240 likes | 414 Views
Sezione italiana. Consiglio nazionale straordinario di Chianciano Terme (SI) 22 marzo 2014. Sezione italiana. Le radici del cambiamento Congresso nazionale Castellaneta 2003 Congresso nazionale Acireale 2007 Congresso nazionale Senigallia 2012. Sezione italiana. Le radici del cambiamento
E N D
Sezione italiana Consiglio nazionale straordinario di Chianciano Terme (SI) 22 marzo 2014
Sezione italiana Le radici del cambiamento Congresso nazionale Castellaneta 2003 Congresso nazionale Acireale 2007 Congresso nazionale Senigallia 2012
Sezione italiana Le radici del cambiamento COMMISSIONE REVISIONE STATUTO (Trolese, Bandini, Bartiromo,Coppola, Lippolis, Puglisi, Rambelli, Rossi, Saggiomo, Severino, Silvaroli) 2008 - 2010
Sezione italiana Le radici del cambiamento Approvazione del nuovo Statuto al CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO di Lignano Sabbiadoro 30 maggio 2010
Sezione italiana Le radici del cambiamento Registrazione come APS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. R E S P I N T O
Perché cambiare? 1000 soci/anno in meno Entro il 2025 5000 soci Entro il 2030 2000 soci
Perché cambiare? Con 2000/5000 soci quali attività? - Consigli Nazionali, Esecutivi Centrali, sito internet, Segretaria (servizi ai soci, rapporti con l’internazionale), IEC, WC, MM, supporto a Gimborn, supporto ad attività sociali, beneficienza, attività per il territorio e molto altro.
Perché cambiare? Le associazioni non riconosciute o non ricadenti in alcuna previsione normativa sottostanno al principio generale della RESPONSABILITA’ SOLIDALE.
Perché cambiare? RESPONSABILITA’ SOLIDALE Il/i legale/i rappresentante/i risponde/ono in solido con il loro patrimonio (beneficio di escussione) Chi si candida come prossimo Presidente?
L’associazionismo in Italia • Associazione volontariato (L. 11.08.1991 n. 266) • ONLUS (D. L.vo 04.12.1997 n. 460) • Associazione con personalità giuridica privata (D.P.R. 361/2000 e articolo 13 codice civile) • Associazione NON PROFIT • Associazione di promozione sociale (APS) (L. 07.12.2000 n. 383)
L. 383/2000 - vantaggi • Art. 4: contributi Stato, Regioni, EELL, UE, erogazioni liberali (anche 5 x 1000) • Art. 5: donazioni e eredità • Art. 6: responsabilità sussidiaria del Presidente e dei soci • Art. 21: detrazioni dall’imposta sugli intrattenimenti
L. 383/2000 - vantaggi • Art. 22: erogazioni liberali deducibili • Art. 23: riduzione dei tributi degli EELL • Art. 24: accesso al credito agevolato • Art. 28: accesso al FSE • Art. 30: convenzioni
L. 383/2000 - vantaggi • Art. 31: utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni pubbliche (vendita di alimenti e bevande), attività turistica ricettiva per gli associati • Art. 32: comodato di beni e immobili da parte di Enti
L. 383/2000 – S-vantaggi Requisiti generali – art. 2: 1° co. (omissis) 2° co. (omissis) 3° co. ”Non costituiscono altresì APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o a quote di natura patrimoniale.” NONPERCORRIBILE
Quali alternative all’APS? • Personalità giuridica privata (vecchio Ente morale): nessun vantaggio economico. • ONLUS: obbligo della pubblicità dei bilanci, finalità incompatibili con lo Statuto • NO PROFIT: nessun vantaggio, né giuridico né economico
Quali alternative all’APS? Associazione di volontariato ex articolo 3 Legge 266/1991
L. 266/91 - vantaggi • Art. 5: (risorse economiche) contributi da privati, Stato, Enti, organismi internazionali, donazioni, lasciti, rimborsi derivanti da convenzioni (art. 7), entrate derivanti da attività commerciali (merchandising) • Attenzione! le ass. vol. prive di personalità giuridica possono acquisire beni mobili registrati (veicoli) e beni immobili confiscati per vari motivi (provento di attività illecite, leggi antimafia, leggi antidroga, ecc.)
L. 266/91 - vantaggi • Art. 7: stipula di convenzioni • Art. 8: (agevolazioni fiscali) esenzione dell’imposta di bollo, esenzione dell’imposta di registro, vantaggi sull’IVA, esenzione da tasse di successione, possibilità di accedere al circuito 5 x 1000, deducibilità delle erogazioni liberali
L. 266/91 - vantaggi • Collocazione dei simpatizzanti (o sostenitori) in modo da escludere l’accesso alle CARICHE SOCIALI
conclusioni • Mandato all’EC per l’adeguamento dello Statuto alla L. 266/91 • Coinvolgimento di un Avvocato associazionista e di un commercialista
conclusioni • Presentazione preventiva ai Presidenti di Delegazione della bozza di Statuto • Contemporanei contatti con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, coadiuvati da associazioni che hanno già ottenuto l’iscrizione al Registro nazionale
conclusioni Grazie per l’attenzione! Attendo le vostre preziose considerazioni. Mirco