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DIRITTO SANITARIO Lezioni anno accademico 2008/2009 Prof. Gabriele Scarpa. PROGRAMMA Diritto Amministrativo Diritto Sanitario Responsabilità legale Privacy in ambito sanitario Consenso informato. COS’E’ IL DIRITTO?. Insieme di regole Funzione Disciplinare i rapporti tra le persone.
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DIRITTO SANITARIO • Lezioni anno accademico 2008/2009 • Prof. Gabriele Scarpa
PROGRAMMA • Diritto Amministrativo • Diritto Sanitario • Responsabilità legale • Privacy in ambito sanitario • Consenso informato
COS’E’ IL DIRITTO? Insieme di regole Funzione Disciplinare i rapporti tra le persone
DIRITTO: QUANDO, DOVE E PERCHE’ • In un dato tempo e in un dato luogo • Espressione della Comunità di persone di quel tempo e di quel luogo • Traduzione in regole di comportamento delle forme di vita economica e sociale di una determinata Comunità
COME SI ATTUA IL DIRITTO? Organizzazione • che crea le regole • che le fa rispettare
DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO • Norma giuridica • generale • astratta • certa • DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO • Interesse protetto da una norma giuridica
DIRITTO SOGGETTIVO Interesse riconosciuto e protetto direttamente dalla legge INTERESSE LEGITTIMO Interesse protetto indirettamente dalla legge, in quanto coincide con l’interesse pubblico
FATTI E ATTI GIURIDICI Fatto giuridico Ogni accadimento al quale l’Ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico Atto giuridico Atto destinato a produrre effetti giuridici - Dichiarazioni di volontà - Dichiarazioni di scienza
DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO Insieme delle Norme giuridiche poste dallo Stato al fine di disciplinare i rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato stesso
LE NORME GIURIDICHE • Sono rivolte a tutta la Comunità • Sono obbligatorie per tutti • Sono suscettibili di sanzione nel caso di loro violazione
PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO • Lo Stato è sottoposto al Diritto e vincolato al rispetto delle proprie Leggi • Gli Atti contrari alla Legge possono essere impugnati da qualunque cittadino che abbia subito una lesione del proprio diritto e interesse
I FINI DELLO STATO Fini Comuni I Fini dello Stato corrispondono agli interessi di tutta la Comunità che di esso fa parte
I fini sono mutevoli • esiste una pluralità di fini • esistono fini comuni a tutti gli Stati
LE FUNZIONI E I POTERI DELLO STATO • FUNZIONE POLITICA • FUNZIONE LEGISLATIVA • FUNZIONE AMMINISTRATIVA • FUNZIONE GIURISDIZIONALE
LE FUNZIONE POLITICA • Scelta dei fini • Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire • Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,Regioni, Corte Costituzionale
LE FUNZIONE LEGISLATIVA • Proposizione dei fini • Creazione delle norme giuridiche • Parlamento, Consigli regionali, Consigli provinciali Trento e Bolzano
LE FUNZIONE GIURISDIZIONALE • Tutela dei fini • Vigilanza sul rispetto delle norme giuridiche e conservazione dell’Ordinamento giuridico • Applicazione delle norme giuridiche • Magistratura
LE FUNZIONE AMMINISTRATIVA • Attuazione dei fini • Realizzazione concreta dei fini dello • Stato • Pubblica Amministrazione
FONTI DEL DIRITTOMezziattraverso i quali leNorme giuridiche si manifestano
CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI Atti che contengono le Norme giuridiche (Legge, Decreto Legge, ecc.) Fonti di cognizione Fonti di produzione Fonti scritte Gli Organi, cioè i soggetti che producono le Norme giuridiche (Parlamento, Governo, Regione, Comune, ecc.) Atto scritto Atto non scritto Fonti non scritte
REGOLE CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI TRA LE FONTI DEL DIRITTO La Fonte di grado superiore ha maggior valore (prevale) su una fonte di grado inferiore GERARCHIA Se ci sono Fonti equivalenti vale il criterio temporale PARITA’ Vale la fonte prevista per lo specifico oggetto e ambito di competenza COMPETENZA
ORDINAMENTO GIURIDICO complesso di Norme e Istituti posti al fine di regolare i rapporti tra i cittadini Norme giuridiche Fonti del Diritto obbligatorie munite di sanzione sono documenti scritti rispondono esigenze certezza fonti da dove hanno origine le norme
LE FONTI DEL DIRITTO SONO • LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI • FONTI PRIMARIE • Norme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive) • Leggi ordinarie dello Stato • Decreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo) • Decreti Legge del Governo • Statuti delle Regioni ordinarie • Leggi regionali • Leggi delle Province di Trento e Bolzano • FONTI SECONDARIE • Regolamenti • Ordinanze • Statuti degli Enti minori • La Consuetudine
LA COSTITUZIONE è suddivisa in tre Sezioni • Riguarda i Principi fondamentali della Repubblica italiana • Diritti e Doveri dei cittadini suddivisi in • rapporti civili (diritto alla libertà personale) • rapporti etico-sociali (tutela della famiglia, diritto alla salute) • rapporti economici (tutela del lavoro,diritto allo sciopero) • rapporti politici (diritto di voto) • Ordinamento dello Stato italiano
PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE La Costituzione stabilisce che determinati rapporti o materie possano essere regolati soltanto mediante Legge
ORGANI DELLO STATO Il Parlamento • Approvazione delle Leggi • Manifestazione del voto di fiducia Camera dei Deputati Senato della Repubblica Il Presidente della repubblica • Indice le elezioni • Promulga le Leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti • Indice i Referendum
ORGANI DELLO STATO Il Governo • Organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri • Organo di direzione politica • Deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento • Svolge anche attività legislativa in casi eccezionali previsti dalla Costituzione
ORGANI DELLO STATO La Magistratura Organo autonomo e indipendente composto dai magistrati La Corte Costituzionale • Tutela della Costituzione (giudizio di legittimità della Costituzione) • Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato • Giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri
ORGANI DELLO STATO Regioni, Province, Comuni Competenza legislativa delle Regioni ART 117 Cost.
FUNZIONE AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA Attività della P.A. finalizzata alla realizzazione dei fini pubblici Amministrare = curare gli interessi
P.A. DUE SIGNIFICATI Oggettivo = Attività Soggettivo = Apparato organizzativo
P.A. Insieme di Organi ed Uffici che svolgono attività amministrativa
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA • Due ambiti: • Attività di Diritto privato • Attività di Diritto pubblico
ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO Esercizio della capacità di Diritto privato ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO Esercizio del potere pubblico
ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO • La P.A. è su un piano di parità • Solo per Fini pubblici • Devono essere rispettate regole di Legge
ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO Posizione di supremazia sempre per fini pubblici Potere discrezionale della P.A.
RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A. I ricorsi Art 113 Cost.
PRINCIPIO DI LEGALITA’ Attività della P.A. subordinata alla Legge
ENTE PUBBLICO Soggetto che opera in regime differenziale • Capacità di Diritto privato • Capacità di Diritto pubblico
PLURALISMO DELLA P.A. L’insieme degli Enti pubblici
ENTI STRUMENTALI Perseguono fini e interessi propri dello Stato ENTI AUSILIARI Perseguono fini ed interessi che non sono direttamente dello Stato ma ne integrano e completano l’attività ENTI AUTONOMI Non perseguono fini ed interessi dello Stato ma perseguono finalità sociali
IL REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI PUBBLICI Potere di compiere atti che incidono sulla sfera giuridica di altri soggetti (potestà pubblica) Autarchia • Potere di farsi ragione da sé • Potere di intervenire sui propri atti (auto-annullamento) Autotutela Potere di auto organizzarsi entro i limiti consentiti dalla legge (regole di Diritto pubblico) Autonomia I Pubblici Uffici sono organizzati secondo la Legge in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità della P.A. Art. 97 Cost.
ATTIVITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI • Ogni Ente pubblico agisce attraverso persone fisiche • Ogni Ente pubblico è organizzato in Organi e Uffici a cui sono preposte persone fisiche (funzionari, impiegati, operatori, ecc.)
ORGANI Centri di competenza Nell’ambito della competenza attribuita dalla legge possono assumere atti giuridici con rilevanza esterna Titolare dell’Organo Persona fisica preposta Apparati organizzatori dell’Ente che svolgono compiti strumentali ed ausiliari all’attività dell’Organo (uomini, donne e mezzi) Non assumono atti a rilevanza esterna UFFICI
DISTINZIONE TRA ORGANI • Organi collegiali e individuali • Organo individuale monocratico • Organi collegiali • unica volontà anche se composto da più soggetti • si esprime a maggioranza • regole di funzionamento (conv. ufficiale, o.d.g., validità sedute, verbali) • collegiali perfetti • collegiali imperfetti
FUNZIONE DEGLI ORGANI -Direttore gen. ASL -Sindaco -Prefetto • Organi attivi • Organi consultivi (esprimono pareri) • Organi di controllo -Comitato etico -Consiglio dei sanitari -Commissioni tecniche comunali -Collegio sindacale ASL -Corte dei Conti
PRINCIPIO DELLA PROROGATIO durata in carica dell’Organo PRINCIPIO DELLA ASTENSIONE Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Art. 97 Cost. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione”
FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Art. 1 Legge 241/1990 “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità”
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Principio di legalità Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di Legge