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Disciplina delle mansioni art.52. Il prestatore di lavoro deve essere adibito: - alle mansioni per le quali è stato assunto o
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Disciplina delle mansioniart.52 Il prestatore di lavoro deve essere adibito: - alle mansioni per le quali è stato assunto o - alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi o - a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
Svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione (diversa dalla disciplina dettata dell’art. 2103 c.c. per il settore privato) Esigenze di servizio che legittimano l’assegnazione a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Conseguenze dell’assegnazione a mansioni superiori • mansioni prevalenti, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale • Il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, anche se nulla. • Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. • I contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti dell’assegnazione a mansioni superiori.
Le categorie settore privatosettore pubblico (art. 2095 c.c.) operai idem impiegati idem quadri professionals posizioni organizzative dirigenti di ruolo incarichi a termine a contratto rapporto a termine