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Università Magna Gr æ cia di Catanzaro 5 dicembre 2007. Diritto del Lavoro Prof. Umberto Gargiulo. LAVORO PUBBLICO MANSIONI E INQUADRAMENTO.
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Università Magna Græcia di Catanzaro 5 dicembre 2007 Diritto del Lavoro Prof. Umberto Gargiulo LAVORO PUBBLICO MANSIONI E INQUADRAMENTO
Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è regolato dal complesso normativo del diritto privato, salvo diversa disposizione esplicita (art. 2, c. 2, d. lgs. n. 165/2001) I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, c. 3, d. lgs. n. 165/2001) Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, c. 2, d. lgs. n. 165/2001) Alcuni principi generali ….
La prestazione di lavoro • Mansioni • L’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere • Qualifica • L’insieme delle mansioni che individuano una figura professionale
Disciplina delle mansioni (art. 52, d.lgs. n. 165/2001) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive
Mansioni equivalenti La giurisprudenza, sulla base di un consolidato orientamento, ritiene che mansioni equivalenti siano quelle “aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente, che salvaguardino il livello professionale del dipendente e gli consentano di utilizzare il patrimonio di esperienza acquisito nella pregressa fase del rapporto di lavoro”
Mansioni inferiori • Nella prima fase della riforma l’adibizione a mansioni inferiori era espressamente prevista, sia pure occasionalmente e a determinate condizioni. • L’art. 52 non contempla più espressamente tale possibilità.
Mansioni superiori (art. 52, c. 1) Il lavoratore può essere adibito alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto • dello sviluppo professionale • di procedure concorsuali • o selettive
Mansioni superiori: assegnazione temporanea (art. 52, c. 2) • obiettive esigenze di servizio • vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, nelle more del concorso, prorogabili fino a 12 mesi, qualora siano state avviate e non si siano ancora concluse le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti • per la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza
Mansioni superiori: assegnazione temporanea Si considerano mansioni superiori solo quelle attribuite in modo prevalente sotto il profilo • qualitativo • quantitativo • temporale Ratio: possono esserci modifiche meno significative e temporalmente limitate che non comportano lo spostamento a mansioni superiori
Mansioni superiori: assegnazione temporanea • Il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore • In nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale (c.d. progressione di carriera)
Mansioni superiori • Qualora vengano attribuite le mansioni fuori dai casi previsti è nulla l’assegnazione ma al lavoratore è comunque corrisposta la differenza di trattamento economico. • Il dirigente che ne ha disposto l’assegnazione risponde personalmente della maggior spesa se ha agito con dolo o colpa grave
La disciplina delle mansioni(ultimo comma dell’art. 52) • Ai CCNL è riconosciuta la possibilità di «regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» • Ciascun comparto ha completato la disciplina delle mansioni • Quanto al trattamento economico, la legge ha riaffermato il diritto del dipendente a veder retribuito il maggior impegno per l’esercizio temporaneo delle funzioni della categoria superiore
CCNL UNIVERSITÀ(art. 55, comma 1) Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie: B, C, D, EP
CCNL UNIVERSITÀ (art. 55, comma 2) “Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie”
CCNL UNIVERSITÀ (art. 55, comma 3) “all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale”
CCNL UNIVERSITÀCategoria B - Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite - Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure Titolo di studio: scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale
CCNL UNIVERSITÀ Categoria C - Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti - Grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
CCNL UNIVERSITÀCategoria D • Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite • Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate Titolo di studio: diploma di laurea
CCNL UNIVERSITÀCATEGORIA EP - Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale - Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti Titolo di studio: laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale