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ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 “Provvedimenti per la cooperazione”
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ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO • D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 “Provvedimenti per la cooperazione” • D. Lgs. 17/01/2003 n. 6 e s.m.i. “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” • L. 3/04/2001 n. 142 e s.m.i. “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” • L. 31/01/1992 n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative” • L.R. 8/01/2004 n 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” - Art. 5 Funzioni delle Province • http://www.regione.piemonte.it/polsoc/cooperaz/norma.htm
NORMATIVA DI RIFERIMENTO • L. 8/11/1991 n. 381 e s.m.i. “Disciplina delle cooperative sociali” • L.R. 9/06/1994 n. 18 e s.m.i. “Norme di attuazione della L. 8/11/1991 n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali” • D.G.R. n. 311-37230 26/07/1994 “L.R. 9/06/1994 n. 18, art. 3 - Requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali“ • Cir. Regione Piemonte 4/04/1995 n. 10/ASS "L.R. 9/06/1994 n. 18 - Chiarimenti e note informative sull'albo regionale e le convenzioni tipo“ • D.G.R. n. 19-278317/04/2001 "LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 - albo regionale - approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi” • http://www.regione.piemonte.it/polsoc/cooperaz/norma.htm
REQUISITI COMUNI • Sede legale nella Regione ed attività lavorativa prevalente nel territorio regionale • Soci volontari in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci • Iscrizione all’Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive – Sezione Mutualità Prevalente
COOPERATIVE TIPO A • Gestione servizi socio-sanitari ed educativi • Elenco nominativo soci e dipendenti da impegnare nell’attività di servizio alle persone con indicazione titolo di studio e mansione operativa • Fotocopie titoli di studio conformi ai requisiti professionali, previsti dalla normativa, per l’esercizio delle funzioni corrispondenti
REGIONE PIEMONTECIRCOLARE N. 10/ASS 4 APRILE 1995 • SERVIZI SOCIO-SANITARI Si tratta di quelle prestazioni che comportano integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio-assistenziali, attività a ciclo diurno e/o residenziale rivolte a persone non auto sufficienti (handicappati, anziani, malati di mente) o necessitanti di interventi a valenza riabilitante (tossico dipendenti) • SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI attività di sostegno al nucleo familiare interventi sostitutivi del nucleo familiare: attività residenziale e/o semi-residenziale dirette a minori, anziani, handicappati e categorie a rischio di emarginazione (nomadi, dimessi dal carcere, extracomunitari, senza fissa dimora)
REGIONE PIEMONTECIRCOLARE N. 10/ASS 4 APRILE 1995 • SERVIZI EDUCATIVI La materia di spettanza regionale é l'assistenza scolastica e non la pubblica istruzione che é competenza statale. Rientrano nell'assistenza scolastica tutte le attività e i servizi destinati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico Oltre ai servizi destinati alla prima infanzia, quali gli asili nido e la scuole materne a carattere comunale, sono da considerarsi educative tutte le attività ricreative, culturali e di tempo libero quali: i centri vacanza per minori, i soggiorni vacanza per adulti e anziani, i centri socio-culturali, i centri di incontro e le attività di carattere laboratoriale
COOPERATIVE TIPO B • Svolgimento attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate • Soggetti svantaggiati(art. 4 L. 381/91) • Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
L. 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 ART. 4 PERSONE SVANTAGGIATE • invalidi fisici, psichici e sensoriali • ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari • soggetti in trattamento psichiatrico • tossicodipendenti • alcolisti • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare • persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
CIRCOLARE 116 DEL 09/10/1992MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Comma 7 • …..Questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari. • ….costituisce la condizione perchè la cooperativa possa essere definita “sociale”: essa deve essere presente al momento dell’iscrizione nel registro prefettizio…
COOPERATIVE C • Base sociale composta da almeno 70% cooperative sociali iscritte albo regionale
DOCUMENTI • ISTANZA • SCHEDA (Coop. A, Coop. B, Coop. C) • DOCUMENTI ALLEGATI • Relazione attività servizi concretamente svolti o in programma personale impegnato utenza rapporto ente pubblico • http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/albo_coop/iscrizione
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONEART. 4 L.R.18/94 Comunicazione entro 60 giorni di: • messa in liquidazione o scioglimento della società; • variazioni di Statuto; • variazioni della compagine sociale; • venir meno requisito 30% soggetti svantaggiati. Entro il 31 luglio di ogni anno trasmissione di: • Copia bilancio ultimo esercizio e relativi allegati; • D.U.R.C.; • nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.
REVOCA ISCRIZIONE ALL’ALBO • Venir meno requisiti per l’iscrizione; • Inadempienza obblighi art. 4 L.R. 18/94; • Scioglimento, inattività da più di 24 mesi o in seguito alle risultanze dell’ispezione ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 02/08/2002; • Mancata ispezione per cause dipendenti dalla cooperativa; • Mancato riequilibrio della compagine sociale entro 6 mesi dal verificarsi dell’irregolarità.
L.R. N. 30 DEL 4 DICEMBRE 2009 • L’art. 32 introduce alcune modifiche alla L.R. 18/94, in particolare: • Art. 1 “le cooperative sociali di tipo A operano nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi alla persona”
ATTIVITA’ SANITARIE L.R. 18/94 art. 2 comma 2 bis • Le cooperative sociali iscritte di tipo A oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito: • del trasporto sanitario • dell'assistenza domiciliare • della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale • di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA L.R. 18/94 art. 2 comma 2 ter • Le attività sanitarie sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.
ATTIVITA’ DI ISTRUZIONE L.R. 18/94 art. 2 comma 2 quater • Le cooperative sociali iscritte alla sezione A possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.
L.R. 18/94 art. 2 comma 2 quinquies • La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
L.R. 18/94 art. 2 comma 3 • L'iscrizione all’albo regionale non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività.
L.R. 18/94 art. 10 comma 4 • Per gestione di servizi è da intendersi “l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera”.
L.R. 18/94 art. 4 comma 1 • Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale devono comunicare alla provincia, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento: • a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società; • b) le variazioni di Statuto, della sede legale e della sede amministrativa; • c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari o, per i consorzi, il venir meno del requisito del 70% di cooperative sociali; • d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del 30% di lavoratori svantaggiati.
PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE UFFICIO TERZO SETTORE C.so G. Lanza 75 - 10131 TORINO Tel. 011/8613124-3140 FAX 011/8613111 Orari: LUN-MERC-VEN 9-13 MART-GIOV 10-12 / 14-16 Responsabile ARDUINO Chiara Referente Albo Cooperative Sociali VIOLANTE Elena