240 likes | 365 Views
LA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. DECRETO MINISTERIALE N. 48 DEL 03.04.2013 (ATTUAZIONE LEGGE DI STABILITA’, D.L. N.179 DEL 18.10.2012) ENTRATO IN VIGORE IL 24.05.2013. REQUISITI . 1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI APPARTENENZA
E N D
LA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. DECRETO MINISTERIALE N. 48 DEL 03.04.2013 (ATTUAZIONE LEGGE DI STABILITA’, D.L. N.179 DEL 18.10.2012) ENTRATO IN VIGORE IL 24.05.2013
REQUISITI 1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI APPARTENENZA (non si applica l’obbligo di annotazione di ogni singola notifica nel relativo Registro Cronologico dell’Avvocato)
REQUISITI 2. CASELLA P.E.C. COMUNICATA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI APPARTENENZA RISULTANTE DAL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI (c.d. REGINDE previsto dal D.M. n. 44/2011) GARANZIA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI DIFENSORE NEL PCT
REQUISITI 3. DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE SMART CARD LETTORE L’ AVVOCATO DEVE VERIFICARE LA PERDURANTE VALIDITA’ DEL DISPOSITIVO GARANZIA DI DATA CERTA DELLA NOTIFICA OPPONIBILE A TERZI
REQUISITI 4. INDIRIZZO P.E.C. DEL DESTINATARIO TRATTO DA PUBBLICI ELENCHI
REQUISITI 5. PROCURA ALLE LITI SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE
PROCURA ALLE LITI DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DAL CLIENTE CON FIRMA DIGITALE COPIA INFORMATICA (MEDIANTE SCANSIONE) DEL DOCUMENTO CARTACEO SOTTOSCRITTO DI PUGNO DAL CLIENTE E AUTENTICATO DI PUGNO DALL’AVVOCATO
PROCURA ALLE LITI OBBLIGO DI ALLEGAZIONE AL MESSAGGIO P.E.C. UNITAMENTE ALL’ATTO DA NOTIFICARE SI CONSIDERA COME APPOSTA IN CALCE ALL’ATTO (art. 18 D.M. n. 44/2011)
PROCURA ALLE LITI PROCURA SPECIFICA DEVE INDICARE IL GIUDIZIO IN RELAZIONE AL QUALE E’ STATA RILASCIATA
ATTI NOTIFICABILI ATTI IN MATERIA CIVILE ATTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA ATTI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE
ATTI NOTIFICABILI ECCEZIONE L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PUO’ DISPORRE CHE LA NOTIFICA SIA ESEGUITA PERSONALMENTE
ATTIVITA’ PRELIMINARI PREDISPOSIZONE DELL’ATTO (TRAMITE PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA) CREAZIONE DI UNA CARTELLA “DEDICATA” DEL PROPRIO PC
TIPOLOGIE DI OGGETTI INFORMATICI DOCUMENTI INFORMATICI DOCUMENTI CREATI DALL’AVVOCATO TRAMITE PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA E FIRMATI DIGITALMENTE
TIPOLOGIE DI OGGETTI INFORMATICI E’ CONSIGLIABILE USARE SEMPRE DOCUMENTI INFORMATICI IN FORMATO .PDF (art. 12, Specifiche Tecniche) REDAZIONE ATTO TRAMITE PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA TRASFORMAZIONE ATTO IN FORMATO .PDF APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE (estensione file .p7m)
TIPOLOGIE DI OGGETTI INFORMATICI COPIE INFORMATICHE (MEDIANTE SCANSIONE) DI DOCUMENTI CREATI SU SUPPORTO CARTACEO (formati .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .zip, .rar, .arj; consigliabile utilizzare il formato .pdf, normalmente gestito dagli scanner più diffusi) OCCORRE ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA TELEMATICA ALL’ORIGINALE CARTACEO DA INSERIRE IN SENO ALLA RELATA DI NOTIFICA DELL’ATTO
AUTENTICAZIONE DELL’ATTO DOCUMENTO INFORMATICO FIRMA DIGITALE RIPRODUZIONE INFORMATICA ASSEVERAZIONE DI CONFOMITA’ (IN ATTO CARTACEO SENO ALLA RELATA DI NOTIFICA) RIPRODUZIONE INFORMATICA PROCURA CARTACEA SECONDA FIRMA DIGITALE
POSSIBILI DESTINATARI IMPRESE (alla P.E.C. dichiarata nel Registro delle Imprese) PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI ED ELENCHI ISTITUITI CON LEGGI DELLO STATO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE NELL’IPA AVVOCATI E DOMICILIATARI DELLA CONTROPARTE GIA’ COSTITUITI (alla casella P.E.C. comunicata all’Ordine di appartenenza ed iscritta nel REGINDE)
Relata di notifica DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO DA FORMARE CON L CON LE STESSE MODALITA DELL’ATTO DA NOTIFICARE E DA FIRMARE DIGITALMENTE CONTENUTO OBBLIGATORIO EX ART. 3 BIS, COMMA 5°
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE c/o CASELLA P.E.C. DEL MITTENTE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA c/o CASELLA P.E.C. DEL MITTENTE (che indica il momento in cui la notifica si è perfezionata)
Prova della notifica PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI COPIA CARTACEA: MESSAGGIO P.E.C. TUTTI GLI ATTI ALLEGATI AL MESSAGGIO P.E.C. RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
PROVA DELLA NOTIFICA SU OGI DOCUMENTO CARTACEO PRODOTTO DEVE ESSERE APPOSTA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ <<Ex artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994, così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater del d.l. 179/2012, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 228/2012, e dell’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm., si attesta la conformità della presente coppia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Nome e firma dell’Avvocato>>.
PROVA DELLA NOTIFICA ALL’ATTO NOTIFICATO PRODOTTO IN GIUDIZIO VA APPOSTA UNA MARCA DI IMPORTO VARIABILE € 2,58 FINO A DUE DESTINATARI € 7,75 DA TRE A SEI DESTINATARI € 12,39 SETTE O PiU’ DESTINATARI
RIFLESSI PENALI E DISCIPLINARI L’AVVOCATO E’ CONSIDERATO PUBBLICO UFFICIALE AD OGNI EFFETTO ED E’ SOGGETTO A RESPOSANBILITA’ ANCHE DISCIPLINARE IN CASO DI IRREGOLARITA’ E ABUSI (art. 6 L. n. 53/1994)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE STUDIO LEGALE FERRANDO ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI