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FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione. IV libro, TITOLO III CAPO XII, art. 1766-1797 c.c. Presunzione di gratuità (art. 1767 c.c.) per vincere tale presunzione è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale e professionale di custodia.
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FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione
Presunzione di gratuità (art. 1767 c.c.) per vincere tale presunzione è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale e professionale di custodia.
Se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile, si parla di DEPOSITO IRREGOLARE.Art. 1782 c.c. deposito irregolare:se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
PERDITA non IMPUTABILE della DETENZIONE della COSA (art. 1780 c.c.)Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’ obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
LUOGO di RESTITUZIONE e SPESE RELATIVE (art 1774 c.c.)La restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita, salvo diversa convenzione.Le spese per la restituzione sono a carico del depositante. PERSONA a CUI DEVE ESSERE RESTITUITA la COSA (art. 1777 c.c.)Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla e non può esigere che il depositante provi esserne proprietario. OBBLIGO del DEPOSITANTE di RITIRARE la COSA a RICHIESTA del DEPOSITARIO (art. 1771 c.c. -2° comma)in qualunque tempo, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. PLURALITA’ di DEPOSITANTI e di DEPOSITARI (art. 1772 c.c.)Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria → Eredi Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa
“ Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo “ (art. 1783 c.c.) Sono considerate cose portate in albergo: Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la custodia, fuori dall’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dall’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, o a forza maggiore o alla natura stessa della cosa.
I magazzini generali sono delle le infrastrutture con la funzione di custodire e conservare le merci depositate. Per l’istituzione del magazzino generale è necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’industria→ R.d.L. del 01 Luglio 1926 n. 2290 con lo scopo di facilitare ed organizzare gli scambi di merci. È un contratto con il quale i magazzini generali ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura, verso un corrispettivo. È un contratto REALE, ONEROSO, a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, ad EFFETTI OBBLIGATORI di DURATA.