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La contrattazione decentrata integrativa: fondo, controlli e responsabilità. a cura del dott. Arturo Bianco. Dott. Arturo Bianco. Esperto in gestione delle risorse umane negli enti locali Già componente la Presidenza Nazionale Anci e Presidente Anci Sicilia
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La contrattazione decentrata integrativa: fondo, controlli e responsabilità a cura del dott. Arturo Bianco
Dott. Arturo Bianco • Esperto in gestione delle risorse umane negli enti locali • Già componente la Presidenza Nazionale Anci e Presidente Anci Sicilia • Già dirigente Ancitel, consulente Anci ed Aran • Autore di numerosi volumi ed articoli tra cui “Contrattazione e controlli” (Maggioli, 2012) e “Il decreto attuativo della legge cd Brunetta” (Sole 24 Ore, 2009), “Le manovre estive 2011” (Cel editore), La gestione associata (Maggioli 2011)
L’anno 2012 • Costituire subito il fondo • Avviare e concludere la contrattazione decentrata rapidamente • Le progressioni economiche nel triennio 2011/2013 • Il tetto al trattamento economico individuale
Il tetto al fondo per la contrattazione decentrata • Tetto dell’anno 2010 non superabile: riferimento alla consistenza e non alle somme effettivamente spese • Per il Ministero dell’Economia (circolare 12/2011) tetto complessivo e tetto risorse stabili, non tetto risorse variabili nè tetto singole voci • Non cambiano le regole di costituzione del fondo • Per la circolare divieto di compensazione tra le parti stabili e variabili, divieto non ripreso dalle sezioni unite della Corte dei Conti (parere 51/2011)
Il tetto alla parte stabile • Non inclusione delle risorse provenienti dalla RIA e dagli assegni ad personam del personale cessato (tesi RGS non ripresa dalla circolare 12/2011) • Utilizzazione dei risparmi derivanti dalle progressioni economiche del personale cessato, da ritenere consentita negli anni 2011, 2012 e 2013
Il tetto alla parte variabile • Sezioni riunite controllo Corte dei Conti 51/2011: deroga incentivazione opere pubbliche ed avvocati, niente deroga incentivazioni Ici e sponsorizzazioni (divieto di interpretazione estensiva) • RGS: si al recupero del fondo dell’anno precedente ed ai compensi per il censimento • Altra deroga per i piani di razionalizzazione
Il taglio del fondo • Previsione inedita del DL n. 78/2010 • Fino ad oggi, come principio di carattere generale, casi limitati: personale Ata ed esternalizzazioni • Il taglio non deve essere effettuato sulla base delle cessazioni, ma del saldo tra cessazioni e nuove assunzioni: taglio proporzionale ai cessati • Considerare anche le cessazioni e le assunzioni per mobilità nel calcolo: differenza da calcolare al 31/12 dell’anno precedente e dell’anno di riferimento
Il bilancio di questi anni • Forte aumento dei costi della contrattazione decentrata integrativa • Erogazione indebita delle indennità • Non utilizzazione degli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa contrattuale (orario plurisettimanale etc) • Estensione impropria degli ambiti della contrattazione decentrata
I più frequenti errori (1) • Segretari: aumento indennità di posizione, onnicomprensività, galleggiamento (aspetto controverso, si veda legge stabilità), indennità per il vice segretario, rogito, direzione generale • Applicazione illegittima delle regole sulla costituzione del fondo per il salario accessorio dei dirigenti, mancata costituzione dello stesso, mancato taglio della retribuzione di posizione, non applicazione del principio della onnicomprensività per i dirigenti, remunerazione incarichi ad interim con più retribuzione posizione • Stessa censura per il trattamento delle posizioni organ.ve
I più frequenti errori (2) • Personale: fondo per le risorse decentrate troppo ampio • Mancato taglio delle risorse per il personale ata; mancato taglio delle risorse per il reinquadramento ex CCNL 1.4.1999 • Illegittimità degli incrementi disposti ex commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999 • Applicazione delle norme per gli enti cd virtuosi • Esternalizzazioni
I più frequenti errori (3) • Progressioni economiche per tutti o quasi e retroattive • Erogazione in forma indebita di indennità previste dai CCNL: parere Aran (disagio, rischio, etc) • Erogazione illegittima della produttività: a pioggia e/o per attività al di fuori dell’orario • Inclusione delle ore dedicate dalle RSU alle relazioni sindacali nelle ore di lavoro • Norme disciplinari, relazioni sindacali, permessi, ferie etc • Contrattazione decentrata tardiva (parere Corte Conti Lombardia n. 287/2010) • Mancato rispetto delle procedure
Le materie oggetto di contrattazione dopo la Brunetta • Limiti alla contrattazione: esclusione delle materie attinenti alla organizzazione degli uffici, oggetto di partecipazione sindacale, afferenti alle prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, escluse dalla legge n. 421/1992 • La contrattazione consentita nell’ambito dei principi dettati dal legislatore nelle seguenti materie: sanzioni disciplinari; valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio; mobilità; progressioni economiche • Principi immediatamente applicabili: DLgs 141/2011
Le nuove regole: pubblicità • Obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle PA interessate dalla contrattazione integrativa.
Le nuove regole: controlli • Invio in forma telematica ad Aran e Cnel, corredato dalle relazioni e dalla dimostrazione dei costi • Responsabilizzazione maggiore dei revisori dei conti: controllo sostanzialmente di legittimità, con conseguente accrescimento della responsabilità
Parere Avvocatura Generale dello Stato del 2003 Soggetti responsabili per danno derivante dalla sottoscrizione ed esecuzione di un CCDI difforme … “sembra corretto ritenere che, innanzitutto, possano essere chiamati a rispondere i soggetti che direttamente per conto dell’amministrazione hanno condotto la trattativa e stipulato il relativo contratto …” compreso l’organo di governo che ha autorizzato la sottoscrizione definitiva”. “all’eventuale giudizio di responsabilità potrebbero essere chiamati anche tutti gli altri soggetti che, comunque, a vario titolo … abbiano partecipato alla procedura negoziale” Gli interessati potrebbero “ai fini se non dell’esonero almeno della riduzione della propria responsabilità, far valere eventuali rimostranze o il dissenso formalmente espressi …” Il divieto di applicazione coinvolge anche i dirigenti con particolare riferimento a quelli preposti alla amministrazione e gestione del personale. Per gli altri dirigenti occorre verificare caso per caso
Il ruolo e la responsabilità dei segretari • Segretari spesso presidenti della delegazione trattante di parte pubblica • Presenza dei segretari nella giunta che delibera la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato • Spesso attribuzione di compiti di responsabile • L’applicazione delle clausole illegittime
La quantificazione del fondo La quantificazione delle risorse non spetta alla contrattazione decentrata E’ un obbligo a carico dei singoli enti che vi provvedono in modo autonomo e responsabile nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali Attività gestionale (compito degli organi politici limitato agli eventuali incrementi della parte variabile) Gli importi devono essere inseriti in bilancio E’ giustificata la pretesa del sindacato di essere correttamente informato sulle modalità di determinazione delle singole voci di finanziamento
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte stabile (1) E’ possibile e lecito solo in presenza di due condizioni: a) aumento della dotazione organica • assunzione di nuovi lavoratori sui nuovi posti Le nuove assunzioni su posti vacanti della previgente dotazione organica sono del tutto ininfluenti Certamente è ingiustificato un incremento di risorse stabili per presunti incrementi di organico dall’anno 2002! (vincoli della legge finanziaria) La finanziaria 2005 ha previsto anche una riduzione dei posti e della spesa per il successivo triennio
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte stabile (2) Il personale acquisito per trasferimento o delega di funzioni dalla Stato o dalle Regioni, pur creando un effettivo incremento di organico, non giustifica un incremento di risorse decentrate stabili ex art. 15, comma 5 Detto personale, infatti, ha una propria “dote” di risorse che contribuiscono ad incrementare le risorse stabili ex art. 15, comma 1, lett. L); questa “dote” in genere è anche superiore alla media vigente nell’ente di destinazione! Ulteriori incrementi a carico del bilancio sarebbero illegittimi per una duplicazione di oneri relativamente alla medesima causale
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte stabile (3) E’ ragionevole ipotizzare che l’incremento delle risorse stabili, ove sia legittimo, in relazione all’incremento di organico, debba essere calcolato in base al numero delle nuove assunzioni moltiplicato per il valore medio del salario accessorio del personale già in servizio (ovvero per il valore medio dei dipendenti della categoria e/o del profilo) Incrementi determinati liberamente dagli enti (in bilancio) sono del tutto illegittimi e privi di ogni giustificazione
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte variabile (1) Elaborazione di un programma di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali (annualmente) Riduzione dei tempi per la formalizzazione delle concessioni edilizie o altri adempimenti di rilievo (autorizzazioni in genere, contratti, convenzioni) Aumento delle iniziative di vigilanza nei cantieri o per altre attività istituzionali (trasporti, viabilità, manutenzione …..) Ampliamento dei servizi sociali: numero degli assistiti, visite domiciliari, contatti con gli utenti, avvio di nuove iniziative Ampliamento dei servizi di polizia municipale: aumento del numero delle verifiche, presenza sul territorio, vigilanza dei mercati, del commercio, …. Ampliamento dei servizi alla utenza sia nella durata che nelle prestazioni: biblioteca, anagrafe, personale, contabilità, ecc. Occorre preventivamente accertare l’attuale livello medio delle prestazioni che si intendono migliorare e definire i nuovi standard
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte variabile (2) • Predisposizione, con il contributo di tutti i dirigenti, di un programma annuale di miglioramento dei servizi, con la specifica indicazione di obiettivi credibili, concreti e realizzabili • Approvazione del programma da parte della Giunta che lo allega alla proposta di bilancio con la indicazione delle risorse aggiuntive ex art. 15, comma 5
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte variabile (3) • Approvazione da parte del Consiglio della specifica proposta di finanziamento del programma di miglioramento • Regolazione, in sede di contrattazione decentrata, dei criteri per la erogazione degli incentivi al personale interessato • Verifica del conseguimento degli obiettivi • Pagamento dei compensi in relazione all’apporto individuale accertato dai dirigenti competenti • Regole specifiche nel caso di utilizzo di indennità diverse dalla produttività
Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999Incremento parte variabile (4) E’ ragionevole ipotizzare che l’importo annuo vada determinato attraverso un raffronto tra il nuovo standard dei servizi e quello precedente o di partenza Se si immagina un incremento del 20% dei servizi, sembra corretto ipotizzare anche un 20% di incremento delle risorse E’ del tutto insensato prevedere incrementi del 50% o, in non pochi casi, superiori al 100%: comportamenti del genere sarebbero sicuramente censurati dai servizi ispettivi del Ministero dell’economia …. e non solo! Ricordiamo che stiamo utilizzando sempre risorse pubbliche Attenzione al consolidamento: la ripetizione nel corso degli anni costituisce una ipotesi eccezionale, soprattutto se non vi è una progressiva riduzione dell’aumento e se si utilizza la produttività
La produttività (1) “erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione” VINCOLO MERITOCRATICO MOLTO PRECISO, PER IMPEDIRE EROGAZIONI A PIOGGIA
La produttività (2) Il CCNL 22.1.2004 ha introdotto una definizione della “produttività” per tentare di favorire comportamenti più “virtuosi” Definizione: effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, entrambi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa I compensi per produttività devono essere giustificati da un concreto effetto positivo sul livello dei servizi erogati (“apprezzato” e quindi “documentato”) Per una corretta valutazione occorrerebbe definire preventivamente il livello standard della qualità e della quantità attesa ordinariamente per ogni servizio erogato
La produttività (3) I compensi possono essere legittimamente erogati soltanto a conclusione del periodo previsto per la valutazione dei risultati Questa valutazione, di norma, è annuale; solo alla fine di ogni anno sembra corretto erogare il premio di produttività Non si possono escludere periodi temporali inferiori (semestre?) purchè correlato al conseguimento di un reale obiettivo in termini brevi. La ”furbizia” che tenta di ipotizzare la esistenza di obiettivi mensili anche per un obiettivo finale annuale è un plateale raggiro a danno delle effettive esigenze istituzionali.
La produttività (4) La valutazione del personale spetta esclusivamente ai dirigenti e non può essere prevista una diversa competenza neanche dalla contrattazione decentrata. E’ vietata la corresponsione di compensi per produttività sulla base di automatismi come: tipologia di orario, rientri pomeridiani, presenze o assenze, parametro retributivo, ecc.
La produttività (5) Il CCNL ammette che possano esistere due distinte ipotesi di produttività: • collettiva o di gruppo • individuale In entrambi i casi occorre valutare: • il risultato conseguito • l’apporto soggettivo nel conseguimento di detto risultato
La produttività (6) Il CCDI stabilisce la entità delle risorse destinate a tale finalità Può anche stabilire i parametri di riferimento per diversificare il valore del compenso massimo in base alla categoria di appartenenza Il CCDI può prescrivere che debbano essere preventivamente definiti gli obiettivi di gruppo o di settore, con gli strumenti di programmazione previsti nell’ente
La produttività (7) I compensi possono essere erogati a seguito dell’accertamento degli effettivi obiettivi o risultati conseguiti Il CCDI può prevedere i criteri o le percentuali minime cui correlare la parziale o totale erogazione dei compensi La determinazione del compenso dei singoli lavoratori deriva dalla valutazione dell’apporto individuale da parte del dirigente competente
La produttività (8) Il CCNL ammette la produttività individuale anche come ipotesi autonoma e distinta da quella collettiva o di gruppo Spetta al CCDI stabilire le specifiche quote di finanziamento e i criteri di assegnazione ai centri di costo nonché i parametri di riferimento per la quantificazione dei compensi massimi anche per categoria NON OCCORRE NECESSARIAMENTE DISTINGUERE LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA O DI GRUPPO DA QUELLA INDIVIDUALE
La produttività (9) Definizione degli obiettivi e dei risultati annuali per ogni centro di costo Assegnazione delle risorse per produttività ai singoli centri Assegnazione degli obiettivi specifici a ciascun dipendente o gruppo di dipendenti di pari profilo Verifica periodica Valutazione finale degli apporti individuali
La produttività (10) • Revisione sulla base delle previsioni del DLgs n. 150/2009: performance individuale e performance collettiva • Erogazione in modo differenziato sulla base dell’inserimento nelle cd fasce di merito (norma rinviata tranne che per le risorse aggiuntive derivanti dai piani di risparmio ex DL 98/2011) • Aumento delle risorse destinate a questa indennità: devono diventare prevalenti
Le progressioni orizzontali (1) • Premio alla attività svolta • Non cambia in alcun modo il contenuto della prestazione lavorativa: non sono un investimento per il futuro ma un premio per il passato • Non danno luogo a gerarchie: solo differenza economica • Permanentemente a carico del fondo per le risorse decentrate parte stabile • A carico dei bilanci gli aumenti contrattuali • Recupero nel fondo in caso di cessazioni e/o di progressioni verticali • DLgs 150/2009: devono riguardare una quota limitata, essere svolte in modo selettivo, devono valorizzare le competenze e devono essere decise sulla base delle valutazioni
Le progressioni orizzontali (2) • Passaggi nella categoria A in forma semplificata: esperienza acquisita, risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, impegno e qualità della prestazione • Passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C: esperienza acquisita, risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, impegno e qualità della prestazione individuale
Le progressioni orizzontali (3) • Passaggi alla seconda posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, impegno e qualità della prestazione individuale
Le progressioni orizzontali (4) • Passaggi dell’ultima posizione economica delle categorie B e C e per tutta la categoria D: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, impegno e qualità della prestazione individuale e i seguenti ulteriori criteri specifici, da utilizzare anche disgiuntamente: diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza • Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità • Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro
Cassazione e clausole nulleCassazione 10099 del 2.5.2007 Caso: pretesa del personale di ottenere l’inquadramento nella categoria superiore in base ad una clausola inserita nel CCDI del 1998; pretesa parzialmente accolta dalla Corte d’Appello; il Comune interessato ha resistito alla pretesa con impugnativa. “la contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti rimessi a tale livello …. tra i quali non è compresa la materia della classificazione del personale” “solo dopo la stipulazione del nuovo contratto nazionale era consentito la stipulazione di contratti decentrati in tema di classificazione … nei limiti peraltro della materia rimessa al livello locale (ma non comprende la possibilità di inquadramenti in categorie superiori)” “…. ne consegue, in base alle norme inderogabili sopra richiamate, la nullità dell’accordo sindacale posto a base delle pretese dei dipendenti
Clausole nulle: Corte dei Conti Liguria sentenza 447/2007 Caso: riconoscimento di una mensilità aggiuntiva al vice segretario La Corte richiama i limiti legislativi sulla contrattazione integrativa “la clausola in questione non poteva essere legittimamente introdotta e le somme erogate in esecuzione della stessa costituiscono danno erariale” “del danno devono rispondere coloro che in rappresentanza della parte pubblica, hanno sottoscritto il CCDI ossia gli assessori …. e i dirigenti …… che hanno anche firmato la determina con cui è stata data esecuzione alla clausola in questione” “Ai suddetti si aggiunge il Segretario comunale … per la funzione di garante della legalità dell’azione dell’ente …. avrebbe dovuto rilevare la non conformità a legge della mensilità aggiuntiva”.
Responsabilità per clausole nulle: Corte Conti Lombardia 372/2006 Caso: riduzione orario a 35 ore per tutti con contratto decentrato “tale ampliamento viola il divieto legislativo di sottoscrizione in sede decentrata di contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai CCNL e le relative clausole erano dunque affette da nullità e come tali inapplicabili” Sussiste colpa grave: a) delle “parti stipulanti” (parte pubblica e RSU); la Corte, per la prima volta, riconosce una partecipazione colpevole della parte sindacale, riconoscendo uno sconto del danno a carico della delegazione pubblica; se la RSU fosse stata “evocata in giudizio” sarebbe stata condannata al pagamento della sua quota di danno? b) della Giunta che ha sollecitato (pungolato) la applicazione del CCDI; c) del Segretario comunale (“ben avrebbe potuto e dovuto cogliere e segnalare la palese discrepanza …”)
CONTRATTAZIONE delle risorse decentrateTribunale Cagliari 16.10.2006 (1) Caso: • un comune non ha contrattato la entità delle risorse decentrate • non avendo trovato l’accordo per il CCDI, il comune ha corrisposto i compensi per turno e reperibilità (no produttività e PEO) Ricorso sindacale per condotta antisindacale Ricorso respinto dal giudice: motivazioni
CONTRATTAZIONE delle risorse decentrateTribunale Cagliari 16.10.2006 (2) “per effetto dell’art. 31 del CCNL del 2004 la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione …. denominate “decentrate” … è materia rimessa alla competenza dell’ente, il quale deve attenersi alle modalità previste nel medesimo articolo e non costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale” “qualsiasi censura relativa alla costituzione e quantificazione del fondo … non verrà esaminata in questa sede, trattandosi di materia estranea alla contrattazione integrativa”
CONTRATTAZIONE delle risorse decentrateTribunale Cagliari 16.10.2006 (3) L’ente “ha utilizzato parte delle risorse variabili per liquidare indennità … di turno, festivo, reperibilità e rischio …” Detti istituti, previsti dalla disciplina del CCDI del 2003 e nei confronti dei quali mai era intervenuta prima del 2006 alcun atto di disdetta da parte dei sindacati, sono stati applicati dall’ente in regime di prorogatio sul presupposto che per gli anni successivi non era stato stipulato alcun contratto decentrato e che il nuovo CCNL …. stabiliva in quale misura gli stessi dovevano essere retribuiti.”
CONTRATTAZIONE delle risorse decentrateTribunale Cagliari 16.10.2006 (4) “diversamente il Comune ha agito con riguardo alla produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori, ….. reputando di non poter procedere alla loro liquidazione fin quando non fosse stato raggiunto tra la parte sindacale e la parte pubblica l’accordo integrativo sulla distribuzione delle risorse presenti nelle casse dell’ente” CIO’ CONFERMA LA NECESSITA’ DI ADOTTARE CLAUSOLE CONTRATTUALIUTILI ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, SINO A MODIFICA
CONTRATTAZIONE delle risorse decentrateTribunale Cagliari 16.10.2006 (5) “ … avviata con notevole ritardo e scarsamente coltivata da entrambe le parti ..” “… la pressochè totale stasi delle trattative si era venuta a creare a causa della ormai radicata situazione conflittuale instauratasi tra le delegazioni trattanti, le quali avevano incentrato il dibattito sulla correttezza della determinazione delle risorse decentrate, rimanendo peraltro ferme nelle proprie posizioni” Tale situazione non può “addebitarsi ad alcun comportamento ostruzionistico del datore di lavoro pubblico”
Compenso per specifiche responsabilità • Tribunale di Cagliari, sentenza 1181/2008 • “Non è configurabile un diritto dei ricorrenti ad una indennità condizionata dalla previsione dell’an e del quantum in sede di contrattazione decentrata”. A rafforzare questa conclusione viene inoltre aggiunto che “la liquidazione di tale attività attingendo alla parte variabile del fondo comporterebbe la riduzione di altri elementi accessori”. • Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Costruzione risorse decentrateCorte Conti Trentino 12.2.2007 (1) • Caso: • con accordo decentrato sono state rideteminate le risorse decentrate con un notevole aumento, calcolando anche le quote dei posti vacanti in organico • La Corte ha condannato il dirigente titolare della delegazione pubblica (Segretario Generale di ente autonomo) al risarcimento del danno in favore dell’ente; • La rilevanza dell’incremento derivante dal nuovo criterio di calcolo e il notevole aggravio di oneri a carico del bilancio, avrebbero dovuto indurre a comportamenti ispirati a maggiore prudenza e ad un maggior approfondimento del problema • Manca un comportamento diligente e prudente
Costruzione risorse decentrateCorte Conti Trentino 12.2.2007 (2) • “L’insieme degli atti posti in essere nel corso della contrattazione … denotano indubbiamente un comportamento contrassegnato da colpa grave: • a) per la contraddittorietà e inaffidabilità della soluzione escogitata, economicamente pregiudizievole e non adeguatamente valutata oltre che per la non congruità della spesa …. • b) per il mancato apprestamento di talune indispensabili misure di accorta cautela, come, prima fra tutte, la espressa richiesta all’ARAN di assistenza alla contrattazione …”
Costruzione illegittima di risorseCorte Conti Liguria sent. N. 172/07 (1) Caso: incremento fondo dirigenza del 6% dei risparmi derivanti dalla soppressione di posti di organico; l’importo è stato attribuito a tutte le funzioni restanti. Pur riguardando la dirigenza, la sentenza è interessante per la individuazione dei soggetti responsabili del danno e per le relative motivazioni “della illegittima applicazione della disposizione de qua debbono rispondere a titolo di colpa grave, per la gravissima imperizia di cui hanno dato prova nell’interpretare una disposizione contrattuale dal significato letterale inequivocabile … tutti i soggetti convenuti in giudizio”