410 likes | 626 Views
Dott. Marco Perucci. LE INCERTEZZE INIZIALI . Le nuove norme sulla "direzione e coordinamento" e sul concetto fiscale di ?stabile organizzazione" hanno aumentato il rischio che la filiale italiana possa essere considerata una stabile organizzazione della controllante tedesca? In quali casi la fili
E N D
1. Dott. Marco Perucci LE CONSEGUENZE FISCALI DELLE NUOVE NORME IN TEMA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E DI STABILE ORGANIZZAZIONE NEI RAPPORTI SOCIETARI TRA ITALIA E GERMANIA
2. Dott. Marco Perucci LE INCERTEZZE INIZIALI Le nuove norme sulla "direzione e coordinamento" e sul concetto fiscale di “stabile organizzazione” hanno aumentato il rischio che la filiale italiana possa essere considerata una stabile organizzazione della controllante tedesca?
In quali casi la filiale Italiana potrebbe essere considerata “stabile organizzazione” della casa madre tedesca? Con quali conseguenze?
La "casa madre" tedesca che esercita la “direzione e coordinamento” può essere chiamata a rispondere dei debiti per gli accertamenti tributari subiti dalla controllata italiana? Questo rischio potrebbe essere maggiore in caso di transfer pricing errato imposto dalla casa madre? In caso di prezzi di trasferimento “inadeguati” possono esservi responsabilità civili e penali in capo agli amministratori in Italia?
3. Dott. Marco Perucci RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA’ La normativa in esame è stata introdotta con la riforma del diritto societario ed è raccolta negli attuali articoli 2497-2497 sexies del Codice Civile. Non è stata proprio una “novità”.
Uno dei principi cardini del Codice Civile italiano è contenuto nell’art. 2043 che, al fine di rendere ognuno responsabile del proprio operato o mancato operato, prevede che:
“…chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo”.
Era quindi già esistente una responsabilità per la società controllante/dominante che impartisce direttive che arrecano pregiudizio agli interessi dei soci di minoranza o dei creditori delle società controllate/dominate (c 18.12.1985 n. 6475 – GI 1986, I, 1, 1650; Trib. Orvieto 4.11.1987 – GI 1988, I,2,501; C App. Milano 10.3.1995).
4. Dott. Marco Perucci RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA’ Nella relazione di accompagnamento al D. lgs. 6/2003 (riforma societaria) si legge che il legislatore ha ritenuto che il problema centrale del fenomeno del gruppo fosse quello di definire la responsabilità della dominante nei confronti dei soci e dei creditori sociali della dominata.
5. Dott. Marco Perucci NON E’ STATA FORNITA UNA DEFINIZIONE DI “GRUPPO” 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
6. Dott. Marco Perucci ALCUNI PRE-ESISTENTI RICHIAMI NORMATIVI AL CONCETTO DI “GRUPPO” Art. 2359 c.c., concetto di “controllo” (influenza dominante) e di “collegamento”;
Testo Unico Bancario, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 60 ss.: disciplina speciale del “gruppo creditizio” e “direzione unitaria” della capogruppo;
Art. 90 d.lg. 270/1999: responsabilità degli amministratori per “abuso di direzione unitaria” nell’amministrazione straordinaria;
Art. 80, c.1., n. 3 d.lg. 270/1999: laddove cita “le imprese che, per la composizione degli organi amministrativo e sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggetti ad una direzione comune”;
D.lg. 127/1991: attuazione della VII direttive europea in materia di bilancio consolidato di gruppo; 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
7. Dott. Marco Perucci Il “gruppo di società” è considerato come un’unica impresa anche per il diritto comunitario della concorrenza e questa posizione è stata condivisa anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Relazione annuale per il 1990, Gcomm. 1992, I, 181).
ALTRI PRE-ESISTENTI RICHIAMI NORMATIVI AL CONCETTO DI “GRUPPO” 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
8. Dott. Marco Perucci ALTRI PRE-ESISTENTI RICHIAMI NORMATIVI AL CONCETTO DI “GRUPPO”
9. Dott. Marco Perucci IL LEGISLATORE HA SCELTO DI NON DEFINIRE IL CONCETTO DI “GRUPPO” 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
10. Dott. Marco Perucci LA NORMA NON FORNISCE UNA DEFINIZIONE DI “DIREZIONE E COORDINAMENTO” 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
11. Dott. Marco Perucci L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SI CONCRETIZZA IN: direttive impartite dalla società dominante e
trasmesse attraverso deliberazioni o altri mezzi formali
alle singole società dominate le quali sono tenute ad uniformarsi. 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
12. Dott. Marco Perucci VI E’ QUINDI UN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI in cui potrebbero trovarsi gli amministratori delle società
dominate nell’eseguire le direttive della società dominante e di conseguenza sorge la necessità di tutelare i soci di minoranza e i creditori delle società dominate
1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
13. Dott. Marco Perucci GLI INTERESSI DA TUTELARE: sono individuati nell’art. 2497: 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
14. Dott. Marco Perucci I SOGGETTI OBBLIGATI AD ASSICURARE LA TUTELA: Sono gli amministratori sotto il controllo del Collegio
Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza, ove esistenti. 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
15. Dott. Marco Perucci LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA TUTELA: istituzione di nuovi obblighi di pubblicità al fine di individuare il soggetto che esercita la direzione e coordinamento e di soppesarne l’influenza avuta sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della società dominata (art. 2497 bis);
presunzione relativa di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante ai sensi dell’art. 2359 (art. 2497 sexies) e concetto di direzione e coordinamento sulla base di un contratto (art. 2497 septies) – V. contratto di dominazione del diritto tedesco (§ 291 AktG “Beherschungsvertrag – Gewinnabfuerungsvertrag)
individuazione delle fattispecie di responsabilità della società dominante e del relativo diritto del socio danneggiato o del creditore insoddisfatto di poter agire contro quest’ultima (art. 2497);
assegnazione di uno specifico diritto di recesso al socio di società dominata (art. 2497 quater);
postergazione dei rimborsi dei finanziamenti ricevuti dalla società dominata o da altre società da questa dominate (art. 2497 quinquies). 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
16. Dott. Marco Perucci RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ DOMINANTE: si verifica quando le direttive da questa impartite:
1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
17. Dott. Marco Perucci RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ DOMINANTE Il legislatore ha ritenuto di tutelare gli interessi di gruppo, per via delle sinergie e della maggiore efficienza che questi possono apportare alle singole società appartenenti al gruppo, stabilendo che: 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
18. Dott. Marco Perucci NECESSITA’ DI PROVARE IL “NESSO CAUSALE” Esiste la presunzione relativa che la società controllante (ai sensi del
2359) esercita anche un’attività di direzione e coordinamento (art.2497
sexies), ma resta a carico dell’attore in giudizio dover provare che: 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
19. Dott. Marco Perucci LA LEGGE NON DEFINISCE “I PRINCIPI DI CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA E IMPRENDITORIALE” Questo è un altro problema a carico dell’attore in giudizio. Sempre nella relazione al D. lgs 6/2003, si legge che “il richiamo a formule generali è ineliminabile nella gestione commercialistica” (alcuni esempi sono: i “principi di correttezza professionale” di cui all’art. 2598 e i “principi di corretta amministrazione” di cui all’art. 2403) e che “spetterà a dottrina e giurisprudenza individuare e costituire i principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria posti nel nuovo testo a tutela del bene partecipazione”. 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
20. Dott. Marco Perucci RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ DOMINATA L’art. 2497 prevede una responsabilità diretta degli amministratori che va ad aggiungersi alla tutela del socio di cui all’art. 2395 e a quella dei creditori sociali di cui all’art. 2394.
21. Dott. Marco Perucci Gli amministratori devono esaminare e “filtrare” le direttive provenienti dalla società dominante al fine di verificare:
22. Dott. Marco Perucci 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
23. Dott. Marco Perucci LA NORMATIVA ESAMINATA HA AUMENTATO IL RISCHIO CHE LA CONTROLLATA ITALIANA POSSA ESSERE RICONOSCIUTA STABILE ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROLLANTE TEDESCA? 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
24. Dott. Marco Perucci LA DOMINANTE TEDESCA PUO’ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE DEI DEBITI TRIBUTARI DELLA DOMINATA ITALIANA DETERMINATI DALLE DIRETTIVE IMPARTITE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO? 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
25. Dott. Marco Perucci LA DOMINANTE TEDESCA PUO’ ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE DEI DEBITI TRIBUTARI DELLA DOMINATA ITALIANA DETERMINATI DALLE DIRETTIVE IMPARTITE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO?
Abbiamo appena visto che la risposta è sì. Aggiungiamo che:
ai fini civilistici l’amministrazione finanziaria è un creditore sociale, ma col vantaggio di poter accedere a informazioni non facilmente accessibili agli altri creditori. Può quindi più facilmente dimostrare il nesso causale fra la direttiva eseguita e il danno creato.
26. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PATRIMONIALI PER GLI AMMINISTRATORI 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
27. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PATRIMONIALI PER GLI AMMINISTRATORI 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
28. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI Dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D. lgs. 74/2000:
presuppone l’uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
29. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI Dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 D. lgs. 74/2000:
presuppone una condotta fraudolenta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si concretizzi nell’utilizzo di false rappresentazioni nelle scritture contabili obbligatorie e di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento. Il reato non sussiste se per ogni imposta evasa non si superano 77.468,33 euro o se l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione non è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o non supera 1.549.370,69 euro.
30. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI Dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D. lgs. 74/2000:
presuppone l’indicazione nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di evadere dette imposte, di elementi passivi fittizi o di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Il reato non sussiste se per ogni imposta evasa non si supera l’importo di 103.291,37 euro o se l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione non è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicato in dichiarazione o non supera l’importo di 2.065.827,59 euro.
31. Dott. Marco Perucci Vi è infine il reato di infedeltà patrimoniale di cui al 2634 c.c.
Questo reato si verifica quando ricorrono gli stessi presupposti prima esaminati affinché sorga una responsabilità patrimoniale. Vi è però una profonda differenza:
affinché si configuri il reato di cui al 2634 c.c. occorre anche che vi sia un “dolo specifico” degli amministratori; di conseguenza il reato non sussiste se a fronte dell’esecuzione della direttiva che ha causato il danno vi erano, o sono sorti o erano anche soltanto “fondatamente prevedibili” vantaggi derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI
32. Dott. Marco Perucci QUANDO LA FILIALE ITALIANA
RISCHIA DAVVERO DI POTERE ESSERE CONSIDERATA “STABILE
ORGANIZZAZIONE”
DELLA CASA MADRE TEDESCA?
1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
33. Dott. Marco Perucci NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
34. Dott. Marco Perucci PREVALENZA DELL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
35. Dott. Marco Perucci RIFERIMENTO SPECIFICO NELL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
36. Dott. Marco Perucci GLI ELEMENTI RILEVANTI 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
37. Dott. Marco Perucci 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
38. Dott. Marco Perucci DOVE RICERCARE GLI ELEMENTI RILEVANTI: nella contrattualistica infragruppo (es. contratti di agenzia)
nella struttura di governance (organi amministrativi e struttura decisionale)
nella “funzione” della società all’interno del gruppo (es. solo produzione senza gestione degli acquisti e delle vendite, solo distribuzione esclusiva con impossibilità di trattare le condizioni economiche, ecc.). 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.
39. Dott. Marco Perucci EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE Se la filiale italiana fosse riconosciuta stabile organizzazione
della “casa madre” tedesca le conseguenze sarebbero gravi.
Per via del principio dell’ “arm’s lenght”, caso per caso
potrebbero esservi rilevanti effetti:
sulle imposte dirette
sulle imposte indirette
sulle ritenute alla fonte
40. Dott. Marco Perucci IN CONCLUSIONE, LA NORMATIVA SULLA DIREZIONE E COORDINAMENTO: Non influisce sulle problematiche di individuazione della stabile organizzazione.
Aumenta le responsabilità patrimoniali degli amministratori e della società dominante facilitandone l’individuazione.
Aumenta il rischio, in particolare per i prezzi di trasferimento, che la “casa madre” tedesca possa essere chiamata a rispondere dei debiti per gli accertamenti tributari subiti dalla filiale italiana.
41. Dott. Marco Perucci PG & Partners 1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria
Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere società equiparate alle società di capitale italiane.
2) Partecipazione al capitale
Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una terza società deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nell’erogante, sia nel beneficiario.
Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno.
3) Residenza
Le società beneficiarie dei redditi e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro.
E’ stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede l’esclusione dall’esenzione prevista dal presente decreto, qualora la società beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da un’altra società avente residenza fiscale fuori dall’Unione Europea.
4) Assoggettamento della società beneficiaria all’imposta sulle società
La società beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate all’elenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate.
In pratica la società beneficiaria deve essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società, prevista nel paese di residenza.
5) Assoggettamento all’imposta degli interessi e delle royalties
Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dell’imposta sulle società, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla società beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nell’allegato B.
6) Qualità di effettivo beneficiario
Le società che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.