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Direzione Provinciale Sondrio Venerdì, 4 giugno 2010. Il lavoro occasionale di tipo accessorio. a cura di Michela Felappi. Disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 – art. 70-73. INIZIALMENTE (Legge 30/2003 - Biagi) NATO PER OFFRIRE OCCASIONI DI IMPIEGO E DI INTEGRAZIONE
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Direzione Provinciale Sondrio Venerdì, 4 giugno 2010 Il lavoro occasionale di tipo accessorio a cura di Michela Felappi
Disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 – art. 70-73 INIZIALMENTE (Legge 30/2003 - Biagi) NATO PER OFFRIRE OCCASIONI DI IMPIEGO E DI INTEGRAZIONE DI REDDITO A SOGGETTI CONSIDERATI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, PERCHE' USCITI O NON ANCORA ENTRATI NEL MONDO DEL LAVORO
ART. 70 D.Lgs. 276/2003 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE Come modificato dai commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) RINVIO
ART. 71 D.Lgs. 276/2003 - ABROGATO Prestatori di lavoro accessorio 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
ART. 72 e 73 - D.Lgs. 276/2003 ART. 72 DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO ART. 73 COORDINAMENTO INFORMATIVO AI FINI PREVIDENZIALI
D.L. N. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE IN DATA 6 AGOSTO 2008 HA INTRODOTTO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, ESTENDENDO L'UTILIZZO DI TALI PRESTAZIONI AD ULTERIORI SETTORI DI LAVORO, COME QUELLO DOMESTICO E QUELLO AGRICOLO E HA ABROGATO L'ART. 71 DEL D.Lgs n. 276/03 RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI
LA LEGGE FINANZIARIA 2010 (LEGGE 191/2009) HA APPORTATO ULTERIORI CAMBIAMENTI (ART. 2, COMMI 148-149) MA NON HA MODIFICATO LA NOZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 276/2003
COMMA 2, ART. 70 “Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare”
CIRCOLARE INPS N. 17/2010 TALI PRESTAZIONI, OLTRE A RISPETTARE I LIMITI DI REDDITO PREVISTI, SONO DA CONSIDERASI QUALI ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE E ACCESSORIA, NON RICONDUCIBILI A TIPOLOGIE CONTRATTUALI TIPICHE DI LAVORO SUBORDINATO O DI LAVORO AUTONOMO, MA MERE PRESTAZIONI DI LAVORO DEFINITE CON LA SOLA FINALITA’ DI ASSICURARE LE TUTELE MINIME PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE IN FUNZIONE DI CONTRASTO A FORME DI LAVORO NERO O IRREGOLARE
NON E’ SUFFICIENTE CHE IL COMPENSO EROGATO SOTTO FORMA DI BUONI SIA AL DI SOTTO DEI PREVISTI LIMITI E SI SVOLGA NEI SETTORI O DA PARTE DI DETERMINATI SOGGETTI
CIO’ CONSENTIREBBE DI UTILIZZARE QUESTE PRESTAZIONI ANCHE IN CONTESTI NON CORRETTI, PER ESEMPIO PER SOPPERIRE AD ESIGENZE STAGIONALI, OPPURE PER FAR FRONTE A NECESSITA’ DISCONTINUE E DI TIPO TEMPORANEO, SENZA RICORRERE AGLI STRUMENTI TIPICI PER QUESTE ESIGENZE
COSTITUISCONO ELEMENTI ESSENZIALI I COMPENSI CHE NON POSSONO MAI SUPERARE DETERMINATE SOGLIE I SOGGETTI MATERIALI ESECUTORI (PRESTATORI) IL SETTORE NELL’AMBITO DEL QUALE VIENE ESEGUITA LA PRESTAZIONE
ART. 70 D.Lgs. 273/2003 PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SI INTENDONO ATTIVITA' LAVORATIVE DI NATURA OCCASIONALE RESE NELL'AMBITO:
art. 70, comma 1, lettera a) DI LAVORI DOMESTICI RIGUARDANO QUELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN MANIERA OCCASIONALE, DISCONTINUA E SALTUARIA PER FAR FRONTE AD ESIGENZE FAMILIARI CHE NON PRESENTANO IL CARATTERE DELL’ABITUALITA’ (ES. BABYSITTER, PULIZIE STRAORDINARIE DELLA CASA) Circolare INPS n. 44/2009
ATTENZIONE IN QUESTO SETTORE SE SI HA BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE ANCHE RIDOTTA (PER ESEMPIO DUE ORE A SETTIMANA), DAL PUNTO DI VISTA DEI COMPENSI SI STARA’ AMPIAMENTE AL DI SOTTO DEL LIMITE REDDITUALE ANNUO, MA LA PRESTAZIONE NON PUO’ ESSERE DEFINITA OCCASIONALE, DATO CHE SI RIPETE SISTEMATICAMENTE OGNI SETTIMANA
art. 70, comma 1, lettera b) DI LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE SIA UN ENTE LOCALE
LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI
art. 70, comma 1, lettera c) DELL'INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE SI TRATTA DI UN SETTORE CHE, SEMPRE PIU', SEMBRA OCCUPARE L'AREA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E ACCESSORIE, MA CHE SEMPRE PIU' APPARE CARATTERIZZATO DA FORTE RISCHIO ELUSIVO
L’ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE NON E’ STATA FINORA ESPLICITAMENTE REGOLAMENTATA, MA POICHE’ E’ PREVISTA DALLA NORMA, E’ CONSENTITO L’IMPIEGO DEI BUONI LAVORO IN CASO DI PRIVATI PER L’ATTIVITA’ DI “RIPETIZIONI”
INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE
art. 70, comma 1, lettera d) DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘ ANCHE IN CASO DI COMMITTENTE PUBBLICO I SOGGETTI DI RIFERIMENTO POSSONO ANCHE ESSERE LE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” DEL VOLONTARIATO CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 266/1991, CHE PRESCRIVE IN LINEA DI MASSIMA IL RICORSO A PRESTAZIONI GRATUITE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘
art. 70, comma 1, lettera e) IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI GLI ENTI LOCALI, IL SABATO E LA DOMENICA E NEI PERIODI DI VACANZA DA PARTE DI GIOVANI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA', REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO OVVERO IN QUALUNQUE PERIODO DELL’ANNO SE REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO L’UNIVERSITA’ COSTORO POSSONO OPERARE CON LE PRESTAZIONI ACCESSORIE IN OGNI CAMPO
STUDENTI PERIODI DI VACANZA (CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 4 DEL 3 FEBBRAIO 2005): “VACANZE NATALIZIE” - DAL 1°/12 AL 10/01 “VACANZE PASQUALI” - DALLA DOMENICA DELLE PALME AL MARTEDI' SUCCESSIVO AL LUNEDI' DELL'ANGELO “VACANZE ESTIVE” - DAL 1°/06 AL 30/09
STUDENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 33/2009, GLI STUDENTI POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA, IN TUTTI I PERIODI DELL'ANNO, OLTRE CHE NEI PERIODI DI VACANZA E COMPATIBILMENTE CON GLI IMPEGNI SCOLASTICI
STUDENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 191/2009, GLI STUDENTI UNIVERSITARI (CON MENO DI 25 ANNI DI ETA’) POSSONO SVOLGERE PRESTAZIONI OCCASIONALI DURANTE TUTTO L’ANNO
STUDENTI LA NORMATIVA VIGENTE SUL LAVORO MINORILE RICHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' AL LAVORO PER I MINORI TRA I 16 E I 18 ANNI INOLTRE, L'ISCRIZIONE PER I MINORENNI PU0' ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO PRESSO LE SEDI INPS PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' CONTROFIRMATA DAL GENITORE O DA CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA'
STUDENTI SONO ESCLUSI GLI STUDENTI A PARTIRE DAL COMPIMENTO DEL 26° ANNO IN POI LO STUDENTE DEVE AUTOCERTIFICARE L’ISCRIZIONE AL CORSO FREQUENTATO
STUDENTI – 25 ANNI TUTTE LE ATTIVITA’
art. 70, comma 1, lettera f) DI ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE STAGIONALE EFFETTUATE DA PENSIONATI, CASALINGHE E STUDENTI DI CUI ALLA LETTERA e), OVVERO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE SVOLTE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 6, DEL D.P.R. N. 633/1972 Circolare INPS n. 81 e 94/2008
ATTIVITA’ AGRICOLA STAGIONALE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN'ATTIVITA' AGRICOLA STAGIONALE SI PUO' FARE RIFERIMENTO ALL'ELENCO DEL DPR N. 1525/63. IL CARATTERE STAGIONALE DELLE ATTIVITA' E' RIFERIBILE ANCHE: • ALLE COLTIVAZIONI IN SERRA, SE PER ESTENSIONE RIENTRANO NELL'ELENCO DEL DPR; • ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE; • ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE.
PENSIONATI LA DEFINIZIONE DI PENSIONATO DEVE INTENDERSI IN MODO ESTENSIVO OLTRE A CHI PERCEPISCE LA PENSIONE DI ANZIANITA' O DI VECCHIAIA, POSSONO BENEFICIARE DEL LAVORO ACCESSORIO ANCHE COLORO CHE PERCEPISCONO UNA DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI: PENSIONE DI REVERSIBILITA', PURCHE' NON SI SVOLGA ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA AUTONOMA O DIPENDENTE, ASSEGNO SOCIALE, ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' E PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
CASALINGHE PER CASALINGA DEVE INTENDERSI UN SOGGETTO CHE SVOLGE, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, LAVORI NON RETRIBUITI IN RELAZIONE A RESPONSABILITA’ FAMILIARI E CHE NON PRESTI ATTIVITA’ LAVORATIVA AUTONOMA O ALLE DIPENDENZE DI TERZI Circolare INPS n. 88/2009
CASALINGHE PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DELLA “CASALINGA” PER IL LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA, IL SOGGETTO (CASALINGA) NON DEVE AVERE PRESTATO LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA NELL’ANNO IN CORSO E IN QUELLO PRECEDENTE
ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE STAGIONALE
TUTTE LE ATTIVITA’ AGRICOLE I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 34, COMMA 6, DEL DPR 633/1972 SONO AGRICOLTORI PER I QUALI, CAUSA IL BASSO VOLUME DI AFFARI, E' PREVISTA LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'IVA: SONO COLORO CHE HANNO UN VOLUME DI AFFARI ANNUO CHE NON SUPERA € 7.000. LA DIMENSIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE VIENE ACCERTATA TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL FATTURATO DELL'ANNO PRECEDENTE
art. 70, comma 1, lettera g) DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 230 - BIS DEL CODICE CIVILE Circolare INPS n. 104/2008 e 76/2009
IMPRESA FAMILIARE PER IMPRESA FAMILIARE SI INTENDE QUELLA IN CUI COLLABORANO IL CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO DELL’IMPRESA FAMILIARE FANNO PARTE IL TITOLARE ED I FAMILIARI, ANCHE NON CONVIVENTI CON IL TITOLARE, CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA’ NELL’IMPRESA IN MODO CONTINUATIVO E PREVALENTE
IMPRESA FAMILIARE IL COMMA 2-bis DELL’ART. 70 DEL D.Lgs. 276/2003 DISPONE CHE LE IMPRESE FAMILIARI POSSONO UTLIZZARE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE, NEL CORSO DI CIASCUN ANNO FISCALE, A 10.000 EURO
IMPRESA FAMILIARE QUALORA L’IMPRESA FAMILIARE UTILIZZI PRESTATORI ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’ NORMALMENTE ESERCITATA NEL CAMPO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ SPECIFICHE AI SENSI DELLA LETT. g) DELL’ART. 70 PUO’ FARE AMPIO RICORSO AI BUONI ALLA SOLA CONDIZIONE DI APPLICARE IL REGIME CONTRIBUTIVO ED ASSICURATIVO DEL LAVORO SUBORDINATO
IMPRESA FAMILIARE IN QUESTO CASO L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE ESERCITATA DA SOGGETTI (PRESTATORI) ESTRANEI ALL’IMPRENDITORE E ALL’IMPRESA FAMILIARE STESSA
IMPRESA FAMILIARE PER QUESTA PARTICOLARE FORMA DI IMPIEGO DEI BUONI LAVORO, E’ PREVISTA ESCLUSIVAMENTE L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO
IMPRESA FAMILIARE NEI CASI IN CUI, INVECE, L’IMPRESA FAMILIARE INTENDA AVVALERSI DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SECONDO LE ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ PREVISTE DALLE RESTANTI LETTERE DEL COMMA 1, DELL’ART. 70, PUO’ UTILIZZARE I BUONI LAVORO ORDINARI CON IL REGIME CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO AGEVOLATO (GESTIONE SEPARATA)
IMPRESA FAMILIARE L’IMPRESA FAMILIARE PUO’ UTILIZZARE PER L’ACQUISTO DEI BUONI LAVORO A PROPRIA SCELTA SIA LA MODALITA’ CARTACEA SIA QUELLA TELEMATICA
IMPRESA FAMILIARE RESTANTI LETTERE COMMA 2 ART. 70
VALORE DEL BUONO FPLD (TELEMATICO) IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO BUONO E’ COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (33%), DI QUELLA IN FAVORE DELL’INAIL (4%) E DI UNA QUOTA PARI AL 5% PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
VALORE DEL BUONO GESTIONE SEPARATA IN QUESTO CASO IL VALORE NOMINALE DI OGNI SINGOLO BUONO E’ COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA (13%), DI QUELLA IN FAVORE DELL’INAIL (7%) E DI UNA QUOTA PARI AL 5% PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO