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Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006. DIREZIONE GENERALE Ufficio II Rapporti con la Regione e Progetti europei. Iscrizione degli alunni stranieri. Passaggi di studenti da formazione a istruzione e viceversa e da istruzione a istruzione. a cura di Maria Antonia Moretti.
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Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 DIREZIONE GENERALE Ufficio II Rapporti con la Regione e Progetti europei Iscrizione degli alunni stranieri Passaggi di studenti da formazione a istruzione e viceversa e da istruzione a istruzione a cura di Maria Antonia Moretti
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Normativa di riferimento Legge 28 marzo 2003 n. 53 • Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1 commi 3 e 6 • D.P.R. 394/1999 CAPO VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni Art. 45 (Iscrizione scolastica) • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1 comma 3 La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1 comma 6 La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 D.P.R. 394/1999 CAPO VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - Art. 45 (Iscrizione scolastica) …I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Le Linee guida [1] Considerando il tema della prescrittività per le scuole, occorre dire che una nota trae forza dai riferimenti in essa contenuti a norme “superiori”, quali leggi, decreti, ordinanze ecc. In questo quadro le linee guida rappresentano interpretazioni autorevoli e formulano indicazioni vincolanti nella misura in cui sono solidamente poggiate su norme di altro livello. La questione va tenuta presente quando si esamina, in particolare, un punto delicatissimo contenuto nelle linee guida: il diritto-dovere degli alunni con cittadinanza non italiana a una istruzione e formazione reale e non monca, incompleta: il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e l’accesso al secondo ciclo. G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in www.scuolaoggi.org
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Le Linee guida [2] Da un lato si ribadiscono sia il diritto-dovere degli alunni stranieri all’istruzione e alla formazione nei due cicli (D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76, art. 1) sia il criterio generale dell’iscrizione degli alunni neoimmigrati alla classe corrispondente all’età anagrafica (salvo diverse deliberazioni del collegio docenti ai sensi del D.P.R. 394/99 art. 45) esteso a tutto il percorso scolastico, essendo l’obbligo scolastico divenuto diritto-dovere fino al 18° anno. Dall’altro non si può fare a meno di riconfermare l’obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo del secondo ciclo (D. L.vo 226/2005, art.1). G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in www.scuolaoggi.org
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Le Linee guida [3] Nelle Linee guida di fatto sembra darsi per scontato che per l’accesso al secondo ciclo dell’istruzione e formazione gli alunni stranieri neoimmigrati debbano possedere il titolo di primo grado o un titolo equivalente. Il problema è, dunque, stabilire cosa significhi “titoli equivalenti”. Nel testo emerge un principio di equivalenza quando si dice che “è possibile da parte di un Istituto di II grado accogliere giovani stranieri che, per età e in possesso di almeno 9 anni scolarità, hanno diritto di frequentare tale corso…”. l’obbligo scolastico divenuto diritto-dovere fino al 18° anno. Dall’altro non si può fare a meno di riconfermare l’obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo del secondo ciclo (D. L.vo 226/2005, art.1). G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in www.scuolaoggi.org
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Le Linee guida [4] – Questioni aperte La ex licenza media vale nove anni di scuola straniera? Su che basi si propone tale equivalenza? Un ragazzo che abbia frequentato regolarmente otto anni di scuola in Inghilterra, America, Germania, Marocco, Cina ecc. non può accedere alla nostra scuola secondaria di secondo grado, segnatamente al sistema dei licei ? Si avrebbe così l’istituzionalizzazione del ritardo scolastico per tutti gli alunni stranieri neoimmigrati in età di secondo ciclo. Il requisito del possesso dei nove anni di scolarità si riferisce solo agli alunni stranieri neoimmigrati o a tutti gli alunni stranieri, anche a quelli che hanno frequentato nove anni, magari parzialmente, nel nostro paese senza conseguire il titolo di studio di primo grado? G. Bettinelli, L’integrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in www.scuolaoggi.org
Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero Accertamento della carriera scolastica pregressa Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero Riconoscimento a tutti gli effetti giuridici dei titoli di studio stranieri per accedere all’Università, all’esercizio delle professioni, al lavoro Corretta iscrizione nella scuola italiana e prosecuzione degli studi
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Normativa di riferimento [1] • Legge 144/1999, art. 68 • D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, Regolamento di attuazione dell’art. 68 L. 17 maggio 1999, n. 144 • O.M. 90/2001 art. 24 • Legge 28 marzo 2003 n. 53: Art.2 lettera i); Art. 7 commi 12 e 13 • Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76“Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53“
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Normativa di riferimento [2] • O.M. 87/2004 Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, ai sensi dell’art.68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 D.M.86/2004 approvazione modelli di certificazione
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Legge 28 marzo 2003 n. 53 art. 2 c.1 lettera i) • i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h);
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Legge 28 marzo 2003 n. 53 • La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata (art.7 comma 12 Legge 28 marzo 2003 n. 53) • La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata (art.7 comma 13 Legge 28 marzo 2003 n. 53)
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 L’art. 68 della Legge 144/1999 L’art. 68 della Legge 144/1999 (obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta‘) stabilisce per i giovani la prosecuzione della propria formazione fino al 18° anno di età. Gli studenti possono assolvere tale obbligo scegliendo di proseguire il proprio percorso formativo sia nel sistema d’istruzione, sia in quello della formazione professionale di competenza regionale, sia nell’esercizio dell’apprendistato, anche attraverso percorsi integrati di formazione e di istruzione.
Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 D.P.R. 12 LUGLIO 2000, N. 257 art.6 Art. 6 (Passaggio tra i sistemi) Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all’inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti all’amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell’articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall’amministrazione provinciale.
Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 D.M.86/2004 - O.M. 87/2004 art.5 Ai sensi del D.P.R. n. 257, art.6, comma 3, sono approvati i modelli di certificazione di cui agliallegati A e B, che fanno parte integrante del decreto: Modello A: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dell’apprendistato alle classi degli istituti d’istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d’arte. Modello B: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dell’apprendistato al sistema dell’istruzione ai fini dell’ammissione all’esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all’esame di licenza di maestro d’arte presso gli istituti d’arte.
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 O.M. 87/2004 art.1 Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 275/2000…è disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, riguardanti l’accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.
Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 O.M. 87/2004 artt.2-5 [1] specificano le particolari condizioni che debbono caratterizzare i passaggi al biennio terminale degli Istituti Professionali e degli Istituti d'arte: 1.requisito essenziale (art.2.2) è il possesso del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d’arte; 2.in caso di mancanza del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d’arte lo studente dovrà sostenere l’esame di qualifica/di Stato, previa valutazione dei crediti da parte della Commissione richiamata all’art.2.1, anche in corso d'anno per documentati motivi (art.2.3);
Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Conclusioni Benchéla Legge 53/2003 (art. 2 c.1 lettera i)preveda la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, solo questa seconda tipologia di passaggi risulta normata sotto l’aspetto delle procedure e delle relative formalizzazioni (D.M.86/2004 - O.M. 87/2004). Per i “passaggi” tra i diversi indirizzi dell’istruzione, data l’abrogazione della Legge 9/1999 (e relativo Regolamento attuativo), rimangono in vigore le disposizioni dell’O.M. 90 /2001