedura di gara.

  32. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Dismissione del patrimonio immobiliare. Il Legislatore ha previsto due linee fondamentali di interventi e procedure dirette ad utilizzare il patrimonio immobiliare dello Stato nell’ambito delle politiche di riduzione del disavanzo del bilancio pubblico. • A) procedura di cartolarizzazione, finalizzata alla dismissione di beni pubblici inseriti in appositi elenchi redatti dall’Agenzia del Demanio. Il D.L. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. 410/2001, prevede la costituzione di una società c.d. veicolo denominata S.C.I.P. la quale, tramite l'emissione sul mercato finanziario di titoli per un ammontare pari al valore dei beni, reperisce le risorse necessarie per corrispondere allo Stato il corrispettivo dovuto per il trasferimento degli immobili (prezzo iniziale); il trasferimento avviene con decreto ministeriale che produce anche l'effetto di determinare il passaggio dei beni al patrimonio disponibile dello Stato, in modo da garantirne la commerciabilità; Successivamente la società provvede a vendere gli immobili nel corso di aste pubbliche e utilizza il ricavato per rimborsare ai finanziatori il capitale da essi investito, comprensivo di interessi e commissioni, e per coprire le spese dell'operazione. L'eventuale margine residuo (prezzo finale) è incamerato dallo Stato. B) Istituzione della Patrimonio S.p.a. ex art. 7 D.L. 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002 n. 112, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato. La società ha il compito di razionalizzare e valorizzare i beni che le vengono trasferiti, anche attivando procedure di cartolarizzazione e alienazione “nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici”: ciò significa che il trasferimento dei beni alla società non comporta, per ciò solo, la perdita delle caratteristiche proprie della demanialità e della indisponibilità dei beni del patrimonio immobiliare pubblico”. La Società è stata di recente sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 98/2011.

  33. B. Regime giuridico dei beni pubblici • Federalismo demaniale. • Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010 n. 134 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 recante “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42”. • Tale Decreto, entrato in vigore in data 26.06.2010, disciplina la materia del c.d. “federalismo demaniale”, contemplando le regole per l'attribuzione di beni statali a Regioni ed Enti locali. • - Il D.Lgs. n. 85/2010 ed il quadro normativo di riferimento • Il Decreto Legislativo, nei termini di cui alla delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 42/2009, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione che, al sesto comma, dispone testualmente: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato”. • In questo quadro così delineato dalla norma costituzionale - e conseguente alla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione - la legge delega ha fissato i principi e criteri direttivi per consentire l'attribuzione a Regioni ed Enti locali di un proprio patrimonio: • - il primo cirterio è quello dell'attribuzione a titolo non oneroso di distinte tipologie di beni ad ogni livello di governo, in relazione alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed Enti locali; • - il secondo criterio è quello dell'attribuzione dei beni sulla base del principio di territorialità, da coniugarsi con il profilo dimensionale del bene e con i relativi aspetti gestionali; • - il terzo criterio prevede il ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; • - il quarto ed ultimo criterio è quello dell'individuazione delle tipologie dei beni dirilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. • Nel rispetto ed in attuazione dei principi e criteri suddetti, il Governo ha adottato il Decreto legislativo n. 85/2010. .

  34. B. Regime giuridico dei beni pubblici Ambito del “federalismo demaniale”: tipologie di beni oggetto di attribuzione. In virtù del Decreto, i beni statali che possono essere attributi a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono: - i beni del demanio marittimo e idrico, attribuiti dall'art. 3 del Decreto alle Regioni, con l'eccezione dei laghi chiusi attribuiti alle Province; - le miniere, attribuite dall'art. 3 alle Province; - gli aeroporti di interesse regionale o locale; - gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili a essi collegati, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento. Sono invece esclusi ex lege dall'attribuzione e, quindi, dal trasferimento: - gli immobili utilizzati per comprovate ed effettive finalità istituzionali dello Stato; - i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; - i beni appartenenti al patrimonio culturale ed i beni della Difesa, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; - i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale; - le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; - le strade ferrate dello Stato; - i parchi nazionali e le riserve naturali statali; - i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale (salvo per questi ultimi che vi sia un'intesa tra le Regioni interessate). .

  35. B. Regime giuridico dei beni pubblici - Criteri di individuazione, attribuzione e di trasferimento dei beni. Il Decreto, nel richiamare ed integrare i principi posti dalla legge delega, stabilisce che lo Stato individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo criteri di: territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni nonché valorizzazione ambientale; al riguardo l'art. 2 fornisce al comma 5 - sub lett. a), b), c), d), e) - indicazioni in ordine all'applicazione dei predetti criteri. Con una norma per così dire “sanzionatoria” e improntata a stimolare condotte virtuose, si prevede poi opportunamente che gli Enti locali in stato di dissesto finanziario non possano alienare i beni ad essi attribuiti, fino a quando perdura lo stato di dissesto. Il Decreto disciplina, altresì, le modalità e l'iter di attribuzione e di trasferimento dei beni. Quanto al primo profilo, l'individuazione dei beni statali, ai fini della loro attribuzione agli enti territoriali, avviene mediante l'inserimento dei beni in appositi elenchi, contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione di detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Le Regioni e gli Enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi presentano, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto recante l'elenco, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio contenente le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo. Entro i successivi 60 giorni, sulla base delle richieste pervenute, è adottato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è disposta l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale. Riguardo al trasferimento dei beni, esso ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; i beni così trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, e possono da detti enti essere poi alienati ma solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico ed a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, dall'Agenzia del demanio o dall'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. I beni per i quali non è stata presentata la domanda confluiscono, invece, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio - o all'amministrazione che ne cura la gestione -, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. .

  36. B. Regime giuridico dei beni pubblici Valorizzazionedeibenitrasferiti e destinazionedellerisorse. Successivamente al trasferimento l'Ente territoriale dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata, promuovendo la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata. Il Decreto pone dunque un vincolo ben preciso (rectius: obbligo) in capo agli enti territoriali cui sono attribuiti i beni, ossia quello di garantirne la massima valorizzazione funzionale; sul punto si rileva, tuttavia, che la locuzione “valorizzazione funzionale” non trova definizione nel Decreto né, allo stato, è riconducibile ad alcuna nozione tecnico-giuridica o a specifici parametri di riferimento. E' quindi auspicabile che la “massima valorizzazione funzionale” dei beni trasferiti si traduca in una messa a valore anche sociale e non solo economico-finanziaria dei beni medesimi. In quest'ottica appare dunque apprezzabile la previsione del Decreto volta al coinvolgimento della collettività territoriale in ordine al processo di valorizzazione. Ciascun ente, infatti, dovrà garantire trasparenza informativa alla collettività circa il processo di valorizzazione del/i bene/i trasferito/i, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale, e potrà indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. Il Decreto detta, infine, disposizioni circa la destinazione delle risorse evenienti dall'eventuale dismissione degli immobili del patrimonio disponibile attribuito a Regioni ed Enti locali: le risorse nette derivanti da tali alienazioni dovranno, infatti, essere destinate per il 75% alla riduzione del debito dell'ente e per il restante 25% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione. Attuazione del “federalismodemaniale”. Gli adempimenti connessi all'attuazione del federalismo demaniale sono poi demandati ad una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché a provvedimenti dell'Agenzia del demanio, da adottarsi secondo la tempistica prevista dal Decreto Legislativo in questione. Ciò posto, i beni statali saranno quindi in concreto trasferiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia; il termine ultimo fissato per l'adozione di detti decreti attuativi era il 23 dicembre 2010 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 85/2010). Nel 2011 il Ministero dell'Economia ha predisposto una lista di beni demaniali statali che potranno essere trasferiti in proprietà agli enti locali: la lista, chiamata "white list", è stata allegata a un Decreto del presidente del consiglio e dovrà essere sottoposta al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Province e Comuni, dato che si tratta di beni che riguarderanno le competenze di tutti gli enti locali. Inoltre è stata adottata una "black list", contenente l'elenco dei beni che non potranno essere oggetto di trasferimento. . .

  37. B. Regime giuridico dei beni pubblici - Recenti modifiche in tema di “federalismo demaniale” e dismissione del patrimonio immobiliare. ► Il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (cd. Decreto Sviluppo), con l’art. 4, comma 17, ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. n. 85 del 2010, introducendo una norma concernente i beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti, al momento di entrata in vigore di quest’ultimo, tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. In particolare è previsto che tali beni possano essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri Enti territoriali, salvo che risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. ► Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, mediante l’art. 33, ha previsto lo scioglimento e liquidazione della Patrimonio dello Stato S.p.A. Inoltre, il citato art. 33 ha abrogato l’art. 6 del D.Lgs. n. 85 del 2010, che prevedeva la possibilità di conferimento degli immobili trasferiti agli Enti territoriali a fondi d’investimento immobiliari “aperti” a favore dell’istituzione e partecipazione a fondi d’investimento immobiliari “chiusi”, promossi da Regioni, Province e Comuni, anche in forma consorziata. In particolare, al fine di evitare la dispersione del patrimonio immobiliare pubblico, è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono altresì essere investiti direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ovvero partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. . .

  38. B. Regime giuridico dei beni pubblici • ► Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (cd. Decreto Salva Italia), inserendo l'articolo 33-bis nel citato D. L. n. 98 del 2011, ha attribuito all’Agenzia del Demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali. Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. • Con l’introduzione dell’art. 3-ter al D.L. 25 settembre 2001 n. 351, inoltre, si prevede la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al D.Lgs. n. 85 del 2010. I programmi unitari sono volti a promuovere un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica, fungendo anche da elemento di stimolo e di attrazione di investimenti. • ► Da ultimo, con il D.L. 09.2.2012 n. 5 (cd. Decreto Semplificazioni), il Legislatore ha introdotto delle semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, prevedendo, al fine di accelerare tali processi, che, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite modalità tecniche operative, anche informatiche. • . .

  39. C. Tutela dei beni pubblici • Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico. “I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”. • La tutela dei beni pubblici compete all'autorità amministrativa, che può ricorrere, alternativamente, agli strumenti civilistici di tutela del possesso e della proprietà e, quindi, dinanzi al Tribunale ordinario (es. azione petitorie e possessorie), ovvero mediante l’esercizio dei poteri amministrativi di autotutela, ad eccezione dei beni del patrimonio disponibile. • Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza 18 ottobre 1986 n. 6129) ha precisato che tale regola “…si trova espressamente enunciata nell'art. 823, comma 2, c.c., che, sebbene dettato in materia di beni demaniali, costituisce espressione di un principio di carattere generale, valido per ogni situazione giuridica tutelabile con gli ordinari rimedi giurisdizionali, non rinvenendosi ragioni logiche o sistematiche per negare che in tali casi l'amministrazione, invece di esercitare la potestà di autotutela esecutiva ad essa (eventualmente) spettante, possa rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza ed agire poi in base al titolo giudiziale”.

  40. Grazie per l’attenzione.

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